Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 235
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 134, lettera l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente disposizioni volte sia alla revisione della composizione dei comitati tributari regionali previsti dall'articolo 8 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, allo scopo di garantire una adeguata rappresentanza dei contribuenti e di attribuire compiti propositivi ai medesimi comitati sia alla istituzione presso il Ministero delle finanze di un analogo organismo con compiti consultivi e propositivi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 1997;
Visto il parere della commissione parlamentare istituita dall'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996, reso in data 25 giugno 1997, in applicazione del comma 15 del predetto articolo 3;
Tenuto conto che, in applicazione del comma 15 del medesimo articolo 3, e' stata concessa la proroga di venti giorni per l'adozione del predetto parere e che, conseguentemente, a norma del comma 16 risulta per un uguale periodo prorogato il termine per l'esercizio della delega;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1997;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Comitati tributari regionali
1. All'articolo 8 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Comitati tributari regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano";
b) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
" 1. Sono istituiti nelle regioni i comitati tributari regionali. Nelle province autonome di Trento e Bolzano sono istituiti i comitati tributari provinciali. A questi ultimi si intende comunque riferita l'espressione ''comitati tributari regionali'' contenuta nel presente articolo.
2. I comitati di cui al comma 1:
a) concorrono all'attivita' di analisi delle condizioni economicoproduttive delle regioni e degli effetti del prelievo tributario sulle varie categorie dei contribuenti, anche ai fini della programmazione dell'attivita' di accertamento e dell'adeguamento degli studi di settore alle realta' economiche locali;
b) esprimono pareri e formulano proposte in merito alla semplificazione delle procedure e all'organizzazione del lavoro degli uffici, anche ai fini del miglioramento dei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti;
c) esprimono pareri su ogni altra questione loro sottoposta dall'amministrazione finanziaria.
2-bis. Sono componenti di diritto dei comitati tributari regionali il direttore regionale delle entrate, che li presiede, i direttori compartimentali del territorio e delle dogane e il comandante di zona della Guardia di finanza ovvero il comandante di legione per le regioni nel cui capoluogo non ha sede il comando di zona. Sono, altresi', componenti dei comitati tributari regionali, per la durata di quattro anni dalla nomina disposta con decreto del direttore regionale delle entrate, un rappresentante del Ministero del lavoro; un rappresentante della regione; due rappresentanti delle province; quattro rappresentanti dei comuni; un rappresentante delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato; un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti piu' rappresentative in sede locale; un rappresentante delle associazioni di categoria piu' rappresentative in sede locale dei settori produttivi dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e delle cooperative; un rappresentante degli ordini professionali dei commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti del lavoro; un rappresentante del Consiglio nazionale del notariato e del Consiglio nazionale forense; un rappresentante delle associazioni delle banche e dei concessionari della riscossione e un rappresentante delle associazioni dei consumatori.";
c) nel comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'adempimento dei propri compiti, il Comitato puo' altresi' acquisire la documentazione ritenuta necessaria ed invitare a comparire i contribuenti nonche' i soggetti di cui al predetto articolo 32, primo comma, numero 5), del decreto n. 600 del 1973.".
Art. 2.
Consulta tributaria
1. Nella legge 29 ottobre 1991, n. 358, dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:
"Art. 8-bis (Consulta tributaria). - 1. E' istituita presso il Ministero delle finanze la consulta tributaria che svolge, in ambito nazionale, i compiti consultivi e propositivi previsti dall'articolo 8 per i comitati tributari regionali.
2. La consulta tributaria e' presieduta dal Ministro delle finanze o dal Sottosegretario di Stato delegato e sono componenti di diritto della stessa il segretario generale, i direttori dei dipartimenti delle entrate, delle dogane e del territorio, il comandante generale della Guardia di finanza e il direttore centrale dell'ufficio per l'informazione del contribuente. Sono altresi' componenti, per la durata di quattro anni dalla nomina disposta con decreto del Ministro delle finanze, un rappresentante del Ministero del lavoro; un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti piu' rappresentative in sede nazionale; un rappresentante delle associazioni di categoria piu' rappresentative in sede nazionale dei settori produttivi dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e delle cooperative; un rappresentante degli ordini professionali dei commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti del lavoro; un rappresentante del consiglio nazionale del notariato e del consiglio nazionale forense; un rappresentante delle associazioni delle banche e dei concessionari della riscossione; un rappresentante delle associazioni dei consumatori e un rappresentante dei centri autorizzati di assistenza fiscale.".