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Decreto Legislativo 27 gennaio 1998, n. 31

"Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti la restituzione di un immobile allo Stato"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1998



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che approva lo statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1967, n. 1401, recante le norme di attuazione dello statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento alla regione dei beni patrimoniali disponibili di cui all'elenco annesso al decreto medesimo;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. E' revocato il trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia, con effetto dal 1° gennaio 1965, dell'immobile di pertinenza del patrimonio indisponibile dello Stato, riportato al numero 42 dell'elenco annesso al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1967, n. 1401, denominato "ex centro cani da guerra", in Udine, attualmente distinto in catasto con foglio 50 n. 315 della consistenza di ha 00.11.10.

Art. 2.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la regione consegna al Ministero delle finanze - Ufficio del territorio di Udine, il bene indicato nell'articolo 1, a mezzo di apposito verbale.

2. Il processo verbale di consegna, sottoscritto dagli intervenuti, costituisce titolo per la trascrizione, per la voltura catastale e per la intavolazione del bene a favore dello Stato.

Art. 3.

1. La consegna allo Stato del bene di cui all'articolo 1 ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova, con tutti gli oneri e pesi inerenti e con le sue pertinenze ed i suoi arredi.

2. I redditi e gli oneri derivanti dalla gestione di detto bene si considerano compensati. Gli eventuali maggiori oneri sono a carico dell'amministrazione usuaria Ente poste.

Art. 4.

1. Tutti gli atti, contratti, formalita', e adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.