Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 125
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, ed in particolare l'articolo 15, comma 1, lettera d), che detta i criteri di delega al Governo per l'integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite, prevedendo, tra l'altro, il riesame del regime di circolazione transfrontaliera dei capitali;
Vista la direttiva 88/361/CEE per l'attuazione dell'articolo 67 del trattato CEE;
Visto il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
Visto il testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;
Tenuto conto del principio di libera circolazione delle persone sancito nel predetto trattato CEE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 1997;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 aprile 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e dell'interno;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. L'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e' sostituito dai seguenti:
"Art. 3 (Trasferimenti al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari). - 1. I trasferimenti al seguito ovvero mediante plico postale o equivalente da e verso l'estero, da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari in lire o valute estere, di importo superiore a venti milioni di lire o al relativo controvalore, devono essere dichiarati all'Ufficio italiano dei cambi (UIC).
2. La dichiarazione, redatta in due esemplari e sottoscritta dal dichiarante, deve indicare:
a) le generalita' complete e gli estremi del documento di riconoscimento del dichiarante, nonche', se si tratta di residente, il suo codice fiscale;
b) le generalita' complete del soggetto per conto del quale il trasferimento e' eventualmente effettuato, nonche', se si tratta di residente, il suo codice fiscale;
c) il denaro, i titoli o i valori mobiliari oggetto di trasferimento, con il relativo importo;
d) se il trasferimento e' da o verso l'estero;
e) per i residenti, gli estremi della comunicazione effettuata all'UIC per finalita' conoscitive e statistiche a norma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia valutaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;
f) la data.
3. Se si tratta di trasferimenti in cui intervengono, come mittenti o destinatari, banche residenti, effettuati da vettori specializzati, l'indicazione prevista dalla lettera c) del comma 2 puo' essere sostituita da una distinta dei valori trasferiti datata e sottoscritta dal mittente, che costituisce parte integrante della dichiarazione.
4. La dichiarazione e' depositata:
a) per i passaggi extracomunitari, presso gli uffici doganali di confine al momento del passaggio;
b) per i passaggi intracomunitari, presso una banca, se la dichiarazione e' resa in occasione di un'operazione effettuata presso la banca stessa, ovvero presso un ufficio doganale, un ufficio postale o un comando della Guardia di finanza, nelle quarantotto ore successive all'entrata o nelle quarantotto ore antecedenti l'uscita dal territorio dello Stato.
5. Per i trasferimenti da e verso l'estero mediante plico postale la dichiarazione e' depositata presso l'ufficio postale all'atto della spedizione o nelle quarantotto ore successive al ricevimento.
6. Nel computo dei termini previsti dai commi 4, lettera b), e 5, non si tiene conto dei giorni festivi.
7. Il soggetto che riceve la dichiarazione, dopo aver identificato il dichiarante, restituisce al medesimo uno dei due esemplari munito di visto. Il dichiarante deve recare tale esemplare al seguito per i passaggi extracomunitari in entrata e in uscita e per i passaggi intracomunitari in uscita. Le stesse disposizioni si applicano alla distinta prevista dal comma 3.
Art. 3-bis (Esenzioni). - 1. Le disposizioni previste dall'articolo 3 non si applicano ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, ovvero di assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da intermediari creditizi residenti o poste italiane, che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilita'.
Art. 3-ter (Comunicazione e utilizzazione dei dati). 1. Le banche, gli uffici doganali, gli uffici postali e i comandi della Guardia di finanza spediscono all'UIC copia delle dichiarazioni ricevute a norma dell'articolo 3 entro la fine del mese successivo a quello di deposito. L'UIC puo' concordare con le banche e le amministrazioni interessate l'invio dei dati tramite canali informatici.
2. I dati sono utilizzati dall'UIC per fini di contrasto del riciclaggio e per gli altri fini di istituto. Essi sono conservati per la durata di dieci anni ed elaborati in forma nominativa, anche in deroga all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
3. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, i dati ricevuti dall'UIC sono trasmessi con le modalita' previste dall'articolo 7, comma 1, all'amministrazione finanziaria, che li utilizza per i propri fini istituzionali; essi sono altresi' comunicati, su richiesta, alle autorita' indicate dall'articolo 1l del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, per il perseguimento dei fini del medesimo decreto-legge.".
Art. 2.
1. L'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e' cosi' modificato:
a) nei commi 1, 2, 4 e 5 le parole: "pena pecuniaria" sono sostituite con le parole: "sanzione amministrativa pecuniaria";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
" 3. La violazione degli obblighi previsti dall'articolo 3 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al quaranta per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire eccedente il controvalore di venti milioni di lire, con un minimo di lire duecentomila.";
c) nel comma 6 le parole: "pene pecuniarie" sono sostituite con le parole: "sanzioni amministrative pecuniarie";
d) il comma 7 e' soppresso;
e) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
"8-bis. Chiunque, nel rendere la dichiarazione prevista dall'articolo 3, omette di indicare le generalita' del soggetto per conto del quale effettua il trasferimento da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, ovvero le indica false, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.".
Art. 3.
1. Dopo l'articolo 5-bis del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e' inserito il seguente:
"Art. 5-ter (Accertamento delle violazioni e sequestro). - 1. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 3 e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e Il, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
2. Nel caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, il denaro, i titoli o i valori mobiliari trasferiti o che si tenta di trasferire in eccedenza al controvalore di venti milioni di lire, sono soggetti a sequestro secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988 indicate nel comma 1.
3. Il sequestro e' eseguito nel limite del quaranta per cento dell'importo in eccedenza, o senza tale limite se l'oggetto del sequestro e' indivisibile o non e' conosciuto l'autore dei fatti accertati.
4. Il sequestro e' eseguito senza il limite indicato nel comma 3 anche quando, per la natura e l'entita' dei valori trasferiti o che si tenta di trasferire, il relativo controvalore in lire non risulta agevolmente determinabile all'atto del sequestro medesimo. In tale caso, i valori sequestrati che superano il limite indicato nel comma 3 sono restituiti agli aventi diritto entro trenta giorni dalla data di esecuzione del sequestro.
5. L'interessato puo' ottenere dall'UIC la restituzione dei valori sequestrati depositando presso la tesoreria provinciale dello Stato del luogo della propria residenza o sede, o di quello del sequestro, una cauzione pari al quaranta per cento dell'importo in eccedenza a garanzia del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. La cauzione puo' essere sostituita da una fidejussione prestata per lo stesso ammontare da una banca operante nel territorio dello Stato.".
Art. 4.
1. La dichiarazione prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto legislativo, e' effettuata in base al modello allegato al presente decreto legislativo.
2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e del commercio con l'estero, puo' modificare, con proprio decreto, il modello previsto dal comma 1.
Art. 5.
1. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del commercio con l'estero e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' modificare con proprio decreto il limite di importo previsto dagli articoli 1, comma 1, 3, comma 1, 5, comma 3, e 5-ter, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal presente decreto legislativo.
Art. 6.
1. Con regolamento emanato a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del commercio con l'estero e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono disciplinate le modalita' di dichiarazione dei trasferimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto legislativo, le esenzioni dal relativo obbligo e le modalita' di comunicazione e utilizzazione dei dati.
2. Il regolamento assicura la compatibilita' del regime di tali trasferimenti con la libera circolazione delle persone e dei capitali sancita dal diritto comunitario, secondo la giurisprudenza interpretativa della Corte di giustizia delle Comunita' europee e si attiene ai principi informatori della direttiva 91/308/CEE del Consiglio del 10 giugno 1991 ed eventuali modificazioni.
3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le corrispondenti disposizioni degli articoli 3, 3-bis e 3-ter del decreto-legge n. 167 del 1990. Dalla medesima data, i riferimenti alle disposizioni previste dall'articolo 3, contenuti negli articoli 5 e 5-ter del decreto-legge n. 167 del 1990, come modificato dagli articoli 2 e 3 del presente decreto legislativo, si intendono integrati e sostituiti con i riferimenti alle corrispondenti disposizioni del regolamento.
Art. 7.
1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(Si omette il testo dell'Allegato)