Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 173
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1997 - Supplemento Ordinario n. 123
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria per il 1993, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 91/674/CEE, del Consiglio del 19 dicembre 1991;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, ed in particolare l'articolo 6, comma 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che approva il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 362 del 30 dicembre 1978, recante attuazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 137, relativo all'approvazione di modelli di bilancio degli enti e imprese che esercitano assicurazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, recante regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
Vista la legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, di attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 572, recante riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, relativo al regolamento recante semplificazione del procedimento amministrativo in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 1996;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica autorizzate ad esercitare:
a) le assicurazioni e le operazioni nei rami indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
b) le assicurazioni nei rami indicati nel punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
c) la riassicurazione.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano inoltre alle sedi secondarie:
a) di imprese aventi sede legale in uno stato terzo rispetto all'Unione Europea autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni di cui alle lettere a) e b) e la riassicurazione di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo;
b) di imprese aventi sede legale in uno stato membro dell'Unione Europea autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica la sola riassicurazione.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano nelle ipotesi previste dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dagli articoli 4 comma 2, lettere a), b), e), f), e 6, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.
Art. 2
Disposizioni per la gestione dei fondi pensione
1. Le attivita' e le passivita' relative ai fondi pensione gestiti dall'impresa di assicurazione in nome proprio ma per conto di terzi sono registrate nell'apposita voce dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale al loro valore corrente. Nel bilancio di esercizio, la nota integrativa riporta la composizione dell'attivo patrimoniale relativamente alla globalita' dei fondi pensione e gli attivi inerenti ogni specifica gestione conformemente alle condizioni presenti in convenzione nonche' l'indicazione, per ogni classe di attivo, del relativo valore di costo. E' altresi' riportato l'ammontare delle passivita' afferenti a ciascun fondo pensione con evidenza delle eventuali garanzie prestate.
2. Le attivita' relative ai fondi pensione gestiti in nome e per conto terzi sono ricomprese tra le garanzie, impegni e altri conti d'ordine.
Art. 3
Disposizioni per l'assicurazione malattia
1. Le disposizioni del presente decreto relative ai rami vita si applicano anche alle imprese che esercitano solo l'attivita' nel ramo 2 (malattia) del punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, esclusivamente o principalmente secondo i metodi dell'assicurazione dei rami vita.
Art. 4
Imprese partecipate
1. Ai fini del presente decreto per imprese partecipate si intendono le imprese nelle quali si detiene direttamente, anche per il tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona, una partecipazione come definita al comma 2.
2. Per partecipazione si intendono i diritti, rappresentati da azioni o quote, nel capitale di un'altra impresa i quali, realizzando una situazione di legame durevole con essa, sono destinati a sviluppare l'attivita' del partecipante. Si presume che sussista partecipazione quando un soggetto e' titolare di almeno un decimo del capitale della societa' partecipata o dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.
3. Indipendentemente dal limite indicato al comma 2, nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2359, comma 3, del codice civile, l'impresa partecipata si considera collegata.
Art. 5
Imprese del gruppo
1. Ai fini del presente decreto sono considerate imprese del gruppo:
a) le imprese controllanti;
b) le imprese controllate;
c) le imprese consociate, ossia quelle che non rientrano al punto b) e che sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto controllante l'impresa o sono comunque soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 60, comma 1, del presente decreto.
2. Ai fini del comma 1 la nozione di controllo e' quella definita dall'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile.
Art. 6
Poteri dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP)
1. I poteri conferiti all'ISVAP dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, sono esercitati ai fini del presente decreto:
a) per le integrazioni, gli aggiornamenti e le istruzioni di carattere esplicativo ed applicativo di quanto disciplinato dal presente decreto;
b) per le informazioni integrative o piu' dettagliate nonche' per la documentazione necessarie all'espletamento delle proprie funzioni istituzionali;
c) per il piano dei conti che le imprese soggette all'applicazione del presente decreto devono adottare nella loro gestione.
2. I provvedimenti emanati nell'esercizio dei poteri di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
TITOLO II
BILANCIO DI ESERCIZIO
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 7
Redazione del bilancio
1. Per la redazione del bilancio di esercizio si applicano le disposizioni dell'articolo 2423, commi 1, 2, 3 e 4 del codice civile.
2. Le informazioni complementari di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile sono indicate nella nota integrativa.
Art. 8
Principi di redazione del bilancio
1. Nella redazione del bilancio sono osservate le disposizione di cui all'articolo 2423-bis del codice civile.
2. Le modalita' di tenuta del sistema contabile devono consentire il raccordo con i conti di bilancio. Con proprio provvedimento l'ISVAP stabilisce il piano dei conti che le imprese devono adottare nella loro gestione.
Art. 9
Stato patrimoniale e conto economico
1. Lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti secondo gli schemi e le disposizioni contenute nel presente decreto.
2. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico e' indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Quando le voci dell'esercizio precedente non sono comparabili con quelle dell'esercizio di riferimento sono effettuati i necessari adattamenti. In ogni caso, la non comparabilita' e l'eventuale adattamento o l'impossibilita' dello stesso sono segnalati e commentati nella nota integrativa.
3. Sono vietati compensi di partite.
4. Il bilancio deve essere redatto in lire italiane. E' consentita la tenuta di una contabilita' plurimonetaria.
Art. 10
Relazione sulla gestione
1. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione nel suo complesso.
2. Dalla relazione di cui al comma 1 devono risultare in ogni caso:
a) l'evoluzione del portafoglio assicurativo;
b) l'andamento dei sinistri nei principali rami esercitati;
c) le forme riassicurative maggiormente significative adottate nei principali rami esercitati;
d) le attivita' di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;
e) le linee essenziali seguite nella politica degli investimenti;
f) notizie in merito al contenzioso, se significativo;
g) il numero e il valore nominale delle azioni o quote proprie, delle azioni o quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, dei corrispettivi ed i motivi degli acquisti e delle alienazioni;
h) i rapporti con le imprese del gruppo distinguendo fra imprese controllanti, controllate e consociate, nonche' i rapporti con imprese collegate;
i) l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche alle forme riassicurative adottate;
l) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
3. Le disposizioni del comma 2, lettera g), si applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona.
Art. 11
Esercizio sociale e termine per l'approvazione del bilancio
1. L'esercizio sociale delle imprese rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1 del presente decreto approvano il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio stesso, in deroga a quanto previsto dagli articoli 61 e 102 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dagli articoli 72 e 116 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.
3. Ove previsto dall'atto costitutivo, il termine di cui al comma 2 puo' essere prorogato sino al 30 giugno quando particolari esigenze lo richiedano ovvero quando l'impresa sia autorizzata anche all'attivita' riassicurativa e la eserciti in misura rilevante. Le imprese che si avvalgono della suddetta facolta' devono darne evidenza nella nota integrativa e darne comunicazione all'ISVAP con congruo anticipo, specificando le ragioni della proroga.
4. Le imprese che esercitano la sola riassicurazione di cui all'articolo 1 del presente decreto, in deroga all'articolo 55, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, approvano il bilancio di esercizio entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il bilancio stesso. Detto termine puo' essere prorogato sino al 30 settembre, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3. In tal caso le imprese sono soggette agli obblighi di comunicazione previsti dal medesimo comma 3.
Art. 12
Deposito e pubblicazione del bilancio
1. Le imprese rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto sono tenute al deposito e alla pubblicazione del bilancio ai sensi dell'articolo 2435 del codice civile.
2. Le imprese soggette all'obbligo di certificazione del bilancio devono depositare la relazione di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e all'articolo 73 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, come modificati dagli articoli 79 e 80 del presente decreto.
3. Le imprese devono altresi' depositare il prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilita' ed il prospetto delle attivita' assegnate alla copertura delle riserve tecniche ove tali prospetti costituiscano allegati al bilancio.
CAPO II
Disposizioni applicabili allo stato patrimoniale
Art. 13
Schema di stato patrimoniale
1. Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformita' allo schema contenuto nell'allegato I al presente decreto.
Art. 14
Garanzie, impegni e altri conti d'ordine
1. In calce allo stato patrimoniale devono risultare tutte le garanzie, menzionando separatamente quelle reali, gli impegni e gli altri conti d'ordine fatta eccezione per le garanzie rilasciate nell'esercizio autorizzato dei rami assicurativi. In nota integrativa e' indicato il dettaglio delle garanzie prestate, degli impegni e degli altri conti d'ordine e sono riportate separatamente quelle a favore di imprese del gruppo e di altre partecipate; devono altresi' risultare le attivita' dei fondi pensione gestiti in loro nome e per loro conto.
Art. 15
Attivi patrimoniali ad utilizzo durevole
1. Gli attivi patrimoniali sono considerati ad utilizzo durevole quando sono destinati ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale a scopo di stabile investimento, coerentemente con l'andamento economico e finanziario dell'impresa. Di essi e' data specifica indicazione in nota integrativa.
2. Ai fini del presente decreto sono considerati attivi patrimoniali ad utilizzo durevole, fatta salva diversa indicazione motivata in nota integrativa, gli investimenti di cui alle classi B "attivi immateriali", C.I "terreni e fabbricati" e C.II "investimenti in imprese del gruppo e in altre partecipate".
Art. 16
Criteri di valutazione
1. Gli elementi dell'attivo ad utilizzo durevole sono iscritti al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili ai singoli elementi dell'attivo. Puo' comprendere anche altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di produzione e fino al momento a decorrere dal quale il bene puo' essere utilizzato. Per gli immobili il costo di produzione puo' comprendere tutti i costi riferiti agli stessi, ivi compresi gli oneri finanziari relativi al periodo di costruzione e fino al momento a decorrere dal quale l'immobile puo' essere utilizzato; in tal caso la loro iscrizione nell'attivo deve essere segnalata nella nota integrativa.
2. Il costo degli attivi ad utilizzo durevole, materiali e immateriali, la cui utilizzazione e' limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilita' di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati sono indicate nella nota integrativa.
3. Gli elementi dell'attivo ad utilizzo durevole che alla data della chiusura dell'esercizio risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato nei commi 1 e 2 devono essere iscritti a tale minor valore; questo non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.
4. Per gli elementi dell'attivo ad utilizzo durevole consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal comma 5 o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza e' motivata nella nota integrativa.
5. Gli elementi dell'attivo ad utilizzo durevole consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutati, con riferimento ad una o piu' di dette imprese, anziche' secondo il criterio del costo indicato al comma 1, per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonche' quelle necessarie per il rispetto dei principi richiamati negli articoli 7 e 8 del presente decreto. Quando la partecipazione e' iscritta per la prima volta in base a tale metodo, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata puo' essere iscritto nell'attivo, purche' ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa e la differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del predetto metodo, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente, sono iscritte in una riserva non distribuibile.
6. Gli investimenti e gli altri elementi dell'attivo non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa sono iscritti al costo di acquisto o di produzione calcolato secondo il comma 1 ovvero, se minore, al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Tale minor valore non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi delle rettifiche effettuate.
7. Il valore corrente degli investimenti di cui alla classe C "investimenti dell'attivo, determinato ai sensi dei successivi articoli 17, 18 e 19, deve essere indicato nella nota integrativa a decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 1998 salvo che per i terreni ed i fabbricati, per i quali va indicato a decorrere dall'esercizio 2000. Detto obbligo e' imposto esclusivamente a fini di comparabilita' e trasparenza e non mira a modificare il trattamento fiscale delle imprese di assicurazione.
8. Gli investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e gli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui all'articolo 2 del presente decreto, sono iscritti al valore corrente secondo quanto disposto dagli articoli 17, 18 e 19 del presente decreto, salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, per i contratti di assicurazione ivi indicati. Nella nota integrativa e' descritto e motivato il metodo di valutazione utilizzato per ciascuna voce di detti investimenti ed indicato il valore determinato secondo il criterio del costo di acquisizione di cui ai commi precedenti.
9. I crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione. Nel calcolo del valore presumibile di realizzazione dei crediti nei confronti di assicurati puo' tenersi conto della negativa evoluzione degli incassi, desunta dalle esperienze acquisite dall'impresa negli esercizi precedenti, riguardanti categorie omogenee dei crediti medesimi. Le relative svalutazioni possono essere determinate anche in modo forfettario; il loro importo e' indicato nella nota integrativa. Alle svalutazioni dei crediti nei confronti di assicurati determinate in conformita' al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 3 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
10. Le provvigioni di acquisizione liquidate anticipatamente al momento della sottoscrizione del contratto possono essere imputate interamente all'esercizio ovvero essere ammortizzate entro il periodo massimo della durata dei contratti. Nei rami vita l'ammortamento deve essere effettuato nei limiti dei caricamenti presenti in tariffa.
11. I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo, di pubblicita' aventi utilita' pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non e' completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.
12. L'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. Esso deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni; e' tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purche' esso non superi la durata di utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa.
13. Il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito.
14. Il costo dei beni fungibili puo' essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli "primo entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore cosi' ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa.
15. Gli attivi della classe F.I "altri elementi dell'attivo" possono essere iscritti ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovati e, complessivamente, di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreche' non si abbiano variazioni sensibili nella loro entita', valore e composizione.
16. Il maggior costo dei titoli obbligazionari ad utilizzo durevole rispetto al loro prezzo di rimborso e' iscritto nel conto economico. Tuttavia tale maggior costo puo' essere ammortizzato per quote nel periodo intercorrente tra la data di acquisto e la data di scadenza. Il minor costo dei titoli obbligazionari ad utilizzo durevole rispetto al loro prezzo di rimborso puo' essere iscritto tra i proventi per quote nello stesso periodo. Le differenze predette sono indicate separatamente nella nota integrativa.
17. Per le rettifiche di valore e gli accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie, in nota integrativa sono indicati i motivi e gli importi nonche' l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e del risultato economico.
Art. 17
Valore corrente degli investimenti trattati in mercati regolamentati
1. Per valore corrente degli investimenti trattati in mercati regolamentati si intende il valore di mercato.
2. Per gli investimenti di cui alla classe D "investimenti a beneficio degli assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione" per valore corrente deve essere inteso il valore dell'ultimo giorno di transazione dell'esercizio, ove previsto espressamente nelle condizioni contrattuali.
3. Nella nota integrativa sono indicati i metodi seguiti per la determinazione del valore corrente di cui al comma 1.
Art. 18
Valore corrente dei terreni e fabbricati
1. Per valore corrente dei terreni e fabbricati si intende il valore di mercato determinato alla data di valutazione. Per valore di mercato si intende il prezzo al quale potrebbero essere venduti, con un contratto privato tra un venditore ed un compratore entrambi in condizioni di uguaglianza e presumendosi che il bene formi oggetto di un'offerta sul mercato, che le condizioni di mercato ne consentano una vendita regolare e che sia disponibile un periodo congruo per negoziare la vendita, tenuto conto della natura del bene.
2. Il valore di mercato e' determinato attraverso una valutazione distinta di ogni terreno e di ogni fabbricato, effettuata almeno ogni cinque anni secondo modalita' e metodi che saranno stabiliti dall'ISVAP con proprio provvedimento.
3. Qualora il valore di un terreno o di un fabbricato, determinato secondo i metodi di cui al comma 2 sia diminuito, deve effettuarsi la relativa variazione. Il valore inferiore cosi' risultante non deve essere aumentato negli esercizi successivi, salvo che tale aumento non risulti da una nuova determinazione del valore effettuata secondo quanto stabilito al comma 2.
4. Nel caso in cui sia impossibile determinare il valore di mercato di un terreno o di un fabbricato, si considera quale valore corrente il valore ottenuto sulla base del principio del prezzo di acquisizione o del costo di produzione.
5. Nella nota integrativa sono indicati i metodi seguiti per la determinazione del valore corrente dei terreni e fabbricati e l'esercizio di valutazione.
Art. 19
Valore corrente degli investimenti trattati in mercati non regolamentati e degli altri investimenti
1. Per valore corrente degli investimenti diversi da quelli di cui agli articoli 17 e 18 del presente decreto, salvo il caso in cui si applichi il metodo del patrimonio netto, si intende la valutazione effettuata sulla base di una stima prudente del loro probabile valore di realizzo, tenendo conto, per gli investimenti trattati in mercati non regolamentati, anche dei relativi prezzi di negoziazione.
2. Per gli investimenti di cui alla classe D "investimenti a beneficio degli assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione" trattati in mercati non regolamentati, per valore corrente si intende il prezzo medio a cui tali investimenti sono stati negoziati l'ultimo giorno di transazione dell'esercizio, ove previsto espressamente nelle condizioni contrattuali.
3. Nella nota integrativa sono indicati i criteri di valutazione seguiti.
Art. 20
Trasferimenti di attivi alla voce "Investimenti a beneficio degli assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione"
1. Gli investimenti che l'impresa in via eccezionale trasferisce nel corso dell'esercizio dalla classe C alla classe D dell'attivo sono oggetto, nell'ipotesi in cui, alla data del loro trasferimento, il valore corrente e' superiore al valore contabile:
a) di ripresa di valore fino a concorrenza delle riduzioni di valore eventualmente attuate anteriormente;
b) di plusvalore per la parte residua.
2. Il plusvalore di cui al comma 1, lettera b), deve essere inserito, senza interessare il conto economico, in un'apposita riserva di rivalutazione che non concorre alla determinazione del reddito imponibile dell'impresa ne' e' compresa nel patrimonio netto ai fini del margine di solvibilita'. Il predetto plusvalore dovra' essere registrato nel conto economico, con corrispondente riduzione della riserva di rivalutazione, nell'esercizio in cui gli investimenti che lo hanno originato verranno realizzati.
3. Se all'atto del trasferimento di cui al comma 1 il valore corrente degli investimenti e' inferiore al valore contabile devono essere rilevate le relative minusvalenze.
4. In nota integrativa sono indicate le motivazioni dei trasferimenti operati ai sensi dei commi 1, 2 e 3.
5. Non e' consentito il trasferimento di investimenti dalla classe D alla classe C dell'attivo.
Art. 21
Provvigioni di acquisizione da ammortizzare
1. Le provvigioni di acquisizione dei contratti di assicurazione da ammortizzare iscritte nella classe B "attivi immateriali" comprendono la parte residua delle provvigioni di acquisizione liquidate anticipatamente al momento della sottoscrizione del contratto con riferimento all'intera durata dello stesso.
Art. 22
Altri investimenti finanziari
1. Le obbligazioni e gli altri titoli a reddito fisso sono comprese nella voce C.III.3 purche' non rientrino nella voce C.II.2. Sono assimilati alle obbligazioni e agli altri titoli a reddito fisso i valori a tasso di interesse variabile indicizzati in base ad un parametro determinato.
2. Nella voce C.III.5 "quote in investimenti comuni" sono ricomprese le quote detenute dall'impresa in investimenti comuni costituiti da piu' imprese o fondi pensione, la cui gestione sia stata affidata ad una di dette imprese o ad uno di tali fondi.
3. I prestiti garantiti da fidejussione, assicurativa o bancaria, o da altra garanzia personale ed i prestiti concessi agli assicurati, diversi da quelli su polizze, sono ricompresi nella voce C.III.4. c) "altri prestiti". In nota integrativa e' fornito il relativo dettaglio, se di importo significativo.
4. Gli importi il cui prelevamento e' soggetto a vincoli di tempo sono ricompresi nella voce C.III.6, "depositi presso enti creditizi"; in nota integrativa e' fornita l'indicazione separata di tali depositi secondo la durata del vincolo. Gli importi il cui prelevamento non e' soggetto a vincoli temporali sono iscritti nella voce F.II.1 "depositi bancari e c/c postali" dell'attivo, anche se producono interessi.
5. Nella voce C.III.7 "investimenti finanziari diversi" sono inclusi gli investimenti non ricompresi nella classe C.III, voci da 1 a 6. Detti investimenti sono illustrati nella nota integrativa.
Art. 23
Depositi presso imprese cedenti
1. Nello stato patrimoniale di un'impresa che accetta rischi in riassicurazione, la voce C.IV dell'attivo comprende i depositi in contanti costituiti presso le imprese cedenti o presso terzi, in relazione ai rischi assunti, a seguito di trattenuta effettuata dalle cedenti stesse.
2. Non e' consentita la compensazione tra crediti e debiti di conto deposito nonche' tra questi e crediti e debiti di conto corrente, neppure nei riguardi del medesimo contraente.
3. I titoli costituiti in deposito presso un'impresa cedente o terzi e che restano di proprieta' dell'impresa che accetta la riassicurazione figurano, alla voce appropriata, tra gli investimenti di quest'ultima. Il corrispondente importo figura altresi' tra i conti d'ordine.
Art. 24
Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione
1. Sono riportati nella classe D.I dell'attivo gli investimenti relativi a riserve tecniche afferenti i contratti aventi le caratteristiche indicate all'articolo 30, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. Nella nota integrativa e' riportata la composizione dell'attivo patrimoniale relativamente alla globalita' dei contratti in essere e per ciascuna tipologia di prodotto, nonche' il valore determinato secondo il criterio del costo di acquisizione di cui all'articolo 16 del presente decreto per ciascuna tipologia di investimento.
2. In relazione a contratti assicurativi dotati di peculiari meccanismi di calcolo del rendimento da attribuire agli assicurati, relativi a prodotti gia' diffusi dalle imprese all'epoca di pubblicazione del presente decreto, e' data facolta' all'ISVAP di autorizzare specifiche soluzioni contabili. Detta autorizzazione puo' riguardare anche contratti relativi ai medesimi prodotti che verranno emessi entro un periodo massimo di due anni dalla predetta data.
3. Sono riportati nella classe D.II dell'attivo gli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione. Nella nota integrativa sono fornite le informazioni di dettaglio di cui all'articolo 2 del presente decreto.
Art. 25
Riserve tecniche a carico dei riassicuratori
1. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di competenza di questi ultimi determinati conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione, in base agli importi lordi delle riserve tecniche.
2. Per quanto riguarda la riserva premi, gli importi di riassicurazione sono calcolati in base ai metodi di cui all'articolo 32 del presente decreto, coerentemente alla scelta operata dall'impresa per il calcolo della riserva premi lorda.
Art. 26
Attivita' diverse
1. La voce F.IV. 2 "attivita' diverse" comprende gli elementi dell'attivo non inclusi nelle classi F.I - F.Il - F.III - F.IV.1. Di essi e' dato il dettaglio in nota integrativa, se di importo significativo.
Art. 27
Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente
1. La voce A.I "capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente" comprende tutti gli importi che, in relazione alla forma giuridica dell'impresa costituiscono il capitale della medesima conformemente alla disciplina del codice civile e delle leggi speciali che regolano il settore assicurativo.
Art. 28
Riserve di rivalutazione
1. La voce A.III "riserve di rivalutazione" contiene, tra l'altro, il fondo di integrazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.
2. Nella nota integrativa e' fornito il dettaglio della voce di cui al comma 1 in considerazione delle fonti legislative da cui le varie componenti traggono origine.
Art. 29
Altre riserve
1. Nella classe A.VII "altre riserve" devono essere incluse le riserve patrimoniali non ricomprese nelle classi da A.II a A.VI, il fondo di organizzazione da costituirsi ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, nonche' la riserva di cui all'articolo 20, comma 2, del presente decreto.
2. Nella nota integrativa e' fornito il dettaglio delle riserve di cui al comma 1.
Art. 30
Passivita' subordinate
1. La voce B "passivita' subordinate" comprende i debiti, rappresentati o meno da titoli, il cui diritto al rimborso da parte del creditore, nel caso di liquidazione dell'impresa, puo' essere esercitato soltanto dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non subordinati.
Art. 31
Riserve tecniche del lavoro diretto
1. L'importo delle riserve tecniche deve essere sempre sufficiente a consentire all'impresa di fare fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione. Dette riserve debbono essere costituite al lordo delle cessioni in riassicurazione.
2. Le imprese che esercitano le assicurazioni nei rami danni devono costituire alla fine di ciascun esercizio le riserve tecniche di cui agli articoli 32, 33, 35, 36 e 37, commi 1 e 2, del presente decreto, nonche' quelle previste agli articoli 23, comma 2, 24, 25, 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, come modificati dall'articolo 80 del presente decreto.
3. Le imprese che esercitano le assicurazioni nei rami vita devono costituire alla fine di ciascun esercizio le riserve tecniche previste agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, come modificati dall'articolo 79 del presente decreto, nonche' quella prevista all'articolo 34 del presente decreto.
4. In nota integrativa sono fornite specifiche informazioni ed adeguata illustrazione dei criteri seguiti per la determinazione delle riserve tecniche.
Art. 32
Riserva premi
1. Le imprese che esercitano l'attivita' assicurativa nei rami danni debbono costituire alla fine di ogni esercizio ed iscrivere in bilancio la riserva premi comprendente sia la riserva per frazioni di premi sia la riserva per rischi in corso.
2. La riserva per frazioni di premi e' costituita dagli importi dei premi lordi contabilizzati, come definiti all'articolo 45 del presente decreto, di competenza degli esercizi successivi. In linea di principio, il calcolo deve essere effettuato secondo il metodo pro rata temporis sulla base dei premi lordi contabilizzati, dedotte soltanto le provvigioni di acquisizione di cui all'articolo 51 del presente decreto e le altre spese di acquisizione di cui al successivo articolo 52 limitatamente ai costi direttamente imputabili. In caso di ammortamento delle predette provvigioni e spese corrisposte per l'acquisizione di contratti di durata poliennale e' deducibile soltanto la quota relativa all'esercizio. Tuttavia il calcolo stesso puo' effettuarsi in misura forfettaria quando e' probabile che dia approssimativamente il medesimo risultato del metodo "pro rata temporis". In tal caso l'importo deve essere pari al 35 per cento dei premi lordi contabilizzati relativi ai rischi assunti nell'esercizio. Tale aliquota e' elevata al 40 per cento per i rischi della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed e' ridotta al 15 per cento per i rischi di breve durata. Si considerano rischi di breve durata le assicurazioni a singolo viaggio di corpi o di navi o di trasporti di merci e le assicurazioni la cui durata non ecceda i sei mesi. La riserva per frazioni di premi puo' essere calcolata ramo per ramo con uno dei due metodi indicati.
3. La riserva per rischi in corso e' costituita dall'importo da accantonare a copertura dei rischi incombenti sull'impresa dopo la fine dell'esercizio, per far fronte a tutti gli indennizzi e spese derivanti da contratti di assicurazione stipulati prima di tale data, nella misura in cui l'importo superi quello della riserva per frazioni di premi ed i premi che saranno esigibili in virtu' di tali contratti.
4. In nota integrativa sono indicate le componenti della riserva premi accantonata, nonche' i relativi criteri di accantonamento.
Art. 33
Riserva sinistri dei rami danni
1. Le imprese debbono costituire alla fine di ogni esercizio la riserva sinistri, iscrivendo nel bilancio l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, e non ancora pagati, nonche' alle relative spese di liquidazione.
2. La riserva deve essere valutata in misura pari al costo ultimo, per tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili, sulla base di dati storici e prospettici affidabili e comunque delle caratteristiche specifiche dell'impresa. Le ipotesi adottate sono adeguatamente illustrate in nota integrativa.
3. La riserva deve essere, in linea di principio, valutata separatamente per ciascun sinistro. Tuttavia, in luogo della valutazione separata sinistro per sinistro, il costo ultimo puo' essere determinato, ad eccezione dei rami 14 (credito) e 15 (cauzione) del punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e limitatamente alla generazione di bilancio, mediante il criterio del costo medio per gruppi di sinistri omogenei sufficientemente numerosi. In nota integrativa sono illustrati il criterio adottato nonche' le ipotesi a base della valutazione.
4. Le imprese hanno l'obbligo di costituire una riserva anche per i sinistri avvenuti ma non denunciati alla data di chiusura dell'esercizio. Per il calcolo di questa riserva devono essere osservate le disposizioni impartite dall'ISVAP con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.
5. Le spese di liquidazione dei sinistri devono essere comprese nel calcolo della riserva, indipendentemente dalla loro origine.
6. Se devono essere pagati indennizzi di un sinistro in forma di rendita, gli importi da accantonare a tal fine sono calcolati in base a metodi attuariali riconosciuti.
7. E' vietata qualsiasi deduzione o sconto sia che risulti dall'iscrizione nella riserva sinistri di un valore attuale inferiore all'importo prevedibile per la liquidazione futura dei sinistri, sia operata in altre forme.
Art. 34
Riserva per somme da pagare nei rami vita
1. Le imprese che esercitano i rami vita debbono costituire alla fine di ogni esercizio un'apposita riserva iscrivendo nel bilancio l'ammontare complessivo delle somme che risultino necessarie per far fronte al pagamento di capitali e rendite maturati, riscatti e sinistri da pagare.
2. La riserva di cui al comma 1 rientra tra le riserve tecniche che le imprese debbono costituire alla chiusura dell'esercizio ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.
3. Ai fini della copertura della riserva per somme da pagare le imprese sono tenute al rispetto di quanto stabilito dall'articolo 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.
Art. 35
Riserve per partecipazione agli utili e ristorni
1. Le riserve per partecipazione agli utili e ristorni comprendono gli importi da attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di partecipazioni agli utili tecnici e di ristorni, purche' tali importi non siano stati attribuiti agli assicurati e, in particolare per il ramo vita, purche' non siano gia' stati considerati nelle riserve matematiche.
Art. 36
Altre riserve tecniche
1. Nella voce C.I. 4 "altre riserve tecniche" deve, tra le altre, essere inclusa la riserva di senescenza di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.
2. In nota integrativa e' indicato il dettaglio della voce distinto per tipologia di riserva e per ramo.
Art. 37
Riserve di perequazione
1. Le riserve di perequazione comprendono tutte le somme accantonate conformemente alle disposizioni legislative vigenti allo scopo di perequare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o di coprire rischi particolari.
2. Nella voce C.5 "riserve di perequazione" sono inserite, tra l'altro, la riserva di compensazione del ramo credito di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, come sostituito dall'articolo 80, lett. b), del presente decreto, e quella di equilibrio per rischi di calamita' naturale di cui all'articolo 12 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.
3. Qualora, in assenza di disposizioni legislative, siano state costituite riserve per lo scopo di cui al comma 1, e' necessario farne menzione nella nota integrativa, fornendo adeguata motivazione dei presupposti tecnici sulla base dei quali le stesse sono state accantonate.
Art. 38
Riserve tecniche allorche' il rischio dell'investimento e' sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione
1. La classe D.I del passivo comprende le riserve tecniche costituite per coprire gli impegni derivanti dall'assicurazione dei rami vita, il cui rendimento viene determinato in funzione di investimenti per i quali l'assicurato ne sopporta il rischio o in funzione di un indice. In nota integrativa e' indicato l'ammontare delle riserve ripartito in funzione delle tipologie di prodotto, evidenziando altresi' l'importo delle corrispondenti riserve relativo ad eventuali garanzie minime offerte agli assicurati.
2. La classe D.II del passivo comprende le riserve tecniche costituite per coprire gli impegni derivanti dalla gestione dei fondi pensione. Nella nota integrativa sono fornite le informazioni di dettaglio di cui all'articolo 2 del presente decreto.
3. Le riserve tecniche aggiuntive a quelle di cui ai commi 1 e 2, eventualmente costituite per coprire rischi di mortalita', spese o altri rischi, quali le prestazioni garantite alla scadenza o i valori di riscatto garantiti, devono essere comprese nella voce C.II.1 "riserve matematiche".
Art. 39
Riserve tecniche del lavoro indiretto
1. Le imprese che esercitano l'attivita' di riassicurazione anche in via non esclusiva devono costituire riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti.
2. L'iscrizione in bilancio delle riserve tecniche del lavoro indiretto va effettuata, in linea di principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti. Le imprese devono valutare la congruita' delle riserve del lavoro indiretto affinche' risultino sufficienti in relazione agli impegni assunti ed apportare in bilancio le eventuali rettifiche, anche tenuto conto delle esperienze passate.
3. Il bilancio d'esercizio deve recare tra gli elementi dell'attivo disponibilita' patrimoniali di natura reale o di sicuro realizzo per un ammontare non inferiore all'importo delle riserve tecniche costituite.
Art. 40
Fondi per rischi ed oneri
1. Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati a coprire soltanto perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.
2. Gli accantonamenti per rischi ed oneri non possono avere la funzione di correggere i valori degli elementi dell'attivo.
Art. 41
Depositi ricevuti dai riassicuratori
1. La classe F "depositi ricevuti dai riassicuratori" comprende i debiti dell'impresa cedente nei confronti del riassicuratore per i depositi in contanti costituiti in forza dei trattati di riassicurazione.
2. Non e' consentita la compensazione tra crediti e debiti di conto deposito nonche' tra questi ed i crediti e debiti di conto corrente neppure nei confronti del medesimo contraente.
3. Se l'impresa cedente ha ricevuto in deposito titoli di cui le e' stata trasferita la proprieta', la classe comprende l'importo dovuto dall'impresa medesima in virtu' del deposito.
Art. 42
Conti transitori di riassicurazione
1. Qualora, nel momento dell'elaborazione del bilancio d'esercizio, le informazioni ricevute dalle imprese cedenti sui valori reddituali di natura tecnica per l'esercizio di sottoscrizione siano insufficienti a determinare compiutamente il risultato economico delle singole assunzioni, le imprese operano un rinvio dell'iscrizione nel conto tecnico dei dati pervenuti attraverso l'utilizzo dei conti transitori di riassicurazione. L'iscrizione dei suddetti valori reddituali deve avvenire nel conto tecnico dell'esercizio successivo.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 l'importo delle riserve tecniche indicato in bilancio e' aumentato, se necessario, in modo che sia sufficiente per far fronte agli obblighi presenti e futuri.
3. Il rinvio di cui al comma 1 e' debitamente motivato nella nota integrativa, unitamente all'ampiezza delle operazioni prese in considerazione.
4. Ai fini del presente articolo l'esercizio di sottoscrizione decorre dalla data di entrata in vigore degli accordi contrattuali di riassicurazione ed ha la durata di un anno.
CAPO III
Disposizioni applicabili al conto economico
Art. 43
Schema di conto economico
1. Il conto economico deve essere redatto in conformita' allo schema contenuto nell'allegato Il al presente decreto.
Art. 44
Struttura del conto economico
1. Il conto economico e' costituito dai conti tecnici e da un conto non tecnico. Il conto tecnico dei rami danni e' utilizzato per i rami di assicurazione diretta che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e per i rami corrispondenti di riassicurazione. Il conto tecnico dei rami vita e' utilizzato per i rami di assicurazione diretta che rientrano nel campo d'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e per i rami corrispondenti di riassicurazione.
2. Le imprese che esercitano esclusivamente la riassicurazione utilizzano il conto tecnico dei rami danni per la totalita' delle loro operazioni. Tale disposizione si applica anche alle imprese che esercitano l'assicurazione diretta solo nei rami danni ed in aggiunta la riassicurazione.
Art. 45
Premi lordi contabilizzati
1. I premi lordi contabilizzati comprendono tutti gli importi maturati durante l'esercizio per i contratti di assicurazione, indipendentemente dal fatto che tali importi siano stati incassati o che si riferiscano interamente o parzialmente ad esercizi successivi; sono in ogni caso esclusi gli importi delle relative imposte e dei contributi riscossi per rivalsa.
2. I premi devono, tra l'altro, comprendere:
a) i premi ancora da contabilizzare, allorche' il premio puo' essere calcolato soltanto alla fine dell'anno;
b) i premi unici e i versamenti destinati all'acquisto di una rendita periodica;
c) nell'assicurazione vita, i premi unici risultanti dalla riserva per partecipazioni agli utili e ristorni, nella misura in cui tali premi debbano essere considerati come premi sulla base dei contratti;
d) i sovrappremi per frazionamento di premio e le prestazioni accessorie degli assicurati destinate a coprire le spese dell'impresa;
e) le quote di premio di pertinenza dell'impresa acquisite in coassicurazione;
f) i premi di riassicurazione provenienti da imprese di assicurazione cedenti e retrocedenti.
3. I premi lordi contabilizzati devono essere determinati al netto degli annullamenti aderenti i premi dell'esercizio.
4. Il trattamento contabile delle operazioni relative alle acquisizioni e alle cessioni del portafoglio nei confronti di imprese cedenti e retrocedenti e' disciplinato nel piano dei conti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del presente decreto.
Art. 46
Premi ceduti in riassicurazione
1. I premi ceduti e retroceduti comprendono gli importi spettanti ai riassicuratori in base ad accordi contrattuali di riassicurazione stipulati dall'impresa.
2. Il trattamento contabile relativo alle acquisizioni e cessioni del portafoglio nei confronti di imprese cessionarie e retrocessionarie e' disciplinato nel piano dei conti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del presente decreto.
Art. 47
Variazione del riporto premi al netto della riassicurazione
1. Nei rami vita la variazione del riporto premi e' inclusa nella variazione delle riserve matematiche.
Art. 48
Oneri relativi ai sinistri dei rami danni
1. L'onere dei sinistri nei rami danni comprende gli importi pagati nell'esercizio per il lavoro diretto e indiretto a titolo di risarcimenti e spese di liquidazione, al netto dei recuperi di competenza nonche' delle quote a carico dei riassicuratori.
2. Nell'onere dei sinistri e' altresi' ricompresa la variazione della riserva sinistri al netto delle quote a carico dei riassicuratori.
3. Per spese di liquidazione devono intendersi le spese interne ed esterne sostenute per la gestione dei sinistri. Esse includono, tra l'altro, le spese per il personale e gli ammortamenti dei beni mobili afferenti la gestione dei sinistri stessi.
4. In caso di differenza rilevante tra l'importo della riserva sinistri esistente all'inizio dell'esercizio e gli indennizzi pagati durante l'esercizio per i sinistri avvenuti in esercizi precedenti nonche' l'importo della relativa riserva alla fine dell'esercizio, e' indicata nella nota integrativa la natura e l'entita' di tale differenza.
Art. 49
Oneri relativi ai sinistri dei rami vita
1. L'onere relativo ai sinistri nei rami vita comprende le somme pagate nell'esercizio per il lavoro diretto e indiretto a fronte di capitali e rendite maturati, riscatti e sinistri, compresi quelli delle assicurazioni complementari, nonche' le spese sostenute dall'impresa per la liquidazione delle stesse, al netto delle quote a carico dei riassicuratori.
2. Nell'onere relativo ai sinistri e' altresi' ricompresa la variazione della riserva per somme da pagare al netto delle quote a carico dei riassicuratori.
3. Per spese di liquidazione devono intendersi le spese interne ed esterne sostenute per la gestione dei sinistri. Esse includono, tra l'altro, le spese per il personale e gli ammortamenti dei beni mobili afferenti la gestione dei sinistri stessi.
4. In caso di differenza rilevante fra l'importo della riserva per somme da pagare esistente all'inizio dell'esercizio e le somme versate ai beneficiari dei contratti durante l'esercizio per i sinistri avvenuti in esercizi precedenti, nonche' l'importo della relativa riserva alla fine dell'esercizio, e' indicata nella nota integrativa la natura e l'entita' di tale differenza.
Art. 50
Ristorni e partecipazioni agli utili al netto delle cessioni in riassicurazione
1. Le partecipazioni agli utili comprendono tutti gli importi, imputabili all'esercizio, pagati o da pagare agli assicurati o altri beneficiari o accantonati a loro favore, compresi gli importi utilizzati per aumentare le riserve tecniche o per ridurre i premi futuri, purche' rappresentino una distribuzione di utili tecnici derivanti dall'attivita' di gestione assicurativa dei singoli portafogli, vita e danni, previa deduzione degli importi accantonati negli anni precedenti e non piu' necessari.
2. I ristorni sono costituiti dagli importi che rappresentano un rimborso parziale dei premi effettuato in base al risultato di singoli contratti.
3. L'importo rispettivo delle partecipazioni agli utili e dei ristorni e' suddiviso nella nota integrativa.
Art. 51
Provvigioni di acquisizione
1. Per provvigioni di acquisizione si intendono i compensi spettanti per l'acquisizione ed il rinnovo di contratti.
Art. 52
Altre spese di acquisizione
1. Per altre spese di acquisizione si intendono le spese derivanti dalla conclusione di un contratto di assicurazione diverse da quelle indicate nell'articolo 51 del presente decreto. Esse comprendono sia i costi direttamente imputabili, quali le spese per l'emissione delle polizze assicurative o l'assunzione del contratto nel portafoglio, sia i costi indirettamente imputabili, come le spese di pubblicita' o le spese amministrative dovute alle formalita' di espletamento delle domande e alla stesura delle polizze.
Art. 53
Altre spese di amministrazione
1. Le altre spese di amministrazione comprendono le spese di amministrazione diverse dalle provvigioni di incasso e, in particolare, i costi sostenuti per la gestione del portafoglio, la gestione delle partecipazioni agli utili e dei ristorni, le spese per le informazioni agli assicurati e per la riassicurazione attiva e passiva. Esse includono, tra l'altro, le spese per il personale e gli ammortamenti dei beni mobili, purche' non debbano essere contabilizzati nella voce "altre spese di acquisizione" o tra le spese di liquidazione dei sinistri o i costi sostenuti per gli investimenti.
Art. 54
Proventi da investimenti e oneri patrimoniali e finanziari
1. Tutti i proventi e gli oneri patrimoniali e finanziari connessi con gli investimenti riguardanti i rami danni devono figurare nel conto non tecnico.
2. Per le imprese che esercitano i rami vita i proventi e gli oneri patrimoniali e finanziari connessi con gli investimenti devono figurare nel conto tecnico dei rami vita.
3. Per le imprese che esercitano congiuntamente i rami danni e i rami vita, i proventi e gli oneri degli investimenti devono figurare nel conto tecnico dei rami vita nella misura in cui siano direttamente connessi con l'esercizio dell'assicurazione vita.
Art. 55
Assegnazione di quote dell'utile degli investimenti
1. Quando una quota dell'utile degli investimenti viene trasferita al conto tecnico dei rami danni, il trasferimento dal conto non tecnico comporta una registrazione negativa alla voce III. 6 e una corrispondente registrazione positiva alla voce I. 2.
2. Quando una quota dell'utile degli investimenti del conto tecnico dei rami vita viene trasferita al conto non tecnico, il trasferimento comporta una registrazione negativa alla voce II. 12 e una corrispondente registrazione positiva alla voce III. 4.
3. I criteri per la determinazione delle quote di cui ai commi 1 e 2 sono fissati con provvedimento dell'ISVAP.
4. In nota integrativa sono indicate le ragioni del trasferimento e la base applicata per il calcolo.
Art. 56
Plusvalenze e minusvalenze non realizzate relative a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione
1. Nelle voci II.3 e II.10 del conto economico confluiscono, tra l'altro, in relazione alle condizioni contrattuali, la totalita' o una parte delle variazioni, positive o negative, della differenza tra:
a) la valutazione degli investimenti di cui alla classe D dell'attivo al valore corrente secondo uno dei metodi di cui agli articoli 17, 18 e 19 del presente decreto;
b) la valutazione dei medesimi al loro valore di acquisizione.
CAPO IV
Disposizioni applicabili alla nota integrativa
Art. 57
Schema e criteri generali
1. La nota integrativa deve essere redatta in conformita' allo schema ed alle disposizioni contenute nell'allegato III al presente decreto.
2. Le imprese devono altresi' indicare ogni altra informazione richiesta dalle disposizioni di legge vigenti.
3. Nella nota integrativa possono essere fornite ulteriori informazioni ad integratone di quelle richiamate ai commi 1 e 2 del presente articolo, purche' cio' non diminuisca la chiarezza e la immediatezza informativa della nota stessa.
TITOLO III
BILANCIO CONSOLIDATO
Art. 58
Obblighi di redazione
1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione soggette alle disposizioni del presente decreto che controllano una o piu' imprese devono redigere il bilancio consolidato secondo i criteri stabiliti negli articoli del presente titolo.
2. Sono soggette allo stesso obbligo le imprese controllanti, costituite in Italia, che hanno come unico o principale oggetto l'assunzione di partecipazioni di controllo, nonche' la gestione e la valorizzazione di tali partecipazioni, allorche' le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione o di riassicurazione.
3. Le imprese controllate sono obbligate a trasmettere tempestivamente all'impresa controllante le informazioni da questa richieste ai fini della redazione del bilancio consolidato.
Art. 59
Imprese controllate
1. Agli effetti dell'articolo 58 sono considerate imprese controllate quelle indicate nell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.
Art. 60
Direzione unitaria
1. L'obbligo di cui all'articolo 58 sussiste anche nel caso in cui due o piu' imprese di assicurazione o riassicurazione soggette alle disposizioni del presente decreto ovvero imprese di cui all'articolo 58, comma 2, tra le quali non esistano le relazioni di cui all'articolo 59, operino secondo una direzione unitaria in virtu' di un contratto o di una clausola dei rispettivi statuti oppure quando i loro organi di amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime persone. La direzione unitaria tra le imprese puo' concretizzarsi anche in legami importanti e durevoli di riassicurazione.
2. Sono in ogni caso assimilate alle imprese di cui al comma 1 quelle sottoposte alla direzione unitaria di uno dei seguenti soggetti controllanti:
a) un'impresa o un ente, costituito in Italia, diverso da un'impresa di assicurazione o riassicurazione ovvero da una societa' di cui all'articolo 58, comma 2, del presente decreto;
b) un'impresa o un ente costituito in un altro paese, salvo che non ricorrano le condizioni di esonero di cui all'articolo 61 del presente decreto;
c) una persona fisica.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato l'impresa che, in base ai dati dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato, presenta l'ammontare maggiore del totale dell'attivo.
4. L'impresa soggetta all'obbligo di redazione di cui all'articolo 58 del presente decreto che operi anche secondo una direzione unitaria ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 3 quando ricorrano le seguenti condizioni:
a) l'impresa non ha emesso titoli quotati in borsa;
b) la redazione del bilancio consolidato di cui all'articolo 58 non e' richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.
5. In caso di esonero dall'obbligo di cui all'articolo 58 ai sensi del comma 4, le ragioni dell'esonero sono indicate nella nota integrativa al bilancio d'esercizio. La nota integrativa indica altresi' la denominazione e la sede dell'impresa che redige il bilancio consolidato ai sensi del presente articolo; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove e' la sede dell'impresa esonerata; dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata.
6. Restano salve le disposizioni relative alle societa' che abbiano emesso titoli quotati in borsa.
Art. 61
Esonero dall'obbligo di redazione
1. L'articolo 58 non si applica alle imprese di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo a loro volta controllate direttamente o indirettamente da altra impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del presente decreto ovvero da un'impresa di assicurazione o riassicurazione costituita in un altro paese della Unione Europea.
2. L'esonero previsto dal comma 1 e' subordinato alle seguenti condizioni:
a) che l'impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in borsa;
b) che la controllante sia titolare di oltre il 95% delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, che la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale;
c) che l'impresa controllata e le imprese da questa controllate da includere nel consolidamento ai sensi del presente decreto siano incluse nel bilancio consolidato della controllante;
d) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno stato membro dell'Unione Europea, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato conformemente alla Direttiva 91/674 CEE del 19 dicembre 1991.
3. Le ragioni dell'esonero sono indicate nella nota integrativa al bilancio d'esercizio. La nota integrativa indica altresi' la denominazione e la sede dell'impresa controllante che redige il bilancio consolidato; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana, sono depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove e' la sede dell'impresa controllata; dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata.
Art. 62
Vigilanza sul gruppo
1. L'ISVAP individua con provvedimento di carattere generale i soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato di cui agli articoli 58 e 60 del presente decreto, che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato.
2. I poteri di verifica attribuiti all'ISVAP dall'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, si estendono al bilancio consolidato di cui al presente decreto.
Art. 63
Imprese incluse nel consolidamento
1. Sono incluse nel consolidamento l'impresa soggetta all'obbligo di redazione di cui all'articolo 58 o le imprese che operano secondo una direzione unitaria di cui all'articolo 60 e le relative imprese controllate, ovunque costituite, purche' la loro inclusione, in ragione dell'attivita' esercitata, non impedisca la realizzazione dei fini indicati nell'articolo 65, comma 2.
2. Se una o piu' imprese controllate sono escluse dal consolidamento in base al presente articolo, l'impresa indica nella nota integrativa i motivi dell'esclusione.
Art. 64
Casi di esclusione dal consolidamento
1. Possono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate quando:
a) la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini indicati nell'articolo 65, comma 2, sempre che il complesso di tali esclusioni non contrasti con i fini suddetti;
b) l'esercizio effettivo dei diritti della controllante e' soggetto a gravi e durature restrizioni;
c) non e' possibile ottenere tempestivamente o senza spese sproporzionate le necessarie informazioni;
d) le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.
2. Se una o piu' imprese controllate sono escluse dal consolidamento in base al presente articolo, nella nota integrativa sono indicati i motivi dell'esclusione.
Art. 65
Criteri di redazione
1. Il bilancio consolidato e' redatto dagli amministratori dell'impresa soggetta all'obbligo di redazione di cui agli articoli 58 e 60, secondo le disposizioni del presente decreto. Esso e' costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del complesso delle imprese del gruppo.
3. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni del presente decreto non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, il bilancio deve fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.
4. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione del presente decreto risulti incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. Nella nota integrativa e' motivata la deroga e indicata l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.
5. Le modalita' di redazione del bilancio consolidato e i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro, se non in casi eccezionali. Nella nota integrativa e' motivata la deroga e indicata l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.
Art. 66
Data di riferimento del bilancio consolidato
1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio di esercizio dell'impresa controllante obbligata alla redazione; nel caso quest'ultima sia un'impresa di cui all'articolo 58, comma 2, la data di riferimento coincide con la data di chiusura dell'esercizio delle imprese assicurative controllate.
2. Se la data di chiusura dell'esercizio di un'impresa inclusa nel consolidamento e' anteriore di oltre sei mesi alla data di riferimento del bilancio consolidato, questa impresa e' inclusa in base a un bilancio annuale intermedio, riferito alla data del bilancio annuale consolidato.
3. Nel caso in cui sia utilizzato per il consolidamento un bilancio d'esercizio riferito ad una data di chiusura diversa da quella del bilancio consolidato, devono essere eseguite le rettifiche necessarie ai fini indicati all'articolo 65, comma 2, per tener conto delle operazioni o fatti significativi che siano accaduti tra la data di chiusura del bilancio d'esercizio e quella di chiusura del bilancio consolidato. Nella nota integrativa sono indicate le date di riferimento dei bilanci utilizzati e le eventuali rettifiche eseguite.
Art. 67
Struttura e contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati
1. Lo stato patrimoniale e il conto economico consolidati devono essere redatti in conformita' agli schemi di cui agli allegati IV e V del presente decreto. Il contenuto delle voci e' quello prescritto per il bilancio d'esercizio, salvi gli adeguamenti necessari per il consolidamento dei conti.
2. La voce del patrimonio netto consolidato A.II.1 "capitale e riserve di terzi" accoglie l'importo del capitale e delle riserve delle imprese controllate corrispondente a partecipazioni di terzi.
3. La voce del patrimonio netto consolidato A.II.2 "utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi" accoglie la parte del risultato economico corrispondente a partecipazioni di terzi.
4. I proventi e gli oneri degli investimenti sono indicati nel conto non tecnico anche quando detti proventi ed oneri sono connessi con l'attivita' di assicurazione dei rami vita, assegnandosi una quota degli utili degli investimenti al conto tecnico dei rami vita.
5. I criteri per la determinazione della quota di cui al comma 4 sono fissati con procedimento dell'ISVAP.
Art. 68
Principi di consolidamento
1. Nella redazione del bilancio consolidato gli elementi dell'attivo e del passivo e quelli delle garanzie, impegni e altri conti d'ordine nonche' i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente.
2. Sono invece eliminati:
a) le partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e le corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste;
b) i crediti, i debiti, le garanzie, gli impegni e altri conti d'ordine tra le imprese incluse nel consolidamento;
c) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese medesime;
d) gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra tali imprese e relative a valori compresi nel patrimonio.
3. Possono non essere eliminati, indicandone il motivo nella nota integrativa: gli importi di cui alle lettere b), c) e d) se irrilevanti; quelli di cui alla lettera d) relativi ad operazioni correnti dell'impresa, concluse a normali condizioni di mercato, se la loro eliminazione comporta costi sproporzionati ovvero se hanno conferito diritti agli assicurati.
4. Ai fini della eliminazione prevista nel comma 2, lettera a), dal patrimonio netto delle imprese incluse nel consolidamento deve previamente essere detratto il valore contabile delle azioni o quote della societa' che redige il bilancio consolidato appartenenti a quelle. Tale importo e' iscritto nello stato patrimoniale consolidato alla voce dell'attivo F.III "azioni o quote proprie" e a quella del patrimonio netto consolidato A.I.6 "riserva per azioni o quote proprie e della controllante".
Art. 69
Consolidamento delle partecipazioni
1. L'eliminazione prescritta dall'articolo 68, comma 2, lettera a), e' attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data di acquisizione della partecipazione o, se all'acquisizione si e' proceduto in piu' riprese, alla data in cui l'impresa e' divenuta controllata.
2. Se l'eliminazione determina una differenza, questa e' imputata nel bilancio consolidato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle imprese incluse nel consolidamento.
3. La differenza che residua dopo l'applicazione del comma 2, se negativa, e' iscritta alla voce del patrimonio netto consolidato A.I.3 "riserva di consolidamento" ovvero, quando sia dovuta alla previsione di un'evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici dell'impresa controllata, e' registrata alla voce del passivo E.3 "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri". Se la differenza che residua e' positiva, e' iscritta alla voce dell'attivo B.5 "differenza da consolidamento" ed e' ammortizzata secondo quanto previsto all'articolo 16, comma 12, del presente decreto o e' portata esplicitamente in detrazione dalla "riserva di consolidamento" fino a concorrenza della stessa.
4. Le voci indicate nel comma 3, i criteri utilizzati per la loro determinazione e le variazioni significative rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente sono adeguatamente illustrati nella nota integrativa.
Art. 70
Consolidamento proporzionale
1. Oltre alle imprese indicate all'articolo 63, possono essere incluse nel bilancio consolidato anche quelle sulle quali un'impresa, inclusa nel consolidamento, abbia il controllo congiuntamente con altri soci ed in base ad accordi con essi, purche' la partecipazione posseduta non sia inferiore alle percentuali indicate nell'articolo 2359, comma 3, del codice civile.
2. In tal caso l'inclusione nel consolidamento avviene secondo il criterio della proporzione con la partecipazione posseduta.
Art. 71
Partecipazioni non consolidate
1. Le partecipazioni in imprese controllate escluse dal consolidamento ai sensi dell'articolo 63 sono valutate con il criterio indicato nell'articolo 16, comma 5, del presente decreto. Tuttavia, la differenza positiva tra il valore calcolato con tale criterio e il valore iscritto nel bilancio precedente, per la parte derivante da utili, e' iscritta nella voce del conto economico consolidato III.3.a)aa) "quote di risultato d'esercizio su partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto".
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle partecipazioni in imprese collegate.
3. Quando l'entita' della partecipazione e' irrilevante ai fini indicati nel comma 2 dell'articolo 65, i commi 1 e 2 del presente articolo possono non essere applicati. Di cio' l'impresa indica il motivo nella nota integrativa.
Art. 72
Criteri di valutazione
1. I criteri di valutazione devono essere quelli utilizzati nel bilancio d'esercizio dell'impresa che redige il bilancio consolidato. Possono tuttavia essere utilizzati, dandone motivazione nella nota integrativa, altri criteri, purche' ammessi dal presente decreto.
2. Gli elementi dell'attivo e del passivo devono essere valutati con criteri uniformi. A tale scopo devono essere rettificati i valori di elementi valutati con criteri difformi, a meno che, ai fini indicati nell'articolo 65, comma 2, la difformita' sia irrilevante o, in casi eccezionali, consenta una migliore rappresentazione. Tali deroghe sono indicate nella nota integrativa e debitamente motivate.
3. Le disposizioni del comma 2, non sono applicabili agli elementi del passivo la cui valutazione da parte delle imprese incluse nel consolidamento e' basata sull'applicazione di disposizioni dello Stato estero di appartenenza specifiche al campo assicurativo, ne' agli elementi dell'attivo le cui variazioni di valore hanno un'incidenza sui diritti degli assicurati o ne sono la base. Se e' applicata tale deroga, ne va fatta menzione nella nota integrativa.
4. L'eventuale differenza dell'onere fiscale calcolabile in base al bilancio consolidato rispetto all'onere gia' pagato o da pagare e' ricompresa nel bilancio consolidato stesso, se e' probabile che tale differenza si traduca in un onere effettivo per una delle imprese consolidate.
5. Gli elementi dell'attivo che nel bilancio d'esercizio delle imprese incluse nel consolidamento hanno formato oggetto di rettifiche di valore esclusivamente in applicazione di norme tributarie possono essere iscritti nel bilancio consolidato secondo il medesimo importo. In tal caso il valore di questi elementi prima delle rettifiche e' indicato nella nota integrativa. Nella nota integrativa sono anche indicati gli accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie.
Art. 73
Contenute della nota integrativa
1. La nota integrativa deve essere redatta in conformita' allo schema ed alle disposizioni contenute nell'allegato VI al presente decreto.
2. E' altresi' indicata ogni altra informazione richiesta dalle disposizioni di legge vigenti.
3. Nella nota integrativa possono essere fornite ulteriori informazioni ad integrazione di quelle richiamate ai commi 1 e 2 del presente articolo, purche' cio' non diminuisca la chiarezza e la immediatezza informativa della nota stessa.
Art. 74
Relazione sulla gestione
1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione complessiva delle imprese in esso incluse e sull'andamento della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.
2. Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
a) le attivita' di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;
b) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di societa' fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente;
c) l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative;
d) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato.
Art. 75
Controllo del bilancio consolidato
1. Ai fini del controllo sul bilancio consolidato si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.
Art. 76
Pubblicazione del bilancio consolidato
1. Una copia del bilancio consolidato e delle relazioni indicate all'articolo 41, commi 2 e 4, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, deve essere depositata, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese, con il bilancio d'esercizio.
2. Dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata o nel Bollettino ufficiale delle societa' cooperative.
TITOLO IV
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA
Art. 77
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) all'articolo 36 e'aggiunto il seguente comma:
"Nei registri di cui alle lettere a) e b) sono inoltre indicati alla fine di ogni esercizio, gli importi della relativa riserva caduta nell'esercizio per anno di generazione nonche' per totale.";
b) nell'articolo 70, comma 1, la locuzione: "entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo" e' sostituita dalla seguente: "entro il 31 dicembre dell'esercizio".
Art. 78
Modifiche al decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39
1. L'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, e' abrogato.
Art. 79
Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174
1. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente articolo:
"Articolo 20-bis - Attuario incaricato
1. L'attuario incaricato dall'impresa di svolgere in via continuativa le funzioni di cui agli articoli 20, comma 4, 22, comma 3, 24, commi 2 e 3, e 61, comma 2, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194;
b) aver svolto, per almeno tre anni negli ultimi sette anni, attivita' professionale nel settore attuariale delle assicurazioni sulla vita;
c) non essere stato revocato dall'incarico negli ultimi tre anni, ai sensi del comma 6.
2. L'incarico non puo' essere conferito ad un attuario che si trovi in una delle situazioni di incompatibilita' indicate dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, ad eccezione della condizione di cui al comma 1, n. 2.
3. La nomina dell'attuario di cui al presente articolo deve essere comunicata all'ISVAP entro quindici giorni.
4. L'ISVAP puo' richiedere all'impresa che l'attuario fornisca le notizie ed i dati necessari all'adempimento delle proprie funzioni di vigilanza; qualora lo ritenga opportuno puo' convocare l'impresa stessa unicamente all'attuario. L'impresa deve garantire le condizioni affinche' l'attuario incaricato sia messo in grado di espletare le sue funzioni in piena autonomia e liberta' di giudizio, avendo libero accesso alle necessarie informazioni aziendali.
5. Nel caso di perdita dei requisiti di cui al comma 1, di sussistenza o sopravvenienza di cause di incompatibilita' previste dal comma 2, l'attuario deve darne immediata comunicazione all'impresa, decadendo contestualmente dall'incarico.
6. In caso di gravi inadempienze da parte dell'attuario alle norme di legge o ai provvedimenti e alle disposizioni dell'ISVAP, nonche' alle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dallo stesso ISVAP, la nomina dell'attuario e' revocata dall'impresa direttamente o su richiesta dell'ISVAP. Della revoca l'ISVAP informa l'Ordine degli Attuari.
7. In caso di cessazione dall'incarico dell'attuario per qualsiasi causa l'impresa deve provvedere entro quarantacinque giorni a nominare il nuovo attuario e a comunicare all'ISVAP le ragioni della sostituzione, fornendo, nei medesimi termini, all'ISVAP e all'attuario subentrante una relazione dettagliata che l'attuario uscente ha l'obbligo di predisporre, nella quale siano riassunti i rilievi e le osservazioni formulate negli ultimi ventiquattro mesi. Qualora, in casi eccezionali, l'attuario si trovi nell'impossibilita' di predisporre detta relazione la stessa deve essere redatta dall'impresa.";
b) nell'articolo 23, comma 6, viene eliminata la locuzione: "che si trovano in portafoglio";
c) nell'articolo 24, dopo il comma 4, e' inserito il seguente comma:
"4-bis. Per la costituzione della riserva per somme da pagare devono essere osservate le disposizioni dell'articolo 34 del decreto legislativo di attuazione della Direttiva 91/674 CEE del 19 dicembre 1991.";
d) l'articolo 24, comma 5, e' sostituito dal seguente:
"5. Per la costituzione delle riserve tecniche delle assicurazioni complementari previste dal punto B) della tabella di cui all'allegato I devono essere osservate le disposizioni dell'articolo 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo di attuazione della Direttiva 91/674 CEE del 19 dicembre 1991.";
e) nell'articolo 25, comma 1, l'ultimo periodo: "Ai fini del calcolo si deve tener conto dei premi futuri da incassare." e' sostituito dal seguente:
"Ai fini del calcolo si deve tener conto dei premi futuri da incassare calcolati al netto delle quote di caricamento che, destinate a finanziare provvigioni precontate corrisposte dall'impresa, sono incassabili in via differita";
f) nell'articolo 25, comma 11, e' aggiunto il seguente periodo:
"La metodologia di cui al periodo precedente non e' applicabile nell'ipotesi in cui nella determinazione dei premi si prenda in considerazione la situazione finanziaria dell'impresa, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, secondo periodo.";
g) nell'articolo 25, comma 12, e' aggiunto il seguente periodo: "La costituzione della riserva aggiuntiva e' ugualmente necessaria nel caso in cui il rendimento attuale o prevedibile delle attivita' rappresentative delle riserve tecniche risulti inferiore all'impegno assunto sui contratti.";
h) il n. 4 della lettera c) del comma 2 dell'articolo 26, e' sostituito dal seguente:
"4) provvigioni di acquisizione da ammortizzare nei limiti del 90 per cento del loro ammontare.";
i) la lettera f) del comma 3 dell'articolo 26 e' abrogata;
l) nell'articolo 30, comma 3, le parole: "Gli articoli 26, comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "Gli articoli 26, comma 1, seconda parte,";
m) all'articolo 31 e' aggiunto il seguente comma:
"6. Le imprese debbono allegare al bilancio di esercizio un apposito prospetto redatto in conformita' ad un modello approvato con provvedimento dell'ISVAP, contenente l'indicazione delle attivita' da esse assegnate alla chiusura dell'esercizio alla copertura delle riserve tecniche.";
n) il punto 3) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 33 e' abrogato;
o) all'articolo 33, comma 3, dopo la locuzione: "azioni proprie" sono aggiunte le parole: "e delle azioni o quote dell'impresa controllante";
p) il comma 5, dell'articolo 33 e' abrogato;
q) nell'articolo 36, comma 1, e' inserita dopo la locuzione:
"articolo 33, comma 2" la parola: "lettera a)";
r) l'articolo 62 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 62 - Certificazione del bilancio
1. Il bilancio delle imprese di cui al presente titolo deve essere accompagnato, anche quando si tratti di imprese od enti non soggetti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e successive modificazioni, dalla relazione di una societa' di revisione, iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 8 dello stesso decreto e tra i cui amministratori figuri almeno un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, corredata dalla relazione dell'attuario, dalla quale risulti la certificazione del bilancio ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto. La relazione dell'attuario deve attestare la sufficienza delle riserve tecniche dell'impresa in conformita' alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed a corrette tecniche attuariali.
2. Qualora tra gli amministratori della societa' di revisione non figuri un attuario iscritto nell'apposito albo, la relazione presentata dalla stessa societa' deve essere corredata dalla relazione di un attuario iscritto nell'albo professionale, incaricato dalla societa' di revisione, contenente le attestazioni di cui al comma 1. La societa' di revisione, in sede di proposta all'impresa di assicurazione, provvede a specificare, per l'attuario incaricato, il nominativo, l'area di intervento e l'onorario. La societa' di revisione prescelta deve dare immediata comunicazione all'ISVAP, che ne informa la CONSOB, del conferimento dell'incarico all'attuario. L'incarico dell'attuario ha la durata di tre esercizi, puo' essere rinnovato per non piu' di due volte e puo' essere nuovamente conferito allo stesso attuario solo dopo il decorso di cinque esercizi. Qualora prima della scadenza del triennio la societa' di revisione revochi l'incarico all'attuario ne da' immediata e motivata comunicazione all'ISVAP che ne informa la CONSOB. Nel caso di revoca dell'incarico dell'attuario, la societa' di revisione deve provvedere a conferire l'incarico ad altro attuario entro quarantacinque giorni e comunque in tempo utile per l'effettuazione delle verifiche necessarie ai fini della certificazione del bilancio. In caso di inadempienza l'ISVAP provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico ad altro attuario determinando il relativo compenso secondo le tariffe dell'Ordine degli Attuari.
3. L'incarico non puo' essere conferito ad un attuario che si trovi, nei confronti dell'impresa di assicurazione o nei confronti dell'attuario che presso di questa esercita le funzioni di cui all'articolo 20-bis del presente decreto, in una delle situazioni di incompatibilita' indicate dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico l'attuario e gli amministratori che hanno la rappresentanza dell'impresa di assicurazione devono trasmettere all'ISVAP le dichiarazioni che non sussiste alcuna delle cause di incompatibilita' ad eccezione di quelle di cui al n. 4) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.
4. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, ad eccezione dell'articolo 6, comma 2, si applicano anche alle imprese di assicurazione non soggette alle disposizioni del citato decreto.
5. L'impugnazione della delibera assembleare che approva il bilancio delle imprese di cui al presente titolo, per quanto riguarda il contenuto del bilancio e le relative valutazioni, puo' essere proposta dall'ISVAP nel termine di sei mesi dall'iscrizione della deliberazione stessa nel registro delle imprese.
6. Qualora l'ISVAP venga a conoscenza del mancato conferimento dell'incarico alla societa' di revisione nei termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, o della revoca dell'incarico alla societa' di revisione, ne informa immediatamente la CONSOB che adotta i provvedimenti di competenza.
7. Se la societa' di revisione ritiene di non rilasciare la certificazione, deve esporne analiticamente i motivi nella relazione, informandone immediatamente l'ISVAP, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.
8. L'ISVAP puo' richiedere alla societa' di revisione e all'attuario incaricati della certificazione del bilancio delle imprese di cui al presente titolo tutte le notizie, informazioni, i dati ed i documenti occorrenti per l'adempimento delle proprie funzioni nonche' disporne la convocazione. Alla societa' di revisione, che si avvale dell'attuario, l'ISVAP puo' demandare, a spese dell'impresa di assicurazione, la verifica, previo accertamento dell'esatta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, della conformita' alle scritture predette delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale, economico e finanziario dell'impresa stessa.
9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche alla societa' di revisione e all'attuario incaricati dal commissario per l'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576.
10. Qualora l'ISVAP accerti irregolarita' nello svolgimento dell'incarico dell'attuario di cui al comma 1 ovvero acquisisca elementi utili ai fini della vigilanza sull'attivita' della societa' di revisione, prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, ne informa la CONSOB.
11. Qualora l'ISVAP accerti la perdita dei requisiti di cui al comma 1, la sussistenza o sopravvenienza di una causa di incompatibilita' prevista dal comma 3 ovvero gravi irregolarita' nello svolgimento dell'incarico da parte dell'attuario di cui al comma 2 puo' disporre d'ufficio la revoca dell'incarico, sentito l'interessato. Il provvedimento di revoca e' comunicato all'attuario, alla societa' di revisione e all'impresa di assicurazione. In tal caso la societa' di revisione deve provvedere a conferire l'incarico ad altro attuario secondo la procedura prevista dal comma 2. L'ISVAP informa la CONSOB e l'Ordine degli Attuari dei provvedimenti assunti nei confronti dell'attuario incaricato.
12. L'ordine degli Attuari comunica all'ISVAP gli eventuali provvedimenti adottati nei confronti degli attuari di cui ai commi 1 e 2.";
s) l'articolo 103 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 103 - Certificazione del bilancio
1. Le imprese di cui al presente titolo debbono attenersi alle disposizioni contenute nell'articolo 62, per quanto concerne la certificazione del bilancio.".
Art. 80
Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175
1. Al decreto legislativo, 17 marzo 1995, n. 175, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 23 - Riserve tecniche relative al portafoglio italiano
1. Le imprese hanno l'obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche sufficienti a garantire le obbligazioni assunte. Dette riserve debbono essere costituite al lordo delle cessioni in riassicurazione ed in conformita' agli articoli 31, 32, 33, 35, 36 e 37, commi 1 e 2, del decreto legislativo di attuazione della Direttiva 91/674 CEE del 19 dicembre 1991.
2. Le imprese che esercitano le assicurazioni delle cauzioni, della grandine e delle altre calamita' naturali e quelle dei danni derivanti dall'energia nucleare sono tenute ad integrare per tali assicurazioni la riserva per frazioni di premi, in relazione alla natura particolare dei rischi stessi. I criteri per l'integrazione della predetta riserva sono stabiliti dall'ISVAP con proprio provvedimento e l'integrazione deve essere costituita a decorrere dall'esercizio successivo alla pubblicazione del provvedimento. Con lo stesso provvedimento l'ISVAP puo' altresi' stabilire metodi particolari per la valutazione della riserva sinistri per le assicurazioni di cui al presente comma nonche' per quelle del ramo credito.
3. Nella determinazione del reddito delle imprese che esercitano le attivita' indicate nel punto A) della tabella allegata sono deducibili gli accantonamenti obbligatori destinati a costituire o ad integrare le riserve tecniche costituite in conformita' al presente articolo ed agli articoli successivi.";
b) l'articolo 24 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 24 - Riserva di compensazione
1. Le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni nel ramo credito debbono anche costituire una riserva di compensazione, destinata a coprire l'eventuale saldo tecnico negativo conservato del ramo credito alla fine di ciascun esercizio.
2. La riserva di compensazione deve essere costituita accantonando annualmente un importo pari al 75 per cento del saldo tecnico positivo conservato, realizzato nel ramo credito, fino a quando l'accantonamento non abbia raggiunto il 150 per cento dell'ammontare piu' elevato dei premi conservati del ramo credito nei cinque esercizi precedenti a quello di riferimento. L'accantonamento annuale non puo' comunque essere superiore al 12 per cento dei premi conservati dell'esercizio di riferimento.
3. Nel caso in cui il saldo tecnico conservato alla fine dell'esercizio risulti negativo le imprese devono utilizzare, fino a concorrenza del medesimo, l'accantonamento della riserva di compensazione in precedenza costituita.
4. Per saldo tecnico positivo e saldo tecnico negativo si intende, per i rischi delle assicurazioni dirette e indirette, il saldo del conto tecnico di ramo al netto della riassicurazione e retrocessione. Per premi conservati si intendono i premi contabilizzati al netto della riassicurazione e retrocessione per rischi delle assicurazioni dirette e indirette.";
c) nell'articolo 25, comma 5, la locuzione: "sulla base dei criteri indicati al comma 2" e' sostituita dalla seguente:
"sulla base dei criteri indicati al comma 3";
d) l'articolo 27, comma 2, lett. c), n. 4, e' sostituito dal seguente:
"4) provvigioni di acquisizione da ammortizzare, nei limiti del 90 per cento del loro ammontare;";
e) la lettera f) del comma 3 dell'articolo 27 e' abrogata;
f) l'articolo 31, comma 6, e' sostituito dal seguente:
"6. Le imprese debbono allegare al bilancio di esercizio un apposito prospetto redatto in conformita' ad un modello approvato con provvedimento dell'ISVAP, contenente l'indicazione delle attivita' da esse assegnate alla chiusura dell'esercizio alla copertura delle riserve tecniche.";
g) all'articolo 33, comma 3, dopo la locuzione "azioni proprie" sono aggiunte le parole "e delle azioni o quote dell'impresa controllante";
h) il comma 4 dell'articolo 33 e' abrogato;
i) l'articolo 73 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 73 - Certificazione del bilancio
1. Il bilancio delle imprese di cui al presente titolo deve essere accompagnato, anche quando si tratti di imprese od enti non soggetti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e successive modificazioni, dalla relazione di una societa' di revisione, iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 8 dello stesso decreto e tra i cui amministratori figuri almeno un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, corredata dalla relazione dell'attuario, dalla quale risulti la certificazione del bilancio ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto. La relazione dell'attuario deve attestare la sufficienza delle riserve tecniche dell'impresa in conformita' alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed a corrette tecniche attuariali.
2. Qualora tra gli amministratori della societa' di revisione non figuri un attuario iscritto nell'apposito albo, la relazione presentata dalla stessa societa' deve essere corredata dalla relazione di un attuario iscritto nell'albo professionale, incaricato dalla societa' di revisione, contenente le attestazioni di cui al comma 1. La societa' di revisione, in sede di proposta all'impresa di assicurazione, provvede a specificare, per l'attuario incaricato, il nominativo, l'area di intervento e l'onorario. La societa' di revisione prescelta deve dare immediata comunicazione all'ISVAP, che ne informa la CONSOB, del conferimento dell'incarico all'attuario. L'incarico dell'attuario ha la durata di tre esercizi, puo' essere rinnovato per non piu' di due volte e puo' essere nuovamente conferito allo stesso attuario solo dopo il decorso di cinque esercizi. Qualora prima della scadenza del triennio la societa' di revisione revochi l'incarico all'attuario ne da' immediata e motivata comunicazione all'ISVAP che ne informa la CONSOB. Nel caso di revoca dell'incarico dell'attuario, la societa' di revisione deve provvedere a conferire l'incarico ad altro attuario entro quarantacinque giorni e comunque in tempo utile per l'effettuazione delle verifiche necessarie ai fini della certificazione del bilancio. In caso di inadempienza l'ISVAP provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico ad altro attuario determinando il relativo compenso secondo le tariffe dell'Ordine degli Attuari.
3. L'incarico non puo' essere conferito ad un attuario che si trovi, nei confronti dell'impresa di assicurazione, in una delle situazioni di incompatibilita' indicate dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico l'attuario e gli amministratori che hanno la rappresentanza dell'impresa di assicurazione devono trasmettere all'ISVAP le dichiarazioni che non sussiste alcuna delle cause di incompatibilita' ed eccezione di quelle di cui al n. 4) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.
4. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, ad eccezione dell'articolo 6, comma 2, si applicano anche alle imprese di assicurazione non soggette alle disposizioni del citato decreto.
5. L'impugnazione della delibera assembleare che approva il bilancio delle imprese di cui al presente titolo, per quanto riguarda il contenuto del bilancio e le relative valutazioni, puo' essere proposta dall'ISVAP nel termine di sei mesi dall'iscrizione della deliberazione stessa nel registro delle imprese.
6. Qualora l'ISVAP venga a conoscenza del mancato conferimento dell'incarico alla societa' di revisione nei termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, o della revoca dell'incarico alla societa' di revisione, ne informa immediatamente la CONSOB che adotta i provvedimenti di competenza.
7. Se la societa' di revisione ritiene di non rilasciare la certificazione, deve esporne analiticamente i motivi nella relazione, informandone immediatamente l'ISVAP, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.
8. L'ISVAP puo' richiedere alla societa' di revisione e all'attuario incaricati della certificazione del bilancio delle imprese di cui al presente titolo tutte le notizie, informazioni, i dati ed i documenti occorrenti per l'adempimento delle proprie funzioni nonche' disporne la convocazione. Alla societa' di revisione, che si avvale dell'attuario, l'ISVAP puo' demandare, a spese dell'impresa di assicurazione, la verifica, previo accertamento dell'esatta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, della conformita' alle scritture predette delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale, economico e finanziario dell'impresa stessa.
9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche alla societa' di revisione e all'attuario incaricati dal commissario per l'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576.
10. Qualora l'ISVAP accerti irregolarita' nello svolgimento dell'incarico dell'attuario di cui al comma 1 ovvero acquisisca elementi utili ai fini della vigilanza sull'attivita' della societa' di revisione, prevista dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, ne informa la CONSOB.
11. Qualora l'ISVAP accerti la perdita dei requisiti di cui al comma 1, la sussistenza o sopravvenienza di una causa di incompatibilita' prevista dal comma 3 ovvero gravi irregolarita' nello svolgimento dell'incarico da parte dell'attuario di cui al comma 2 puo' disporre d'ufficio la revoca dell'incarico, sentito l'interessato. Il provvedimento di revoca e' comunicato all'attuario, alla societa' di revisione e all'impresa di assicurazione. In tal caso la societa' di revisione deve provvedere a conferire l'incarico ad altro attuario secondo la procedura prevista dal comma 2. L'ISVAP informa la CONSOB e l'Ordine degli Attuari dei provvedimenti assunti nei confronti dell'attuario incaricato.
12. L'Ordine degli Attuari comunica all'ISVAP gli eventuali provvedimenti adottati nei confronti degli attuari di cui ai commi 1 e 2.";
l) l'articolo 117 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 117 - Certificazione del bilancio
1. Le imprese di cui al presente titolo debbono attenersi alle disposizioni contenute nell'articolo 73, per quanto concerne la certificazione del bilancio."
TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 81
Disposizioni transitorie
1. Fino al bilancio dell'esercizio 2000 e' consentito alle imprese di procedere nella valutazione della riserva sinistri del ramo 10 del punto A) della tabella di cui all'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, limitatamente alle generazioni 1997 e precedenti, ad una deduzione o sconto esplicito per tener conto dei proventi degli investimenti. Tale deduzione o sconto puo' essere effettuato solo alle condizioni seguenti:
a) la deduzione o sconto e' fatto su base prudenziale, l'ISVAP deve essere previamente informato di ogni cambiamento dei parametri di calcolo adottati;
b) il calcolo del costo ultimo totale deve essere quello definito dall'articolo 33, comma 2, del presente decreto;
c) l'impresa deve disporre di dati sufficienti, desunti dalla propria esperienza storica, per stabilire un modello affidabile di cadenza dei prevedibili pagamenti futuri dei sinistri. L'orizzonte temporale di tale modello di cadenza in ogni caso non potra' essere superiore a sei anni, in dipendenza dell'anzianita' delle singole generazioni;
d) il tasso di interesse utilizzato per l'attualizzazione non deve superare una stima prudente del tasso di rendimento degli investimenti posti a copertura delle riserve tecniche durante il periodo necessario al pagamento dei sinistri. Il tasso di interesse non puo' essere superiore all'80% di quello derivante dal rapporto tra i proventi degli investimenti dei rami danni di cui al punto III.3, lettere a) e b), del conto economico, al netto degli oneri patrimoniali e finanziari di cui al punto III.5, lettera a), e la semisomma degli investimenti iscritti nella classe C dell'attivo patrimoniale alla fine dell'esercizio precedente e alla fine dell'esercizio di bilancio. Il tasso di interesse utilizzato non puo' inoltre essere superiore al tasso medio di rendimento degli investimenti registrato negli ultimi cinque anni assunto nel limite dell'80%.
Quando l'impresa proceda ad una deduzione o sconto, nella nota integrativa sono indicati l'importo globale della riserva prima della deduzione o sconto, l'ammontare del beneficio finanziario, l'importo della riserva scontata iscritta nel bilancio, i metodi utilizzati, in particolare i tassi presi in considerazione per le valutazioni previste nelle lettere b) e d) ed i criteri adottati per la valutazione del periodo che deve decorrere prima del pagamento dei sinistri.
2. Il rendiconto finanziario contenuto nella nota integrativa al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato di cui agli articoli 57 e 73 dovra' essere redatto a partire dal terzo esercizio di applicazione del presente decreto. Resta salva la facolta' dell'impresa di allegare al bilancio il medesimo rendiconto anche prima del termine sopraindicato.
Art. 82
Bilancio e relativa presentazione
1. Il bilancio compilato in conformita' a quanto previsto dal presente decreto, i documenti di cui all'articolo 12, la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), nonche' il bilancio consolidato e le annesse relazioni, qualora l'impresa sia assoggettata al relativo obbligo, devono essere presentati all'ISVAP nel termine di un mese dall'approvazione del bilancio.
Art. 83
Sanzioni amministrative
1. Alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 82 del presente decreto sono applicabili le sanzioni previste dagli articoli 114 e 115 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. La misura minima delle sanzioni di cui ai predetti articoli e' raddoppiata.
Art. 84
Registri obbligatori delle imprese che esercitano l'assicurazione diretta nei rami danni
1. L'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, come modificato dall'articolo 77 del presente decreto, si applica anche alle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni diversi dall'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli; nei registri di cui alle lettere a) e b) sono altresi' indicati alla fine di ogni esercizio gli importi, distinti per ramo, della relativa riserva caduta nell'esercizio per anno di generazione nonche' per totale.
Art. 85
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal bilancio dell'esercizio 1998 ad eccezione di quelle di cui agli articoli 6, 78, 79, comma 1, lettere a), m), r) e s), 80, comma 1, lettere f), i) e l), che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(Si omette il testo degli Allegati)