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Decreto Legislativo 1° settembre 1998, n. 331

"Attuazione della direttiva 97/2/CE relativa alle norme minime per la protezione dei vitelli"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 1998
(Rettifica G.U. n. 181 del 4 agosto 1999)



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;

Viste la direttiva 97/2/CE, del Consiglio, del 20 gennaio 1997, e la decisione 97/182/CE, della Commissione, del 24 febbraio 1997, recanti modifiche alla direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, emanato in attuazione della citata direttiva 91/629/CEE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 1998;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per le politiche agricole;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533

1. In attuazione della direttiva 97/2/CE, del Consiglio, del 20 gennaio 1997, e della decisione 97/182/CE, della Commissione, del 24 febbraio 1997, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, il comma 3, e' cosi' sostituito:
" 3. A decorrere dal 1° gennaio 1998, tutte le aziende di nuova costruzione o ristrutturate e tutte le aziende che entrano in funzione per la prima volta dopo tale data, devono rispettare le seguenti prescrizioni:
a) nessun vitello di eta' superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario non abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esiga che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento diagnostico e terapeutico. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale e' in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremita' caudale della tuberosita' ischiatica e moltiplicata per 1,1. Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti, ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli;
b) per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 150 chilogrammi e inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 220 chilogrammi.";

b) all'articolo 3, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Le prescrizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli e ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento.
3-ter. A decorrere dal 31 dicembre 2006, le prescrizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), si applicano a tutte le aziende comprese quelle di cui al comma 3-bis.";

c) all'articolo 3, il comma 5 e' soppresso;

d) all'articolo 11, dopo le parole: "comma 1" sono inserite le seguenti: "e di cui all'articolo 3, comma 3,";

e) all'allegato sono apportate le modificazioni di cui all'allegato I.

Art. 2.
Norma transitoria

1. Le aziende di nuova costruzione o ristrutturate e le aziende che entrano in funzione per la prima volta dopo il 1° gennaio 1998 si adeguano alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, come sostituito dall'articolo 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.




Allegato I

Modificazioni apportate all'allegato al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533:

a) il punto 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario e dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno. I vitelli che presentano sintomi di malattie o ferite debbono ricevere immediatamente le opportune cure e, qualora un vitello non reagisca al trattamento dell'allevatore, dev'essere consultato al piu' presto un veterinario. Se necessario, i vitelli malati o feriti debbono essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole.";

b) il punto 7 e' sostituito dal seguente:
"7. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficolta'.";

c) il punto 8 e' sostituito dal seguente:
"8. I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte e succedanei del latte. Se si utilizzano attacchi, questi non devono provocare lesioni al vitello e debbono essere regolarmente esaminati ed eventualmente aggiustati in modo da assicurare una posizione confortevole agli animali. Ogni attacco deve essere concepito in modo tale da evitare il rischio di strangolamento o ferimento e da consentire ai vitelli di muoversi secondo quanto disposto al punto 7.";

d) il punto 11 e' sostituito dal seguente:
"11. Ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro eta' e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere. A tal fine gli alimenti devono avere un tenore di ferro sufficiente per raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro: una dose giornaliera di alimenti fibrosi deve essere somministrata ad ogni vitello dopo la seconda settimana di eta' e il quantitativo deve essere portato da 50 a 250 grammi al giorno per i vitelli di eta' compresa fra le 8 e le 20 settimane. Ai vitelli non dev'essere messa la museruola.";

e) nella prima frase del punto 12 le parole: "una volta" sono sostituite dalle seguenti: "due volte";

f) al punto 13 e' aggiunta, in fine, la seguente frase:
"Tuttavia, i vitelli malati e sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento.";

g) dopo il punto 14 e' aggiunto il seguente:
"15. Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.".