Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 29
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 7 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria per il 1994), recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazione di disposizioni comunitarie;
Visti i regolamenti (CEE) n. 1186/90 del Consiglio del 7 maggio 1990, e n. 344/91 della Commissione del 13 febbraio 1991;
Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 6 maggio 1996, n. 482, recante attribuzione alle regioni delle funzioni di controllo sull'obbligo della classificazione commerciale delle carcasse e mezzene di animali macellati negli stabilimenti riconosciuti in attuazione del regolamento CEE n. 1186/90 del Consiglio e del regolamento CEE n. 344/91 della Commissione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1997;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico classificatore che viola l'obbligo di identificazione e di classificazione delle carcasse o mezzene di animali macellati e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 30 milioni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, i titolari degli stabilimenti e gli altri soggetti obbligati in base alle specifiche normative comunitarie che non rilevano i prezzi di mercato delle carcasse o mezzene classificate o che non trasmettono i relativi dati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3 milioni a lire 18 milioni.