Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 43
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1997 - Supplemento Ordinario n. 48
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 27;
Vista la direttiva n. 93/89/CEE, del Consiglio del 25 ottobre 1993, concernente l'applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonche' dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Base imponibile)
1. All'articolo 2, primo comma, del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera d), le parole: "autoveicoli e" sono sostituite dalle seguenti: "autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate e per";
b) dopo la lettera d) e aggiunta la seguente:
"d-bis) al peso complessivo, al numero degli assi e al tipo di sospensione dell'asse motore per gli autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate;".
Art. 2
(Tassazione degli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate)
1. Ai fini dell'applicazione della tassa automobilistica e della relativa addizionale erariale del 5 per cento, di seguito denominate tassa, gli autoveicoli per trasporto di cose di cui all'articolo 2, primo comma, lettera d-bis), del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, aggiunta dall'articolo 1, sono suddivisi nelle classi indicate nella tabella A annessa al presente decreto.
2. La tassa per ciascuna classe degli autoveicoli per trasporto di cose di cui al comma 1 non puo' essere determinata in misura inferiore agli importi minimi indicati in ECU nella tabella di cui al medesimo comma 1.
3. L'esercizio della facolta' di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non puo' comportare una misura della tassa inferiore agli importi minimi di cui al comma 2.
4. Per gli autoveicoli per trasporto di cose muniti, all'asse o agli assi motore, di sospensione pneumatica o di sospensione riconosciuta ad essa equivalente, come definite ai punti 1 e 2 dell'allegato III al decreto del Ministero dei trasporti del 22 gennaio 1988, n. 78, aggiunto dall'articolo 6 del decreto del Ministero dei trasporti del 28 settembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 1993, n. 236, concernente l'attuazione della direttiva n. 92/7/CEE del Consiglio del 10 febbraio 1992, la tassa e' ridotta del 20 per cento, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
5. Ai fini dell'applicazione della riduzione prevista al comma 4, qualora la presenza di sospensione pneumatica o ad essa riconosciuta equivalente, sull'asse o sugli assi motore, non sia annotata sulla carta di circolazione, gli interessati dovranno avanzare apposita istanza ad un ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai fini di ottenere l'aggiornamento della carta di circolazione. La direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione emanera' le conseguenti disposizioni attrattive.
Art. 3
(Modifica intestazione tariffa)
1. L'intestazione della tariffa "F" dell'allegato 1 al D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, come sostituita dell'articolo 11 della legge 21 maggio 1955, n. 463," e' sostituita dalla seguente: "Autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate, motocarri, quadricicli a motore e rimorchi".
Art. 4
(Norme transitorie per la determinazione della tassa per l'anno 1998)
1. Per la determinazione della tassa relativa all'anno 1998, che in ogni caso dovra' garantire l'invarianza del gettito rispetto all'anno precedente, l'importo cui fare riferimento come base di calcolo ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e', per ciascuna delle sette classi della tabella annessa al presente decreto, quello della tassa prevista per l'anno 1997, in ciascuna regione, per gli autocarri compresi nelle fasce di portata sottoindicate:
per la classe | autocarri di fascia di portata |
---|---|
1 | oltre 50 fino a 60 q.li |
2 | oltre 60 fino a 70 q.li |
3 | oltre 70 fino a 80 q.li |
4 | oltre 80 fino a 90 q.li |
5 | oltre 90 fino a 100 q.li |
6 | oltre 100 fino a 110 q.li |
7 | oltre 110 |
2. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 154, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, continua ad applicarsi.
Art. 5
(Comunicazione dati)
1. I dati occorrenti per l'applicazione della tassa di cui alla tabella A annessa al Presente decreto, in particolare il peso complessivo a pieno carico e il numero di assi, nonche' la presenza della sospensione pneumatica o riconosciuta equivalente di cui all'articolo 2, comma 4, sono comunicati, in via informatica, ai sensi dell'articolo 5, commi 39 e 40, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.
Art. 6
(Integrazione della tassa per i complessi)
1. Quando la somma degli importi della tassa dovuta per i singoli componenti risulta inferiore agli importi minimi indicati in ECU nella tabella B annessa al presente decreto, e' dovuta l'integrazione della tassa sino a detti importi, per la circolazione dei complessi, autotreni e autoarticolati, secondo le modalita' da stabilirsi con decreto del Ministero delle finanze. L'integrazione e a carico dell'intestatario del veicolo a motore e deve essere corrisposta, prima della circolazione, per uno dei periodi fissi di tassazione di cui al decreto del Ministro delle finanze del 25 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 dicembre 1985, n. 284, durante il quale il complesso circola. Non si fa luogo a rimborso dell'integrazione.
Art. 7
(Disposizioni concernenti le regioni a statuto speciale)
1. Dal 1° gennaio 1998, per le regioni a statuto speciale, la tassa relativa a ciascuna delle sette classi della tabella A annessa al presente decreto e' quella applicabile per l'anno 1998 agli autocarri compresi nelle fasce di portata indicate all'articolo 4, comma 1. Si applica l'articolo 2, comma 4.
2. Qualora la tassa determinata ai sensi del comma 1 risulti inferiore all'importo minimo indicato in ECU nella tabella A annessa al presente decreto, la tassa e' stabilita nella misura dell'importo minimo predetto.
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti gli importi di tassa in applicazione del presente articolo, garantendo comunque l'invarianza di gettito rispetto all'anno precedente.
Art. 8
(Valore dell'ECU)
1. Il valore dell'ECU per la conversione in valuta nazionale degli importi indicati nelle tabelle A e B annesse al presente decreto e' quello relativo al primo giorno lavorativo di ottobre di ciascun anno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee.
Art. 9
(Riduzione della tassa)
1. La riduzione della tassa automobilistica prevista dall'articolo 22 del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, non si applica agli autoveicoli per trasporto di cose di cui all'articolo 2, primo comma, lettera d- bis), dello stesso D.P.R. n. 39 del 1953, aggiunta dall'articolo 1.
Art. 10
(Entrata in vigore)
1. Gli importi delle tasse stabiliti in base al presente decreto si applicano sui pagamenti con scadenza successiva al 31 dicembre 1997.
(Si omette il testo della Tabella)