Decreto Legislativo 5 giugno 1998, n. 203
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1° luglio 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo ad emanare uno o piu' decreti per la revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali;
Visti i decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, n. 472, recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, e n. 473, recante revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonche' di altri tributi indiretti;
Visto l'articolo 3, comma 120, della stessa legge n. 662 del 1996, recante delega al Governo ad emanare uno o piu' decreti per la revisione organica della disciplina dell'accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;
Visto l'articolo 3, comma 17, della predetta legge n. 662 del 1996, il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della legge n. 662 del 1996, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni integrative o correttive con uno piu' decreti legislativi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998;
Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 1998;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Norme integrative e correttive della riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi
1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 5, riguardante le violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi, al comma 1 dopo le parole: "dichiarazione annuale" sono inserite le seguenti: "periodica";
b) nell'articolo 6, riguardante violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto:
1) il comma 1, e' sostituito dal seguente:
" 1. Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero all'individuazione di prodotti determinati e' punito con la sanzione amministrativa compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, e' soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta.";
2) nel comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.";
3) nel comma 3, primo periodo le parole: "al quindici per cento dell'importo" sono sostituite dalle seguenti: "al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo";
4) nel comma 8, al primo periodo, le parole: "al quindici per cento del corrispettivo" sono sostituite dalle seguenti: "al cento per cento dell'imposta";
c) nell'articolo 9, riguardante le violazioni degli obblighi relativi alla contabilita', al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli stessi soggetti, se non sottoscrivono tali dichiarazioni senza giustificato motivo, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.";
d) nell'articolo 11, riguardante altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, al comma 1, lettera a), dopo le parole: "di ogni comunicazione" sono inserite le seguenti: "prescritta dalla legge tributaria.";
e) nell'articolo 16, recante abrogazione di norme, al comma 1, lettera a), le parole: "73-bis, commi secondo, quarto e quinto" sono sostituite dalle seguenti: "73-bis, commi quarto e quinto.".
Art. 2.
Norme integrative e correttive delle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.
1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 5, riguardante la colpevolezza, e' sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Colpevolezza). - 1. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Le violazioni commesse nell'esercizio dell'attivita' di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficolta' sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave.
2. Nei casi indicati nell'articolo 11, comma 1, se la violazione non e' commessa con dolo o colpa grave, la sanzione, determinata anche in esito all'applicazione delle previsioni degli articoli 7, comma 3, e 12, non puo' essere eseguita nei confronti dell'autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente lire cento milioni, salvo quanto disposto dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, e salva, per l'intero, la responsabilita' prevista a carico della persona fisica, della societa', dell'associazione o dell'ente indicati nel medesimo articolo 11, comma 1. L'importo puo' essere adeguato ai sensi dell'articolo 2, comma 4.
3. La colpa e' grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non e' possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. Non si considera determinato da colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo.
4. E' dolosa la violazione attuata con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero diretta ad ostacolare l'attivita' amministrativa di accertamento.";
b) nell'articolo 6, riguardante cause di non punibilita', al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le rilevazioni eseguite nel rispetto della continuita' dei valori di bilancio e secondo corretti criteri contabili e le valutazioni eseguite secondo corretti criteri di stima non danno luogo a violazioni punibili. In ogni caso, non si considerano colpose le violazioni conseguenti a valutazioni estimative, ancorche' relative alle operazioni disciplinate dal decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, se differiscono da quelle accertate in misura non eccedente il cinque per cento.";
c) nell'articolo 7, riguardante i criteri di determinazione della sanzione, al comma 3 le parole: "dell'articolo 13, dell'articolo 16 o in dipendenza di accertamento con adesione" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento";
d) nell'articolo 11, riguardante i responsabili per la sanzione amministrativa, al comma 1 dopo le parole: "nell'interesse dei quali ha agito l'autore delle violazioni sono obbligati" e' inserita la seguente: "solidalmente";
e) l'articolo 12, riguardante concorso di violazioni e violazioni continuate, e' sostituito dal seguente:
"Art. 12 (Concorso di violazioni e continuazione). - 1. E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione piu' grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con piu' azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione.
2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette piu' violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di piu' tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella piu' grave aumentata di un quinto.
4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore.
5. Se le violazioni riguardano periodi d'imposta diversi la sanzione base e' aumentata dalla meta' al triplo.
6. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione.
7. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non puo' essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
8. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia, all'impugnazione dell'avviso di accertamento, alla conciliazione giudiziale e alla definizione agevolata ai sensi degli articoli 16 e 17 del presente decreto non puo' stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni.";
f) l'articolo 13, riguardante il ravvedimento operoso, e' sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Ravvedimento). - 1. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
b) ad un sesto, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
4. Il ravvedimento del contribuente nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.";
g) nell'articolo 16, riguardante il procedimento di irrogazione delle sanzioni:
1) al comma 2 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonche' dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni";
2) al comma 3 le parole: "di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione" sono sostituite dalle seguenti: "di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo";
h) nell'articolo 17, riguardante l'irrogazione immediata della sanzione:
1) al comma 2: le parole: "del quarto della sanzione irrogata" sono sostituite dalle seguenti: "di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo";
2) al comma 3 le parole: "sono irrogate" sono sostituite dalle seguenti: "Possono essere irrogate" e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Per le sanzioni indicate nel periodo precedente, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nel comma 2 e nell'articolo 16, comma 3";
i) nell'articolo 19, riguardante l'esecuzione delle sanzioni, al comma 1 dopo le parole: "commissioni tributarie" sono inserite le seguenti: ", anche nei casi in cui non e' prevista riscossione frazionata.";
l) nell'articolo 20, riguardante decadenza e prescrizione, al comma 1 le parole: "nel termine di cinque anni dalla commissione della violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione o nel maggior termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3.";
m) negli articoli 16, 20, 22, 23 e 25, ove ricorrenti, le parole: "soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "soggetti obbligati in solido";
n) all'articolo 25, riguardante disposizioni transitorie, al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La definizione non si applica alle sanzioni contemplate nell'articolo 17, comma 3.".
Art. 3.
Sanzioni applicabili in caso di conciliazione giudiziale e di rinuncia all'impugnazione dell'avviso di accertamento
1. Nell'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'articolo 14 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativo a disposizioni in materia di conciliazione giudiziale, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
" 6. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima. In ogni caso la misura delle sanzioni non puo' essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo.".
2. Nell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativo alla rinuncia all'impugnazione dell'avviso di accertamento, nel comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "in ogni caso la misura delle sanzioni non puo' essere inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo.".
Art. 4.
Norme integrative e correttive delle disposizioni concernenti le sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonche' di altri tributi indiretti.
1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, recante revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonche' di altri tributi indiretti, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 3, riguardante sanzioni in materia di imposta sull'incremento di valore degli immobili, al comma 1 le parole: "26 ottobre 1973" sono sostituite dalle seguenti: "26 ottobre 1972";
b) nell'articolo 10, riguardante sanzioni in materia di tributi doganali e di imposte sulla produzione e sui consumi, al comma 2, secondo periodo, le parole: "nell'articolo 314" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 318";
c) l'articolo 15, riguardante sanzioni relative al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, e' sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Sanzioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi). - 1. L'articolo 3, comma 31, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente le sanzioni relative al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, e' sostituito dal seguente: '' 31. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, si applica la sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento del tributo relativo all'operazione. Per l'omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione da lire duecentomila a lire un milione. Le sanzioni sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.''";
d) l'articolo 17, riguardante sanzioni in materia di tasse sul possesso di autoveicoli, e' sostituito dal seguente:
"Art. 17 (Sanzioni in materia di tasse sul possesso di autoveicoli). - 1. Alla legge 24 gennaio 1978, n. 27, che ha apportato modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche, la parola: ''soprattassa'' ovunque ricorrente, e' sostituita dalle seguenti: ''sanzione amministrativa''.
2. Sono abrogati i numeri 1, 2, 3, 4, 9 e 10 della tabella annessa alla stessa legge, il comma quarantanovesimo dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, nonche' ogni altra disposizione della medesima legge 24 gennaio 1978, n. 27, che risulta in contrasto con le norme del presente decreto e dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471 e 472.
3. La sanzione prevista nei punti 5, 6, 7, 8 e 11 della predetta tabella e' determinata nel minimo di lire duecentomila e nel massimo di lire un milione.".
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 32, riguardante sanzioni in materia di violazioni agli obblighi documentali e di versamento dell'imposta sugli spettacoli, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473:
1) nel comma 1 le parole: "presentazione della" sono sostituite dalle seguenti: "o infedele";
2) nel comma 2 le parole: "nell'articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 17";
b) nell'articolo 33, riguardante altre sanzioni in materia di imposta sugli spettacoli, come modificato dallo stesso articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 473 del 1997, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: " a) da lire centomila a lire un milione per ogni biglietto o abbonamento non rilasciato, rilasciato senza la preventiva punzonatura o comunque in modo irregolare.";
3. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 24, riguardante sanzioni amministrative in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni, al comma 1, secondo periodo, come modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, le parole: "si osserva la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni tributarie" sono sostituite dalle seguenti: "si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative";
b) all'articolo 76, concernente sanzioni relative alla tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi interni, come modificato dallo stesso articolo 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 473 del 1997:
1) nel comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con un minimo di lire centomila";
2) nel comma 2 le parole: "articolo 63, comma 4", sono sostituite dalle seguenti: "articolo 73, comma 3-bis"; 3) nel comma 3, dopo le parole: "commi 1 e 2" sono aggiunte le seguenti: ", primo periodo,".
4. Nell'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, come modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, riguardante sanzioni in materia di imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, al comma 4 le parole: "commi 1, 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 2".
Art. 5.
Decorrenza
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1998, salvo quelle che introducono i nuovi illeciti previsti negli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera d), ovvero modificano il trattamento sanzionatorio in senso piu' sfavorevole al contribuente.