Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n. 320
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 luglio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) al primo comma sono anteposte le parole: "Salvo quanto disposto dai successivi commi del presente articolo,";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"A decorrere dal 1° luglio 1998 sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilita' stradale dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS), comprese quelle di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, escluse le autostrade.
Le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono i piani pluriennali di viabilita' e i piani triennali per la gestione e l'incremento della rete stradale secondo gli indirizzi programmatici del Ministro dei lavori pubblici, individuando gli interventi da realizzare, le priorita', i tempi ed i costi di realizzazione. I piani suddetti son approvati d'intesa tra il Ministro dei lavori pubblici e i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano.
I beni immobili espropriati dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le procedure di cui alle rispettive normative provinciali, per la costruzione, l'ampliamento, la rettifica e la manutenzione delle strade statali sono intavolati a favore del demanio dello Stato - ramo strade. Sono intavolati alla provincia autonoma territorialmente competente, su istanza del rispettivo presidente, i relitti stradali gia' facenti parte del demanio dello Stato - ramo strade, derivanti dagli interventi predetti.
Le somme spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al secondo comma del presente articolo sono cosi' determinate per il periodo 1° luglio 1998 - 31 dicembre 1999:
a) per tutte le spese di funzionamento e di manutenzione della rete stradale, escluse quelle di cui alla lettera b), la somma pari alla media aritmetica dell'analoga spesa sostenuta dall'ANAS negli anni 1995 e 1996 nelle stesse province;
b) per le spese di investimento, la somma pari alle risorse gia' previste, per ciascuna delle due province, nel programma triennale per la viabilita' 1997 - 1999, per quanto gia' non erogato dall'ANAS alla data del 30 giugno 1998. Entro il 30 giugno 1998, le province presentano programmi modificativi e / o integrativi, da approvare con le modalita' di cui al terzo comma del presente articolo, da realizzare a proprio carico, che prevedano investimenti aggiuntivi per l'ammodernamento e l'incremento della rete stradale oggetto della delega. In sede di definizione del programma triennale 2000 - 2002 si tiene conto dello stato di attuazione dei predetti programmi.
Relativamente al triennio 2000 - 2002, le somme da erogarsi alle due province, per i medesimi fini di cui al comma precedente, sono determinate, nell'ammontare pari alla percentuale derivante dal rapporto tra estensione della rete stradale rispettivamente localizzata nel territorio delle due province ed estensione dell'intera rete stradale statale, risultante al 31 dicembre 1996 applicata ai corrispondenti stanziamenti, previsti nel bilancio dello Stato per la viabilita', esclusi quelli per gli oneri di ammortamento dei mutui contratti antecedentemente alla data del 1° luglio 1998.
Per gli anni successivi al 2002, il criterio di calcolo di cui al comma precedente e' applicato all'estensione della rete stradale statale risultante al 31 dicembre 2002.
I dati necessari per la quantificazione delle somme spettanti alle province autonome ai sensi del presente articolo sono accertati in contraddittorio da funzionari a cio' delegati rispettivamente dalle province medesime e dal Ministero dei lavori pubblici.
Il prelievo di dette somme e' effettuato dai trasferimenti statali di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, se capienti, stabiliti annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Dette somme sono iscritte in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Con decreto del Ministro del tesoro sono apportate le relative variazioni compensative di bilancio.
Il pagamento delle somme spettanti alle province autonome ai sensi del presente articolo e' effettuato con periodicita' trimestrale.".
Art. 2.
1. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Il compartimento ANAS di Trento con sede in Bolzano e' soppresso con effetto dalla data di cui all'articolo 19, secondo comma.
Il personale in servizio alla data di cui al precedente comma presso il compartimento ANAS di Trento, nel limite massimo del venti per cento, ha il diritto di chiedere il mantenimento in servizio presso l'ANAS ed il conseguente trasferimento ad altri compartimenti dell'ANAS medesimo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della normativa provinciale di inquadramento, mantenendo la propria posizione di dipendente a tempo indeterminato o determinato. Il personale che non esercita tale diritto e' trasferito alle province nel rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento, secondo le modalita' stabilite dalla rispettiva normativa provinciale, tenuto conto della ubicazione della rispettiva sede di servizio alla data di pubblicazione della normativa medesima. Il personale addetto a servizi competenti per il territorio regionale ha comunque diritto di optare per il trasferimento presso l'amministrazione di una delle due province entro il termine di opzione di cui sopra.
Fino all'inquadramento nelle amministrazioni provinciali il personale di cui al comma precedente e' messo a disposizione della provincia nel cui territorio e' prevalentemente utilizzato, previa intesa tra le province in ordine alla prevalenza di utilizzo, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento. Il relativo onere e' a carico del bilancio della rispettiva provincia cui e' messo a disposizione.".
Art. 3.
1. All'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 115 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i beni immobili, i beni mobili registrati e gli altri beni mobili esistenti nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano, strumentali all'esercizio delle funzioni delegate, utilizzati alla data del 30 giugno 1998 dal compartimento ANAS di Trento, sono trasferiti direttamente in proprieta' alla provincia autonoma territorialmente competente.
I beni di cui al comma precedente nonche' le strade statali di cui all'articolo 19 e le relative pertinenze sono consegnati, secondo le procedure di cui agli articoli 7, 8, secondo e terzo comma, e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, alle province autonome territorialmente competenti, previa intesa con le medesime in ordine al riparto dei beni, ivi compresi gli immobili siti nel territorio di una provincia, ma destinati al servizio della rete stradale insistente sui territori di entrambe le province. Gli elenchi descrittivi di cui all'articolo 8, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1973 sono completati entro il 31 marzo 1998.
Secondo le modalita' di cui al comma precedente e' altresi' consegnata alle province autonome rispettivamente competenti la documentazione amministrativa, concernente gli affari non ancora esauriti.
Salvo quanto disposto ai successivi commi ed esclusi gli oneri di ammortamento dei mutui contratti antecedentemente alla data del 1 luglio 1998, le province autonome di Trento e di Bolzano succedono allo Stato e all'ANAS nei rapporti giuridici in atto con i terzi alla data del 1° luglio 1998, inerenti le funzioni delegate.
Per quanto concerne gli appalti di lavori pubblici aggiudicati o affidati dall'ANAS precedentemente al 1° luglio 1998 da accertare d'intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime province subentrano, senza vincolo di solidarieta', nei rapporti giuridici, con effetto dalla medesima data. Rimangono a carico esclusivo dell'ANAS gli obblighi e i debiti maturati in relazione ai lavori eseguiti fino alla data del 1 luglio 1998 in attuazione dei suddetti appalti.
Fatto salvo quanto previsto per le spese di investimento ricomprese nel programma triennale per la viabilita' 1997 - 1999, l'ANAS provvede, altresi', al rimborso alle province delle somme corrispondenti ai lavori da eseguirsi a decorrere dal 1 luglio 1998, nei limiti dei fondi comunque impegnati e non erogati in attuazione dei medesimi appalti affidati dall'ANAS prima di detta data e non ricompresi nel programma triennale 1997 - 1999. Ai fini di cui al presente comma, le province e l'ANAS, entro il 30 giugno 1998, definiscono d'intesa, per ciascun appalto, lo stato di esecuzione dei lavori, le obbligazioni in capo all'ANAS e le modalita' di rimborso dei relativi oneri. Della ricognizione viene redatto verbale le cui risultanze costituiscono il limite di responsabilita' dell'ANAS.
Agli adempimenti attuativi del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.".