Decreto Legislativo 10 marzo 1998, n. 75
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;
Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonche' il parere del consiglio regionale della Sardegna;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. In attuazione dell'articolo 12 dello statuto speciale per la regione Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, sono istituite nella regione zone franche, secondo le disposizioni di cui ai regolamenti CEE n. 2913/1992 (Consiglio) e n. 2454/1993 (Commissione), nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax ed in altri porti ed aree industriali ad essi funzionalmente collegate o collegabili.
2. La delimitazione territoriale delle zone franche e la determinazione di ogni altra disposizione necessaria per la loro operativita' viene effettuata, su proposta della regione, con separati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. In sede di prima applicazione la delimitazione territoriale del porto di Cagliari e' quella di cui all'allegato dell'atto aggiuntivo in data 13 febbraio 1997, dell'accordo di programma dell'8 agosto 1995 sottoscritto con il Ministero dei trasporti.