Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 463
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1998 - Supplemento Ordinario n. 2
(Rettifica G.U. n. 17 del 22 gennaio 1998)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 134, lettere f) e g) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante norme di semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati direttamente dall'ente impositore e di adempimenti connessi agli uffici del registro;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;
Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 259, che ha fissato alla data del 30 novembre 1997 il termine per l'esercizio delle deleghe legislative recate dal citato articolo 3 della n. 662 del 1996;
Vista la deliberazione del Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 15, della citata legge n. 662 del 1996, con la quale e' stata concessa la proroga di venti giorni del termine per l'adozione del parere da parte della commissione parlamentare istituita a norma dello stesso articolo 3, comma 13, della legge n. 662 del 1996;
Considerato che ai sensi del citato articolo 3, comma 16, della legge n. 662 del 1996, e' conseguentemente prorogato di venti giorni il termine per l'esercizio della delega;
Considerato che e' inutilmente trascorso il predetto termine per l'adozione del parere da parte della citata commissione parlamentare e che, pertanto, ai sensi dello stesso comma 16 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, il parere si intende espresso favorevolmente;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1997;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Versamenti unitari di tributi predeterminati
1. Gli enti impositori diversi dallo Stato comunicano al contribuente, ogni anno con un unico avviso, l'importo da versare con riferimento ai tributi dagli stessi direttamente determinati.
2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i tributi erariali di importo predeterminato per i quali e' comunicato al contribuente, con un unico avviso, l'importo dovuto con riferimento al medesimo anno.
3. L'avviso di cui ai commi 1 e 2 contiene l'indicazione, per ciascun tributo, della base imponibile e di ogni altro elemento posto a base della determinazione dell'ammontare richiesto.
4. Con regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite, per quanto riguarda i tributi regionali e locali, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, in ordine ai singoli tributi di cui ai commi 1 e 2, sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. Con gli stessi regolamenti puo' essere prevista l'emissione di un unico avviso, anche con riferimento ai tributi spettanti a enti impositori diversi e ai contributi dovuti dal medesimo soggetto.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1999.
Art. 2.
Riorganizzazione degli uffici del registro
1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, e' attribuita al dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, la gestione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate traslativi a titolo oneroso della proprieta' di beni immobili, degli atti traslativi o costitutivi di altri diritti reali sugli stessi beni compresa la rinuncia pura e semplice, dei trasferimenti coattivi, degli atti pubblici e delle scritture private autenticate che possono dar luogo alle formalita' di trascrizione, iscrizione o annotazione nei pubblici registri immobiliari.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli atti formati all'estero e depositati nello Stato ai sensi dell'art. 106, primo comma, numero 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, concernente l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano agli atti societari di cui all'articolo 4 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, agli atti giudiziari di cui all'articolo 8 della stessa tariffa, nonche' agli atti di cui al comma 1 aventi per oggetto, oltre i beni immobili ivi indicati, anche beni mobili.
Art. 3.
Entrata in funzione del sistema di riscossione e versamento delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali
1. La data di entrata in funzione del nuovo sistema di riscossione e versamento delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali e' stabilita con decreto del direttore generale del dipartimento del territorio. In deroga all'articolo 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, i servizi di cassa degli uffici del dipartimento del territorio continuano ad operare fino alla predetta data. Nel caso di pagamento contestuale, per la stessa formalita', di imposte ipotecarie o di bollo e di tasse ipotecarie, queste ultime possono essere riscosse e versate con le modalita' di cui all'articolo 4 del predetto decreto legislativo.