Decreto Legislativo 12 novembre 1996, n. 633
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 18 dicembre 1996 - Supplemento Ordinario n. 222
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 6;
Vista la direttiva 92/65/CEE, del Consiglio del 13 luglio 1992, che stabilisce le norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunita' di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE e tenuto conto delle modifiche apportate dalla decisione 95/176/CEE della Commissione del 6 aprile 1995;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le norme sanitarie che si applicano agli scambi e alle importazioni di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti a normative comunitarie specifiche di polizia sanitaria.
2. Sono fatte salve le disposizoni adottate nel quadro del regolamento CEE n. 3626/1982, relativo all'applicazione nella Comunita' della convezione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione.
3. Sono fatte salve le disposizioni nazionali che si applicano agli animali da compagnia, senza pregiudizio tuttavia della soppressione dei controlli alle frontiere con gli Stati membri.
4. Sono fatte salve, altresi', le disposizioni previste all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, come modificata dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "scambi": gli scambi come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche;
b) "animali": esemplari appartenenti alle specie di animali diverse da quelle disciplinate da specifiche normative sanitarie comunitarie;
c) "organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto": qualsiasi istituzione permanente, geograficamente limitata, riconosciuta conformemente all'articolo 13, comma 3, in cui animali di una o piu' specie sono abitualmente tenuti o allevati a fini commerciali o no e destinati esclusivamente all'esposizione e a fini educativi, alla conservazione della specie, alla ricerca scientifica fondamentale o applicata o all'allevamento per esigenze di ricerca;
d) "malattie soggette a denuncia": le malattie incluse nell'allegato A;
e) "autorita' competente": quella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche.
2. Ai fini del presente decreto si applicano per analogia le definizioni di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, nonche' all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modifiche, e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e successive modifiche, escluse quelle relative ai centri e organismi riconosciuti.
Art. 3.
Limitazione agli scambi
1. Ai fini degli scambi degli animali e dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, oltre ai divieti ed alle limitazioni stabiliti per ragioni di polizia sanitaria dal presente decreto, si applicano soltanto divieti e limitazioni imposti per le stesse ragioni da disposizioni e, in particolare, dalle misure di salvaguardia eventualmente adottate in sede comunitaria.
Art. 4.
Condizioni generali per gli scambi
1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 13 e 19, gli animali di cui agli articoli da 5 a 10 possono essere oggetto di scambi soltanto se soddisfano le specifiche disposizioni rispettivamente previste per ogni singola specie e provengono da una azienda o esercizio commerciale soggetti a registrazione previo impegno dei loro responsabili a:
a) far visitare regolarmente gli animali;
b) denunciare, oltre che le malattie di cui all'allegato A, soggette a denuncia obbligatoria, anche quelle di cui all'allegato B per le quali e' stato istituito un programma nazionale di lotta o sorveglianza;
c) rispettare le specifiche misure di lotta contro le malattie di cui all'allegato B, che hanno formato oggetto di un programma di lotta o di sorveglianza approvato in sede comunitaria, comprese le eventuali garanzie complementari da richiedersi negli scambi;
d) immettere in commercio solo animali esenti da sintomi di malattie e che provengono da aziende o zone che non sono oggetto di restrizioni per motivi di polizia sanitaria e, per gli animali per i quali non e' prescritto che siano accompagnati dal certificato sanitario o dal documento commerciale di cui agli articoli da 5 a 11, immetterli sul mercato solo se accompagnati da un'autocertificazione attestante che gli animali non presentano, al momento della spedizione, alcun segno clinico di malattie e che l'azienda non e' stata sottoposta a misure restrittive di polizia sanitaria;
e) assicurare il rispetto del benessere animale.
2. La registrazione di cui al comma 1 e' effettuata secondo le modalita' applicative stabilite ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche.
3. Le spese relative alla procedura di registrazione di cui al comma 1 sono a carico del titolare delle aziende o degli esercizi commerciali secondo criteri e modalita' da stabilirsi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali e il Ministro del tesoro.
Art. 5.
Condizioni specifiche per le scimmie
1. Le scimmie (simiae e prosimiae) devono:
a) provenire esclusivamente da organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti per essere destinate solo ad altri organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti;
b) essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato E.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), il Ministero della sanita' puo' autorizzare un organismo, istituto o centro riconosciuto ad acquisire scimmie appartenenti a privati.
3. La deroga di cui al comma 2 non si applica alle scimmie destinate alla sperimentazione scientifica conformemente a quanto stabilito dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.
Art. 6.
Condizioni specifiche per gli ungulati
1. Gli ungulati diversi da bovini, suini, equidi, ovini e caprini, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14 e 15 devono:
a) essere identificati conformemente all'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche;
b) non essere destinati all'eliminazione nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa;
c) non essere stati vaccinati contro l'afta epizootica e soddisfare i requisiti di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 229, e al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 230, e successive modifiche;
d) provenire da una azienda in cui abbiano soggiornato sin dalla nascita o negli ultimi trenta giorni precedenti la spedizione, azienda che abbia i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, e non sia oggetto di alcuna misura di polizia sanitaria, in particolare di quelle adottate in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 229, e successive modifiche, o del decreto dei Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, e successive modifiche;
e) essere accompagnati dal certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato E.
2. Gli animali di cui al comma 1, se sono stati importati, devono soddisfare le seguenti ulteriori condizioni:
a) provenire da un Paese terzo inserito nell'elenco stabilito dalla Commissione europea alla voce "altri ungulati";
b) rispettare i requisiti specifici di polizia sanitaria fissati in sede comunitaria.
3. Il Ministero della sanita' provvede all'applicazione delle misure di cui al comma 2, lettera b), e cura la pubblicazione dell'elenco di cui al comma 2, lettera a).
4. Oltre a quanto prescritto ai commi 1 e 2, i ruminanti:
a) devono provenire da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi e ufficialmente indenne o indenne da brucellosi e soddisfare, per quanto riguarda le norme di polizia sanitaria, i requisiti previsti dall'articolo 3, lettere c), d), e, g) e h), della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, per i bovini o quelli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, e successive modifiche, per gli ovini ed i caprini;
b) qualora non provengano da un allevamento rispondente alle condizioni di cui alla lettera a), devono provenire da una azienda in cui non sia stato constatato alcun caso di brucellosi e di tubercolosi nei 42 giorni precedenti il carico degli animali e nella quale i ruminanti siano stati sottoposti, nei 30 giorni precedenti la spedizione, con esito negativo, ad un test diretto a dimostrare una reazione alla tubercolosi e un test diretto a dimostrare l'assenza di anticorpi contro la brucellosi.
5. Fino a quando non saranno stabiliti in sede comunitaria i requisiti relativi ai test di cui al comma 4, lettera b), nonche' quelli relativi alla definizione dello stato sanitario delle aziende, restano applicabili le disposizioni vigenti in materia, in particolare per la tubercolosi.
6. Oltre a quanto prescritto ai commi 1 e 2, i suini:
a) devono provenire da una zona non sottoposta a restrizioni per la peste suina africana;
b) devono provenire da una azienda non soggetta a restrizioni per la peste suina classica;
c) devono provenire da un allevamento indenne da brucellosi e devono soddisfare i particolari requisiti di polizia sanitaria previsti per gli animali della specie suina dalla legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche;
d) qualora non provengano da un allevamento conforme alle disposizioni di cui alla lettera c), devono essere stati sottoposti, nei trenta giorni precedenti la spedizione, con esito negativo, ad un test teso a dimostrare l'assenza di anticorpi contro la brucellosi.
Art. 7.
Condizioni specifiche per gli uccelli
1. Gli uccelli diversi da quelli disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e successive modifiche devono:
a) provenire da una azienda nella quale non sono stati diagnosticati casi di influenza aviaria nei trenta giorni precedenti la spedizione;
b) provenire da una azienda o da una zona non soggetta a misure restrittive per la malattia di Newcastle;
c) se in provenienza da un Paese terzo, essere sottoposti a quarantena nell'azienda di prima destinazione dopo la loro introduzione nel territorio comunitario.
2. Oltre a quanto prescritto al comma 1, gli psittacidi devono:
a) non provenire da una azienda, ne' essere stati in contatto con animali di una azienda, in cui sono stati diagnosticati casi di psittacosi (clamidia psittaci); il divieto permane per un periodo di almeno due mesi a decorrere dall'ultimo caso accertato della malattia e dal trattamento riconosciuto in sede comunitaria ed effettuato sotto controllo veterinario;
b) essere identificati con metodi stabiliti in sede comunitaria;
c) essere accompagnati da un documento commerciale vistato dal veterinario ufficiale o, se proveniente da Stati membri che lo consentono, dal veterinario responsabile dell'azienda o dell'esercizio commerciale di origine, a cio' legittimato dalla autorita' competente.
Art. 8.
Condizioni specifiche per le api
1. Le api (apis melifera) devono:
a) provenire da una zona che non sia oggetto di misure restrittive per la peste americana; il divieto permane per almeno trenta giorni a decorrere dall'ultimo caso constatato della malattia e dalla data in cui tutti gli alveari situati in un raggio di 3 chilometri sono stati controllati dal servizio veterinario territorialmente competente e tutti gli alveari infetti sono stati bruciati o trattati sotto il suo controllo;
b) essere accompagnate dal certificato sanitario conformemente alle disposizioni di cui all'allegato E.
Art. 9.
Condizioni specifiche per i lagomorfi
1. I lagomorfi devono:
a) non provenire da una azienda nella quale si verificato un sospetto o un caso di rabbia nel corso dell'ultimo mese precedente la spedizione ne' essere stati in contatto con animali di tale azienda;
b) provenire da una azienda nella quale nessun animale presenti segni clinici di mixomatosi;
c) essere accompagnati dal certificato sanitario di cui al comma 2, se prescritto.
2. Il Ministero della sanita', informandone la Commissione europea, puo' prescrivere, per la movimentazione nel territorio nazionale, che i lagomorfi siano accompagnati da un certificato sanitario; in questo caso puo' altresi prescrivere che i lagomorfi provenienti da altri Stati membri siano accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato E.
Art. 10.
Condizioni specifiche per furetti, visoni, volpi, cani e gatti
1. Sono vietati gli scambi di furetti, visoni e volpi che provengono da una azienda nella quale si sia sospettato o diagnosticato un caso di rabbia negli ultimi sei mesi o abbiano avuto contatto con animali di tale azienda non sottoposti ad un programma di vaccinazione sistematica contro la rabbia.
2. Cani e gatti di eta' superiore a tre mesi possono essere oggetto di scambi solo se:
a) nel giorno della spedizione dall'azienda di origine non presentano alcun segno clinico di malattia, specialmente di malattie contagiose della specie;
b) sono tatuati ovvero individuati mediante un sistema di riconoscimento stabilito in sede comunitaria;
c) sono stati vaccinati contro la rabbia dopo i tre mesi di eta', con un richiamo annuale o altra periodicita' autorizzata per tale vaccino, mediante iniezione di vaccino inattivato di almeno un'unita' antigenica internazionale (norma OMS) misurata conformemente alla prova di attivita' secondo il metodo descritto dalla farmacopea europea. La vaccinazione deve essere certificata da un veterinario ufficiale o, se gli animali provengono da altri Stati membri, dal veterinario responsabile dell'azienda di origine a cio' legittimato dall'autorita' competente. Il certificato di vaccinazione deve indicare il nome del vaccino e il numero di lotto, se possibile con etichetta autoadesiva;
d) i cani sono stati vaccinati contro il cimurro;
e) sono muniti di passaporto individuale che consenta di identificare chiaramente l'animale e nel quale siano indicate le date di vaccinazione, o di un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato E.
3. Cani e gatti di eta' inferiore a tre mesi possono essere oggetto di scambi solo se:
a) soddisfano i requisiti di cui al comma 2, lettere a) ed e);
b) non provengono da una azienda soggetta a restrizioni relative alla movimentazione per motivi di polizia sanitaria;
c) sono nati nell'azienda di origine e sono rimasti in cattivita' dalla nascita.
Art. 11.
Condizioni specifiche per sperma, ovuli ed embrioni
1. Fatte salve le disposizioni concernenti l'iscrizione degli equidi nei libri genealogici per determinate razze, lo sperma delle specie ovina, caprina ed equina, puo' essere oggetto di scambi solo se:
a) e' stato raccolto e trattato ai fini della fecondazione artificiale in una stazione o in un centro riconosciuto sotto il profilo sanitario conformemente all'allegato D, capitolo I, oppure, qualora si tratti di ovini e caprini, in un azienda che soddisfi i requisiti previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, e successive modifiche;
b) proviene da animali che soddisfano le condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo II;
c) e' stato raccolto, trattato e conservato conformemente alle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III;
d) e' accompagnato da un certificato sanitario.
2. Gli ovuli e gli embrioni delle specie ovina, caprina, suina ed equina possono essere oggetto di scambi solo se:
a) sono stati prelevati su donatrici che soddisfano le disposizioni di cui all'allegato D, capitolo IV, da un gruppo di raccolta riconosciuto, e trattati in un laboratorio adeguato;
b) sono stati trattati ed immagazzinati conformemente alle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III;
c) sono accompagnati da un certificato sanitario.
3. Lo sperma utilizzato per la fecondazione delle donatrici deve essere conforme:
a) se si tratta di ovini, caprini ed equidi, alle disposizioni di cui al comma 1;
b) se si tratta di suini, alle disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 242.
4. Il Ministero della sanita' cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei modelli di certificato adottati in sede comunitaria.
5. Le spese connesse con le procedure di riconoscimento di cui al presente articolo sono a carico del titolare dei centri e delle stazioni di raccolta, non pubblici, secondo criteri e modalita' da stabilirsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 12.
Controlli veterinari
1. Le norme sui controlli veterinari, di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, e in particolare quelle riguardanti l'organizzazione e le conseguenze dei controlli da effettuare, sono estese agli animali, allo sperma, agli ovuli e agli embrioni di cui al presente decreto, accompagnati da un certificato sanitario; gli altri animali devono provenire da aziende i cui responsabili devono adempiere agli obblighi di cui all'articolo 4.
2. Sono altresi' estese agli animali, allo sperma, agli ovuli ed agli embrioni di cui al presente decreto le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche.
3. Ai fini degli scambi, gli esercizi commerciali che detengono in modo permanente o anche a titolo occasionale gli animali di cui agli articoli 7, 9 e 10:
a) sono soggetti alla registrazione di cui all'articolo 4;
b) tengono un registro in cui sono iscritte le forniture e le consegne, con l'indicazione per queste ultime, della destinazione ulteriore degli animali nel caso in cui essi siano destinati ad un commerciante registrato che procede al frazionamento del lotto;
c) conservano il registro di cui alla lettera b) per un periodo non inferiore a sei mesi in modo da poterlo presentare, su richiesta, all'autorita' competente.
4. I servizi veterinari procedono ai controlli ritenuti opportuni qualora sospettino che le disposizioni contenute nel presente decreto non vengano rispettate o vi siano dubbi sulla salute degli animali o sulla qualita' dello sperma, degli ovuli o degli embrioni.
Art. 13.
Documentazione sanitaria per il trasporto
1. Devono essere accompagnati da un documento di trasporto conforme al modello di cui all'allegato E:
a) gli animali delle specie sensibili alle malattie di cui all'allegato A;
b) gli animali delle specie sensibili alle malattie di cui all'allegato B, nel caso in cui lo Stato membro di destinazione abbia stabilito un programma facoltativo o obbligatorio di lotta o di sorveglianza ovvero sia indenne o parzialmente indenne dalle malattie di cui allo stesso allegato B;
c) lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di animali di cui alle lettere a) e b), in provenienza da o con destinazione ad organismi, istituti o centri riconosciuti.
2. Il documento di cui al comma 1, che deve accompagnare le partite durante il trasporto fino a destinazione, e' completato dal veterinario responsabile dell'organismo, istituto o centro riconosciuto di origine e deve precisare che gli animali, gli ovuli, lo sperma o gli embrioni provengono da organismo, istituto o centro riconosciuti.
3. Il Ministero della sanita' riconosce ufficialmente gli organismi, istituti o centri su presentazione di domanda corredata dalla documentazione che attesti il possesso dei requisiti di cui all'allegato C; a tal fine il Ministero della sanita' puo' procedere a controlli sul posto direttamente o delegando i servizi veterinari delle unita' sanitarie locali.
4. Il Ministero della sanita' compila l'elenco nazionale degli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti e lo comunica, con i relativi aggiornamenti, alla Commissione europea.
5. Le spese connesse con le procedure di riconoscimento di cui al presente articolo sono a carico del titolare degli organismi, degli istituti e dei centri, non pubblici, secondo criteri e modalita' da stabilirsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 14.
Programmi di lotta o di sorveglianza
1. Il Ministero della sanita', quando stabilisce programmi facoltativi od obbligatori di lotta o di sorveglianza nei confronti di una delle malattie di cui all'allegato B ovvero a tali fini autorizzi programmi proposti da allevatori, puo' sottoporli alla Commissione europea per l'eventuale approvazione e la precisazione delle garanzie complementari, generali o limitate, da esigere negli scambi.
Art. 15.
Stato di territorio indenne
1. Il Ministero della sanita', se ritiene il territorio nazionale totalmente o parzialmente indenne da una delle malattie di cui all'allegato B, lo rappresenta alla Commissione europea fornendone le giustificazioni e proponendo un programma che consenta di controllare l'assenza della malattia affinche' vengano stabilite garanzie complementari, generali o limitate da esigere negli scambi; in attesa che la Commissione decida, tali garanzie possono essere stabilite dal Ministero della sanita'.
Art. 16.
Disposizioni applicabili alle importazioni nella Comunita' europea
1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, alle importazioni di animali, sperma, ovuli ed embrioni di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le norme stabilite dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modifiche.
Art. 17.
Misure sanitarie alle importazioni
1. Gli animali e lo sperma, gli ovuli e gli embrioni, di cui all'articolo 11 possono essere importati solo se:
a) provengono da un Paese terzo o parte di esso nonche' da un centro di raccolta e stabilimento riconosciuto compresi in elenchi predisposti in sede comunitaria;
b) sono accompagnati da un certificato sanitario firmato dalla competente autorita' del paese esportatore e conforme al modello predisposto in sede comunitaria, che attesti che gli animali, lo sperma, gli ovuli e gli embrioni soddisfano le condizioni supplementari stabilite dalla Commissione europea od offrono le garanzie equivalenti eventualmente richieste o provengono da centri; organismi, istituti o centri di raccolta riconosciuti che offrono le citate condizioni o garanzie.
2. Il Ministero della sanita' cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli elenchi di cui al comma 1, lettera a), e dei modelli di certificato sanitario di cui al comma 1, lettera b).
3. In attesa degli elenchi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni nazionali in materia di accertamento dei requisiti sanitari nei Paesi terzi.
Art. 18.
C o n t r o l l i
1. Gli animali, lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di cui al presente decreto possono essere importati solo se:
a) sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dal veterinario ufficiale conforme al modello stabilito in sede comunitaria;
b) hanno subito, con esito favorevole presso un posto di ispezione frontaliero abilitato, i controlli previsti dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modifiche;
c) sono stati sottoposti, prima della spedizione verso il territorio comunitario, ad un controllo del veterinario ufficiale inteso ad assicurare il rispetto delle norme sulla protezione degli animali durante il trasporto di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, e successive modifiche, in particolare per quanto riguarda l'abbeveraggio e l'alimentazione;
d) sono stati sottoposti, se si tratta degli animali di cui agli articoli da 5 a 10, ad un periodo di quarantena secondo modalita' da stabilire in sede comunitaria.
2. In attesa delle disposizioni comunitarie concernenti le modalita' di applicazione del comma 1, alle importazioni da un Paese terzo per il quale non siano stati fissati requisiti a livello comunitario, restano applicabili le norme vigenti purche' non piu' favorevoli di quelle previste per gli scambi.
Art. 19.
Obbligo di certificazione sanitaria
1. Gli animali, compresi gli uccelli da voliera, lo sperma, gli ovuli e gli embrioni oggetto del presente decreto, transitati attraverso il territorio di un Paese terzo, possono essere introdotti nel territorio nazionale solo se accompagnati da un certificato sanitario che attesti l'osservanza dei requisiti prescritti dal presente decreto.
Art. 20.
S a n z i o n i
1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 3 milioni a lire 40 milioni il responsabile dell'azienda o esercizio commerciale che effettua scambi di animali, sperma, ovuli ed embrioni senza la preventiva registrazione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma 3, lettera a).
2. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire un milione a lire tre milioni per ogni singolo obbligo violato il responsabile dell'azienda o esercizio commerciale che:
a) non osservi le prescrizioni fissate per gli scambi e per le importazioni dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, comma 1, 10, 11, 12, comma 3, lettere b) e c), 13, commi 1 e 2, 17, comma 1, 18, comma 1, e 19;
b) non ottemperi agli impegni assunti con la registrazione.
(Si omette il testo degli Allegati)