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Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 41

"Attuazione dell'articolo 3 della direttiva 93/68/CEE, che modifica la direttiva 88/378/CEE in materia di sicurezza dei giocattoli"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1997 - Supplemento Ordinario n. 48



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, ed in particolare l'articolo 48, comma 1, lettera c), recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 93/68/CEE, del Consiglio del 22 luglio 1993, nella parte in cui modifica la direttiva 88/378/CEE, del Consiglio del 3 maggio 1988, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente alla sicurezza dei giocattoli;

Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 febbraio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e Giustizia e del tesoro;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. L'espressione "marchio CE", figurante nel decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, e' sostituita dall'espressione "marcatura CE", secondo il simbolo grafico il cui modello figura all'articolo 3.

Art. 2

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313:
a) al comma 1, dopo le parole:"comma 2", sono aggiunte le seguenti: "dell'articolo 2 e dell'articolo 8";
b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma:
"3-bis. Se i giocattoli sono disciplinati da altre disposizioni relative ad aspetti diversi da quelli oggetto del presente decreto che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica ugualmente la presunta conformita' dei giocattoli anche alle altre disposizioni. Tuttavia nel caso in cui una o piu' delle suddette disposizioni lascino al fabbricante la facolta' di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformita' del giocatolo alle disposizioni applicate dal fabbricante; in questo caso i riferimenti devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione che accompagnano il giocattolo o, in alternativa, riportati sull'imballaggio"."

Art. 3

1. Agli allegati al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, e' aggiunto il seguente: "Allegato V" intitolato: "Marcatura CE di conformita'".

"ALLEGATO V
Marcatura CE di conformita'


- La marcatura CE di conformita' e' sostituita dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che segue:

CE

- In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate nel simbolo grafico graduato di cui sopra.
- I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non puo' essere Inferiore a 5 mm.".

Art. 4

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. E' vietato apporre sui giocattoli marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sui giocattoli, sul loro imballaggio o su una etichetta, puo' essere apposto ogni altro marcio, purche' esso non limiti la visibilita' e la leggibilita' del La marcatura CE."

Art. 5

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, al comma 5:
1) dopo la parola: "comunica" sono inserite le seguenti parole: "alla Commissione europea e agli altri Stati membri;
2) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente comma:
"5-bis - L'elenco degli organismi notificati, recante il loro numero di identificazione, nonche' i compiti specifici per i quali sono stati designati, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee dalla Commissione europea, che ne cura anche l'aggiornamento.".

Art. 6

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
"1-bis. L'apposizione indebita della marcatura CE comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario l'obbligo di conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE, entro sessanta giorni.
1-ter. Nel caso in cui persista la mancanza di conformita', il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone il ritiro dei prodotti dal mercato; le spese derivanti dall'applicazione del presente comma sono a carico del fabbricante o del suo mandatario.".

Art. 7

1. Alle procedure relative all'attestazione di conformita' di prodotti disciplinati dal presente decreto, a quelle finalizzate alla designazione degli organismi abilitati ad attestare la conformita', alla vigilanza sugli organismi stessi, nonche' all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Art. 8

1. Il punto 5 dell'Allegato III va modificato come segue:
"5) sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilita' civile, a meno che tale responsabilita' non sia coperta dallo Stato sulla base del diritto nazionale. Tale condizione non e' richiesta per gli organismi pubblici. Le condizioni di cui ai punti 1 e 2 vengono verificate periodicamente dalle competenti autorita' degli Stati membri.".