Decreto Legislativo 28 luglio 1997, n. 255
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 1997;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Semplificazioni ed esoneri
1. Nell'articolo 7 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"5-bis. La notificazione in forma semplificata puo' non contenere taluno degli elementi di cui al comma 4, lettere b), c), e) e g), individuati dal Garante ai sensi del regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, quando il trattamento e' effettuato:
a) da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, sulla base di espressa disposizione di legge ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24, ovvero del provvedimento di cui al medesimo articolo 24;
b) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita', ovvero dai soggetti indicati nel comma 4 -bis dell'articolo 25, nel rispetto del codice di deontologia di cui al medesimo articolo;
c) temporaneamente senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, ai soli fini e con le modalita' strettamente collegate all'organizzazione interna dell'attivita' esercitata dal titolare, relativamente a dati non registrati in una banca di dati e diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24.
5-ter. Fuori dei casi di cui all'articolo 4, il trattamento non e' soggetto a notificazione quando:
a) e' necessario per l'assolvimento di un compito previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, relativamente a dati diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24;
b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalita' di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b);
c) e' effettuato per esclusive finalita' di gestione del protocollo, relativamente ai dati necessari per la classificazione della corrispondenza inviata per fini diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), con particolare riferimento alle generalita' e ai recapiti degli interessati, alla loro qualifica e all'organizzazione di appartenenza;
d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla diffusione, utilizzate unicamente per ragioni d'ufficio e di lavoro e comunque per fini diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma l, lettera e);
e) e' finalizzato unicamente all'adempimento di specifici obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, ed e' effettuato con riferimento alle sole categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione strettamente collegate a tale adempimento, conservando i dati non oltre il periodo necessario all'adempimento medesimo;
f) e' effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-bis, lettera b), da liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, per le sole finalita' strettamente collegate all'adempimento di specifiche prestazioni e fermo restando il segreto professionale;
g) e' effettuato dai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile per le sole finalita' strettamente collegate allo svolgimento dell'attivita' professionale esercitata e limitatamente alle categorie di dati, di interessati, di destinatari della comunicazione e diffusione e al periodo di conservazione dei dati necessari per il perseguimento delle finalita' medesime;
h) e' finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali in conformita' alle leggi e ai regolamenti;
i) e' effettuato per esclusive finalita' dell'ordinaria gestione di biblioteche, musei e mostre, in conformita' alle leggi e ai regolamenti, ovvero per la organizzazione di iniziative culturali o sportive o per la formazione di cataloghi e bibliografie;
l) e' effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ovvero da loro organismi rappresentativi, istituiti per scopi non di lucro e per il perseguimento di finalita' lecite, relativamente a dati inerenti agli associati e ai soggetti che in relazione a tali finalita' hanno contatti regolari con l'associazione, la fondazione, il comitato o l'organismo, fermi restando gli obblighi di informativa degli interessati e di acquisizione del consenso, ove necessario;
m) e' effettuato dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nei limiti di cui alla lettera l) e nel rispetto delle autorizzazioni e delle prescrizioni di legge di cui agli articoli 22 e 23;
n) e' effettuato temporaneamente ed e' finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero, nel rispetto del codice di deontologia di cui all'articolo 25;
o) e' effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque automatizzati, per la redazione di periodici o pubblicazioni aventi finalita' di informazione giuridica , relativamente a dati desunti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di altre autorita';
p) e' effettuato temporaneamente per esclusive finalita' di raccolta di adesioni a proposte di legge d'iniziativa popolare, a richieste di referendum, a petizioni o ad appelli;
q) e' finalizzato unicamente all'amministrazione dei condomini di cui all'articolo 1117 e seguenti del codice civile, limitatamente alle categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione necessarie per l'amministrazione dei beni comuni, conservando i dati non oltre il periodo necessario per la tutela dei corrispondenti diritti.
5-quater. Il titolare si puo' avvalere della notificazione semplificata o dell'esonero di cui ai commi 5 -bis e 5 -ter, sempre che il trattamento riguardi unicamente le finalita', le categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione, individuate, unitamente al periodo di conservazione dei dati, dai medesimi commi 5 -bis e 5 -ter, nonche':
a) nei casi di cui ai commi 5 -bis, lettera a) e 5-ter, lettere a) e m), dalle disposizioni di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria ivi indicate;
b) nel caso di cui al comma 5 -bis, lettera b), dal codice di deontologia ivi indicato;
c) nei casi residui, dal Garante con le autorizzazioni rilasciate con le modalita' previste dall'articolo 41, comma 7, ovvero, per i dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, con provvedimenti analoghi.
5-quinquies. Il titolare che si avvale dell'esonero di cui al comma 5 -ter deve fornire gli elementi di cui al comma 4 a chiunque ne faccia richiesta.".
Art. 2.
T e r m i n e
1. L'articolo 41, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' sostituito dal seguente:
" 2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 1998, le notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 sono effettuate dal 1 gennaio 1998 al 31 marzo 1998 ovvero, per i trattamenti di cui all'articolo 5 riguardanti dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, nonche' per quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e), dal 1 aprile 1998 al 30 giugno 1998.".
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.