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Decreto Legislativo 16 luglio 1997, n. 265

"Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere e) e g), della legge 28 dicembre 1995, n. 549"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1997



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettere e) e g);

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante le attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 febbraio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1997, concernente rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, dei commissari di leva, dei professori, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale civile del Ministero della difesa;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1997;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. La dotazione organica del personale civile del Ministero della difesa, inquadrato nelle qualifiche funzionali e relativi profili professionali, rideterminata in 50.250 unita' dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 febbraio 1997, e' fissata in 43.000 unita', da raggiungere a conclusione del processo di ristrutturazione dello strumento militare e comunque entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo criteri atti ad assicurare il rispetto delle specifiche attribuzioni, nell'ottica di una integrazione funzionale.

2. Alla rideterminazione delle dotazioni organiche dei dirigenti generali e dei dirigenti, dei professori ordinari, straordinari ed associati delle Accademie navale ed aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina, nonche' dei commissari di leva, si provvede, con !e modalita' e le cadenze di cui all'articolo 3, in relazione alle funzioni scaturenti dalla ristrutturazione, secondo criteri atti ad assicurare il rispetto delle specifiche attribuzioni.

Art. 2.

1. Alla copertura dei posti disponibili nelle qualifiche funzionali dalla III alla IX e relativi profili professionali, risultanti dalle dotazioni organiche di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 febbraio 1997 si provvede, nel rispetto della natura della delega di cui all'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e della inevitabile separazione temporale dei singoli provvedimenti rientranti nella ristrutturazione globale, anche attraverso le procedure previste dall'articolo 3, commi da 205 a 208, della medesima legge, per la riqualificazione del personale, le cui modalita' applicative, in ambito Difesa, saranno definite con decreto del Ministro della difesa, previa contrattazione ai sensi dell'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 3.

1. Coerentemente con i processi di riqualificazione e di realizzazione della ristrutturazione dello strumento militare, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono rideterminati, con cadenza biennale, tenuto conto delle effettive posizioni di impiego, i contingenti di qualifica funzionale e relativi profili professionali, previa verifica da effettuarsi con l'applicazione delle metodologie dei carichi di lavoro, per gli enti dell'area tecnico-amministrativa centrale e dei pacchetti di capacita', per gli enti delle aree tecnico-operativa e tecnico-industriale.

Art. 4.

1. Il reimpiego del personale civile del Ministero della difesa, conseguente ai processi di ristrutturazione, viene effettuato secondo i criteri fissati in sede di contrattazione decentrata di amministrazione prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri.

2. Per il personale con qualifica dirigenziale i criteri di reimpiego saranno fissati in sede di contrattazione decentrata, secondo quanto previsto dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 5.

1. Nell'ambito dei criteri definiti con le modalita' di cui all'articolo 4, a fronte di provvedimenti di ristrutturazione, sono effettuati incontri, ove possibile per settori o aree omogenee, tra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata per l'esame del piano di reimpiego predisposto dall'amministrazione.

Art. 6.

1. Al fine di evitare negative ricadute sociali, il reimpiego del personale civile e' effettuato in enti del Ministero della difesa in ambito comunale, provinciale e regionale, nei limiti dei posti disponibili, tenendo anche conto delle prevedibili vacanze organiche che si determineranno nei successivi otto anni nonche' delle esigenze funzionali complessive dell'ente.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, congiuntamente alla riqualificazione di cui all'articolo 2, e' avviata la riconversione professionale, nell'ambito della stessa qualifica funzionale, dei dipendenti coinvolti nei processi di reimpiego a seguito di ristrutturazione di cui all'articolo 4, in aderenza alle nuove esigenze organiche del Ministero della difesa, secondo i criteri che saranno definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri.

3. Sono fatte salve le possibilita' di passaggio nei ruoli di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, anche attraverso la realizzazione degli accordi previsti dall'articolo 35, comma 8, dello stesso decreto legislativo.