Decreto Legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1998 - Supplemento Ordinario n. 14
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare l'articolo 1, commi 96 e 97, recante delega al Governo per riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 1997;
Sentite le rappresentanze del personale;
Acquisito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Considerato che in materia la legge di delega n. 662 del 1996 non ha previsto alcun termine per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari permanenti e che, pertanto, deve applicarsi quanto previsto dai regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Considerato che le competenti commissioni parlamentari permanenti non hanno espresso il proprio parere in merito nei termini previsti o indicati e che, pertanto, il Governo ha facolta' ugualmente di esercitare la delega conferita dalla legge n. 662 del 1996, la cui scadenza e' prevista per il giorno 31 dicembre 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 dicembre 1997;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti e della navigazione, dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
RUOLI E RECLUTAMENTO
CAPO I
RUOLI DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA
Articolo 1
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la riduzione delle dotazioni organiche e delle consistenze effettive complessive degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare.
2. Nell'ambito delle dotazioni organiche determinate dall'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono, conseguentemente, adeguate le previsioni normative attinenti al reclutamento, allo stato giuridico ed all'avanzamento degli ufficiali di cui al comma 1 in base ai criteri previsti dal comma 97 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 662 del 1996.
3. Finche' le consistenze effettive dei ruoli non siano contenute entro le dotazioni organiche fissate dal presente decreto, per realizzare le economie previste dall'articolo 1, comma 97, lettera h), della legge n. 662 del 1996, i moduli complessivi di alimentazione dei ruoli non devono superare la misura del 70% dei moduli complessivi previsti per ciascuna Forza Armata dalle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Con apposito decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 97, della predetta legge n. 662 del 1996 viene data attuazione al transito nelle pubbliche amministrazioni degli ufficiali in esubero con venticinque anni di servizio effettivo.
5. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, se non diversamente specificato, con i gradi degli ufficiali dell'Esercito si individuano anche i corrispondenti gradi della Marina e dell'Aeronautica secondo quanto riportato nella tabella "A" allegata al presente decreto.
Articolo 2
(Ruoli degli ufficiali delle Forze Armate con esclusione di quelli dell'Arma dei Carabinieri)
1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente dell'Esercito sono i seguenti:
a) ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;
b) ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
c) ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;
d) ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito;
e) ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito;
f) ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;
g) ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
h) ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito;
i) ruolo speciale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito.
2. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente della Marina sono i seguenti:
a) ruolo normale del Corpo di stato maggiore;
b) ruolo normale del Corpo del genio navale;
c) ruolo normale del Corpo delle armi navali;
d) ruolo normale del Corpo sanitario della Marina;
e) ruolo normale del Corpo di commissariato della Marina;
f) ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto;
g) ruolo speciale del Corpo di stato maggiore;
h) ruolo speciale del Corpo del genio navale;
i) ruolo speciale del Corpo delle armi navali;
j) ruolo speciale del Corpo sanitario della Marina;
k) ruolo speciale del Corpo di commissariato della Marina;
l) ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto.
3. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente dell'Aeronautica sono i seguenti:
a) ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica;
b) ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica;
c) ruolo normale del Corpo del genio aeronautico;
d) ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico;
e) ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico;
f) ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica;
g) ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica;
h) ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico;
i) ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico;
j) ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico.
4. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva nonche' quelli della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente.
5. Relativamente ai ruoli dell'Arma dei Carabinieri continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 24 marzo 1993, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.
CAPO II
RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE
Articolo 3
(Disposizioni comuni)
1. Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente delle Forze Armate e' necessario possedere i seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani;
b) aver compiuto il 18° anno di eta' e non aver superato l'eta' massima stabilita per ciascun ruolo dal presente decreto;
c) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero di diploma di laurea;
d) essere riconosciuti in possesso della idoneita' psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente;
e) essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici;
f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario in altra accademia o istituto di formazione militare;
g) essere in possesso di qualita' morali e di condotta incensurabili.
2. Con distinti decreti del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dei Trasporti e della Navigazione per i concorsi ad ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto, sono indicati per ciascuna Forza Armata:
a) i titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado richiesti per l'ammissione ai singoli corsi delle accademie militari nonche' quelli validi per i concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente ed eventuali ulteriori requisiti;
b) le tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame, prevedendo, ove necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti.
3. Nei concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente l'Amministrazione ha facolta' di colmare le vacanze organiche che si dovessero verificare entro la data di approvazione della graduatoria nel limite di un decimo dei posti messi a concorso. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino scoperti per rinuncia o decadenza entro trenta giorni dalla data di inizio dei corsi, possono essere autorizzate altrettante ammissioni ai corsi stessi secondo l'ordine della graduatoria. Qualora la durata del corso sia inferiore ad 1 anno, detta facolta' puo' essere esercitata entro 1/12 della durata del corso stesso. Le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.
4. Per la partecipazione ai concorsi finalizzati all'immissione nei ruoli degli ufficiali, non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' eventualmente previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.
Articolo 4
(Ufficiali dei ruoli normali)
1. Gli ufficiali dei ruoli normali in servizio permanente sono tratti, con il grado di sottotenente, da coloro che hanno frequentato le Accademie Militari, e che abbiano completato con esito favorevole il ciclo formativo previsto dagli ordinamenti di ciascuna Forza Armata.
2. Per specifiche esigenze di Forza Armata nei bandi di concorso per l'ammissione alle accademie militari possono essere previste, oltre alle riserve di posti stabilite da leggi speciali, anche riserve di posti a favore di particolari categorie di personale militare in servizio nella relativa Forza Armata.
3. L'eta' per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione alle accademie militari non puo' essere inferiore a 17 anni e superiore a 22 anni alla data indicata nel bando di concorso. Fatta eccezione per il ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, il limite massimo e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini italiani che prestino o abbiano prestato servizio militare nelle Forze Armate.
4. Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali possono essere tratti con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami e superamento del corso applicativo, anche dai giovani in possesso di uno dei diplomi di laurea definiti per ciascun ruolo con i decreti di cui al comma 2 dell'articolo 3, che non abbiano superato il 32° anno di eta' alla data indicata nel bando di concorso.
5. Salvo quanto stabilito nel comma 4, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto possono essere tratti, con il grado di guardiamarina, anche dai giovani in possesso del titolo di capitano di lungo corso o di capitano di macchina.
6. I concorsi di cui al comma 4 possono essere banditi nel caso in cui il prevedibile numero dei frequentatori delle accademie, che concluderanno nell'anno il ciclo formativo per essi previsto per un determinato ruolo, risulti inferiore a 11/10 del numero delle promozioni a scelta al grado di maggiore stabilito per il medesimo ruolo delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto.
7. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui al comma 4 frequentano corsi applicativi di durata non superiore ad un anno accademico le cui modalita' sono disciplinate dagli ordinamenti degli Istituti di formazione di ciascuna Forza Armata.
8. L'anzianita' relativa degli ufficiali di cui ai commi 4 e 5 e' rideterminata, a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso. Gli stessi sono iscritti in ruolo dopo i pari grado provenienti dai corsi regolari delle rispettive Accademie Militari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno.
9. I candidati che non superino il corso applicativo sono collocati in congedo a meno che non debbano assolvere o completare gli obblighi di leva ovvero restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso e' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio per i militari in servizio permanente e per il restante personale non e' computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.
Articolo 5
(Ufficiali dei ruoli speciali)
1. Gli ufficiali dei ruoli speciali delle Forze armate possono essere tratti, fatta eccezione per quanto previsto al comma 2:
a) per concorso per titoli ed esami con il grado di sottotenente:
1) prevalentemente, dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che non abbia superato il 34° anno di eta' e che all'atto dell'immissione nel ruolo degli ufficiali abbia almeno 5 anni di anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 11, comma 1 lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, ovvero 3 anni di anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 11, comma 1 lettera b), del predetto decreto legislativo;
2) dagli ufficiali di complemento che all'atto di immissione nel ruolo speciale abbiano completato senza demerito la ferma biennale e non abbiano superato il 32° anno di eta';
3) dal personale giudicato idoneo e non vincitore dei concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli normali delle Forze Armate e che non abbia superato il 32° anno di eta';
4) dai frequentatori dei corsi normali delle Accademie Militari che non abbiano completato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo, purche' idonei in attitudine militare;
b) a domanda, mantenendo il grado, l'anzianita' e la ferma precedentemente contratta, dagli ufficiali frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che non abbiano completato il previsto ciclo formativo, previo parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento che indica il ruolo di transito, valutati i titoli di studio, le attitudini evidenziate e la situazione organica dei ruoli.
2. Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica nonche' gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto sono tratti, per concorso per titoli ed esami, con il grado di sottotenente:
a) prevalentemente, dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, reclutato ai sensi dell'articolo 11, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, previo superamento del concorso e del successivo corso finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare, che non abbia superato il 26° anno di eta';
b) dagli ufficiali di complemento del ruolo naviganti, del corpo di stato maggiore della Marina e del corpo delle capitanerie di porto muniti di brevetto di pilota o di navigatore militare che non abbiano superato il 28° anno di eta' ed abbiano almeno 2 anni di servizio;
c) d'autorita', previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento, dai sottotenenti del ruolo naviganti normale che, non avendo completato gli studi dell'ultimo anno di corso, conseguono comunque il brevetto di pilota o di navigatore militare. Gli stessi mantengono la ferma precedentemente contratta.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alla data indicata nei rispettivi bandi di concorso.
4. Gli ufficiali di complemento ed il personale appartenente al ruolo dei marescialli possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1 limitatamente a quelli concernenti il Corpo o il ruolo o la categoria o la specialita' di appartenenza. Con decreto del Ministro della Difesa, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono definite le corrispondenze occorrenti per la partecipazione ai precedenti concorsi.
5. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dei concorsi di cui al comma 1 frequentano un corso applicativo di durata non inferiore a tre mesi. L'anzianita' relativa e assoluta sono determinate in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.
6. I frequentatori che non superino i corsi applicativi:
a) se provenienti dal ruolo dei marescialli, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dal complemento, completano la ferma eventualmente contratta ovvero vengono ricollocati in congedo;
c) se provenienti dai frequentatori dei corsi normali, completano la ferma eventualmente contratta ovvero, se ne erano stati prosciolti, vengono collocati in congedo;
d) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo a meno che non debbano assolvere o completare gli obblighi di leva.
Articolo 6
(Alimentazione dei ruoli)
1. Il numero degli ufficiali da immettere annualmente nei ruoli normali e speciali non puo' superare, per ciascun ruolo, le vacanze esistenti nell'organico complessivo degli ufficiali inferiori ne' eccedere, comunque, rispettivamente un decimo e un dodicesimo del predetto organico.
Articolo 7
(Obblighi di servizio)
1. Gli allievi delle Accademie militari hanno l'obbligo di contrarre all'atto dell'ammissione ai corsi una ferma di tre anni.
2. All'atto dell'ammissione al terzo anno di corso i frequentatori dei corsi normali dell'Accademia dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica hanno l'obbligo di contrarre una ferma di nove anni che assorbe quella da espletare.
3. La ferma di cui al comma 2 e' elevata a:
a) dieci anni per gli iscritti a corsi di laurea di cinque anni di durata;
b) undici anni per gli iscritti a corsi di laurea di sei anni di durata;
c) quattordici anni per gli appartenenti al ruolo naviganti normale dell'Aeronautica.
4. I frequentatori dei corsi normali delle accademie, qualora fruiscano delle eventuali proroghe per il completamento del ciclo formativo, hanno l'obbligo di contrarre una ulteriore ferma di durata pari al periodo di proroga concesso.
5. gli ufficiali reclutati ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, e dell'articolo 5, comma 1, al superamento del corso applicativo hanno l'obbligo di contrarre una ferma di cinque anni decorrente dall'inizio del corso ovvero dalla scadenza delle precedente ferma.
6. Gli ufficiali reclutati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), hanno l'obbligo di contrarre una ferma di dodici anni dall'inizio del corso ivi previsto che assorbe la ferma precedentemente contratta.
7. Le ferme per dodici anni contratte dagli allievi o ufficiali piloti di complemento rimangono valide in caso di transito nei ruoli del servizio permanente effettivo.
8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 14, comma 5, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, la partecipazione ai corsi di qualificazione per il controllo del traffico aereo nonche' a corsi di elevato livello professionale, da determinare per ciascuna Forza Armata con decreto ministeriale, e' subordinata al vincolo di un'ulteriore ferma di anni cinque che decorre dalla scadenza della precedente ferma. L'ulteriore ferma contratta non rimane operante in caso di mancato superamento o di dimissioni dal corso.
TITOLO II
AVANZAMENTO
CAPO I
DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA
Sezione I
Norme fondamentali
Articolo 8
(Requisiti per l'avanzamento)
1. Per l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado. Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado e' condizione indispensabile, ma non sufficiente, per l'avanzamento al grado superiore.
2. Per l'avanzamento ai vari gradi di generale o di ammiraglio i requisiti di cui al comma 1 debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alto comando o di alta direzione da esercitare nel nuovo grado.
Articolo 9
(Modalita' di avanzamento)
1. L'avanzamento ha luogo:
a) ad anzianita';
b) a scelta;
c) per meriti eccezionali.
2. L'avanzamento ad anzianita' si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo.
3. L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito o nell'ordine di iscrizione in ruolo secondo le disposizioni del presente decreto.
4. L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua promuovendo l'ufficiale con precedenza sui pari grado idonei all'avanzamento ad anzianita' o a scelta.
5. I profili di carriera e le modalita' di avanzamento nei vari gradi di ciascun ruolo di ogni Forza Armata sono indicati nelle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto.
Sezione II
Autorita' competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento e procedimento di valutazione
Articolo 10
(Commissioni di avanzamento. Generalita')
1. Esprimono giudizi sull'avanzamento ad anzianita' e a scelta:
a) le commissioni di vertice nei riguardi degli ufficiali aventi grado di Maggior Generale e gradi corrispondenti;
b) le commissioni superiori di avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado da Tenente Colonnello a Brigadier Generale e gradi corrispondenti;
c) le commissioni ordinarie di avanzamento nei riguardi degli ufficiali in servizio permanente aventi grado da Sottotenente a Maggiore e gradi corrispondenti;
d) i superiori gerarchici per gli ufficiali di complemento.
2. I componenti delle Commissioni di avanzamento debbono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, tranne che ricoprano cariche le quali importino la partecipazione a tali Commissioni, e non essere temporaneamente a disposizione di altra amministrazione per incarichi non previsti dalle norme di ordinamento.
3. Non possono far parte delle Commissioni di avanzamento gli ufficiali che ricoprono una delle seguenti cariche:
a) Ministro o Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione;
b) Capo di Gabinetto del Ministero della Difesa o presso qualsiasi altra amministrazione;
c) Comandante Generale della Guardia di Finanza;
d) Consigliere Militare del Presidente della Repubblica;
e) Consigliere Militare del Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. Non possono far parte delle predette commissioni gli ufficiali impiegati presso:
a) i servizi per le informazioni e la sicurezza dello Stato di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801;
b) gli enti, comandi o unita' internazionali che abbiano sede di servizio fuori dal territorio nazionale;
c) il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. All'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2°: dopo la lettere "c)" e' aggiunta la seguente "d)": "attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'Amministrazione.";
b) al comma 3°: dopo le parole "alle lettere a), b), c)", e' aggiunta la seguente ", d)"; le parole "per tre" sono sostituite dalle seguenti "per quattro";
c) al comma 4°: dopo le parole "nelle precedenti lettere a), b), c)", e' aggiunta la seguente ", d)".
Articolo 11
(Norme procedurali)
1. Le commissioni di vertice e le commissioni superiori di avanzamento, costituite presso ciascuna Forza Armata, sono convocate dal Ministro della Difesa su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa.
2. I componenti delle commissioni ordinarie di avanzamento sono annualmente designati e convocati dal Ministro della Difesa su proposta del Capo di Stato Maggiore di Forza Armata.
3. I componenti delle commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado e di anzianita'. Il presidente si pronuncia per ultimo.
4. Per la validita' delle deliberazioni delle commissioni e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto al voto.
Articolo 12
(Commissioni di Vertice. Commissioni superiori di avanzamento.)
1. Per la valutazione dei Maggior generali e gradi corrispondenti e' costituita presso ciascuna Forza Armata una Commissione di Vertice di cui fanno parte i medesimi membri della Commissione superiore d'avanzamento.
2. Il Capo di stato Maggiore della Difesa assume la Presidenza di ciascuna Commissione di Vertice ed il Capo di Stato Maggiore di Forza Armata ne assume la funzione di vice presidente.
3. La commissione superiore di avanzamento dell'Esercito e' composta:
a) dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito;
b) dai Tenenti Generali che ricoprano le cariche di Comandante delle Forze Operative Terrestri, Ispettore Logistico, Ispettore delle Scuole e Ispettore delle Armi;
c) dai 3 Tenenti Generali piu' anziani in ruolo che abbiano espletato o stiano espletando le funzioni del grado, che non ricoprano le cariche di cui alla lettera b) o quella di Capo del Corpo degli ingegneri, nonche' dal Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito ove non compreso nei 3 suddetti Tenenti Generali;
d) dall'Ufficiale Generale piu' elevato in grado e piu' anziano dei singoli Corpi quando si tratti di valutare ufficiali appartenenti ai rispettivi Corpi;
e) dall'ufficiale piu' elevato in grado e piu' anziano dell'Arma dei trasporti e dei materiali, ove non ricopra l'incarico di Ispettore Logistico, qualora si tratti di valutare ufficiali appartenenti a tale Arma.
4. La commissione superiore di avanzamento della Marina e' composta:
a) dal Capo di Stato Maggiore della Marina;
b) dall'Ammiraglio di Squadra piu' anziano in ruolo che non sia Capo di Stato Maggiore;
c) dagli Ammiragli di Squadra che siano o siano stati preposti al comando in capo di forze navali o al comando in capo di dipartimento militare marittimo;
d) dall'Ufficiale Ammiraglio piu' elevato in grado, o piu' anziano, del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, quando la valutazione riguardi ufficiali del rispettivo corpo.
5. La commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica e' composta:
a) dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica;
b) dai 4 Generali di Squadra Area piu' anziani in ruolo che non ricoprano la carica di cui alla lettera a) e che siano o siano stati stati preposti al Comando operativo delle Forze Aeree o a Comandi di Grande Unita' ovvero ad Alto Comando di Vertice nei settori operativo, tecnico logistico o addestrativo;
c) dall'Ufficiale Generale piu' elevato in grado, o piu' anziano, dell'Arma aeronautica ruolo delle armi o del Corpo del genio aeronautico, o del Corpo di commissariato aeronautico, o del Corpo sanitario aeronautico, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del rispettivo ruolo.
6. Il Segretario Generale del Ministero della Difesa, ovvero il Vice Segretario Generale militare nel caso in cui il Segretario Generale rivesta qualifica dirigenziale civile, partecipa, quale componente, alla Commissione di vertice della Forza Armata di appartenenza, sempre che non vi faccia gia' parte ai sensi dei commi 3, 4, 5. E' obbligatoriamente consultato dalle Commissioni di vertice allorche' la valutazione riguardi ufficiali di Forza Armata diversa in servizio presso Uffici o Organi dipendenti.
7. Il Vice Segretario Generale militare del Ministero della Difesa, nonche' il Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa partecipano, quali componenti, alle Commissioni superiori di avanzamento della Forza Armata di appartenenza, sempre che non vi facciano gia' parte, ai sensi dei commi 3, 4, 5. Sono obbligatoriamente consultati dalle commissioni superiori di avanzamento allorche' la valutazione riguardi ufficiali di Forza Armata diversa in servizio presso Uffici o Organi dipendenti.
8. Assume la Presidenza della commissione superiore di avanzamento il Capo di Stato Maggiore di Forza Armata o, in caso di assenza o di impedimento, il Tenente Generale o grado corrispondente piu' anziano di grado e, a parita' di anzianita' di grado, piu' anziano di eta' tra i presenti.
9. relativamente alla valutazione degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.
Articolo 13
(Commissioni ordinarie)
1. La Commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito e' composta:
a) da un Tenente Generale, che la presiede;
b) da un Maggior Generale;
c) da 5 Colonnelli del ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;
d) da un Colonnello dell'Arma dei trasporti e dei materiali o dei Corpi, quando la valutazione riguardi ufficiali della predetta Arma o dei Corpi;
e) da un Colonnello dei ruoli speciali delle Armi o dei Corpi quando la valutazione riguardi ufficiali dei predetti ruoli.
2. La commissione ordinaria di avanzamento della Marina e' composta:
a) da un Ammiraglio di Squadra, che la presiede;
b) da quattro ufficiali ammiragli o Capitani di Vascello;
c) da un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, quando la valutazione riguardi ufficiali del rispettivo Corpo.
3. La commissione ordinaria di avanzamento dell'Aeronautica e' composta:
a) da un Generale di Squadra Aerea, che la presiede;
b) da quattro ufficiali Generali o Colonnelli del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica;
c) da un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello del ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica, del Corpo del genio aeronautico, o di commissariato aeronautico o sanitario aeronautico, quando la valutazione riguardi ufficiali del rispettivo ruolo.
4. Alle Commissioni ordinarie partecipa il Direttore Generale della Direzione Generale del personale militare, esprimendo parere sull'idoneita' all'avanzamento. In caso di assenza o di impedimento puo' essere rappresentato da un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, destinato alla Direzione Generale, possibilmente appartenente alla medesima Forza Armata dell'ufficiale da valutare.
5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente assume la presidenza l'ufficiale piu' elevato in grado ed, a parita' di grado, il piu' anziano.
6. Relativamente alla valutazione degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri si applica l'art. 16 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.
Sezione III
Valutazione per l'avanzamento
Articolo 14
(Aliquote di ruolo e impedimenti alla valutazione)
1. L'Ufficiale, per essere valutato per l'avanzamento ad anzianita' o a scelta, deve trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo, salvo che il presente decreto non disponga altrimenti.
2. Non puo' essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato.
3. Non puo' essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che sia rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o sia sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.
4. Il personale militare in servizio permanente che sia stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedelta' alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'Amministrazione o dell'onore militare e' escluso da ogni procedura di avanzamento.
5. Quando eccezionalmente le autorita' competenti ritengano di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione, indicandone i motivi. All'ufficiale e' data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.
Articolo 15
(Elementi di giudizio. Documentazione caratteristica e matricolare. Pareri facoltativi e obbligatori)
1. La Commissione di Vertice, la Commissione Superiore e la Commissione Ordinaria esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione caratteristica e matricolare dell'ufficiale, tenendo conto della presenza dei particolari requisiti previsti dall'articolo 8 e dell'eventuale frequenza del corso superiore di Stato Maggiore Interforze, istituito con decreto legislativo emanato in applicazione della legge 27 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nelle valutazioni degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto aventi grado non inferiore a Capitano di Vascello le competenti Commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento, basandosi anche sugli elementi risultanti da uno speciale rapporto informativo del Ministero dei Trasporti e della Navigazione per quanto attiene ai servizi d'istituto di competenza di tale amministrazione.
3. Le Commissioni hanno facolta' di interpellare qualunque superiore di grado, in servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ufficiale.
Articolo 16
(Rinvio)
1. Per quanto non diversamente regolato nella presente Sezione, si applicano le disposizioni del Titolo I, Capi IV e VI, della legge 12 novembre 1955, n. 1137.
Sezione IV
Quadri di avanzamento e promozioni
Articolo 17
(Formazione di quadri di avanzamento. Ordine di graduatoria)
1. Il Direttore Generale della Direzione Generale del personale Militare, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito approvate dal Ministro della Difesa, forma altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi:
a) per l'avanzamento ad anzianita', tutti gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo;
b) per l'avanzamento a scelta ai gradi di maggiore e di colonnello, gli ufficiali idonei, nell'ordine di graduatoria di merito, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare;
c) per l'avanzamento a scelta ai gradi di generale, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.
2. I quadri di avanzamento hanno validita' per l'anno cui si riferiscono.
3. Qualora per un determinato grado siano previsti, nello stesso anno, quadri d'avanzamento a scelta e ad anzianita', le promozioni sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta.
4. I tenenti colonnelli sono iscritti nel quadro di avanzamento a scelta a partire dalla prima delle aliquote di cui all'articolo 21, comma 2, e nell'ambito di ciascuna aliquota secondo le modalita' di cui alla lettera b) del comma 1.
5. La promozione e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica per gli ufficiali di grado non inferiore a Brigadier Generale e gradi corrispondenti e, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, per i Tenenti Generali e gradi corrispondenti. Per i rimanenti gradi si provvede con decreto ministeriale.
6. Agli ufficiali valutati per l'avanzamento e' data comunicazione dell'esito dell'avanzamento.
Articolo 18
(Promozioni non annuali. Formazione dei quadri di avanzamento a seguito di cause di esclusione.)
1. Per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il Ministro della Difesa, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approva egualmente la graduatoria, ma il Direttore Generale della Direzione Generale del Personale Militare forma il quadro di avanzamento solo se nel corso dell'anno vengono a verificarsi una o piu' vacanze nei gradi rispettivamente superiori. In tale caso, il nuovo ciclo di promozioni decorre dall'anno di apertura del quadro.
2. Qualora un ufficiale venga tolto dal quadro di avanzamento a scelta per una delle cause stabilite dalla legge, subentra nel quadro l'ufficiale che segue nella graduatoria di merito l'ultimo dei pari grado iscritti nel quadro stesso.
CAPO II
AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO
Articolo 19
(Requisiti per la valutazione)
1. L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve, in relazione al ruolo di appartenenza:
a) aver maturato gli anni di permanenza minima indicati per ciascun grado ed aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti e reparti e d'imbarco previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto;
b) essere in possesso dei titoli e aver superato gli esami e i corsi stabiliti con decreto del Ministro della Difesa.
2. Ai fini della valutazione per l'avanzamento, i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, indicati nelle predette tabelle per il grado rivestito, possono essere svolti, in tutto o in parte, nel grado immediatamente inferiore, se previsto nelle annesse tabelle. I predetti periodi debbono essere svolti presso comandi, unita', reparti ed enti organicamente previsti, anche in ambito internazionale.
3. Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni, oltre che disciplinari, di addestramento e di impiego.
4. Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzioni proprie del ruolo di appartenenza.
5. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati nelle tabelle stesse, determinati con decreto del Ministro della Difesa.
Articolo 20
(Ulteriori requisiti per la valutazione degli ufficiali della Marina)
1. Per gli ufficiali della Marina Militare i periodi di servizio prestati su navi da guerra estere o in territorio estero sono considerati come compiuti su navi da guerra nazionali o in territorio nazionale.
2. Ai fini dell'avanzamento e' valido il periodo di imbarco compiuto, con funzioni inerenti al proprio grado o come comandato, su navi non iscritte nel naviglio dello Stato per l'espletamento di servizi previsti da leggi. E' altresi' valido anche il periodo di imbarco compiuto su navi mercantili per istruzione professionale. In ogni caso la meta' del periodo di imbarco prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere trascorsa su navi della Marina Militare in armamento o in riserva.
Articolo 21
(Formazione delle aliquote di valutazione e modalita' di valutazione)
1. Il 31 ottobre di ogni anno, il Direttore Generale della Direzione Generale del personale militare, con apposite determinazioni, indica per ciascuna Forza Armata, per ciascun grado e ruolo, gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi:
a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data suddetta, abbiano raggiunto tutte le condizioni prescritte dagli articoli 19 e 20;
b) gli ufficiali gia' giudicati idonei e non iscritti in quadro, salvo il disposto di cui al comma 2;
c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perche' sono venute a cessare le cause che ne avevano determinato la sospensione della valutazione o della promozione, compresi gli ufficiali trovatisi nelle condizioni di cui all'articolo 14, comma 2.
2. I Tenenti Colonnelli dei ruoli normali da valutare per l'avanzamento sono inclusi in tre distinte aliquote formate sulla base delle anzianita' di grado, indicate nelle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto. Il periodo di servizio svolto dopo l'ultima valutazione nella seconda aliquota costituisce elemento preminente ai fini della valutazione dei Tenenti Colonnelli, inclusi nella terza aliquota.
3. I Capitani dei ruoli normali e speciali, gia' valutati due volte per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore, giudicati idonei e non iscritti in quadro, sono valutati l'anno successivo per la promozione ad anzianita'.
4. Gli ufficiali, giudicati non idonei all'avanzamento, sono valutati l'anno successivo e, se giudicati idonei e iscritti in quadro, sono promossi con anzianita' riferita all'anno dell'ultima valutazione.
5. Gli ufficiali, giudicati per la seconda volta non idonei all'avanzamento, sono ulteriormente valutati nel quarto anno successivo ad ogni giudizio negativo e, se giudicati idonei e iscritti in quadro, promossi con anzianita' riferita all'anno dell'ultima valutazione.
6. Il Direttore Generale della Direzione Generale del personale militare con proprie determinazioni indica, altresi', gli ufficiali che non possono essere valutati per l'avanzamento per non aver raggiunto le condizioni prescritte dall'articolo 19, comma 1. Essi sono poi inclusi nella prima determinazione annuale dell'aliquota successiva alla data del raggiungimento delle predette condizioni.
Articolo 22
(Vacanze organiche)
1. Determinano vacanze organiche:
a) le promozioni;
b) le cessazioni dal servizio permanente;
c) i trasferimenti in altro ruolo;
d) i collocamenti in soprannumero agli organici disposti per legge;
e) i decessi.
2. Le vacanze decorrono dalla data in cui si verificano le cause che le hanno determinate nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) e per la lettera e) dal giorno successivo a quello del decesso.
3. Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento a scelta sono promossi al verificarsi delle vacanze nel grado superiore e comunque non oltre il 1° luglio dell'anno cui si riferiscono i quadri stessi.
Articolo 23
(Promozioni annuali)
1. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, il numero delle promozioni fisse annuali e' stabilito per ciascun grado nelle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto.
2. Le promozioni sono conferite con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 20 settembre 1980, n. 574, salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni.
Articolo 24
(Modalita' per colmare ulteriori vacanze)
1. Qualora, effettuate in un grado le promozioni stabilite per l'anno dalle annesse tabelle 1, 2 e 3, si constatino al 1° luglio ulteriori vacanze nel grado superiore, le stesse sono colmate con promozioni aggiuntive. Le stesse non possono eccedere un decimo del numero delle promozioni da effettuare nell'anno e comunque, non possono essere inferiori all'unita'.
2. Qualora il numero degli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento a scelta sia inferiore al numero delle promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle, le promozioni non effettuate sono portate in aumento al numero delle promozioni da effettuare nell'anno immediatamente successivo.
3. Nel caso di cui al comma 2, il Ministro della Difesa ha facolta' di richiamare in servizio gli ufficiali dall'aspettativa per riduzione dei quadri ovvero dall'ausiliaria.
CAPO III
NORME PARTICOLARI PER GLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE
Articolo 25
(Sottotenenti dell'Esercito)
1. Per i Sottotenenti dei ruoli normali, delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di amministrazione e di commissariato che superino i corsi delle scuole di applicazione il nuovo ordine di anzianita' viene determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste dagli ordinamenti dei singoli istituti militari di formazione.
2. I Sottotenenti che non superino per una sola volta uno dei due anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e se lo superano sono promossi con l'anzianita' attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. I Sottotenenti che superino il corso di applicazione con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, comma 5, i Sottotenenti di cui al comma 1, che non superino i corsi di applicazione per essi prescritti e presentino domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), sono trasferiti, anche in soprannumero, nei ruoli speciali e sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianita' assoluta.
4. Gli ufficiali di cui al comma 1 che non conseguano il diploma di laurea entro l'anno di inserimento nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di maggiore transitano d'autorita' anche in soprannumero nel corrispondente ruolo speciale, con l'anzianita' di grado posseduta, dal 1° gennaio dell'anno di formazione della predetta aliquota di valutazione. I predetti ufficiali sono iscritti nel ruolo speciale prima dei pari grado aventi la stessa anzianita' di grado.
5. Gli ufficiali dei ruoli normali del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario che non abbiano completato il ciclo di studi per essi previsto per il conseguimento della laurea, possono ottenere con determinazione ministeriale, su proposta delle autorita' gerarchiche, la proroga fino ad un massimo di due anni accademici. Qualora completino il ciclo di studi universitari entro la proroga concessa, subiscono una detrazione di anzianita' nel ruolo pari alla proroga concessa.
6. Agli ufficiali di cui al comma 5 che non conseguano il diploma di laurea nei limiti di tempo prescritti, compresa l'eventuale proroga, si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
Articolo 26
(Ufficiali subalterni della Marina)
1. Fino al completamento del ciclo formativo prescritto, l'ordine di anzianita' degli ufficiali subalterni dei corsi normali della Marina e' determinato secondo le modalita' stabilite dagli ordinamenti di Forza Armata.
2. Gli ufficiali, che superino gli esami prescritti dal ciclo formativo oltre i termini previsti, sono iscritti in ruolo dopo i parigrado che hanno superato gli esami nelle sessioni ordinarie.
3. Gli ufficiali, che per motivi di servizio o per motivi di salute, riconosciuti con determinazione ministeriale, superino gli esami prescritti dal ciclo formativo con ritardo, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se li avessero superati nei tempi previsti.
4. Gli ufficiali idonei in attitudine professionale che non abbiano completato gli studi per uno degli anni del ciclo formativo sono ammessi a completarli nell'anno successivo purche' non ne abbiano gia' ripetuto uno negli anni precedenti. In tal caso essi transitano nel corso successivo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianita' assoluta.
5. Fermo restando quando previsto dall'articolo 65, comma 5, gli ufficiali che per la seconda volta non abbiano completato gli studi prescritti per uno degli anni del ciclo formativo, o non siano stati ammessi a completarli nell'anno successivo per i motivi indicati al comma 4, possono essere trasferiti, purche' idonei in attitudine professionale, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianita', nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi con le modalita' indicate dal comma 1, lettera b), dell'articolo 5. Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianita' assoluta.
6. La nomina a Guardiamarina decorre, ai soli fini giuridici, alla data di acquisizione del grado di aspirante.
Articolo 27
(Ufficiali subalterni della Marina - Conseguimento del diploma di laurea)
1. Gli ufficiali subalterni dei ruoli normali debbono completare gli studi applicativi e conseguire il diploma di laurea secondo le modalita' ed entro il periodo prescritto dagli ordinamenti di Forza Armata.
2. Gli ufficiali che non abbiano conseguito il diploma di laurea entro il periodo prescritto possono avanzare circostanziata domanda intesa ad ottenere una proroga di durata non superiore a dodici mesi. L'Amministrazione ha facolta' di accogliere le domande, previo esame, da parte di una apposita commissione nominata con decreto ministeriale, del curriculum di studi e degli elementi desunti dalla documentazione valutativa. Gli ufficiali, qualora fruiscano di una proroga di durata superiore a tre mesi, transitano nel corso successivo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianita' assoluta.
3. Gli ufficiali che conseguano il diploma di laurea con ritardo per motivi di servizio o per motivi di salute riconosciuti con determinazione ministeriale sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se l'avessero conseguito nei tempi previsti.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, comma 5, gli ufficiali, che non conseguano la laurea nel periodo prescritto o che non siano stati ammessi al periodo di proroga, possono essere trasferiti, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianita', nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi in applicazione di quanto previsto al comma 1, lettera b), dell'articolo 5. Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianita'assoluta.
5. Per i sottotenenti di vascello dei ruoli normali viene stabilito, con determinazione Ministeriale, il nuovo ordine di anzianita' il giorno precedente il compimento del 4° anno di permanenza nel grado, in base all'attitudine professionale ed al rendimento in servizio valutati per ciascun ufficiale dalla Commissione ordinaria di avanzamento. Con apposito decreto ministeriale sono stabilite le modalita' della predetta valutazione.
Articolo 28
(Sottotenenti dell'aeronautica)
1. I Sottotenenti dei ruoli normali sono tratti dai frequentatori dell'Accademia Aeronautica che abbiano completato con esito favorevole il terzo anno di corso.
2. Gli Ufficiali dei ruoli normali debbono completare gli studi accademici e conseguire il diploma di laurea entro i periodi prescritti dal piano degli studi della Accademia Aeronautica.
3. Per gli ufficiali dei ruoli normali che completino l'ultimo anno di corso entro il periodo prescritto dal piano degli studi dell'Accademia Aeronautica il nuovo ordine di anzianita' viene determinato, con decreto ministeriale, in base alla somma del punto complessivo di classifica riportato per la nomina a Sottotenente, elaborato secondo le norme regolamentari dell'Accademia Aeronautica, ridotto in centesimi, e del punto, espresso in centesimi, attribuito all'Ufficiale al completamento degli studi previsti nell'ultimo anno di corso.
4. Gli ufficiali che superino gli esami dell'ultimo anno del corso regolare nelle sessioni successive alla prima sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato detti esami nella precedente sessione.
5. Gli ufficiali che, per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale o per motivi di salute, frequentino l'ultimo anno di corso con ritardo, qualora superino gli studi previsti, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.
6. Gli ufficiali che non abbiano completato gli studi dell'ultimo anno di corso sono ammessi a completarli nell'anno successivo. In tale caso essi transitano al corso successivo a quello di appartenenza e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari grado appartenente al corso al quale sono transitati, assumendone la stessa anzianita' assoluta.
7. Gli ufficiali dei ruoli normali che non completino gli studi sono trasferiti con il proprio grado e la propria anzianita' con le modalita' indicate dal comma 1, lettera b), ovvero dal comma 2, lettera c), dell'articolo 5, previo parere favorevole della Commissione ordinaria d'avanzamento:
a) nel ruolo naviganti speciali, mantenendo gli obblighi di ferma contratti, se appartenenti al ruolo navigante normale una volta conseguito il brevetto di pilota militare o il brevetto di navigatore militare;
b) nel ruolo speciale delle armi, a domanda, se non hanno conseguito il brevetto di pilota militare o il brevetto di navigatore militare, tramutando gli obblighi di ferma assunti in precedenza con quelli previsti per quest'ultimo ruolo sempre con decorrenza dalla data di nomina ad aspiranti ufficiali;
c) nei ruoli speciali, mantenendo gli obblighi di ferma contratti, se appartenenti ai ruoli normali delle Armi e dei Corpi.
8. Gli ufficiali del ruolo naviganti normale che abbiano completato gli studi senza conseguire il brevetto di pilota militare o di navigatore militare possono essere trasferiti, a domanda, con il proprio grado e la propria anzianita', nel ruolo normale delle armi, contraendo la ferma di cui all'articolo 7, comma 2, in luogo di quella precedentemente assunta. Il trasferimento si effettua, previo parere della commissione ordinaria di avanzamento, che stabilisce sulla base del punteggio di merito elaborato ai sensi del comma 3 l'ordine di precedenza rispetto ai pari grado ed anzianita' iscritti in ruolo.
9. I frequentatori dei corsi regolari destinati al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del ruolo naviganti normale, divenuti non idonei al volo dopo l'inizio della prima sessione di esami del primo anno accademico, possono essere trasferiti a domanda nei corrispondenti corsi regolari di accademia per ufficiali del ruolo normale delle armi ovvero dei ruoli normali dei Corpi, in relazione alla corrispondenza degli esami sostenuti con quelli previsti per il nuovo corso.
10. Gli ufficiali di cui al comma 7, che non siano trasferiti nei ruoli speciali cessano dal servizio permanente e sono collocati nella categoria del congedo in qualita' di ufficiali di complemento del ruolo di appartenenza ovvero del ruolo speciale delle armi, qualora non siano in possesso del brevetto di pilota o di navigatore militare.
11. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, comma 5, ove non esistano vacanze nei nuovi ruoli, gli ufficiali sono trasferiti in soprannumero e l'eccedenza e' riassorbita al verificarsi della prima vacanza. L'avanzamento nel nuovo ruolo non puo' avere decorrenza anteriore alla data di trasferimento.
12. La nomina a Sottotenente decorre, ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione della qualifica di aspirante.
Articolo 29
(Mancato transito o inidoneita')
1. Gli ufficiali che non abbiano presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), cessano dal servizio al termine della ferma contratta e sono collocati nella categoria del congedo in qualita' di ufficiali di complemento del ruolo di appartenenza.
2. Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento sono ammessi a ripeterli. Qualora non li dovessero nuovamente superare, possono richiedere, a domanda, di ripeterli per una sola volta dopo che siano trascorsi almeno tre anni dal mancato superamento.
3. Gli ufficiali fino al grado di maggiore compreso che non dovessero superare le ulteriori prove concesse ai sensi del comma 2 sono inclusi nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento non appena siano in possesso dei requisiti minimi stabiliti dai commi 1 e 2 dell'articolo 39.
Articolo 30
(Transito tra ruoli)
1. L'Amministrazione della Difesa ha facolta' di bandire concorsi per titoli ed esami per il transito dei tenenti e dei capitani dei ruoli speciali nei corrispondenti ruoli normali, qualora dopo le immissioni in ruolo e le promozioni annuali al grado superiore esistano vacanze nell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo normale.
2. Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare i tenenti ed i capitani che alla data di scadenza del bando abbiano:
a) un'eta' non superiore a 38 anni;
b) conseguito il diploma di laurea;
c) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non inferiore ad "eccellente".
3. I tenenti ed i capitani trasferiti per concorso nei ruoli normali conservano l'anzianita' posseduta e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari grado avente la medesima anzianita' di grado.
4. I capitani dei ruoli speciali dell'Esercito che non abbiano partecipato o superato i concorsi di cui al comma 1 possono essere ammessi, previo concorso per titoli ed esami, al corso di stato maggiore. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi dell'articolo 25, commi 3 e 6, non sono ammessi al corso di stato maggiore, ancorche' in possesso del diploma di laurea.
5. Al concorso di cui al comma 4 possono partecipare i capitani che alla data di scadenza del bando abbiano:
a) un'eta' non superiore a 38 anni;
b) conseguito il diploma di laurea;
c) abbiano espletato i periodi di comando o di attribuzioni specifiche previsti per i corrispondenti ruoli normali;
d) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non inferiore ad "eccellente".
6. I capitani di cui al comma 4 che superino il corso di stato maggiore sono iscritti nel ruolo normale corrispondente a quello di provenienza con l'anzianita' di grado posseduta dopo l'ultimo pari grado avente la medesima anzianita' di grado. Coloro che non superino il corso permangono nel ruolo speciale.
7. Gli ufficiali del ruolo normale o del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, e del ruolo normale o del ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali che, pur conservando l'idoneita' al servizio militare, abbiano perso i requisiti fisici rispettivamente richiesti per tali ruoli, sono trasferiti ad altro ruolo o all'interno del ruolo di appartenenza in altra arma compatibilmente con la professionalita' e l'idoneita' accertata, con il grado e l'anzianita' posseduta. Il citato personale sara' iscritto nei nuovi ruoli o nella nuova arma dopo l'ultimo dei pari grado avente la medesima anzianita' di grado. Con decreto del Ministro della Difesa saranno indicati i requisiti fisici minimi, in relazione al grado e all'eta' anagrafica, richiesti rispettivamente per il ruolo normale e per il ruolo speciale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni nonche' per il ruolo normale e per quello speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali. Con lo stesso decreto saranno altresi' indicati i limiti e le modalita' dei trasferimenti di cui sopra.
8. Gli ufficiali del ruolo normale del Corpo di stato maggiore della Marina fino al grado di tenente di vascello, che abbiano perso i requisiti fisici richiesti per tale ruolo, possono essere trasferiti a domanda nel ruolo normale del Corpo di commissariato o del Corpo delle capitanerie di porto. Le modalita' di transito sono disciplinate con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dei Trasporti e della Navigazione relativamente al Corpo delle capitanerie di porto.
9. Gli ufficiali fino al grado di Colonnello dei ruoli naviganti normale o speciale dell'Arma aeronautica, divenuti permanentemente non idonei al volo, sempre che conservino l'idoneita' al servizio militare incondizionato, possono essere trasferiti a domanda con il proprio grado e anzianita', previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, rispettivamente nei ruoli normale o speciale delle armi dell'Arma aeronautica. Essi sono iscritti nei nuovi ruoli dopo l'ultimo pari grado avente la medesima anzianita' di grado.
10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, comma 5, qualora nei predetti ruoli, non vi siano posti disponibili, l'ufficiale e' trasferito in soprannumero e l'eccedenza e' riassorbita al verificarsi della prima vacanza. Gli ufficiali trasferiti non possono conseguire nei nuovi ruoli promozioni con decorrenza anteriore alla data del trasferimento.
11. Nei casi di transito tra ruoli sono considerati validi ai fini dell'avanzamento i periodi di comando, di attribuzioni specifiche e di servizio prestati nel ruolo di provenienza.
CAPO IV
AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL CONGEDO
Articolo 31
(Promozioni nel congedo)
1. La durata dei periodi di esperimento stabiliti dalle tabelle 5, 6 e 7 allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e' elevata a tre mesi per gli ufficiali dell'Esercito esclusa l'Arma dei Carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica. L'esperimento puo' essere svolto in uno o piu' periodi della durata minima di un mese.
2. Le disposizioni di cui al Titolo I, articolo 4, del Regio Decreto 16 maggio 1932, n. 819, sono estese anche all'Esercito e all'Aeronautica.
TITOLO III
MODIFICHE ALLE NORME SULLO STATO GIURIDICO DEGLI UFFICIALI
Articolo 32
(Aspettativa)
1. L'articolo 21 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 21 - 1. L'aspettativa e' la posizione dell'Ufficiale esonerato temporaneamente dal servizio per una delle seguenti cause:
a) prigionia di guerra, o altre cause di limitazione della liberta' personale nel corso di operazioni di carattere umanitario, o di polizia internazionale, o di conflitti armati assimilabili allo stato di guerra, ancorche' non formalmente dichiarato;
b) infermita' temporanee;
c) motivi privati;
d) riduzione di quadri;
e) cariche elettive politiche e amministrative.
2. L'aspettativa e' disposta di diritto per le cause di cui al comma 1, lettera a), a domanda o d'autorita' per la causa di cui al comma 1, lettera b); a domanda per la causa di cui al comma 1, lettera c); d'autorita' per la causa di cui al comma 1, lettera d).
3. La causa indicata dal comma 1, lettera b), deve essere accertata dall'amministrazione. Prima del collocamento in aspettativa per infermita' all'Ufficiale sono concessi, a domanda, i periodi di licenza non ancora fruiti, previsti dalle disposizioni vigenti.
4. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), l'ufficiale deve motivare la richiesta di aspettativa. L'aspettativa non puo' avere durata inferiore a quattro mesi e la sua concessione e' subordinata alle esigenze di servizio. Trascorsi i primi quattro mesi, l'ufficiale puo' fare domanda di richiamo anticipato in servizio.
5. L'aspettativa di cui al comma 1, lettera e), per le cariche elettive politiche e' disposta d'ufficio ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Per le cariche elettive amministrative e' disposta a domanda, ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966 n. 1078, e dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.".
Articolo 33
(Richiami dall'aspettativa)
1. L'articolo 25 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sostituito dall'articolo 6 della legge 27 gennaio 1968, n. 37, e' sostituito dal seguente:
"Art. 25 - 1. L'ufficiale in aspettativa per infermita', che abbia maturato le condizioni per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento o che debba frequentare corsi, compiere esperimenti o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia domanda, e' sottoposta ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo e' richiamato in servizio.
2. E' parimenti richiamato in servizio, a domanda, l'ufficiale in aspettativa per motivi privati che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al comma 1.".
Articolo 34
(Sospensione precauzionale dall'impiego)
1. L'ultimo comma dell'articolo 29 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e' sostituito dal seguente:
"L'Ufficiale nei cui confronti la sospensione precauzionale si prolunghi oltre un biennio e' considerato in soprannumero agli organici ovvero non computato nella consistenza massima del grado di appartenenza per tutto il tempo dell'ulteriore durata della sospensione.".
Articolo 35
(Cessazione anticipata dal servizio permanente)
1. L'articolo 43 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e' sostituito dal seguente:
"art. 43.- 1. L'ufficiale che cessa dal servizio permanente, qualora abbia prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo ovvero rivesta il grado di colonnello o grado corrispondente, e' collocato nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneita'.
2. L'ufficiale che non si trovi nelle condizioni di cui al comma 1 ha egualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente, sempre che abbia adempiuto agli obblighi delle ferme ordinarie o speciali eventualmente contratte. In tal caso e' collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento a seconda dell'eta'.
3. L'Amministrazione ha facolta' di non accogliere le domande di cessazione per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.".
Articolo 36
(Cessazione dalla riserva)
1. L'articolo 63 della legge 10 aprile 1964, n. 113 del 1954 e' sostituito dal seguente:
"Art. 63 - 1. L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed e' collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di eta':
a) 73 anni se generale o ammiraglio di qualsiasi grado;
b) 70 anni se ufficiale superiore o inferiore.".
Articolo 37
(Limiti di eta' per il collocamento in congedo. Gradi di vertice)
1. Le tabelle n. 1, 2 e 3 annesse alla legge 10 aprile 1954, n. 113, cosi' come modificate dalle tabelle A, B e C annesse alla legge 27 dicembre 1990, n. 404, e indicate nell'articolo 7 della stessa legge, sono sostituite dalle tabelle 4, 5 e 6 annesse al presente decreto.
2. L'Ufficiale Generale o Ammiraglio nominato Capo di Stato Maggiore della Difesa e' promosso, con decorrenza dalla data della nomina, al grado di Generale, o corrispondente, previsto dalla tabella A allegata al presente decreto.
3. La promozione al grado di Generale o grado corrispondente puo' essere conferita esclusivamente all'Ufficiale Generale o Ammiraglio di cui al comma 2.
4. Gli Ufficiali Generali o Ammiragli nominati Capi di Stato Maggiore, della Difesa o di Forza Armata, ovvero Segretario Generale Direttore nazionale degli Armamenti del Ministero della Difesa, durano in carica non meno di due anni.
5. Gli Ufficiali Generali o Ammiragli di cui al comma 4, qualora raggiunti dai limiti di eta', sono richiamati d'autorita' fino al termine del mandato.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI UFFICIALI DEL RUOLO TECNICO- AMMINISTRATIVO E DEI RUOLI AD ESAURIMENTO
Articolo 38
(Ufficiali dei ruoli tecnici)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sono piu' alimentati il ruolo tecnico-amministrativo dell'Esercito, il ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina ed il ruolo unico degli specialisti dell'Aeronautica, previsti dall'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, nonche' il ruolo degli ufficiali specialisti del Corpo delle capitanerie di porto di cui all'articolo 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255.
2. Gli ufficiali dei predetti ruoli in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto vi permangono ad esaurimento.
3. L'avanzamento al grado di capitano ed al grado di maggiore ha luogo ad anzianita'. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi gli ufficiali aventi rispettivamente cinque anni di anzianita' di grado da tenente e sette anni di anzianita' di grado da capitano.
4. Per l'anno 1998, fatti salvi i quadri di avanzamento a scelta e le relative aliquote di valutazione, sono formate per gli ufficiali di cui al comma 1 aliquote suppletive di valutazione per l'avanzamento ad anzianita' ai gradi di capitano e di maggiore che comprendono gli ufficiali appartenenti ai predetti ruoli aventi anzianita' di grado pari o superiore rispettivamente a sei anni per i tenenti e ad otto anni per i capitani. Gli ufficiali inclusi nel quadro suppletivo di avanzamento sono iscritti in ruolo dopo quelli inclusi nel quadro di avanzamento a scelta.
5. A partire dall'anno 1999 le aliquote di valutazione per l'avanzamento ai gradi di capitano e di maggiore comprendono gli ufficiali appartenenti ai predetti ruoli aventi le anzianita' di grado di cui al comma 3.
6. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono inclusi nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento ad anzianita' al grado di maggiore anche i capitani con sei anni di anzianita' di grado purche' abbiano maturato 35 anni di servizio militare comunque prestato.
7. Per ciascuna Forza Armata le consistenze complessive dei ruoli speciali e dei ruoli previsti dall'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, non possono eccedere le dotazioni organiche dei ruoli speciali fissate dal presente decreto.
8. Finche' non siano raggiunte nei gradi di tenente, di capitano e di maggiore dei ruoli speciali i volumi organici fissati dal presente decreto, e' consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, nei ruoli speciali con il grado di tenente, di capitano e di maggiore degli ufficiali diplomati appartenenti ai ruoli di cui al comma 1. Per la partecipazione ai concorsi e' richiesto il possesso di una anzianita' minima di grado rispettivamente di due anni per i Tenenti, di tre anni per i Capitani e di quattro anni per i Maggiori.
9. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi e' applicata una detrazione di anzianita' di due anni per i Tenenti, di tre anni per i Capitani e di quattro anni per i Maggiori. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono iscritti in ruolo, con l'anzianita' di grado rideterminata ed, a parita' di anzianita', secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianita' di servizio da ufficiale.
10. Gli ufficiali che partecipano ai concorsi di cui al comma 8 non devono aver superato i limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente previsti per i gradi di capitano e di maggiore dei ruoli speciali.
Articolo 39
(Ufficiali appartenenti ai ruoli ad esaurimento in servizio permanente)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle aliquote di valutazione per la promozione a maggiore degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento transitati in servizio permanente ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, sono inclusi gli ufficiali che abbiano compiuto undici anni di permanenza nel grado di capitano, a condizione che abbiano diciotto anni di anzianita' di servizio.
2. I maggiori e gradi corrispondenti dei ruoli di cui al comma 1 sono promossi, se idonei al grado superiore dopo cinque anni di permanenza nel grado, a condizione che abbiano ventidue anni di anzianita' di servizio.
3. Agli ufficiali che rivestano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il grado di tenente colonnello, o grado corrispondente, l'anzianita' di grado e' rideterminata con le modalita' di cui al comma 3 bis dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, aggiunto dall'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, qualora non abbiano conseguito, ancorche' nei gradi inferiori, rideterminazioni di anzianita' ad altro titolo ed abbiano almeno ventidue anni di anzianita' di servizio.
4. Agli ufficiali che rivestano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il grado di maggiore, o grado corrispondente, l'anzianita' di grado e' rideterminata con le modalita' di cui al comma 3 bis dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, aggiunto dall'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, qualora non abbiano conseguito, ancorche' nei gradi inferiori, rideterminazioni di anzianita' ad altro titolo ed abbiano almeno diciotto anni di anzianita' di servizio.
5. Le rideterminazioni di anzianita' di cui ai commi 3 e 4 sono considerate alternative.
6. Nei confronti degli ufficiali dei ruoli speciali che, a seguito delle rideterminazioni di anzianita' di cui ai commi 3 e 4, sarebbero promossi al grado superiore dopo i pari grado appartenenti ai ruoli ad esaurimento aventi uguale anzianita' di servizio da ufficiale, si applicano per una sola volta le disposizioni dell'articolo 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224, e dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1990, n. 404. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 11 della predetta legge n. 404 del 1990 non opera nei confronti delle rideterminazioni di anzianita' degli ufficiali in servizio permanente da qualunque causa determinate.
7. Finche' non siano raggiunti nei gradi di maggiore e di tenente colonnello dei ruoli speciali i volumi organici fissati dal presente decreto, e' consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, nei corrispondenti ruoli speciali con il grado di maggiore ai maggiori aventi una anzianita' di grado non inferiore a tre anni. E' parimenti consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, nei corrispondenti ruoli speciali con il grado di tenente colonnello ai tenenti colonnelli aventi una anzianita' di grado non inferiore a tre anni e non meno di ventidue anni di anzianita' di servizio.
8. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi e' applicata una detrazione di anzianita' di tre anni. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono iscritti in ruolo, con l'anzianita' di grado rideterminata per effetto della predetta detrazione di anzianita' e, a parita' di anzianita' di grado, secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianita' di servizio.
9. Agli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi del comma 7 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224 ed all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1990, n. 404.
TITOLO V
SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA
Articolo 40
(Giudizi di avanzamento. Commissioni di controllo.)
1. Il giudizio di avanzamento a scelta si articola in due fasi. La prima fase e' diretta ad accertare, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, l'idoneita' di ciascun ufficiale all'adempimento delle funzioni del grado superiore. La seconda fase e' caratterizzata dall'applicazione dei criteri di cui agli articoli 25, comma 2°, e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come integrato e modificato dall'articolo 10, comma 5, del presente decreto.
2. L'attribuzione dei punteggi rappresenta la sintesi del giudizio di merito assoluto espresso dalle commissioni di avanzamento nei confronti degli ufficiali idonei.
3. Quando si debba rinnovare un giudizio di avanzamento annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica si applicano le seguenti disposizioni:
a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianita', se giudicato idoneo, e' promosso al grado superiore con l'anzianita' che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;
b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora attribuito in una precedente graduatoria, e' promosso al grado superiore con l'anzianita' che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.
4. La promozione di cui al comma 3 non e' ricompresa tra quelle attribuite nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio. Qualora non sussista vacanza nelle dotazioni organiche o nei numeri massimi del grado in cui deve essere effettuata la promozione, gli ufficiali gia' promossi, in relazione ai quali e' stata riconosciuta l'illegittimita' della mancata iscrizione in quadro degli ufficiali vincitori di ricorso, vengono collocati in aspettativa per riduzione di quadri di cui all'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.
5. All'ufficiale promosso a seguito di ricorso, che abbia superato il limite di eta' del grado conseguito ovvero che raggiunga il limite di eta' prima del compimento del periodo di comando o di attribuzioni specifiche prescritto per l'avanzamento, non sono richiesti i requisiti di cui agli articoli 19 e 20.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche agli ufficiali che, imputati in procedimento penale, siano stati assolti con formula piena e con sentenza definitiva, fatto salvo il rinnovo del giudizio di avanzamento a seguito di eventuale procedimento disciplinare.
7. Il rinnovo del giudizio viene effettuato dagli organi competenti entro sei mesi dall'annullamento d'ufficio o dalla notifica all'Amministrazione competente della provincia giurisdizionale che ha annullato la precedente valutazione. Qualora il giudizio contenga elementi tali da rendere automatica l'iscrizione in quadro del ricorrente, non e' necessario procedere ad una nuova valutazione. In tal caso il Ministro competente provvede d'ufficio agli adempimenti per la promozione del ricorrente.
8. E' istituita una Commissione di controllo dell'operato delle commissioni di avanzamento competente a verificare le procedure dei giudizi d'avanzamento annullati d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
9. La Commissione e' costituita da cinque membri nominati con decreto del Ministro della Difesa, di cui quattro scelti tra Magistrati amministrativi, contabili ed Avvocati dello Stato ed uno tra alti ufficiali delle tre Forze Armate in congedo, della categoria dell'ausiliaria, con obbligo di astensione qualora abbia partecipato alle commissioni di avanzamento il cui operato sia oggetto di verifica. La Commissione elegge tra i propri componenti il presidente, dura in carica tre anni e delibera, salvo i casi di astensione di cui al presente comma, con la presenza di tutti i suoi componenti, ai quali e' corrisposto un gettone di presenza il cui ammontare e' determinato con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica; agli oneri connessi all'applicazione della presente disposizione, si provvede nell'ambito degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della Difesa.
10. Il Ministro della Difesa, in presenza di giudizi di avanzamento annullati, puo' convocare la Commissione di cui al comma 8 affinche' accerti:
a) la regolarita' delle attivita' e delle valutazioni delle commissioni di avanzamento, anche rispetto ai giudizi espressi sulla base delle risultanze della documentazione caratteristica del personale valutato;
b) la coerenza, in sede di rinnovazione del giudizio, delle attivita' e delle valutazioni delle commissioni di avanzamento rispetto alle decisioni di accoglimento dei ricorsi.
11. La Commissione di cui al comma 8 e' attivata anche in caso di promozione di ufficiali definitivamente condannati per delitto non colposo. La stessa Commissione riferisce al Ministro della Difesa in ordine agli accertamenti svolti entro sessanta giorni dall'incarico, anche al fine della successiva individuazione ed adozione di idonei provvedimenti correttivi.
12. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche agli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza. Per il Corpo della Guardia di Finanza e' istituita una autonoma commissione di controllo alla quale si applicano le disposizioni di cui ai commi 8, 9, 10 e 11. In tale caso, le attribuzioni conferite al Ministro della Difesa sono riferite al Ministro delle Finanze e l'alto ufficiale di cui al comma 9 e' individuato tra quelli in congedo, della categoria dell'ausiliaria, della Guardia di Finanza.
TITOLO VI
UNIFICAZIONE DEI RUOLI
CAPO I
ESERCITO
SEZIONE I
UNIFICAZIONE DEI RUOLI DEL CORPO SANITARIO (UFFICIALI MEDICI E CHIMICO-FARMACISTI) E DEL CORPO VETERINARIO
Articolo 41
(Unificazione dei ruoli)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli ufficiali appartenenti ai ruoli del Corpo sanitario e del Corpo veterinario del servizio permanente effettivo, con esclusione del ruolo ad esaurimento, sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo sanitario, mantenendo la propria posizione di stato.
2. Il trasferimento ha luogo:
a) per i Colonnelli, i Brigadieri Generali ed i Maggiori Generali con l'anzianita' di grado posseduta, secondo le modalita' stabilite dagli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113;
b) per i Tenenti, i Capitani, i Maggiori ed i Tenenti Colonnelli con le modalita' indicate all'articolo 42.
Articolo 42
(Rideterminazione delle anzianita')
1. Gli ufficiali del Corpo sanitario (ufficiali medici) di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 41 sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo sanitario con l'anzianita' di grado posseduta.
2. Gli ufficiali del Corpo sanitario (ufficiali chimico-farmacisti) e del Corpo veterinario di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 41 sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo sanitario con un'anzianita', rideterminata ai soli fini giuridici, fatte salve le condizioni piu' favorevoli maturate, corrispondente:
a) per i Capitani, ad una permanenza teorica di due anni nel grado di Tenente;
b) per i Maggiori, ad una permanenza teorica di due anni nel grado di Tenente e otto anni nel grado di Capitano;
c) per i Tenenti Colonnelli, ad una permanenza teorica di due anni nel grado di Tenente, otto anni nel grado di Capitano e tre anni nel grado di Maggiore.
3. In caso di scavalcamento tra ufficiali provenienti dallo stesso ruolo, a seguito della rideterminazione di anzianita' di cui al comma 2, all'ufficiale scavalcato e' attribuita la stessa anzianita' del pari grado che lo precede immediatamente in ruolo.
4. Nei confronti dell'ufficiale che ha subito uno spostamento in ruolo, in applicazione delle norme di cui all'articolo 10 della legge 10 aprile 1954, n. 113, ovvero per i ritardi nello svolgimento della carriera, ai fini della rideterminazione di anzianita', viene considerata un'anzianita' uguale a quella del pari grado che lo precede immediatamente nel ruolo di appartenenza.
5. L'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali e' stabilito in base agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni.
6. Le rideterminazioni di anzianita' cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 non determinano il diritto ad ulteriori ricostruzioni di carriera a qualsiasi titolo.
7. Nei confronti degli ufficiali iscritti nel ruolo normale del Corpo sanitario non si applica l'articolo 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224.
Articolo 43
(Vantaggi di carriera)
1. Nei confronti degli ufficiali medici che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, stiano frequentando uno dei corsi di cui al D.P.R. 5 dicembre 1978 e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 69 bis della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ed integrazioni. I relativi vantaggi di carriera sono attribuiti dopo il trasferimento degli ufficiali nel ruolo normale del Corpo sanitario.
Articolo 44
(Categorie del congedo. Ruoli ad esaurimento del servizio permanente)
1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 gli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva, di complemento e della riserva di complemento dei ruoli dei Corpi sanitari e del Corpo veterinario sono collocati nelle corrispondenti posizioni del Corpo sanitario unificato.
2. Il trasferimento degli ufficiali di cui al comma 1 viene effettuato ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni.
3. Gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento in servizio permanente dei Corpi sanitari e del Corpo veterinario permangono, ad esaurimento, nei rispettivi ruoli.
SEZIONE II
UNIFICAZIONE DEI RUOLI DEL CORPO DI AMMINISTRAZIONE E DEL CORPO DI COMMISSARIATO (UFFICIALI COMMISSARI E UFFICIALI DI SUSSISTENZA)
Articolo 45
(Unificazione dei ruoli)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli ufficiali in servizio permanente, con esclusione dei ruoli ad esaurimento, appartenenti ai ruoli del Corpo di amministrazione, del Corpo di commissariato (ufficiali commissari) e del Corpo di commissariato (ufficiali di sussistenza) sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato, mantenendo la propria posizione di stato.
2. Il trasferimento ha luogo:
a) per i Colonnelli, i Brigadieri Generali ed i Maggiori Generali, con l'anzianita' di grado posseduta secondo le modalita' stabilite dagli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni;
b) per i Sottotenenti, secondo l'ordine derivante dal posto conseguito nella graduatoria unica formata al termine del Corso di Accademia, fermo restando il disposto dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni ed integrazioni. I Sottotenenti reclutati per concorso a nomina diretta vengono trasferiti secondo l'ordine di graduatoria del concorso, collocandosi dopo i pari grado provenienti dai Corsi di Accademia;
c) per i Tenenti, i Capitani, i Maggiori ed i Tenenti Colonnelli, con l'anzianita' di grado posseduta ovvero, ai soli fini giuridici, con quella del pari grado, nominato Tenente nello stesso anno, che abbia avuto uno sviluppo di carriera piu' favorevoli, non conseguente all'applicazione degli articoli 55 e 56 della legge 12 novembre 1955, n. 1137. L'ordine di iscrizione in ruolo e' stabilito in base agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni.
3. Nei confronti degli ufficiali iscritti nel ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato non si applica l'articolo 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224.
Articolo 46
(Categorie del congedo. Ruoli ad esaurimento del servizio permanente)
1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 gli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva, di complemento e della riserva di complemento dei ruoli del Corpo di amministrazione e dei Corpi di commissariato sono collocati nelle corrispondenti posizioni del Corpo di amministrazione e di commissariato.
2. Il trasferimento degli ufficiali di cui al comma 1 viene effettuato ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni.
3. Gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento in servizio permanente del Corpo di Amministrazione e del ruolo sussistenza del Corpo di Commissariato permangono, ad esaurimento, nei rispettivi ruoli.
CAPO II
MARINA MILITARE UNIFICAZIONE DEL RUOLO MEDICI E DEL RUOLO FARMACISTI DEL CORPO SANITARIO
Articolo 47
(Unificazione dei ruoli)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli ufficiali in servizio permanente, appartenenti al ruolo medici ed al ruolo farmacisti del Corpo sanitario sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo sanitario, mantenendo la propria posizione di stato.
2. L'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali e' stabilito in base agli articoli di cui agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni.
Articolo 48
(Categorie del congedo)
1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 gli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva, di complemento e della riserva di complemento del ruolo medici e del ruolo farmacisti del Corpo sanitario sono collocati nelle corrispondenti posizioni del Corpo sanitario unificato.
2. Il trasferimento degli ufficiali di cui al comma 1 viene effettuato ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni.
CAPO III
AERONAUTICA MILITARE UNIFICAZIONE DEL RUOLO INGEGNERI, DEL RUOLO CHIMICI E DEL RUOLO FISICI DEL GENIO AERONAUTICO
Articolo 49
(Unificazione dei ruoli)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli ufficiali in servizio permanente, con esclusione dei ruoli ad esaurimento, appartenenti al ruolo ingegneri, al ruolo chimici ed al ruolo fisici del Genio aeronautico sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo del genio aeronautico, mantenendo la propria posizione di stato.
2. L'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali e' stabilito in base agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni.
3. I Sottotenenti sono iscritti in ruolo secondo l'ordine derivante dal posto conseguito nella graduatoria formata al termine del Corso di Accademia. I Tenenti reclutati per concorso a nomina diretta sono iscritti in ruolo secondo l'ordine della graduatoria finale, collocandosi in ruolo dopo i pari grado provenienti dai Corsi regolari di Accademia.
Articolo 50
(Categorie del congedo. Ruoli ad esaurimento del servizio permanente)
1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 gli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva, di complemento e della riserva di complemento del ruolo ingegneri, del ruolo chimici e del ruolo fisici del genio aeronautico sono collocati nelle corrispondenti posizioni del Corpo del genio aeronautico.
2. Il trasferimento degli ufficiali di cui al comma 1 viene effettuato ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni.
3. Gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento in servizio permanente del Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri, chimici e fisici di cui al Titolo IV della legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni, assumono la denominazione di ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico.
TITOLO VII
ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEI RUOLI
Articolo 51
(Ridenominazione dei ruoli)
1. Il ruolo normale unico ed il ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio dell'Esercito assumono la denominazione di ruolo normale e di ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni.
2. Il ruolo del Corpo tecnico dell'Esercito assume la denominazione di ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito.
3. Il ruolo del Corpo automobilistico dell'Esercito assume la denominazione di ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito.
4. Gli ufficiali ad esaurimento in servizio permanente del ruolo servizi dell'Arma aeronautica assumono la denominazione di ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del ruolo delle armi dell'Arma aeronautica.
5. Il ruolo servizi dell'Arma aeronautica assume la denominazione di ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica. Gli ufficiali dell'Arma aeronautica dei ruoli delle armi espletano funzioni inerenti ai servizi operativi e di supporto presso enti, comandi e reparti, centrali, territoriali e periferici, ricoprendo gli incarichi previsti dall'ordinamento. Gli ufficiali del ruolo normale delle armi svolgono funzioni di comando con attivita' di direzione, controllo e studio per la gestione di detti servizi e la realizzazione di programmi e progetti finalizzati alla loro organizzazione ed al loro funzionamento. Gli ufficiali del ruolo speciale delle armi esplicano funzioni concernenti la gestione dei medesimi servizi.
6. Il ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico assume la denominazione di ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico.
7. Il ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico assume la denominazione di ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico assumono la denominazione di ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico.
8. Il ruolo degli assistenti tecnici del Genio aeronautico assume la denominazione di ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici assumono la denominazione di ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico.
9. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, assumono la denominazione di ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico.
10. Il ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico assume la denominazione di ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, assumono la denominazione di ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico.
11. Gli ufficiali gia' iscritti nei ruoli di cui al presente articolo sono iscritti nei nuovi ruoli con la posizione di stato e l'anzianita' assoluta e relativa possedute.
12. Gli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva, di complemento e della riserva di complemento gia' iscritti nei ruoli di cui al presente articolo sono iscritti nei nuovi ruoli conservando la posizione di stato e l'anzianita' assoluta e relativa possedute.
Articolo 52
(Istituzione dei ruoli speciali)
1. Sono istituiti i ruoli speciali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito nonche' il ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica.
2. Il maestro direttore ed il maestro vice direttore della banda musicale dell'Aeronautica, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sono compresi nell'organico del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica.
3. Sono altresi' istituiti i ruoli dei Corpi sanitari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
Articolo 53
(Transito tra i ruoli. Disposizioni varie)
1. Gli ufficiali fino al grado di Tenente Colonnello appartenenti ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito possono presentare domanda di transito nei rispettivi ruoli speciali entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Qualora il numero delle domande superi le dotazioni organiche dei singoli gradi, per il transito nei ruoli speciali si procede alla formazione di graduatorie distinte per gradi, sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni. A parita' di merito la precedenza spetta all'ufficiale con maggiore anzianita' di grado e, a parita' di grado, al piu' anziano in ruolo.
3. Gli ufficiali trasferiti mantengono il grado, la posizione di stato e l'anzianita' assoluta e relativa posseduta. L'ordine di iscrizione in ruolo viene effettuato ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni.
Articolo 54
(Transito nel ruolo speciale delle Armi dell'Arma aeronautica)
1. Gli ufficiali fino al grado di Tenente Colonnello appartenenti al ruolo normale delle Armi dell'Arma aeronautica possono presentare domanda irrevocabile di transito nel rispettivo ruolo speciale entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli ufficiali fino al grado di Tenente Colonnello appartenenti al ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico, in possesso dell'abilitazione di equipaggio fisso di volo ed impiegati nelle specifiche funzioni presso un'unita' di volo, possono presentare domanda irrevocabile di transito nel ruolo speciale delle Armi dell'Arma aeronautica entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I vincitori dei concorsi per la nomina a Sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma Aeronautica ruolo servizi, pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono immessi nel ruolo normale delle Armi dell'Aeronautica. Gli stessi possono presentare domanda irrevocabile di transito nel rispettivo ruolo speciale entro 180 giorni dalla data di nomina in servizio permanente effettivo.
4. Gli ufficiali trasferiti mantengono il grado, la posizione di stato e l'anzianita' assoluta e relativa posseduta. L'ordine di iscrizione in ruolo viene effettuato ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni.
Articolo 55
(Periodi di comando. Riapertura dei termini)
1. Ai fini dell'avanzamento agli ufficiali trasferiti ai sensi degli articoli 53 e 54 non e' richiesto l'assolvimento dei periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche previsti per il grado rivestito nei ruoli di provenienza.
2. In relazione a particolari esigenze funzionali e comunque non prima di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto potra' essere disposta con decreto ministeriale la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di transito nei ruoli speciali.
Articolo 56
(Transito dal ruolo normale al ruolo speciale delle varie Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni)
1. Gli ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito possono transitare, a domanda, nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, limitatamente ai gradi di Maggiore e Tenente Colonnello, nel numero e con le modalita' stabilite con decreto ministeriale.
2. Gli ufficiali trasferiti conservano la posizione di stato e l'anzianita' di grado posseduta ed assumono, qualora piu' favorevole, un'anzianita' di un giorno precedente a quella del pari grado del ruolo speciale o ad esaurimento che abbia uguale o minor anzianita' di nomina ad ufficiale.
3. L'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali e' stabilito in base agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni.
4. Non e' ammesso il transito nel ruolo speciale degli ufficiali che abbiano conseguito il titolo di Scuola di Guerra di cui all'articolo 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1979, n. 611.
5. Gli ufficiali che abbiano ottenuto il trasferimento nel ruolo speciale non possono chiedere di ritransitare nel ruolo normale ne' di partecipare al Corso di Stato Maggiore.
6. Qualora il numero di domande superi gli organici dei singoli gradi si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 53.
Articolo 57
(Transito dal ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni al ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali)
1. Gli ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, limitatamente al periodo transitorio, possono transitare, a domanda, nel ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali, limitatamente ai gradi da Capitano a Tenente Colonnello compreso, nel numero e con le modalita' stabilite con decreto ministeriale una volta effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento.
2. Gli ufficiali trasferiti conservano la posizione di stato e l'anzianita' di grado posseduta. L'ordine di iscrizione in ruolo e' stabilito in base agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, dopo gli ufficiali dell'Arma dei trasporti e dei materiali aventi uguale anzianita' di grado.
3. Qualora il numero di domande superi gli organici dei singoli gradi si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 53. Costituisce titolo preferenziale per il transito aver ricoperto incarichi nel settore dei trasporti e dei materiali, non specificamente destinati ad ufficiali appartenenti ad altri ruoli.
TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
NORME TRANSITORIE
SEZIONE I
NORME TRANSITORIE COMUNI
Articolo 58
(Disposizioni varie)
1. In attesa dell'adeguamento dell'ordinamento e dei programmi didattici delle accademie e degli istituti di formazione, gli ufficiali dei ruoli normali possono continuare ad essere reclutati ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5. Fatto salvo quanto previsto nei commi 2 e 3, fino a quando non saranno emanati i Decreti Ministeriali di cui all'articolo 3, comma 2, i concorsi per il reclutamento degli Ufficiali saranno regolati sulla base della normativa previgente.
2. Per poter dare concreta attuazione all'articolo 5, comma 1, ed in coerenza con la graduale riduzione delle consistenze di ufficiali di complemento diplomati, che a partire dal 2005 non saranno piu' incorporati, dal concorso che sara' bandito nell'anno 1998 la percentuale di posti destinati al personale appartenente al ruolo dei marescialli per l'accesso ai ruoli speciali degli ufficiali non potra' essere inferiore al 50 per cento. I posti eventualmente rimasti scoperti sono devoluti in aumento ai posti destinati alle altre forme di reclutamento.
3. In fase di prima applicazione, per i primi due concorsi il limite di eta' del personale appartenente al ruolo dei marescialli per l'accesso ai ruoli speciali degli ufficiali di cui all'articolo 5, comma 1, e' elevato a 40 anni, ferma restando l'applicazione della normativa previgente relativamente ai requisiti di servizio richiesti per la partecipazione ai concorsi.
4. Ai Maggiori con 15 anni di servizio dalla nomina a Tenente e' corrisposto negli anni 1998, 1999, 2000 e successivi, rispettivamente, il 20, il 50 ed il 100 per cento della quota spettante degli incrementi stipendiali di cui al comma 2 dell'articolo 65.
5. Ai Tenenti Colonnelli con 25 anni di servizio dalla nomina a Tenente e' corrisposto negli anni 1998, 1999, 2000 e successivi, rispettivamente, il 20, il 50 ed il 100 per cento della quota spettante degli incrementi stipendiali di cui al comma 3 dell'articolo 65.
6. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente riportati nelle tabelle A, B e C allegate alla legge 27 dicembre 1990, n. 404, e successive modificazioni ed integrazioni, sono gradualmente elevati secondo le decorrenze fissate dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
7. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente riportati nelle tabelle A e B allegate alla legge 27 dicembre 1990, n. 404, e successive modificazioni ed integrazioni, sono elevati a 61 anni a decorrere dal 2008 per il grado di maggior generale del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, per il grado di colonnello dei ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni e dell'Arma dei trasporti e dei materiali e per il grado di colonnello dei Corpi logistici dell'Esercito nonche' per il grado di ammiraglio di divisione. Fino all'anno 2008 i limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei Corpi logistici dell'Esercito sono uguali ai limiti di eta' previsti per i pari grado del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2005 i limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito sono pari a 60 anni per i Colonnelli, a 61 anni per i Brigadieri Generali e a 63 anni per i Maggiori Generali.
9. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente riportati nella tabella C allegata alla legge 27 dicembre 1990, n. 404, e successive modificazioni ed integrazioni, per i gradi di generale dell'Aeronautica sono elevati di un anno a decorrere dal 2005 e di un ulteriore anno a decorrere dal 2008. Per il grado di Generale di Squadra Aerea sono elevati di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e di un ulteriore anno a decorrere dal 2008.
10. Per gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, restano validi i periodi di comando e di attribuzioni specifiche previste per il grado rivestito dalla pregressa normativa.
11. Qualora il conferimento delle promozioni annuali determini, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici di legge, salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri viene effettuato solo nel caso in cui la predetta eccedenza non possa essere assorbita nei numeri massimi complessivi di tale grado, fissati per ogni Forza Armata dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora si determinino eccedenze in piu' ruoli di una Forza Armata non totalmente riassorbibili, e' collocato in aspettativa per riduzione di quadri, se colonnello, l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente piu' anziano ed, a parita' di eta', l'ufficiale meno anziano nel grado ovvero, se generale, l'ufficiale piu' anziano in grado ed, a parita' di anzianita', l'ufficiale anagraficamente piu' anziano.
12. Per un periodo di 4 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri di cui al comma 11 e' disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento.
13. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organici dei gradi di colonnello e di generale dei ruoli di ciascuna Forza Armata coincidono con i contingenti dei predetti gradi stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974 in attuazione dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni.
14. Gli ufficiali in servizio permanente a disposizione ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono computati negli organici dei rispettivi ruoli e permangono in tale posizione di stato fino alla cessazione dal servizio permanente. Gli stessi possono essere impiegati in tutte le cariche previste per gli ufficiali in servizio permanente.
15. Sulla base delle esigenze di ciascuna Forza Armata, qualora nei rispettivi ruoli speciali del Corpo Sanitario non risultino ricoperte particolari posizioni organiche, possono essere indetti annualmente concorsi straordinari per titoli ed esami per il reclutamento di ufficiali nei citati ruoli da trarre dai giovani che non abbiano superato il 32° anno di eta' alla data indicata dal bando di concorso e in possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti.
Articolo 59
(Norme riguardanti gli ufficiali piloti di complemento)
1. Il Ministro della Difesa ha facolta' di bandire uno o piu' concorsi per titoli per l'immissione rispettivamente di tenenti e di capitani di cui ai Titoli II e III della legge 19 maggio 1986, n. 224, e successive modificazioni ed integrazioni, con anzianita' di grado non inferiore a due anni, nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore della Marina, nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto e nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica nei limiti delle vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali inferiori dei predetti ruoli.
2. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1 e' applicata una detrazione di anzianita' di due anni. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono iscritti in ruolo, con l'anzianita' di grado rideterminata ed, a parita' di anzianita', secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianita' di grado, ovvero dopo l'ufficiale del ruolo speciale avente uguale o maggiore anzianita' di servizio.
3. Nei confronti degli ufficiali transitati nei ruoli speciali con i concorsi di cui al comma 1 non hanno effetto le ricostruzioni di carriera operate a favore degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento in servizio permanente.
4. I concorsi vengono espletati secondo le modalita' di cui agli articoli 19 e 20 della predetta legge n. 224 del 1986. Nella graduatoria di merito viene attribuito un punto per ogni anno di servizio prestato senza demerito in ferma dodecennale.
Articolo 60
(Disciplina degli organici nel regime transitorio)
1. Al fine di realizzare con gradualita' la riduzione degli organici, le dotazioni complessive di ciascun grado di ogni Forza Armata sono annualmente definite con decreto ministeriale in modo da ricondurle entro il 31 dicembre 2005 ai livelli previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto. Per il Corpo delle Capitanerie di Porto detto decreto e' adottato d'intesa con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
2. In relazione alla determinazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore per ogni grado dei ruoli del servizio permanente nonche' la determinazione delle relative aliquote di valutazione e l'eventuale elevazione delle permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianita', sono annualmente fissati, con decreto ministeriale, secondo i seguenti criteri:
a) qualora il numero di promozioni annuali previsto a regime dal presente decreto sia superiore a quello fissato dalla pregressa normativa, puo' essere mantenuto il numero di promozioni previsto dalla pregressa normativa fino al conseguimento dei volumi organici previsti dal presente decreto per la singola Forza Armata;
b) qualora il numero di promozioni annuali disciplinato dal presente decreto sia inferiore a quello della pregressa normativa, il numero di promozioni da conferire puo' essere aumentato fino a raggiungere quello previsto dalla pregressa normativa;
c) il numero complessivo di promozioni da conferire ai vari gradi dei ruoli unificati potra' essere ripartito tra i ruoli di provenienza in relazione alla composizione delle aliquote di valutazione ed alle distinte graduatorie di merito;
d) in fase transitoria le aliquote di valutazione dovranno comprendere ufficiali con anzianita' di grado, crescenti o decrescenti a seconda dei ruoli o dei gradi, in modo da consentire dal 2006 l'inserimento nelle aliquote di valutazione degli ufficiali aventi le permanenze minime nei gradi previste dal presente decreto. Il numero di ufficiali da includere annualmente in aliquota potra' essere aumentato o diminuito per ogni ruolo e grado nella misura massima del 30% rispetto a quello degli ufficiali inclusi nell'aliquota formata per l'anno 1998;
e) in fase transitoria per l'avanzamento dei tenenti colonnelli dei ruoli normali non opera il disposto del comma 2 dell'articolo 21.
3. Alla data del 1° gennaio 2006 le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale nonche' il numero di promozioni annuali nei vari gradi di ciascun ruolo di ogni Forza Armata dovranno essere comunque contenuti entro i limiti stabiliti dal presente decreto.
4. Gli organici, le aliquote di valutazione per l'avanzamento dei vari gradi per l'anno 1998 e il relativo numero di promozioni annuali sono determinati sulla base della normativa in vigore nell'anno 1997. Sono fatti salvi per l'anno 1998 i quadri di avanzamento, nonche' le disposizioni richiamate nei bandi di concorso per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente emanati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
SEZIONE II
ESERCITO
Articolo 61
(Avanzamento. Regime transitorio.)
1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 per gli ufficiali appartenenti al ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, al ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali ed al ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato si applica la permanenza minima nel grado di tenente ai fini dell'avanzamento al grado superiore riportata nella tabella 1 annessa al presente decreto.
2. In fase di prima applicazione e comunque fino al 2005, per gli ufficiali appartenenti al ruolo normale del Corpo sanitario le permanenze minime nei gradi per l'avanzamento al grado superiore sono cosi' stabilite:
a) per il grado di Tenente, in 8 anni comprensivi della durata legale del corso di laurea;
b) per il grado di Capitano, in 8 anni;
c) per il grado di Maggiore, in 3 anni;
d) per il grado di Tenente Colonnello, in 8 anni.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60 comma 4, in fase di prima applicazione e comunque fino al 2005, le permanenze minime nei gradi del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni previste, ai fini dell'avanzamento al grado superiore, dalla legge 16 novembre 1962, n. 1622, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano a tutti i ruoli speciali.
4. In fase di prima applicazione e comunque fino al 2005, il numero annuale delle promozioni al grado di Maggiore dei Capitani dei ruoli normali e speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di amministrazione e di commissariato e' fissato in tante unita' pari alla somma dei Capitani mai valutati con anzianita' di grado, alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti, pari o superiore rispettivamente a 9 anni per le Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, per l'Arma dei trasporti e dei materiali, per il Corpo degli ingegneri e per il Corpo di amministrazione e di commissariato ed a 8 anni per il Corpo sanitario.
5. Nelle aliquote di valutazione relative al comma 4 sono inclusi i Capitani mai valutati che abbiano maturato, alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni medesimi, una anzianita' di grado pari o superiore rispettivamente a 8 anni per il Corpo sanitario ed a 9 anni per le Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, per l'Arma dei trasporti e dei materiali, per il Corpo degli ingegneri e per il Corpo di amministrazione e di commissariato.
6. E' consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, degli ufficiali appartenenti al ruolo ad esaurimento del Corpo sanitario ruolo ufficiali medici, ruolo chimico-farmacisti e ruolo del servizio veterinario nel corrispondente ruolo normale secondo le modalita' di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 39. Nei confronti dei predetti ufficiali si applica il comma 9 del medesimo articolo.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 4 si applicano a partire dagli ufficiali che terminano il corso di applicazione, di cui all'allegato A della legge 20 settembre 1980, n. 574, nel corso del 1998.
8. Gli ufficiali transitati nel complemento in applicazione del comma 4 dell'articolo 64 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, in servizio alla data in entrata in vigore del presente decreto, sono transitati nel corrispondente ruolo ad esaurimento con l'anzianita' di grado posseduta, a condizione che non abbiano riportato nella documentazione caratteristica valutazioni inferiori a "nella media". I predetti ufficiali sono iscritti in ruolo dopo i pari grado di uguale anzianita' di grado.
SEZIONE III
MARINA MILITARE
Articolo 62
(Avanzamento. Regime transitorio)
1. I Guardiamarina dei ruoli speciali di tutti i Corpi aventi anno di anzianita' di grado 1999 e successivi, per essere promossi al grado superiore devono aver compiuto 2 anni di permanenza nel grado.
2. I Sottotenenti di Vascello dei ruoli normali e speciali di tutti i Corpi, per essere promossi al grado superiore, devono aver compiuto, in relazione alle anzianita' di grado possedute, gli anni di permanenza nel grado progressivamente aumentati secondo quanto previsto nella tabella B annessa al presente decreto.
3. In fase di prima applicazione e comunque fino al 2005, il numero annuale di promozioni al grado di Capitano di Corvetta dei ruoli normali e speciali di tutti i Corpi della Marina e' fissato in tante unita' quanti sono i Tenenti di Vascello inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.
4. Nel periodo transitorio i Capitani di Corvetta dei ruoli speciali devono aver compiuto quattro anni di anzianita' nel grado per essere promossi al grado superiore.
5. In fase di prima applicazione e comunque fino al 2005, per il ruolo normale del Corpo sanitario il numero di promozioni annue da conferire a scelta sino al grado di Capitano di Vascello e' ripartito tra i ruoli in esso confluiti, secondo le proporzioni esistenti nei ruoli e nei gradi di provenienza.
6. Nella predetta fase a partire dall'anno 1999 vengono formate distinte aliquote di valutazione e distinte graduatorie di merito per l'avanzamento ai gradi di Contrammiraglio e di Capitano di Vascello del ruolo normale del Corpo sanitario nelle quali sono compresi anche gli ufficiali gia' valutati per l'avanzamento nei ruoli di provenienza, indipendentemente dall'anzianita' acquisita nel nuovo ruolo.
7. I Capitani di Fregata ed i Tenenti di Vascello provenienti dal ruolo farmacisti, non ancora valutati per l'avanzamento, sono inseriti nell'aliquota di valutazione, qualora siano stati inclusi, i pari grado provenienti dal ruolo medici aventi la medesima anzianita' da ufficiale in servizio permanente.
8. In fase di prima applicazione, a partire dalle aliquote di valutazione per l'anno 1999, sono inseriti, per l'avanzamento al grado di Ammiraglio di divisione o grado corrispondente, tutti i Contrammiragli dei Corpi di stato maggiore, genio navale ed armi navali, aventi le anzianita' minime di grado previste per l'avanzamento a scelta dell'annessa tabella 2.
9. Fino a che non siano stati promossi tutti i Contrammiragli dei Corpi di cui al comma 8, aventi anzianita' di grado antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, verranno effettuate, in aggiunta alle promozioni a scelta, promozioni annuali ad anzianita' pari alla differenza tra un quinto del totale delle promozioni attribuite nel quinquennio 1993-1997 e le promozioni a scelta previste per ciascun anno dall'annessa tabella 2, arrotondata per eccesso qualora inferiore all'unita'.
10. Le disposizioni di cui all'articolo 27 si applicano agli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore appartenenti ai corsi normali che hanno avuto inizio a partire dall'anno accademico 1996-1997. Per i sottotenenti di vascello dei ruoli normali provenienti dai corsi a nomina diretta ed aventi anzianita' di grado anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, il nuovo ordine di anzianita' viene determinato ai sensi delle disposizioni vigenti all'atto della nomina.
11. Per l'anno 1998 sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 48, comma 7°, della legge 12 novembre 1955, n. 1137.
SEZIONE IV
AERONAUTICA MILITARE
Articolo 63
(Avanzamento. Regime transitorio)
1. Nelle aliquote di valutazione per l'anno 1999 e comunque fino all'anno 2005 per l'avanzamento a Colonnello del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica sono inclusi i tenenti colonnelli gia' valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro ed i tenenti colonnelli aventi un'anzianita' di grado pari o superiore a 6 anni.
2. A decorrere dal quadro 1999 il numero di promozioni annuali al grado di Colonnello del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica non puo' essere inferiore a 5 unita'.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 60, comma 4, in fase di prima applicazione e comunque fino al 2005, per il ruolo normale del Corpo del genio aeronautico il numero di promozioni annue a scelta e' ripartito tra i ruoli in esso confluiti, secondo le proporzioni esistenti nei ruoli e nei gradi di provenienza.
4. Per l'anno 1999 nelle aliquote di valutazione per la formazione dei quadri di avanzamento ai gradi di Generale e di Colonnello del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico sono compresi, oltre agli ufficiali gia' valutati per l'avanzamento, gli ufficiali non ancora valutati che precedono nel nuovo ruolo i pari grado gia' valutati nei ruoli di provenienza.
5. Per l'anno 1999 nelle aliquote di valutazione per avanzamento dei capitani e dei maggiori del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico sono inclusi gli ufficiali che sarebbero stati valutati nei ruoli di provenienza ai sensi della pregressa normativa nonche' gli ufficiali che li precedono nel nuovo ruolo.
6. E' consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, degli ufficiali appartenenti ai ruoli ad esaurimento del Genio Aeronautico ruolo ingegneri, del Corpo di Commissariato ruolo commissari e del Corpo sanitario aeronautico nei corrispondenti ruoli normali secondo le modalita' di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 39. Nei confronti dei predetti ufficiali si applica il comma 9 del medesimo articolo.
Articolo 64
(Avanzamento. Disposizioni varie)
1. Nel periodo transitorio e comunque fino al 2005, la permanenza nel grado di tenente ai fini dell'avanzamento al grado superiore e' progressivamente aumentata secondo le modalita' riportate nella tabella "C" annessa al presente decreto.
2. Nel periodo transitorio, il numero annuale delle promozioni al grado di Maggiore, per ciascun ruolo, e' fissato in tante unita' quanti sono i Capitani inseriti in aliquota di avanzamento.
3. Nel periodo transitorio, i Maggiori dei ruoli speciali devono aver compiuto quattro anni di anzianita' nel grado per essere promossi al grado superiore.
4. I Brigadier Generali ed i Colonnelli nel ruolo normale del Corpo del genio aeronautico, provenienti dai ruoli chimici e fisici del genio aeronautico, fino al 31 dicembre 2007 mantengono il limite di eta' previsto per il rispettivo grado nel ruolo di provenienza.
5. Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 19, restano validi, ai fini dell'avanzamento, gli esami ed i corsi previsti dalla pregressa normativa, ad esclusione della frequenza del corso superiore della scuola di guerra aerea per gli ufficiali del ruolo naviganti normale.
CAPO II
NORME FINALI
Articolo 65
(Aspettativa per riduzione quadri. Disposizioni varie)
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, le parole "della durata massima di anni due a cominciare dagli ufficiali piu' anziani in ruolo" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ufficiale anagraficamente piu' anziano ed, a parita' di eta', dell'ufficiale meno anziano nel grado, se colonnello, ovvero dell'ufficiale piu' anziano in grado ed, a parita' di anzianita', dell'ufficiale anagraficamente piu' anziano, se generale.".
2. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, prima delle parole "ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti" sono inserite le seguenti: "ai maggiori ed".
3. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, prima delle parole "ai colonnelli e gradi corrispondenti" sono inserite le seguenti: "ai tenenti colonnelli ed".
4. Agli ufficiali generali o ammiragli di cui al comma 4 dell'articolo 37 e' attribuita una speciale indennita' commisurata a quella definita per le massime cariche della Pubblica Amministrazione in attuazione di quanto disposto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59.
5. Per le immissioni in ruolo degli ufficiali si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli normali e speciali di ciascuna Forza Armata.
6. All'articolo 2, comma 1, della legge 5 luglio 1952, n. 989, alle parole "muniti del brevetto di pilota militare" sono aggiunte le seguenti: "o del brevetto di navigatore militare" ed alle parole "come ufficiali piloti" sono aggiunte le seguenti: "o come ufficiali navigatori".
7. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e' sostituito dal seguente:
"1. Gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo o corsi per navigatori militari, indetti dal Ministro della Difesa.".
8. Ai fini della determinazione delle anzianita' minime di grado richieste per l'inclusione nelle aliquote di valutazione, si fa riferimento all'anno solare di conferimento del grado rivestito.
9. Qualora il conferimento delle promozioni annuali determini, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici di legge, salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri viene effettuato solo nel caso in cui la predetta eccedenza non possa essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza Armata dal presente decreto. Qualora si determinino eccedenze in piu' ruoli di una Forza Armata non totalmente riassorbibili, e' collocato in aspettativa per riduzione di quadri, se colonnello, l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente piu' anziano ed, a parita' di eta', l'ufficiale meno anziano nel grado ovvero, se generale, l'ufficiale piu' anziano in grado ed, a parita' di anzianita', l'ufficiale anagraficamente piu' anziano.
10. Sono considerati in soprannumero agli organici gli ufficiali che ricoprano le cariche di Ministri o di Sottosegretario di Stato o che siano distaccati presso Forze di Polizia ad ordinamento militare ovvero impiegati per esigenze di altre Amministrazioni dello Stato, nonche' il personale di cui all'articolo 4 del R.D. 15 settembre 1897, n. 421, ed all'articolo 15 del R.D. 16 giugno 1932, n. 840, e successive modificazioni ed integrazioni.
11. Il collocamento in soprannumero degli ufficiali di cui al comma 10 ha luogo il 1° luglio di ogni anno in corrispondenza del numero di ufficiali effettivamente assegnati alle destinazioni previste al predetto comma alla data del 30 giugno dello stesso anno. I contingenti massimi di personale da collocare in soprannumero sono stabiliti con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
12. Le funzioni di cui agli articoli 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e 95 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, possono essere espletate anche dai Sottotenenti di Vascello del Corpo delle Capitanerie di Porto che abbiano maturato almeno tre anni di anzianita' di grado.
13. Ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio, gli ufficiali appartenenti ai ruoli della Marina Militare possono essere ripartiti in specialita' con determinazione ministeriale. Nei bandi di concorso i posti messi a concorso possono essere ripartiti tra le varie specialita'. Per il Corpo delle Capitanerie di Porto le determinazioni ministeriali sono adottate d'intesa con il Ministro dei Trasporti e della Navigazione.
14. In relazione alle prevedibili esigenze di impiego di ciascuna Forza Armata, gli ufficiali dei Corpi tecnici e logistici sono ammessi ai corsi dell'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze secondo le procedure previste dall'articolo 4 del decreto legislativo emanato in applicazione della legge 27 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.
Articolo 66
(Vantaggi di carriera)
1. Il vantaggio di carriera di cui alla tabella n. 4, quadro II della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, conseguibile a seguito del superamento del Corso di Stato Maggiore, non sara' piu' concesso a partire dal Corso di Stato Maggiore che avra' inizio nell'anno 2001. Per gli ufficiali che frequenteranno il corso che avra' inizio nell'anno 1998, il predetto vantaggio di carriera sara' attribuito con le modalita' di cui alla citata tabella e nella misura massima corrispondente ad una rideterminazione di anzianita' non superiore a due anni. Per gli ufficiali che frequenteranno i corsi che avranno inizio negli anni 1999 e 2000, il predetto vantaggio di carriera sara' attribuito con le modalita' di cui alla citata tabella e nella misura massima corrispondente ad una rideterminazione di anzianita' non superiore a un anno.
2. Il vantaggio di carriera di cui alla tabella n. 4, quadri I e II, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, conseguibile a seguito della frequenza del Corso Superiore di Stato Maggiore o dell'equipollente Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze, non sara' piu' concesso a partire dal Corso che avra' inizio nell'anno 1999.
3. Il vantaggio di carriera di cui alla tabella n. 4, quadro IV della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, previsto per gli ufficiali medici che conseguono una delle specializzazioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1978, e successive modificazioni, non sara' piu' concesso a partire dai corsi che avranno inizio nell'anno 1999.
4. A partire dal Corso Superiore di Stato Maggiore o dell'equipollente Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze, che avra' inizio nell'anno 1999 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 della legge 28 aprile 1976, n. 192.
Articolo 67
(Suddivisione dei ruoli in specialita')
1. Ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio, gli ufficiali appartenenti ai ruoli dell'Aeronautica Militare possono essere ripartiti in specialita' con determinazione ministeriale. Nei bandi di concorso i posti messi a concorso possono essere ripartiti tra le varie specialita'.
2. E' istituita la specialita' di navigatore militare nel ruolo naviganti speciali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica.
3. Gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale, in possesso del brevetto di navigatore militare sono equiparati agli effetti giuridici ed economici agli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale, in possesso del brevetto di pilota militare.
4. Le disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 e nel comma 1 dell'articolo 7 della legge 19 maggio 1986, n. 224, nonche' agli articoli 4, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della stessa legge si applicano, per le parti di rispettiva competenza, anche a tutto il personale reclutato mediante corsi per navigatori militari.
5. Nella legge 19 maggio 1986, n. 224, alle parole "pilota", "pilota militare", "corsi di pilotaggio", "attitudine al pilotaggio", "brevetto di pilota di aeroplano" e "brevetto di pilota militare", sono aggiunte, rispettivamente, le parole "navigatore", "navigatore militare", "corsi di navigatori", "attitudine ad espletare mansioni di navigatore" e "brevetto di navigatore militare".
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero degli ufficiali navigatori di complemento dell'Aeronautica Militare, da mantenere annualmente in servizio, e' portato in detrazione del numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica Militare ammessi al trattenimento in servizio ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 19 maggio 1986, n. 224.
Articolo 68
(Disposizioni varie)
1. Fermi restando gli organici complessivi dei ruoli ed il numero di promozioni annuali previste dal presente decreto, potra' essere disposta, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'unificazione dei Corpi sanitari delle Forze Armate, non appena attuate le disposizioni previste nei decreti legislativi di ristrutturazione dell'organizzazione della Difesa previsti dalla legge 27 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Fermo restando il volume organico complessivo ed il numero delle promozioni annuali previsti dal presente Decreto, nell'ambito delle disposizioni attuative dei Decreti Legislativi di ristrutturazione dell'organizzazione della Difesa emanati in applicazione della legge 27 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni, potra' essere disposta, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'unificazione di ruoli omologhi preposti a funzioni similari delle Forze Armate o il trasferimento di funzioni da un ruolo ad un altro anche di Forza Armate o il trasferimento di funzioni da un ruolo ad un altro anche di Forza Armata diversa. Le dotazioni organiche dei singoli ruoli di Forza Armata risultate in eccedenza al termine della suddetta unificazione o trasferimento di funzioni potranno essere ripartite tra i ruoli delle Forze Armate o riassegnate secondo necessita', con Decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanato, senza oneri aggiuntivi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Fermi restando gli organici complessivi dei ruoli ed il numero di promozioni annuali previsti dal presente decreto, potra' essere disposta, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'unificazione tra Corpi di una Forza Armata, prevedendo analoghi profili di carriera.
4. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fermi restando gli organici complessivi previsti per ciascuna Forza Armata dal presente decreto ed i profili di carriera tra ruoli omologhi preposti a funzioni similari, potranno essere apportate modifiche, senza oneri aggiuntivi, alle dotazioni organiche dei singoli ruoli di ogni Forza Armata, al fine di adeguarne le disponibilita' alle effettive esigenze operative, anche a seguito dell'attuazione dei predetti decreti legislativi di ristrutturazione dell'organizzazione della Difesa.
5. Relativamente al Corpo delle Capitanerie di Porto, i decreti ministeriali di cui ai commi 2 e 3 sono adottati d'intesa con il Ministro dei Trasporti e della Navigazione.
6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di reclutamento, stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali.
Articolo 69
(Norme concernenti i cappellani militari)
1. La tabella organica dei cappellani militari in servizio permanente annessa alla legge 1° giugno 1961, n. 512, modificata dalla legge 22 novembre 1973, n. 873, e' cosi' sostituita:
a) terzi cappellani militari capi: n. 9;
b) secondi e primi cappellani militari capi, cappellani militari capi e cappellani militari addetti n. 190.
2. Le modalita' di avanzamento ed il numero di promozioni annuali dei cappellani militari sono indicati nell'annessa tabella 7.
3. Alla data di entrata in vigore del presente decreto e' istituito il ruolo ad esaurimento dei cappellani militari. I cappellani militari di complemento e della riserva in servizio alla data del 31 dicembre 1997 sono iscritti nel ruolo ad esaurimento.
4. Nel limite delle vacanze esistenti nell'organico complessivo dei cappellani militari addetti e dei cappellani militari capi, i cappellani militari di cui al comma 3 sono immessi annualmente in servizio permanente, qualora abbiano svolto almeno due anni di servizio in qualita' di cappellani militari addetti, previo giudizio di idoneita' dell'Ordinario Militare da emettersi sulla base della documentazione caratteristica e del fascicolo matricolare del personale interessato. Dalla data di immissione nel predetto ruolo essi cessano di appartenere alla categoria del congedo e transitano in quella del servizio permanente di cui alla parte IV della legge 1° giugno 1961, n. 512, e successive modificazioni.
5. Il limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente dei cappellani militari di cui al comma 3 e' di 62 anni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della legge 1° giugno 1961, n. 512.
6. Al comma 2° dell'articolo 2 della legge 1° giugno 1961, n. 512, le parole: "al gradi di generale di brigata" sono sostituite dalle seguenti: "al grado di maggior generale" e le parole: "al grado di tenente colonnello" sono sostituite dalle seguenti: "al grado di brigadier generale".
7. Al comma 1° dell'articolo 15 della legge 1° giugno 1961, n. 512, dopo le parole: "dai seguenti gradi:" sono aggiunte le seguenti: "terzo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di colonnello; secondo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di tenente colonnello.".
8. Al comma 1° dell'articolo 28 della legge 1° giugno 1961, n. 512, e successive modificazioni, le parole: "un anno" e "40° anno di eta'" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "almeno due anni" e "50° anno di eta'" e dopo lo stesso comma 1 e' aggiunto il seguente:
"La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente e' conferita, altresi', agli allievi cappellani militari che abbiano superato il prescritto ciclo di formazione per l'ordinazione sacerdotale presso il relativo Istituto, abbiano svolto almeno due anni di servizio in qualita' di cappellani militari addetti di complemento, siano riconosciuti idonei a giudizio dell'ordinario Militare e non abbiano compiuto il 50° anno di eta'.".
9. Dopo il comma 1° dell'articolo 65 della legge 1° giugno 1961, n. 512 e' aggiunto il seguente:
"I cappellani militari addetti di complemento che, dopo aver prestato due anni di servizio continuativo, abbiano inoltrato domanda di transito nel servizio permanente ai sensi dell'articolo 28, qualora non siano riconosciuti idonei a giudizio dell'Ordinario Militare, cessano definitivamente dal servizio.".
10. Fermo restando l'organico fissato dall'articolo 2 della legge 1° giugno 1961, n. 512, possono essere effettuate nuove designazioni agli uffici di Vicario Generale Militare e di Ispettore all'atto della nomina dell'Ordinario Militare. Entro sei mesi dalla predetta nomina il Vicario Generale Militare e gli Ispettori non confermati ai predetti uffici vengono collocati in aspettativa per riduzione di quadri con gli stessi effetti giuridico-economici previsti per gli ufficiali pari grado delle Forze Armate.
Articolo 70
(Norme che si applicano al personale delle Forze Armate)
1. Non si applicano al personale delle Forze Armate:
a) l'articolo 41 paragrafo A) lettere a), b) e c) della legge 8 luglio 1926, n. 1178;
b) gli articoli 10, comma 1° n. 5), e le tabelle 1, 2 e 3 della legge 10 aprile 1954, n. 113;
c) gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15 bis, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 54, 192 nonche' il Titolo II capi VI, VII e VIII, il Titolo III e le tabelle 1, 2, 3 e 4 della legge 12 novembre 1955, n. 1137;
d) l'articolo 10 della legge 26 gennaio 1963, n. 52; e) gli articoli 37, comma 7°, secondo periodo, e 46 della legge 20 settembre 1980, n. 574;
f) gli articoli 54, 58, comma 2°, e 59, commi 2° e 3°, della legge 10 maggio 1983, n. 212;
g) l'articolo 5 della legge 4 aprile 1985, n. 123;
h) gli articoli 32, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 9-ter e quinquies, e 33 della legge 19 maggio 1986, n. 224;
i) l'articolo 5, comma 3, lettera b), secondo periodo, della legge 8 agosto 1990, n. 231;
j) gli articoli 1 comma 6, secondo periodo, e 13, comma 1, e le tabelle A, B e C della legge 27 dicembre 1990, n. 404.
2. Al personale di cui al comma 1 non si applica altresi' ogni altra norma incompatibile con quelle contenute nel presente decreto.
3. Agli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri non si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
Articolo 71
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998.
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme sull'avanzamento in vigore fino al 31 dicembre 1997.
INDICE DELLE TABELLE
TABELLA 1 | |
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- AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'ESERCITO | |
Quadro I | Ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni. |
Quadro II | Ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali. |
Quadro III | Ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito. |
Quadro IV | Ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito. |
Quadro V | Ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito. |
Quadro VI | Ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni. |
Quadro VII | Ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali. |
Quadro VIII | Ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito. |
Quadro IX | Ruolo speciale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito. |
TABELLA 2 | - AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA MARINA
|
Quadro I | |
Ruolo normale del Corpo di stato maggiore. | |
Quadro II | Ruolo normale del Corpo del genio navale. |
Quadro III | Ruolo normale del Corpo delle armi navali. |
Quadro IV | Ruolo normale del Corpo sanitario. |
Quadro V | Ruolo normale del Corpo di commissariato. |
Quadro VI | Ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto. |
Quadro VII | Ruolo speciale del Corpo di stato maggiore. |
Quadro VIII | Ruolo speciale del Corpo del genio navale. |
Quadro IX | Ruolo speciale del Corpo delle armi navali. |
Quadro X | Ruolo speciale del Corpo sanitario. |
Quadro XI | Ruolo speciale del Corpo di commissariato. |
Quadro XII | Ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto. |
TABELLA 3 | - AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'AERONAUTICA
|
Quadro I | Arma aeronautica ruolo naviganti normale. |
Quadro II | Arma aeronautica ruolo normale delle armi. |
Quadro III | Ruolo normale del Corpo del genio aeronautico. |
Quadro IV | Ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico. |
Quadro V | Ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico. |
Quadro VI | Arma aeronautica ruolo naviganti speciale. |
Quadro VII | Arma aeronautica ruolo speciale delle armi. |
Quadro VIII | Ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico. |
Quadro IX | Ruolo speciale del Corpo di commissariato. |
Quadro X | Ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico. |
TABELLA 4 | - LIMITI DI ETA' PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO
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TABELLA 5 | - LIMITI DI ETA' PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DELLA MARINA
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TABELLA 6 | - LIMITI DI ETA' PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DELL'AERONAUTICA
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TABELLA 7 | - AVANZAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ASSISTENZA SPIRITUALE
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TABELLA A | - SUCCESSIONE GERARCHICA E CORRISPONDENZA DEI GRADI
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TABELLA B | - SOTTOTENENTI DI VASCELLO. ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO PER LA PROMOZIONE AD ANZIANITA'
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TABELLA C | - TENENTI DELL'AERONAUTICA. ANNI DI PERMANENZA NEL GRADOPER LA PROMOZIONE AD ANZIANITA'
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(Si omette il testo delle Tabelle)