Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 42
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1997 - Supplemento Ordinario n. 48
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, ed in particolare l'articolo 48, comma 1, lettera b), che delega il Governo all'attuazione della direttiva 93/68/CEE, per la parte in cui modifica la direttiva 87/404/CEE in materia di recipienti semplici a pressione;
Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, di attuazione delle direttive 87/404/CEE e 90/388/CEE in materia di recipienti semplici a pressione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Marcatura CE)
1. Nel testo del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, e nei relativi allegati l'espressione "marchio CE" e' sostituita dalla seguente: "marcatura CE".
Art. 2
(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311)
1. L'articolo 4 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, e' modificato ed integrato come segue:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La marcatura CE di conformita' e' costituita dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico indicato nell'allegato II . La marcatura CE e' seguita dal numero distintivo dell'organismo di cui all'articolo 7.";
b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. E' vietato apporre sui recipienti marcature che possono indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Puo' essere apposta ogni altra marcatura sui recipienti o sulla targhetta segnaletica purche' questa non limiti la visibilita' e la leggibilita' della marcatura CE.
3-ter. La documentazione relativa ai metodi di attestazione di conformita' nonche' le istruzioni e le avvertenze dei recipienti prodotti o commercializzati in Italia devono essere redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana.".
Art. 3
(Conformita')
1. L'articolo 5 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, e' modificato come segue:
a) Il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Si presumono conformi alle prescrizioni ed in particolare ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I i recipienti muniti di marcatura CE.";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Qualora i recipienti siano disciplinati da altre norme relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima indica che il recipiente si presume conforme a tali norme. Tuttavia, nel caso in cui sia lasciata al fabbricate la facolta' di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto le norme applicate dal fabbricante; in questo caso, nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli d'istruzione che devono accompagnare i recipienti, sono riportati i riferimenti alle norme comunitarie applicate.".
Art. 4
(Notifiche degli organismi autorizzati)
1. Il comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, e' sostituito dal seguente:
"5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite il Ministero degli affari esteri, notifica alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi designati, i compiti specifici per i quali tali organismi sono stati designati e i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti dalla Commissione, nonche' le modifiche od eventuali revoche della designazione." .
Art. 5
(Verifica CE)
1. L'articolo 10 del decreto legislativo 27 settembre 1991, m 311, e' sostituito dal seguente:
"Art. 10 - 1. Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunita' appone la marcatura CE su ogni recipiente previa verifica della sua conformita' al tipo descritto nell'attestato di certificazione CE di cui all'articolo 9 ovvero alla documentazione tecnica relativa alla costruzione di cui al punto 3 dell'allegato II, dichiarata conforme ai sensi del comma 3, lettera a). A tal fine il fabbricante deve redigere apposita dichiarazione di conformita'.
2. Ai fini della verifica CE, il fabbricante:
a) adotta tutte le misure necessarie a che il processo di fabbricazione garantisca la conformita' dei recipienti al tipo descritto nell'attestato di certificazione CE o alla documentazione tecnica relativa alla costruzione di cui d punto 3 dell'allegato H;
b) presenta all'organismo autorizzato i propri recipienti in lotti omogenei e prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione assicuri l'omogeneita' di ciascun lotto prodotto;
c) unisce a ciascun lotto l'attestato di certificazione CE di cui all'articolo 9 oppure, qualora i recipienti non siano fabbricati conformemente ad un modello approvato, la documentazione tecnica relativa alla costruzione di cui al punto 3 dell'allegato II.
3. Ai fini della verifica della conformita' del recipiente ai requisiti l'organismo di cui all'articolo 7:
a) all'atto dell'esame di un lotto, esamina la documentazione tecnica di cui alla lettera c) del comma 2, verifica che i recipienti siano stati fabbricati e controllati conformemente alla documentazione tecnica di costruzione ed esegue su ciascun recipiente del lotto una prova idraulica, ad una pressione Ph pari a 1,5 volte la pressione di calcolo, al fine di verificare la loro integrita', ovvero una prova pneumatica di pari efficacia, e alla medesima pressione di prova, secondo procedure di sicurezza approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
b) esegue prove su provette prelevate, a scelta del fabbricante, da un ritaglio campione di produzione o da un recipiente, allo scopo di controllare la qualita' delle saldature. Le prove sono eseguite sulle saldature longitudinali. Quando per le saldature longitudinali e perimetrali viene utilizzato un diverso procedimento di saldatura, le prove sono ripetute sulle saldature perimetrali. Per i recipienti di cui al punto 2.1.2 dell'allegato I, le suddette prove sono sostituite da una prova idraulica effettuata su cinque recipienti prelevati a caso in ciascun lotto per verificare la conformita' alle relative prescrizioni.
4. Per i lotti per i quali sia stata accertata la conformita', l'organismo appone o fa apporre il proprio numero di identificazione su ogni recipiente e fornisce un certificato scritto di conformita' relativo alle prove effettuate.
5. Il fabbricante, o il suo rappresentante, deve conservare e presentare, su richiesta, gli attestati di conformita' dell'organismo.
6. Tutti i recipienti del lotto che ha ottenuto il certificato di conformita' possono essere immessi sul mercato, ad eccezione di quelli che non hanno subito con esito positivo la prova idraulica o la prova pneumatica. Se un loto e' rifiutato, l'organismo competente ne informa il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della adozione delle misure appropriate volte ad evitarne l'immissione sul mercato. Qualora il rifiuto dei lotti sia frequente, l'organismo puo' decidere di sospendere la verifica statistica, informandone il predetto Ministero.
7. Il fabbricante puo' apporre, sotto la responsabilita' dell'organismo, il numero di identificazione di quest'ultimo nel corso della fabbricazione.
Art. 6
(Dichiarazione di conformita' CE e sorveglianza CE)
1. L'articolo 12 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, e' modificato e integrato come segue:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il fabbricante che soddisfa gli obblighi derivanti dall'articolo 11 appone la marcatura CE sui recipienti che dichiara conformi, alternativamente:
a) alla documentazione tecnica relativa alla costruzione di cui all'allegato II, punto 3, valutata idonea ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c);
b) ad un modello approvato.";
b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Il fabbricante dei recipienti predispone le istruzioni in conformita' al punto 2 dell'allegato II. Esso e' soggetto a sorveglianza CE qualora il prodotto PS * V sia superiore a 200 bar * 1.
4-ter. Gli organismi di cui all'articolo 7 trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le approvazioni rilasciate e le loro revoche nonche' l'indicazione delle domande respinte. In caso di diniego della certificazione da parte degli organismi, l'interessato puo' rivolgersi all'amministrazione vigilante che, entro sessanta giorni, procede al riesame, comunicandone l'esito alle parti, con conseguente addebito delle spese.".
Art. 7
(Vigilanza e controllo)
1. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, e aggiunto il seguente:
"Art. 14-bis (verifiche e controlli) 1. Ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone verifiche e controlli, avvalendosi dei propri uffici provinciali e, previa intesa, di altre amministrazioni dello Stato.
2. Gli accertamenti sui prodotti immessi sul mercato possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso il fabbricante, i grossisti, gli importatori e i commercianti. A tal fine agli organi preposti al controllo e' consentito l'accesso ai luoghi di fabbricazione, di immagazzinamento e di commercializzazione dei prodotti, la ricerca e l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento e il prelievo di campioni per l'esecuzione degli esami e delle prove.
3. Per l'effettuazione dei controlli tecnici, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e di altri organismi tecnici dello Stato nonche', ove necessario, di altri organismi individuati con specifico decreto, previa verifica della loro conformita' alle norme UNI-EN della serie 45000.".
Art. 8
(Ritiro dal mercato)
1. Dopo l'articolo 14-bis del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, e' iscritto il seguente:
"Art. 14-ter (ritiro dal mercato) 1. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 15, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, a cura e a spese del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nella Comunita' o del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato, il ritiro temporaneo dal mercato dei recipienti privi della marcatura di conformita' CE.
2. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 15, ove sia constatato che i recipienti, benche' muniti di marcatura CE, non rispettano le prescrizioni previste dal presente decreto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ordina al fabbricante o al suo rappresentante stabilito nella Comunita' di conformare tali prodotti. Se la mancanza di conformita' del prodotto non e sanabile o persiste oltre il termine assegnato, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne vieta o limita la commercializzazione o ne dispone il ritiro a cura e a spese del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nella Comunita' o del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario, informando la Commissione europea e gli altri Stati membri.
3. Nel caso di gravi e comprovati rischi per la salute o la sicurezza, nonche' qualora vi siano fondati sospetti di non conformita' del prodotto e il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunita' o il responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato non consentano la tempestiva acquisizione dei campioni e della documentazione per le necessarie verifiche, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, con provvedimento motivato, il divieto di commercializzazione del prodotto per il tempo strettamente necessario all'accertamento della conformita' del prodotto stesso .
4. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono debitamente motivati e notificati al fabbricante o al suo rappresentante stabilito nella Comunita' o al responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato e pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, indicando le modalita' ed il termine entro cui si puo' ricorrere.
Art. 9
(Norma di rinvio)
1. Alle procedure di attestazione della conformita' dei recipienti semplici a pressione, a quelle finalizzate alla designazione degli organismi, alla vigilanza sugli organismi stessi, nonche' all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Art. 10
(Modifiche dell'allegato II)
1. L'allegato II del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, e' modificato come segue:
a) al punto 1, dopo la parola: "iscrizioni" sono aggiunte le seguenti: " - La marcatura CE di conformita' e' costituita dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che segue:
CE
- In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate per il simbolo graduato di cui sopraArt. 11
(Modifica dell'allegato III)
1. Il punto 6 dell'allegato III del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, e' modificato come segue:
"6. L'organismo di controllo deve sottoscrivere un contratto di assicurazione "responsabilita' civile", a meno che detta responsabilita' civile non sia coperta dallo Stato sulla base del diritto nazionale. Tale condizione non e' richiesta per gli organismi pubblici.".