Decreto Legislativo 14 marzo 1998, n. 85
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 7, comma 2, della legge 21 dicembre 1997, n. 454;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1998;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1998;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 sono autorizzate all'esercizio dell'attivita' di trasportatore su strada per conto di terzi le imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono disciplinati i criteri e le modalita' di rilascio del certificato d'iscrizione all'albo degli autotrasportatori, nonche' i controlli in merito all'uso del certificato stesso.
Art. 2.
1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le autorizzazioni per i singoli veicoli, di cui sono titolari le imprese di autotrasporto per conto terzi, sono convertite in autorizzazione all'impresa per una massa complessiva corrispondente alla somma delle masse dei singoli veicoli autorizzati. La conversione e' comunque subordinata alla dimostrazione della disponibilita' nell'ambito della propria organizzazione aziendale, di un congruo numero di addetti con qualifica adeguata ad essere impiegato alla guida dei veicoli autorizzati ed iscritti nei libri matricola dell'impresa.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la dimostrazione del possesso dei requisiti necessari alla conversione di cui al comma 1.
3. Le imprese di autotrasporto in conto terzi, cessionarie di rami di aziende relativi al trasporto di cose in conto proprio da parte di altre imprese, possono convertire il relativo tonnellaggio nell'autorizzazione di cui al comma 1, a condizione che non si produca diminuzione del personale addetto ai veicoli in organico al momento della presentazione della domanda di conversione.
4. Fermo restando il disposto dell'articolo 7, comma 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, allo scopo di garantire la gradualita' del processo di liberalizzazione e di realizzare la ristrutturazione del settore in conformita' ad obiettivi di cui alla citata legge n. 454 del 1997, le imprese di cui al comma 1 sono autorizzate ad aumentare la capacita' di trasporto fino al raddoppio della massa complessiva autorizzata ai sensi del comma 1. Ai fini dell'aumento non si tiene conto dell'eventuale tonnellaggio acquisito ai sensi del comma 3.
5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' concedere un ulteriore aumento della capacita' di trasporto riferita all'autorizzazione di cui al comma 1:
a) agli imprenditori iscritti all'albo che, entro il 31 dicembre 2000, realizzino ovvero entrino a far parte di societa' costituite ai sensi delle norme di cui al libro V, titolo VI, capo I o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile;
b) alle imprese risultanti dai processi di conferimento, incorporazione o fusione tra piu' imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori.
6. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 il Ministro dei trasporti e della navigazione, determina le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.
7. Le imprese che hanno usufruito dei benefici di cui all'articolo 3, comma 7, della legge n. 454 del 1997, ovvero che, nel triennio precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno rinunciato, a favore di altre imprese, a singoli titoli autorizzativi o parte del tonnellaggio ad esse attribuito, non possono aumentare la capacita' di trasporto.
Art. 3.
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 454 del 1997, qualora un'impresa di trasporto su strada per conto terzi eserciti tale attivita' esclusivamente con veicoli fino a 6 tonnellate di peso totale a terra e sia in possesso dei requisiti e delle condizioni o indicate all'articolo 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e' iscritta all'albo in via definitiva, documentando, attraverso la carta di circolazione, la destinazione ad uso di terzi dei veicoli.