Decreto Legislativo 13 dicembre 1996, n. 674
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio del 17 dicembre 1992 che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunita' dei prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, a normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 28;
Visto l'articolo 6 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Il presente decreto stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria che si applicano agli scambi ed alle importazioni dei prodotti di origine animale, compresi i campioni commerciali prelevati su di essi, nonche' degli organismi patogeni, non soggetti a normative comunitarie specifiche per quanto riguarda tali condizioni.
2. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e quelle di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93. Si intende inoltre per:
a) campione commerciale: il campione privo di qualsiasi valore commerciale, prelevato a nome del proprietario o del responsabile di uno stabilimento, che sia rappresentativo di una data produzione di prodotti di origine animale di detto stabilimento o che costituisca un modello di un prodotto di origine animale di cui e' prevista la fabbricazione; per il successivo esame, esso deve recare l'indicazione del tipo di prodotto, della sua composizione e della specie animale da cui e' stato ottenuto;
b) malattia trasmissibile grave: qualsiasi malattia per la quale in sede comunitaria sia prescritta la denuncia obbligatoria;
c) organismi patogeni: la raccolta o coltura di organismi o di derivati presenti da soli oppure in nuova combinazione di detta raccolta o coltura di organismi, che possono provocare malattie in qualsiasi essere vivente, ad eccezione dell'uomo; tutti i derivati modificati di tali organismi che possono portare o trasmettere un germe patogeno animale; il tessuto, la coltura cellulare, le secrezioni o gli escrementi con cui o per mezzo di cui un germe patogeno animale puo' essere portato o trasmesso. Sono esclusi i medicinali veterinari immunologici autorizzati di cui al decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66;
d) proteine animali trasformate per l'alimentazione animale: le proteine animali trattate in modo da renderle adatte all'utilizzazione diretta come alimento per animali o come ingrediente di alimenti per animali. Comprendono la farina di pesce, di carne, di ossa, di zoccoli, di corna, di sangue e di piume, i ciccioli essiccati e altri prodotti affini, comprese le miscele contenenti tali prodotti;
e) proteine animali trasformate destinate al consumo umano: i ciccioli, la farina di carne e la cotenna in polvere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537;
f) prodotto apicolo: il miele, la cera, la pappa reale, i propoli o il polline non destinati al consumo umano ne' ad un uso industriale.
Art. 2.
1. Ai fini degli scambi e delle importazioni dei prodotti di origine animale di cui all'articolo 1, comma 1, nonche' delle gelatine non destinate al consumo umano, oltre ai divieti e alle limitazioni stabiliti per ragioni sanitarie o di polizia sanitaria dal presente decreto si applicano soltanto divieti e limitazioni imposti per le stesse ragioni da disposizioni, in particolare dalle misure di salvaguardia, eventualmente adottate in sede comunitaria.
2. I nuovi prodotti di origine animale autorizzati all'immissione sul mercato di uno Stato membro dal 1 gennaio 1994 possono essere oggetto di scambi e di importazione solo se stabilito in sede comunitaria.
3. La lettera b), numero 4, dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e' soppressa.
4. Gli altri prodotti di origine animale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, come modificato, da ultimo, con il comma 3, possono formare oggetto di scambi e di importazioni soltanto se oltre ai requisiti di cui all'articolo 3 soddisfano anche ai requisiti del citato decreto legislativo n. 537 del 1992.
5. Gli scambi di organismi patogeni sono soggetti alle disposizioni stabilite con procedura comunitaria.
Art. 3.
1. Fatte salve le disposizioni particolari stabilite con procedura comunitaria, i prodotti di cui agli allegati I e II e quelli di cui all'articolo 2, commi 2 e 4, possono essere oggetto di scambi solo se:
a) non provengono da animali originari di aziende situate in una zona sottoposta a restrizioni a causa dell'insorgere di una malattia cui siano sensibili le specie da cui il prodotto e' ottenuto, salvo che il prodotto stesso sia stato trattato termicamente conformemente a specifiche disposizioni;
b) non provengono da zone o stabilimenti da cui movimenti o scambi presentino rischi per la situazione sanitaria degli Stati membri, salvo che tali prodotti siano stati trattati termicamente conformemente a specifiche disposizioni;
c) presentano i requisiti specifici di cui agli allegati I e II;
d) provengono da uno stabilimento il cui responsabile deve, in relazione ai requisiti specifici previsti negli allegati I e II:
1) rispettare le condizioni di produzione prescritte dal presente decreto;
2) stabilire e applicare metodi di sorveglianza e di controllo dei punti critici secondo i procedimenti impiegati;
3) in base al tipo di prodotto, curare che siano prelevati campioni da far analizzare, a proprie spese, in laboratori riconosciuti dall'autorita' competente per verificare che le norme stabilite dal presente decreto siano rispettate;
4) conservare documentazione scritta, anche a mezzo di appositi registri, delle informazioni ottenute in applicazione delle disposizioni di cui ai punti 1, 2 e 3. Tale documentazione e' conservata per almeno due anni ed e' esibita a richiesta dall'autorita' incaricata dei controlli;
5) garantire lo svolgimento della bollatura e dell'etichettatura;
6) dare immediata comunicazione al servizio veterinario della unita' sanitaria locale competente qualora dall'esito delle analisi di laboratorio o da altre informazioni si evidenzi un possibile rischio sanitario;
7) spedire soltanto prodotti accompagnati da un documento commerciale che precisi la natura del prodotto, il nome e, ove previsto, il numero di riconoscimento veterinario dello stabilimento di produzione;
e) provengono da stabilimenti soggetti al controllo veterinario dell'autorita' competente che assicuri il rispetto delle prescrizioni del presente decreto da parte del responsabile;
f) provengono da stabilimenti registrati dall'autorita' competente in base alle garanzie offerte dallo stabilimento circa il rispetto dei requisiti prescritti dal presente decreto.
Art. 4.
1. Ai prodotti di cui al presente decreto si applicano le norme in materia di controllo sui prodotti di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni; agli organismi patogeni si applicano le norme in materia di controllo sugli animali di cui al citato decreto legislativo n. 28 del 1993. L'autorita' puo' comunque disporre tutti i controlli che ritenga opportuni qualora sospetti che non siano osservate le disposizioni del presente decreto.
2. Agli stabilimenti che forniscono i prodotti di origine animale di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.
Art. 5.
1. Oltre a quanto stabilito dal comma 2, alle importazioni dei prodotti di cui al presente decreto si applicano le condizioni stabilite per gli scambi.
2. I prodotti di cui agli allegati I e II e quelli di cui all'articolo 2, commi 2 e 4, possono essere importati solo se:
a) provengono da un Paese terzo o parte di esso compreso negli elenchi predisposti in sede comunitaria, salvo quanto previsto dagli allegati I e II;
b) provengono da stabilimenti per i quali l'autorita' competente del Paese terzo abbia fornito alla Commissione europea, che li include in appositi elenchi, garanzia che detti stabilimenti siano in possesso delle condizioni specifiche stabilite dalla Commissione medesima. Tale requisito non e' richiesto per i prodotti di cui all'allegato I, capitolo 5, parte B;
c) sono accompagnati, ove previsto dagli allegati I e II e dall'articolo 2, commi 2 e 4, da certificati sanitari conformi ai modelli predisposti in sede comunitaria e firmati da un veterinario ufficiale del Paese speditore o da altra autorita' riconosciuta in sede comunitaria.
3. Gli elenchi di cui al comma 2, lettera a), e i modelli di certificato di cui al comma 2, lettera c), sono pubblicati, a cura del Ministero della sanita', nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. In attesa degli elenchi di cui al comma 2, restano ferme le disposizioni in materia di controllo di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e quelle in materia di certificati di accompagnamento dei prodotti provenienti da Paesi terzi; il Ministero della sanita' informa la Commissione europea, in sede di Comitato veterinario permanente, sulle inadempienze riscontrate nel corso delle ispezioni effettuate nei Paesi terzi, ai sensi delle disposizioni nazionali vigenti.
5. In attesa di disposizioni adottate in sede comunitaria, l'importazione dei prodotti di cui all'allegato I destinati a laboratori di sperimentazione nonche' l'importazione, sotto forma di campione commerciale, dei prodotti di cui agli allegati I e II devono avvenire previa autorizzazione del Ministero della sanita' e alle condizioni in essa specificate.
6. Ai fini dell'importazione:
a) i prodotti di cui all'allegato I destinati ai laboratori di sperimentazione devono essere accompagnati da documenti la cui natura e il cui contenuto sono stabiliti dal Ministero della sanita';
b) la singola partita dei prodotti di cui agli allegati I e II sotto forma di campione commerciale deve essere accompagnata dall'autorizzazione.
7. Se la partita di campioni commerciali e' destinata ad altro Stato membro, si applica l'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, previo accertamento che essa sia accompagnata dall'autorizzazione rilasciata dallo Stato membro destinatario che e' responsabile del fatto che la partita soddisfi le condizioni previste dall'autorizzazione.
Art. 6.
1. I prodotti di cui agli allegati I e II e quelli di cui all'articolo 2, commi 2 e 4, ottenuti in uno Stato membro e che abbiano transitato attraverso un Paese terzo, possono essere introdotti solo se scortati da un certificato sanitario attestante il rispetto delle disposizioni fissate dal presente decreto.
2. Il Ministero della sanita' comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri, nell'ambito del Comitato veterinario permanente, quanto stabilito al comma 1.
Art. 7.
1. Alla registrazione degli stabilimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), provvede il Ministero della sanita'.
2. Le spese relative alla procedura di registrazione di cui al comma 1 sono a carico del titolare degli stabilimenti secondo tariffe e modalita' da stabilirsi entro trenta giorni dalla data del presente decreto con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 8.
1. Ai fini degli scambi, i prodotti trasformati ottenuti, ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, da materiali a basso e alto rischio, devono soddisfare le condizioni di cui all'allegato I, capitolo 6.
2. Ai fini degli scambi, i materiali a basso rischio e i materiali ad alto rischio destinati ad essere trattati in uno stabilimento di un altro Stato membro individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, nonche' i prodotti trasformati partendo dai citati materiali, devono essere accompagnati:
a) qualora provengano da uno stabilimento riconosciuto per la trasformazione di materiale a basso o alto rischio, da un documento commerciale che precisi la natura dell'eventuale trattamento e se il prodotto contiene proteine ottenute da ruminanti;
b) qualora provengano da una fabbrica di alimenti per animali familiari o di prodotti farmaceutici o tecnici, da un certificato sanitario rilasciato e firmato da un veterinario ufficiale che riporti i metodi di trattamento della partita, il risultato delle prove di ricerca della salmonella e se il prodotto contiene proteine ottenute da ruminanti.
Art. 9.
1. I trattamenti cui devono essere sottoposti, durante il processo di fabbricazione di alimenti per animali familiari, taluni prodotti di origine animale derivanti esclusivamente da animali o pesci e non destinati al consumo umano, nonche' le relative condizioni di fabbricazione per la tutela degli animali familiari o per motivi di salubrita' o sanitari sono stabiliti nell'allegato I, capitolo 10.
2. L'articolo 6 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e' abrogato.
Art. 10.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile dell'azienda o dell'esercizio commerciale che effettui scambi o importazioni non osservando le disposizioni di cui agli articoli 2, commi 2 e 5; 3; 5, commi 1, 2, 5 e 6; 6, comma 1, e all'articolo 8, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 4 milioni a lire 24 milioni. Alla stessa sanzione soggiace il responsabile dello stabilimento, quale definito all'articolo 2, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, che non osservi la disposizione di cui all'articolo 9, comma 1.
(Si omette il testo degli Allegati)