Decreto Legislativo 30 dicembre 1997, n. 505
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare l'articolo 1, commi 99 e 100, recante delega al Governo per l'armonizzazione del trattamento giuridico del personale militare volontario in ferma breve al terzo anno di ferma a quello previsto per il personale militare in servizio permanente effettivo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 1997;
Sentite le rappresentanze del personale;
Acquisito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Considerato che in materia la legge di delega n. 662 del 1996 non ha previsto alcun termine per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari permanenti e che, pertanto, deve applicarsi quanto previsto dai regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Considerato che le competenti commissioni parlamentari permanenti non hanno espresso il proprio parere in merito nei termini previsti o indicati e che, pertanto, il Governo ha facolta' ugualmente di esercitare la delega conferita dalla legge n. 662 del 1996, la cui scadenza e' prevista per il giorno 31 dicembre 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1997;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ripartizione dei volontari in ferma breve
1. Il personale volontario in ferma breve delle Forze armate, in ragione della professionalita' acquisita e dei crescenti oneri di impiego operativo connessi con l'anzianita' di servizio, nonche' della validita', ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, del servizio prestato, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e della durata prevista dalle norme in vigore per la ferma di leva obbligatoria, viene cosi' ripartito:
a) volontari in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio. Sono equiparati, ai fini dell'impiego, ai militari in servizio di leva obbligatorio e sono impiegati prevalentemente in attivita' addestrative e di istruzione;
b) volontari in ferma breve con oltre dieci mesi e non piu' di ventiquattro mesi di servizio. Partecipano ad attivita' sia operative che addestrative e di istruzione;
c) volontari in ferma breve con oltre ventiquattro mesi di servizio. Dovranno essere prioritariamente impiegati, in relazione all'esperienza acquisita ed alla stregua dei volontari in servizio permanente, in attivita' operative, anche di particolare intensita' o che possano comportare responsabilita' di comando di piccoli nuclei di personale.
Art. 2.
Licenze del personale volontario in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio
1. Al personale volontario in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio si applica la normativa vigente in materia di licenze del personale militare in servizio di leva obbligatorio, ad eccezione di quanto previsto in materia di licenza straordinaria senza assegni in attesa di congedo ed in materia di licenze brevi, in occasione dei fine settimana o delle festivita' infrasettimanali durante i quali si applica quanto previsto al successivo articolo 3.
2. Per il personale di cui al comma 1 la licenza speciale e' concessa limitatamente alla fattispecie prevista dall'articolo 6 della legge 11 luglio 1978, n. 382.
Art. 3.
Permessi speciali
1. Al personale volontario in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio, soddisfatte le esigenze operative, addestrative, di sicurezza e di servizio, che non abbia provvedimenti disciplinari in corso, possono essere concessi, in coincidenza con il fine settimana o con le festivita' infrasettimanali, permessi speciali con decorrenza dall'inizio della libera uscita dell'ultimo giorno lavorativo della settimana o precedente la festivita'.
2. I permessi di cui al comma 1 sono altresi' concessi al personale volontario in ferma breve con oltre dieci mesi di servizio, qualora tale personale intenda trascorrere il fine settimana o le festivita' infrasettimanali fuori dalla sede ove e' autorizzato a pernottare. Per tale personale gli stessi decorrono dalla fine delle attivita' dell'ultimo giorno lavorativo della settimana o precedente la festivita'.
Art. 4.
Licenza ordinaria
1. Il personale volontario in ferma breve con oltre dieci mesi di servizio ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di licenza ordinaria retribuito. Durante tale periodo al personale spetta la normale retribuzione, escluse le indennita' che non siano corrisposte per dodici mensilita'.
2. Per il personale con oltre dieci mesi e non oltre ventiquattro mesi di servizio la durata della licenza ordinaria e' di ventotto giorni lavorativi. La durata della licenza ordinaria per il personale con oltre ventiquattro mesi di servizio e' di trenta giorni lavorativi, con esclusione del personale che frequenta i corsi di formazione, per il quale continua ad applicarsi la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti. Al personale in servizio all'estero o presso organismi internazionali (con sede in Italia o all'estero), contingenti ONU compresi, competono le licenze previste dalle leggi che ne disciplinano l'impiego da accordi internazionali, ovvero da norme proprie dell'organismo accettate dall'Autorita' nazionale.
3. I periodi di cui al comma 2 sono comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
4. A tutto il personale di cui al comma 1 sono altresi' attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937.
5. In caso di servizio presso enti/reparti ove l'orario settimanale di lavoro e' distribuito su cinque giorni, il sabato e' considerato non lavorativo ed i giorni di licenza ordinaria di cui al comma 2, sono ridotti rispettivamente a ventiquattro ed a ventisei giorni lavorativi.
6. Nell'anno di maturazione del diritto di cui al comma 1 o di cessazione dal servizio, la durata della licenza ordinaria e' determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. La licenza ordinaria e' un diritto irrinunciabile e non e' monetizzabile.
8. Nel caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile la fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la licenza ordinaria dovra' essere fruita entro il primo semestre dell'anno successivo.
9. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il personale dovra' fruire della licenza residua al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.
10. Il diritto alla licenza ordinaria non e' riducibile in ragione di assenza per infermita', anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi e' autorizzato il periodo di godimento della licenza ordinaria in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.
11. Le infermita' insorte durante la fruizione della licenza ordinaria ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie superiori a tre giorni, adeguatamente e debitamente documentate e che l'amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di tempestiva informazione.
12. In caso di richiamo dalla licenza ordinaria per indifferibili esigenze di servizio, al personale richiamato compete il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede nonche' il trattamento previsto in occasione di servizi isolati fuori sede. Identico trattamento compete anche nel caso di ritorno nella localita' ove il personale fruiva della licenza ordinaria. Il personale ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di licenza ordinaria non goduta.
13. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1998. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia per il personale militare, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 5.
Licenza straordinaria
1. Per il personale volontario in ferma breve con oltre dieci mesi di servizio la licenza straordinaria e' disciplinata dalla normativa prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni. La licenza straordinaria di convalescenza non e' da ritenersi compresa nel tetto massimo fissato per la licenza straordinaria dal predetto articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per il personale di cui al comma 1, la licenza breve e' soppressa.
3. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1998. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia per il personale militare, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. L'Amministrazione della difesa favorisce l'aspirazione dei volontari in ferma breve con oltre dieci mesi di servizio che intendono conseguire un titolo di studio di scuola media superiore o universitario o partecipare a corsi di specializzazione post-universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio. A tal fine, oltre ai normali periodi di licenza straordinaria per esami, e' concesso, soddisfatte le esigenze operative, addestrative, di sicurezza e di servizio, un periodo annuale complessivo di centocinquanta ore da dedicare alla frequenza dei corsi stessi. Tale periodo viene detratto dai periodi previsti per la normale attivita' d'impiego, secondo le esigenze prospettate dall'interessato al comando di appartenenza almeno due giorni prima dell'inizio dei corsi stessi. L'interessato dovra' dimostrare, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha richiesto il beneficio, che e' suscettibile di revoca in caso di abuso, con decurtazione del periodo gia' fruito dalla licenza ordinaria dell'anno in corso o dell'anno successivo.
Art. 6.
F e s t i v i t a'
1. Sono considerati giorni festivi esclusivamente le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonche' la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se ricadente in giornata feriale.
2. Al personale appartenente alle chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica si applicano le disposizioni delle leggi 22 novembre 1988, n. 516, e 8 marzo 1989, n. 101.
Art. 7.
Alloggiamento e pernottamenti
1. L'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, e' sostituito dal seguente:
"Art. 48 (Alloggiamento e pernottamenti). - 1. Tutti i militari hanno l'obbligo di alloggiare nella localita' sede di servizio.
2. I volontari in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio e quelli dei contingenti occorrenti per i servizi di pronto impiego, nonche' i graduati e militari semplici vincolati a ferme speciali da meno di dieci mesi ed i graduati e militari in servizio di leva hanno l'obbligo di fruire degli alloggiamenti di reparto o di unita' navale ove possono conservare cose di proprieta' privata secondo quanto prescritto dall'articolo 49.
3. Fatte salve le esigenze di servizio, il comandante di corpo in relazione alla situazione abitativa locale, puo' autorizzare:
a) gli ufficiali, i sottufficiali, i volontari di truppa in servizio permanente, i volontari in ferma breve con oltre dieci mesi di servizio, nonche' i graduati e militari semplici vincolati a ferme speciali da piu' di dieci mesi ad alloggiare in localita' diversa da quella di servizio;
b) i volontari in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio nonche' i graduati e militari semplici vincolati a ferme speciali da meno di dieci mesi, con la famiglia abitante nella localita' sede di servizio, a pernottare presso la stessa.
4. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in relazione agli specifici compiti istituzionali, si applicano le particolari disposizioni emanate in materia.".
Art. 8.
Libera uscita
1. Il comma 1 dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, e' sostituito dai seguenti:
" 1. I volontari in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio, i graduati e militari semplici vincolati a ferme speciali da meno di dieci mesi ed i graduati e militari in servizio di leva fruiscono di libera uscita secondo turni o orari stabiliti dalle norme in vigore per ciascuna Forza armata o Corpo armato.
1-bis. Quanto previsto al comma 1, si applica altresi' al rimanente personale volontario in ferma breve o di leva vincolato a ferme speciali che pur non avendo l'obbligo dell'accasermamento fruisce degli alloggiamenti di reparto o di unita' navale.
1-ter. Al personale di cui al comma 1-bis, fatte salve improrogabili esigenze di servizio e procedimenti disciplinari in corso, possono, qualora il militare ne faccia richiesta, essere concessi permessi speciali notturni.".
Art. 9.
Modalita' di impiego
1. Le modalita' di impiego settimanale dei volontari in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio, nonche' dei graduati e militari semplici vincolati a ferme speciali da meno di dieci mesi sono equiparate a quelle previste per il personale in ferma di leva obbligatoria.
2. Fatte salve le esigenze operative, addestrative, di sicurezza e di servizio dei reparti, l'impiego del personale volontario in ferma breve con oltre dieci mesi di servizio ha una durata complessivamente pari a quella dei volontari in servizio permanente.
3. L'attivita' giornaliera comprende i periodi di lavoro effettivamente svolti escludendo dal computo le attivita' dedicate all'espletamento di esigenze di carattere personale, ancorche' disciplinate dall'orario di servizio.
4. I servizi di guardia dovranno essere disciplinati prevedendo appositi turni di riposo. Le modalita' di fruizione di detti turni di riposo sono disciplinate da apposita normativa di Forza armata.
5. Ove necessiti impiegare volontari in ferma breve per durate superiori rispetto alla prevista attivita' di impiego, le eventuali eccedenze daranno luogo ad adeguati turni di riposo/recupero psicofisico, disciplinati da apposita normativa di Forza armata.
Art. 10.
Trattenimento a domanda dei volontari che hanno subito ferite/lesioni in servizio e per causa di servizio
1. I volontari di cui all'articolo 1 che subiscano in servizio, per causa di servizio, ferite o lesioni tali da provocare una permanente inidoneita' psicofisica agli incarichi specializzazioni, categorie e specialita' di assegnazione, possono, a domanda, purche' idonei al servizio militare incondizionato, permanere in servizio fino al termine della ferma contratta, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, n. 2), lettera a), della legge 10 maggio 1983, n. 212.
2. Il personale indicato al comma 1, a cui e' stata accolta la domanda di permanenza in servizio, puo' partecipare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ai concorsi per l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente per essere impiegato in incarichi, specializzazioni, categorie e specialita' adeguate al profilo psicofisico posseduto.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai militari di truppa in ferma di leva prolungata, transitati nei volontari in ferma breve ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sempreche' ne sussistano le condizioni, anche se nei loro confronti e' gia' stato emesso un provvedimento di proscioglimento d'autorita' dalla ferma contratta ai sensi del predetto articolo 9, n. 2), lettera a), della legge 10 maggio 1983, n. 212.
Art. 11.
Licenza straordinaria di convalescenza
1. I volontari in ferma breve temporaneamente non idonei al servizio sono collocati in licenza straordinaria di convalescenza.
2. La durata massima della licenza straordinaria di convalescenza, nell'intero periodo di ferma non puo' superare un anno nel triennio e termina con il cessare della causa che l'ha determinata. In presenza di rafferma, oltre la ferma triennale, la durata della licenza straordinaria di convalescenza e' elevabile fino ad un massimo di due anni. In ogni caso la licenza straordinaria di convalescenza non puo' superare complessivamente i due anni a quinquennio.
3. Il personale di cui al comma 1, prima dell'invio in licenza straordinaria di convalescenza, puo' fruire, a richiesta, la licenza ordinaria ancora spettante nell'anno in corso.
4. Ai volontari in ferma breve con oltre dieci mesi di servizio, durante la licenza straordinaria di convalescenza per infermita' non dipendente da causa di servizio, compete il trattamento economico per intero per i primi sei mesi e ridotto alla meta' per i successivi tre mesi.
5. Il tempo trascorso in licenza di convalescenza non comporta alcuna detrazione di anzianita' ed e' computato per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici della paga.
6. Al volontario di truppa in ferma breve in licenza straordinaria di convalescenza per infermita' dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto dai pari grado in attivita' di servizio. Agli effetti previdenziali, il tempo trascorso dal militare in licenza straordinaria di convalescenza per infermita' proveniente o non proveniente da causa di servizio e' computato per intero.
7. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1998. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia per il personale militare, e successive modificazioni ed integrazioni.