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Decreto Legislativo 6 ottobre 1998, n. 379

"Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 1998


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 4, comma 5, che prevede l'emanazione da parte del Governo di uno o piu' decreti legislativi con i quali vengono ripartite fra la regione e gli enti locali le funzioni conferite alle regioni qualora le regioni non abbiano adottato, entro sei mesi dall'emanazione dei decreti legislativi previsti nella stessa legge, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti, in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Marche, Molise, Puglia e Calabria non hanno provveduto entro il termine di cui al citato comma 5 dell'articolo 4 della legge n. 59 del 1997;

Sentite le regioni inadempienti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 ottobre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di cui all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed all'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individua quali delle funzioni amministrative conferite alle regioni dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono mantenute in capo alla regione e quali sono trasferite o delegate agli enti locali, le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Marche, Molise, Puglia e Calabria.

2. La regione esercita le funzioni di promozione, programmazione, indirizzo e coordinamento in materia di servizi per l'impiego, di politiche formative e del lavoro, garantisce il raccordo con il sistema scolastico ed universitario e realizza in particolare:
a) la promozione occupazionale con particolare riguardo al lavoro per le fasce deboli;
b) il sistema di informazione e orientamento professionale;
c) l'osservatorio sul mercato del lavoro;
d) il sistema informativo regionale integrato per l'occupazione;
e) interventi di innovazione e sperimentazione;
f) l'assistenza tecnica e il monitoraggio.

3. Alla regione competono, inoltre, le funzioni ed i compiti in materia di politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

Art. 2.

1. Alle province sono conferiti:
a) le funzioni e i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 469 del 1997 in materia di collocamento; b) la gestione e l'erogazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti di cui alla lettera a);
c) la gestione e l'erogazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti in materia di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 469 del 1997;
d) le funzioni gia' di competenza della commissione regionale per l'impiego;
e) le funzioni di cui all'articolo 35-bis, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'articolo 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

2. Le province erogano servizi e attuano interventi integrati con le attivita' formative, orientative, di informazione e di promozione occupazionale.

3. I comuni esercitano le funzioni amministrative relative all'orientamento al lavoro.

Art. 3.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1999.