stemma della Repubblica
logo della Camera logo del Senato


Decreto Legislativo 16 giugno 1998, n. 201

"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1998



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo ad emanare uno o piu' decreti per il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi, nonche' delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare e per la modifica del regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i redditi medesimi;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti i decreti legislativi 8 ottobre 1997, n. 358, e 21 novembre 1997, n. 435, concernenti, rispettivamente, il riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, di fusione, di scissione e di permuta di partecipazioni e l'abrogazione della tassa su taluni contratti di borsa;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della legge n. 662 del 1996, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni integrative o correttive con uno o piu' decreti legislativi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1998;

Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 1998;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Coordinamento della disciplina dei fondi comuni esteri con quella dei fondi comuni italiani

1. Nel comma 4-bis dell'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante disposizioni per la determinazione del reddito di capitale, aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: ", soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato di gestione" sono soppresse.

2. Nell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, recante disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, come modificato dall'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, primo periodo, dopo le parole: "Sui proventi" sono inserite le seguenti "di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,"; nel medesimo comma, secondo periodo, la parola: "sulla" e' sostituita dalle seguenti: "su quelli compresi nella";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
" 3. La ritenuta del comma 1 e' applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico; c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 87 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e' degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta.";
c) nel comma 5, primo periodo, dopo le parole: "I proventi" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,".

Art. 2.
Applicazioni dell'imposta sostitutiva per i non residenti

1. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante disposizioni per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su talune plusvalenze o altri redditi diversi, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per i soggetti non residenti l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' applicata dagli intermediari, anche in mancanza di esercizio dell'opzione, salva la facolta' del contribuente di rinunciare a tale regime con effetto dalla prima operazione successiva. La predetta rinuncia puo' essere esercitata anche dagli intermediari non residenti relativamente ai rapporti di custodia, amministrazione e deposito ad essi intestati e sui quali siano detenute attivita' finanziarie di terzi; in tal caso gli intermediari non residenti sono tenuti ad assolvere gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10 e nominano quale rappresentante a detti fini uno degli intermediari di cui al comma 1.".

2. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante disposizioni per il rimborso d'imposta per i sottoscrittori di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiano, nel comma 1, le parole da: "ad un pagamento da parte del Tesoro italiano" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: ", facendone richiesta, entro il 31 dicembre dell'anno in cui il provento e' percepito, alla societa' di gestione del fondo comune, alla SICAV ovvero al soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 8, comma 4, al pagamento di una somma pari al 15 per cento dei proventi erogati. Il pagamento e' disposto dai predetti soggetti, per il tramite della banca depositaria ove esistente, traendo la provvista dagli importi complessivamente dovuti a titolo di imposta sostitutiva sul risultato della gestione dagli organismi di investimento collettivo da essi gestiti o collocati e il predetto ammontare non puo' essere richiesto all'Amministrazione finanziaria.".

Art. 3.
Integrazioni alla disciplina dell'imposta sostitutiva sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari

1. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 dell'articolo 1, come sostituito dall'articolo 12, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: ", nonche' delle obbligazioni e titoli similari ammessi alla negoziazione, al momento dell'emissione, esclusivamente in mercati regolamentati esteri" sono soppresse;
b) nell'articolo 8, dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 7 non si applicano ai proventi dei titoli depositati dalle banche centrali, aderenti al Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, presso la Banca d'Italia e presso i soggetti che svolgono l'attivita' di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui alla parte III, titolo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.".

2. Nell'articolo 12 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante modificazioni alla disciplina delle ritenute alla fonte e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale, dopo il comma 13, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"13-bis. I titoli emessi da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia sono equiparati a tutti gli effetti fiscali ai titoli dello Stato italiano.".

Art. 4.
Modifiche al regime transitorio per le ritenute sui redditi di capitale e l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente il regime transitorio per le ritenute sui redditi di capitale e l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e gli altri redditi diversi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 7 le parole: "entro il 30 novembre 1998 con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1998";
b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. In deroga al comma 7, qualora il valore delle partecipazioni di cui alla lettera c-bis) dell'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia determinato ai sensi delle lettere b) e c) del comma 6, l'imposta sostitutiva determinata con i criteri dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, e' applicata dagli intermediari indicati nell'articolo 6, comma 1, del presente decreto su opzione del possessore da esercitare entro il 30 settembre 1998. Gli intermediari prelevano l'imposta sostitutiva dovuta dal possessore entro il mese di ottobre 1998 e ne effettuano il versamento entro il giorno 15 del mese successivo. Non sussistono in tal caso gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 10.";
c) nel comma 9, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: "Se la societa' o l'ente nel quale e' posseduta la partecipazione non e' residente nel territorio dello Stato il valore periziato ed i dati identificativi dell'estensore della perizia sono indicati nella dichiarazione dei redditi del possessore";
d) nel comma 10:
1) all'ultimo periodo dell'alinea, le parole: ", a richiesta dell'interessato" sono soppresse;
2) alla lettera a), le parole: "medesimi mercati regolamentati" sono sostituite dalle seguenti: "mercati regolamentati italiani ovvero, per quelli negoziati esclusivamente in mercati regolamentati esteri, il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati negli ultimi cinque giorni lavorativi dello stesso mese presso i medesimi mercati regolamentati";
3) alla lettera b), le parole: "risultante da apposita relazione giurata di stima" sono sostituite dalle seguenti: "risultante da apposita relazione di stima";
e) nel comma 11, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "Per i rapporti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, intrattenuti con intermediari diversi dalla Banca d'Italia, l'imposta sostitutiva e' applicata dagli intermediari di cui all'articolo 6, comma 1, anche in mancanza di opzione, salva la facolta' del contribuente di rinunciare a tale regime con apposita comunicazione da effettuare entro il 30 settembre 1998, con effetto dal 1° luglio 1998. L'imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze realizzate e sugli altri redditi conseguiti entro il 31 ottobre 1998, anche per effetto di rapporti sorti dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 1998, dai contribuenti che non hanno rinunciato al regime previsto nel predetto articolo 6, e' liquidata dai citati intermediari entro il mese successivo a tale data, ed e' versata entro il 15 dicembre 1998.".

2. Nell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e' sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, le parole: "ai sensi del comma 2" sono soppresse.

Art. 5.
Modifiche al regime transitorio per le gestioni individuali e gli organismi di investimento collettivo

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente il regime transitorio per le gestioni individuali e gli organismi d'investimento collettivo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nei commi 2 e 3, sono soppresse le parole: "nonche' dalle gestioni di cui all'articolo 7";
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Per i titoli, certificati, strumenti finanziari, valute rapporti inclusi nelle gestioni di cui all'articolo 7, le ritenute e le imposte sostitutive di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano sugli interessi e altri proventi maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. I relativi importi sono liquidati entro il mese di ottobre 1998 e sono versati entro il giorno 15 del mese successivo. Il soggetto gestore puo' effettuare, anche in deroga al regolamento di gestione, i disinvestimenti necessari per il versamento delle imposte salvo che il contribuente non fornisca direttamente le somme corrispondenti entro il 31 ottobre 1998.";
c) nel comma 4, le parole: "entro il 30 settembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di versamento previsto dal comma 3-bis";
d) nel comma 6, terzo periodo, le parole: "Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il medesimo termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva dovuta sul risultato della gestione maturato nel 1998,";
e) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
" 7. Per gli incarichi di gestione gia' perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 si applica anche in mancanza di opzione, salva la facolta' del contribuente di rinunciare a tale regime con apposita comunicazione da trasmettere al soggetto gestore entro il 30 settembre 1998, con effetto dalla data della comunicazione stessa.";
f) nel comma 8 le parole: "anche nel caso in cui sia stata esercitata l'opzione prevista" sono soppresse.

Art. 6.
Modifiche alla tassa sui contratti di borsa

1. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435, recante modificazioni alla disciplina tributaria dei contratti di borsa, dopo la lettera e), e' aggiunta la seguente:
"e-bis) i contratti aventi a oggetto titoli non ammessi a quotazione sui mercati regolamentati, conclusi nell'ambito di operazioni previste dall'articolo 18, comma 1, dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.".

Art. 7.
Norme di coordinamento

1. Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 4, comma 8, secondo periodo, recante disposizioni per la determinazione di talune plusvalenze, le parole: "ma non riscossi;" sono sostituite dalle seguenti: "ma non riscossi,";
b) nell'articolo 6, comma 6, primo periodo, concernente l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi, la parola: "avenuto" e' sostituita dalla seguente: "avvenuto";
c) nell'articolo 7, concernente l'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio:
1) al comma 5, secondo periodo, le parole: "a partire dall'anno solare in cui sia superata la predetta percentuale" sono soppresse;
2) al comma 7, secondo periodo, le parole: "per le quali sia' stata" sono sostituite dalle seguenti: "per le quali sia stata"; nel medesimo periodo le parole: "del comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 6";
d) nell'articolo 14, concernente il regime transitorio per le ritenute sui redditi di capitale e l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi:
1) nel comma 4, dopo le parole: "si applicano alle" sono inserite le seguenti: "plusvalenze,";
2) nel comma 5, le parole: "del 1996" sono sostituite dalle seguenti: "del 1986";
3) nel comma 12, nel primo periodo, dopo le parole: "comma 1", sono inserite le seguenti: ", lettera a),"; nel medesimo comma, secondo periodo, le parole: "degli altri commi del predetto articolo 11" sono sostituite dalle seguenti: "delle altre lettere del predetto comma 1 dell'articolo 11";
e) all'articolo 15, concernente il regime transitorio per le gestioni individuali e gli organismi di investimento collettivo:
1) nel comma 1, le parole: "nonche' per quelli inclusi nei patrimoni soggetti alle disposizioni di cui l'articolo 7 la ritenuta di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "la ritenuta del 12,50 per cento di cui al comma 3";
2) nel comma 5, le parole: "dei commi 1, 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi da 1 a 4";
3) nel comma 6, primo periodo, le parole: "n. 83" sono sostituite dalle seguenti: "n. 84";

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 42, recante disposizioni per la determinazione dei redditi di capitale, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: "od affidati in gestione, qualora" sono sostituite dalle seguenti: "od affidati in gestione. Qualora";
b) nel terzo periodo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 81, concernente le plusvalenze realizzate con la cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, come sostituita dall'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole: "La percentuale" sono inserite le seguenti: "di diritti di voto e".

3. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26, concernente le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale, come sostituito all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461:
1) nel comma 1, ultimo periodo, le parole: "dell'anticipato rimborso." sono sostituite dalle seguenti: "dell'anticipato rimborso";
2) nel comma 2, primo periodo, le parole: "dai depositi" sono sostituite dalle seguenti: "di depositi";
3) nel comma 4, quarto periodo, le parole: "a societa' in nome collettivo." sono sostituite dalle seguenti: "a societa' in nome collettivo,";
b) nella lettera f) del comma 3 dell'articolo 37-bis, recante disposizioni antielusive, introdotto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, le parole: "i beni ed i rapporti di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c), c-bis) e c-ter) del testo unico delle imposte sui redditi" sono sostituite dalla seguenti: "i beni ed i rapporti di cui all'articolo 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi".

4. Al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, concernente il riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e di conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 3, comma 3, relativo ai conferimenti di aziende o di partecipazioni di controllo o di collegamento, le parole: "e' disciplinata dal decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, concernente l'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi" sono sostituite dalle seguenti: "e' disciplinata dagli articoli 81, comma 1, lettere c) e c-bis), e 82 del predetto testo unico";
b) nell'articolo 6, comma 2, lettera a), concernente il regime dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione di societa', dopo le parole: "concernente le modalita' di applicazione dell'imposta sostitutiva" sono inserite le seguenti: "nonche' ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461".

5. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 2, comma 2, primo periodo, le parole: "di cui all'art. 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1";
b) nell'articolo 3, comma 3, le parole: "lettere d), e), f) e g)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere d) ed e)"; nello stesso articolo, comma 6, le parole: "di cui all'art. 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 1";
c) nell'articolo 4, comma 2, le parole: "di cui all'art. 1" sono sostituite dalle seguenti: "ivi indicati";
d) negli articoli 5, commi 1 e 2, e 6, comma 1, le parole: "di cui all'art. 1", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 1".

Art. 8.
Coordinamento con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

1. Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 6, comma 9, primo periodo, le parole: ", competente in ragione del loro domicilio fiscale," sono soppresse; nel medesimo articolo, comma 10, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Con il decreto di approvazione dei modelli di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono stabilite le modalita' di effettuazione di tale comunicazione.";
b) all'articolo 7:
1) nel comma 11, primo periodo, le parole: ", competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto gestore," sono soppresse;
2) nel comma 12, primo periodo, le parole: ", allegandovi la copia delle distinte di versamento dell'imposta sostitutiva" sono soppresse;
3) il comma 17 e' sostituito dal seguente:
" 17. Con il decreto di approvazione dei modelli cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' approvato il modello di dichiarazione di cui al comma 12.";
c) all'articolo 9, recante disposizioni per il rimborso d'imposta per i sottoscrittori di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiano:
1) nel comma 4, quarto periodo, le parole ", entro il 31 marzo di ogni anno" sono soppresse; nel medesimo comma l'ultimo periodo e' soppresso;
2) il comma 5, e' sostituito dal seguente:
" 5. Con decreto dell'Amministrazione finanziaria sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente articolo.";
d) all'articolo 10:
1) nel comma 1, secondo periodo, le parole: ", entro il 30 aprile di ciascun anno," sono soppresse;
2) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
" 2. I soggetti di cui al comma 1, comunicano, altresi', i redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti.
3. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono stabilite le modalita' per l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.".

2. Le parole: ", competente in ragione del domicilio fiscale della societa'" sono soppresse nelle seguenti disposizioni:
a) nell'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, della legge 23 marzo 1983, n. 77, concernente la disciplina tributaria dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto nazionale, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
b) nell'articolo 11, comma 2, ultimo periodo, della legge 14 agosto 1993, n. 344, concernente la disciplina tributaria dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, come sostituito dall'articolo 8, comma 3, del predetto decreto n. 461 del 1997;
c) nell'articolo 11-bis, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 564, concernente la disciplina tributaria dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare, come sostituito dall'articolo 8, comma 4, del predetto decreto n. 461 del 1997.

3. Nell'articolo 27-ter, comma 9, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente le azioni in deposito accentrato presso la Montetitoli S.p.a., inserito dall'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 27 novembre 1997, n. 461, le parole: ", anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici" sono soppresse.

Art. 9.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1998.