Decreto Legislativo 30 dicembre 1997, n. 498
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare l'articolo 1, commi 97 e 99, recante delega al Governo per modificare la normativa relativa alla posizione di ausiliaria del personale delle Forze armate;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1997;
Sentite le rappresentanze del personale;
Acquisito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Considerato che in materia la legge di delega n. 662 del 1996 non ha previsto alcun termine per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari permanenti e che, pertanto, deve applicarsi quanto previsto dai regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Considerato che le competenti commissioni parlamentari permanenti non hanno espresso il proprio parere in merito nei termini previsti o indicati e che, pertanto, il Governo ha facolta' ugualmente di esercitare la delega conferita dalla legge n. 662 del 1996, la cui scadenza e' prevista per il giorno 31 dicembre 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1997;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. La categoria dell'ausiliaria comprende gli ufficiali che, essendovi transitati nei casi previsti per legge, hanno manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilita' a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza od altra amministrazione. Il richiamo in servizio presso l'Amministrazione della difesa e' disposto con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Il competente Ministero, sulla base delle richieste di impiego pervenute dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, predispone appositi elenchi di posti organici disponibili, per gradi o qualifiche funzionali, suddivisi per province e relativi comuni.
3. Sulla base degli elenchi di cui al comma 2, l'Amministrazione interessa, in ordine decrescente di eta', gli ufficiali in posizione di ausiliaria, che possiedono i requisiti richiesti, per l'assunzione dell'impiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza.
4. Il richiamo in servizio degli ufficiali che accettano l'impiego e' disposto con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della funzione pubblica.
5. Il personale collocato in ausiliaria transita anticipatamente nella riserva qualora non accetti l'impiego, ovvero revochi l'accettazione degli impieghi assegnati, per due volte.
6. L'Amministrazione che impiega il personale puo' variare la sede o la tipologia di impiego solo previo assenso dell'interessato. In caso di mancato assenso, il personale e' nuovamente collocato in ausiliaria e ad esso si applica il disposto di cui al comma 5.
7. E' abrogato il primo comma dell'articolo 55 della legge 10 aprile 1954, n. 113.
Art. 2.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 sono estese al personale appartenente ai ruoli non direttivi delle Forze armate nonche' al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
2. Il primo comma dell'articolo 45 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' sostituito dal seguente:
"La categoria dell'ausiliaria comprende il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti che, essendovi transitato nei casi previsti per legge, ha manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilita' a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza od altra amministrazione. Il richiamo in servizio e' disposto con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della funzione pubblica.".
3. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e' sostituito dal seguente:
" 4. La categoria dell'ausiliaria comprende i militari che, essendovi transitati nei casi previsti per legge, hanno manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilita' a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza od altra amministrazione. Il richiamo in servizio e' disposto con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della funzione pubblica.".
4. Il comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e' sostituito dal seguente:
" 1. La categoria dell'ausiliaria comprende il personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente che, essendovi transitato nei casi previsti per legge, ha manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilita' a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza od altra amministrazione. Il richiamo in servizio e' disposto con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della funzione pubblica.".
Art. 3.
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998.