Decreto Legislativo 4 dicembre 1996, n. 659
"Recepimento della direttiva 94/19/CEE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1996
(Rettifica G.U. n. 13 del 17 gennaio 1997)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 23 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 94/19/CE, del Consiglio del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 1996;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Dopo il comma 9 dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e' inserito il seguente comma:
"9-bis. La Banca d'Italia puo' comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.".
Art. 2.
1. L'articolo 96 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e' sostituito dalla seguente sezione:
"Sezione IV
SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI
Art. 96
(Soggetti aderenti e natura dei sistemi di garanzia). - 1. Le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia.
2. Le succursali di banche comunitarie operanti in Italia possono aderire a un sistema di garanzia italiano al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia dello Stato di appartenenza.
3. Le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia aderiscono a un sistema di garanzia italiano salvo che partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente.
4. I sistemi di garanzia hanno natura di diritto privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle loro finalita' sono fornite dalle banche aderenti.
5. I componenti degli organi e coloro che prestano la propria attivita' nell'ambito dei sistemi di garanzia dei depositanti sono vincolati al segreto professionale in relazione a tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dei sistemi di garanzia stessi in ragione dell'attivita' istituzionale di questi ultimi.
Art. 96-
bis (Interventi). - 1. I sistemi di garanzia effettuano i rimborsi nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche autorizzate in Italia. Per le succursali di banche comunitarie operanti in Italia, che abbiano aderito in via integrativa a un sistema di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo nei casi in cui sia intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza. I sistemi di garanzia possono prevedere ulteriori casi e forme di intervento.
2. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti delle succursali comunitarie delle banche italiane; essi possono altresi' prevedere la tutela dei depositanti delle succursali extracomunitarie delle banche italiane.
3. Sono ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonche' agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.
4. Sono esclusi dalla tutela:
a) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;
b) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, paghero' cambiari ed operazioni in titoli;
c) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca;
d) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli articoli 648- bis e 648-
ter del codice penale;
e) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali;
f) i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonche' i crediti delle stesse;
g) i depositi delle societa' finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b), delle compagnie di assicurazione; degli organismi di investimento collettivo del risparmio; di altre societa' dello stesso gruppo bancario;
h) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario;
i) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei soci che detengano almeno il 5 per cento del capitale sociale della banca;
l) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.
5. Il limite massimo di rimborso per ciascun depositante non puo' essere inferiore a lire duecento milioni.
6. Sono ammessi al rimborso i crediti, non esclusi ai sensi del comma 4, che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto previsto dalla sezione III del presente titolo.
7. Il rimborso e' effettuato, sino all'ammontare del controvalore di 20.000 ECU, entro tre mesi dalla data del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. Il termine puo' essere prorogato dalla Banca d'Italia, in circostanze eccezionali o in casi speciali, per un periodo complessivo non superiore a nove mesi. La Banca d'Italia stabilisce modalita' e termini per il rimborso dell'ammontare residuo dovuto ed aggiorna il limite di 20.000 ECU per adeguarlo alle eventuali modifiche della normativa comunitaria.
8. I sistemi di garanzia subentrano nei diritti dei depositanti nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei rimborsi effettuati e, entro tali limiti, percepiscono i riparti erogati dalla liquidazione in via prioritaria rispetto ai depositanti destinatari dei rimborsi medesimi.
Art. 96-
ter (Poteri della Banca d'Italia). - 1. La Banca d'Italia, avendo riguardo alla tutela dei risparmiatori e alla stabilita' del sistema bancario:
a) riconosce i sistemi di garanzia, approvandone gli statuti, a condizione che i sistemi stessi non presentino caratteristiche tali da comportare una ripartizione squilibrata dei rischi di insolvenza sul sistema bancario;
b) coordina l'attivita' dei sistemi di garanzia con la disciplina delle crisi bancarie e con l'attivita' di vigilanza;
c) disciplina le modalita' di rimborso, anche con riferimento ai casi di cointestazione;
d) autorizza gli interventi dei sistemi di garanzia e le esclusioni delle banche dai sistemi stessi;
e) verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia sia equivalente a quella offerta dai sistemi di garanzia italiani;
f) disciplina la pubblicita' che le banche sono tenute ad attuare per informare i depositanti sul sistema di garanzia cui aderiscono e sull'inclusione nella garanzia medesima delle singole tipologie di crediti;
g) disciplina le procedure di coordinamento con le autorita' competenti degli altri Stati membri in ordine all'adesione delle succursali di banche comunitarie a un sistema di garanzia italiano e alla loro esclusione dallo stesso;
h) emana disposizioni attuative delle norme contenute nella presente sezione.
Art. 96-
quater (Esclusione). - 1. Le banche possono essere escluse dai sistemi di garanzia in caso di inadempimento di eccezionale gravita' agli obblighi derivanti dall'adesione ai sistemi stessi.
2. I sistemi di garanzia, previo assenso della Banca d'Italia, contestano alla banca l'inadempimento, concedendo il termine di un anno per ottemperare agli obblighi previsti nel comma 1. Decorso inutilmente tale termine, prorogabile per un periodo non superiore a un anno, i sistemi di garanzia, previa autorizzazione della Banca d'Italia, comunicano alla banca l'esclusione.
3. Sono coperti dalla garanzia i fondi acquisiti fino alla data di ricezione della comunicazione di esclusione. Di tale comunicazione la banca esclusa da tempestiva notizia ai depositanti secondo le modalita' indicate dalla Banca d'Italia.
4. Le autorita' che hanno rilasciato l'autorizzazione all'attivita' bancaria revocano la stessa al venir meno dell'adesione ai sistemi di garanzia; resta ferma la possibilita' di disporre la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80.
5. La procedura di esclusione non puo' essere avviata ne' proseguita nei confronti di banche sottoposte ad amministrazione straordinaria.".
Art. 3.
1. Prima dell'articolo 97 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e inserita la seguente sezione: "Sezione V - LIQUIDAZIONE VOLONTARIA".
Art. 4.
1. I depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore protetti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono garantiti fino alla scadenza contrattuale o, in mancanza di scadenza, fino ad un anno dalla suddetta data in base alle norme del presente decreto.