Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 115
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto in particolare il combinato disposto degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, che conferisce al Governo la delega ad adottare decreti legislativi diretti ad individuare le procedure e gli strumenti di raccordo che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi livelli di governo e di amministrazione;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali;
Visti in particolare gli articoli 2, comma 9, e 9, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevedono rispettivamente l'intesa della Conferenza Stato-Regioni sulla proposta del Ministro della sanita' di nomina del direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, e l'espressione del parere da parte della Conferenza unificata per quanto attiene agli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali;
Ritenuta la necessita' di procedere al completamento del riordino dell'Agenzia medesima quale strumento di raccordo che favorisca la leale collaborazione tra i diversi livelli di governo del settore sanitario;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1997;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, unificata con la Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali;
Sentita la commissione parlamentare prevista dall'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Compiti e attribuzioni
1. Sino all'adozione di eventuali ulteriori decreti legislativi ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e sino alla ristrutturazione prevista dal capo II della medesima legge, all'Agenzia per i servizi sanitari regionali istituita dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, spettano, oltre ai compiti previsti dalla normativa vigente, anche le seguenti funzioni:
a) esprimere al Ministro della sanita' parere obbligatorio sui provvedimenti da sottoporre al Consiglio dei Ministri in base alle norme attuative dell'articolo 1, comma 1, lettera u), della legge 23 ottobre 1992, n. 421; il parere e' reso entro venti giorni dalla comunicazione dello schema di provvedimento;
b) esprimere parere obbligatorio su segnalazioni provenienti dalle regioni in materia di adozione, da parte dello Stato, di provvedimenti attuativi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per consentire l'assunzione di idonee iniziative da parte dei Ministri competenti;
c) assicurare il costante monitoraggio delle modalita' di accreditamento delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e dei conseguenti oneri per il Servizio sanitario nazionale, nonche' dell'attuazione dei protocolli di intesa tra universita' e regioni previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. Il Ministero della sanita', le regioni e le province autonome, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere forniscono all'Agenzia, anche su richiesta, documenti e informazioni in loro possesso per l'esercizio delle funzioni della medesima Agenzia.
Art. 2.
O r g a n i
1. Sono organi dell'Agenzia il presidente del consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione, il direttore ed il collegio dei revisori dei conti. Tutti gli organi dell'Agenzia durano in carica tre anni.
2. Il presidente del consiglio di amministrazione, che assume la rappresentanza dell'Agenzia, convoca e presiede il consiglio di amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e da quattro membri. Il presidente e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della sanita'; due di essi sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, unificati con la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali. Tutti i componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, anche estranei alla pubblica amministrazione, e possono essere confermati, con le stesse modalita', una sola volta.
4. Il direttore e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, anche estranei all'amministrazione. Il rapporto di lavoro del direttore e' regolato da contratto di diritto privato e non e' immediatamente rinnovabile; alla scadenza del triennio la nomina puo' essere rinnovata per una sola volta, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, motivata con riferimento all'eccellenza dei risultati raggiunti.
5. Il direttore esercita tutti i poteri di gestione dell'Agenzia, salvo quelli attribuiti ad altri organi della medesima.
Art. 3.
Norme finali
1. Alla nomina dei componenti degli organi dell'Agenzia di cui all'articolo 2 si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Sino all'emanazione del nuovo regolamento secondo la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia restano disciplinati dalle disposizioni del decreto del Ministro della sanita' 22 febbraio 1994, n. 233, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto.