Decreto Legislativo 22 settembre 1998, n. 345
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 4, comma 5, che prevede l'emanazione da parte del Governo di uno o piu' decreti legislativi con i quali vengono ripartite fra la regione e gli enti locali le funzioni conferite alle regioni qualora queste non abbiano adottato, entro sei mesi dall'emanazione dei decreti legislativi previsti nella stessa norma, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni in materia di trasporto pubblico locale, emanato in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Considerato che le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Marche, Molise, Campania, Puglia e Calabria non hanno provveduto entro il termine di cui al predetto comma 5;
Sentite le regioni inadempienti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di cui all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed all'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individua quali delle funzioni amministrative conferite alle regioni dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono mantenute in capo alla regione e quali sono trasferite o delegate agli enti locali, le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Marche, Molise, Campania, Puglia e Calabria.
2. La regione, oltre i generali poteri normativi, di programmazione e di indirizzo, esercita le funzioni amministrative relative a:
a) servizi ferroviari delegati ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
b) servizi marittimi delegati ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
c) servizi aerei delegati ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
3. Le province esercitano le funzioni amministrative relative ai seguenti servizi, ad esclusione di quelli di competenza comunale:
a) automobilistici;
b) a guida vincolata ed in sede propria, diversi da quelli ferroviari;
c) di navigazione interna.
4. Nel caso in cui i servizi indicati nel comma 3 interessino il territorio di piu' di una provincia della stessa regione, le relative funzioni sono esercitate dalla provincia ove si svolge il percorso prevalente.
5. I comuni esercitano tutte le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico che si svolgono interamente nell'ambito del comune stesso.
Art. 2.
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1999.