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Decreto Legislativo 29 gennaio 1997, n. 26

"Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di persone giuridiche private"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1997



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto lo statuto della regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della regione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro di grazia e giustizia;

E M A N A
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Le funzioni degli organi centrali e periferici dello Stato di cui all'articolo 12 del codice civile concernenti le persone giuridiche che hanno la loro sede nella regione siciliana e le cui finalita' statutarie sono limitate all'ambito regionale e alle materie di competenza legislativa regionale sono trasferite alla regione. Le suddette funzioni sono esercitate dal presidente e dagli assessori regionali preposti ai corrispondenti rami di amministrazione secondo le relative competenze.

Art. 2.

1. Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato di cui all'articolo 17, nonche' quelle di cui agli articoli 25 e seguenti del codice civile, concernenti le persone giuridiche private di cui all'articolo 1 sono, altresi', trasferite alla regione siciliana e sono esercitate dal presidente e dagli assessori regionali preposti ai corrispondenti rami di amministrazione secondo le relative competenze.