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Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 157

"Attuazione della delega conferita dall'articolo 3, comma 3, lettera d) , della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di potenziamento delle attivita' di controllo sulle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidita' e inabilita'"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 1997



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 3, lettera d), della legge 8 agosto 1995, n. 335, come integrato dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1997;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, della sanita' e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Commissione tecnico-amministrativa di coordinamento

1. E' costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una commissione tecnico-amministrativa allo scopo di:
a) coordinare l'azione di verifica e di controllo delle amministrazioni interessate sulle diverse forme di tutela previdenziale ed assistenziale;
b) definire i parametri significativi del controllo anche sulla base dei dati disponibili attraverso il casellario centrale dei trattamenti pensionistici, istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
c) monitorare, d'intesa con le regioni ed i rispettivi osservatori regionali, laddove esistenti, l'attivita' valutativa delle commissioni preposte agli accertamenti in ambito assistenziale e previdenziale.
Della commissione fanno parte: tre medici degli enti pubblici previdenziali; sette medici designati, tra docenti in medicina legale e delle assicurazioni, rispettivamente dal Ministero del tesoro, dal Ministero dell'interno, dal Ministero della difesa, dal Ministero della sanita', dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Dipartimento per gli affari sociali e dalla Presidenza della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, un rappresentante di ciascuno dei predetti Ministeri, nonche' del Dipartimento della funzione pubblica, con qualifica non inferiore a quella di dirigente. La commissione e' presieduta da un dirigente generale appartenente al ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La commissione, anche sulla base dei dati forniti dal casellario centrale, predispone piani annuali di verifica.

Art. 2.
Unita' operative integrate

1. In attesa del riordino della disciplina in materia di prestazioni assistenziali di invalidita' e inabilita' civile, le amministrazioni competenti costituiscono con gli istituti ed enti competenti in materia di prestazioni previdenziali unita' operative integrate composte da personale amministrativo e medico per procedere a verifiche ed accertamenti sulla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle relative prestazioni di carattere assistenziale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono dettate modalita' e criteri per l'attuazione del presente articolo.

Art. 3.
Rappresentanza in giudizio

1. Presso le pubbliche amministrazioni competenti alla trattazione delle controversie aventi ad oggetto prestazioni in materia di invalidita' ed inabilita' e di pensioni, ivi comprese quelle di guerra, e' istituito un ruolo speciale dei funzionari addetti alla rappresentanza in giudizio nei casi previsti dalla legge. Al predetto ruolo puo' accedere, a richiesta, personale appartenente a qualifica non inferiore all'ottava, con preferenza per il personale in possesso dell'idoneita' all'esercizio della professione legale, nonche' personale al quale, in relazione alla qualifica rivestita, risultino gia' attribuiti compiti di rappresentanza in giudizio dell'amministrazione di appartenenza; in fase di prima applicazione al predetto ruolo sono iscritti a domanda i funzionari che abbiano svolto per un periodo non inferiore ad un anno compiti di rappresentanza in giudizio nelle predette controversie giudiziarie.