Decreto Legislativo 1° settembre 1998, n. 330
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 24 settembre 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
Vista la direttiva 95/25/CE del Consiglio del 22 giugno 1995 che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina;
Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 1998;
Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per le politiche agricole;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. La legge 30 aprile 1976, n. 397, come integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 230, e' modificata come segue:
a) all'articolo 6, dopo il primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"I bovini di eta' inferiore a trenta mesi, destinati alla produzione di carne, possono, in deroga a quanto previsto alle lettere b) e c) del primo comma, non essere sottoposti alle prove indicate in dette lettere solo qualora:
1) si tratti di animali che:
a) provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi e ufficialmente indenne da brucellosi;
b) sono stati identificati con apposito contrassegno in aggiunta a quello d'identificazione al momento del carico e restano sotto controllo fino al momento della macellazione;
c) non sono stati in contatto durante il trasporto e fino al momento della loro macellazione con bovini che non prevengono da allevamenti ufficialmente indenni;
2) lo Stato membro di origine e quello di destinazione abbiano il medesimo status sanitario per quanto concerne tubercolosi e brucellosi;
3) nelle segnalazioni previste dall'articolo 11, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e dall'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 18 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 febbraio 1993, n. 46, i destinatari degli animali specifichino che gli stessi usufruiscono delle deroghe di cui al presente comma.
Il destinatario degli animali di cui al secondo comma deve mantenere gli stessi separatamente dagli altri bovini di differente status sanitario fino al momento della macellazione.";
b) l'articolo 10 e' abrogato.