Decreto Legislativo 24 luglio 1996, n. 446
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 1996
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107, comma secondo, del citato testo unico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 luglio 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Presso i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti in provincia di Bolzano l'attivita' deve essere organizzata in modo che sia garantito l'uso delle due lingue italiana e tedesca secondo le norme del presente decreto. Il personale occorrente a tal fine deve essere in possesso del requisito di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.
2. Ai fini del presente decreto sono concessionari di servizi di pubblico interesse i soggetti che gestiscono servizi che rientrano nelle attribuzioni o nella disponibilita' di enti pubblici, nonche' quelli in atto ad essi equiparati.
3. Nei formulari degli atti relativi alla assicurazione obbligatoria deve essere garantito l'uso congiunto delle lingue italiana e tedesca.
4. Per le assunzioni, a qualsiasi titolo effettuate, anche a tempo determinato, di personale, nelle societa' o enti comunque denominati o strutturati che abbiano assunto o assumano in concessione esclusiva o parziale la gestione di servizi che al 1° gennaio 1991 erano esercitati sia dalle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo soggette alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche ed integrazioni, sia da enti pubblici economici, e' richiesto il requisito previsto dal titolo I del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il medesimo requisito e', altresi', richiesto per i trasferimenti di personale da sedi o uffici in altre province ad uffici situati in provincia di Bolzano.
5. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni. Alla applicazione di detta sanzione provvede il commissario del Governo. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni prima e seconda del capo primo della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni. In caso di recidiva l'autorita' competente al rilascio della concessione puo' disporre la sospensione della concessione per un periodo non superiore ad un anno ovvero puo' escludere il concessionario dalle procedure di rilascio, anche temporaneo, della relativa concessione.
6. Il personale presso i concessionari in possesso dell'attestato di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, o che abbia superato l'esame di seconda lingua a norma della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, deve essere munito di un segno di identificazione facilmente visibile. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 200.000 lire. Alla applicazione della sanzione provvede il commissario del Governo. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni prima e seconda del capo primo della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni.".
2. I commi 40 e 41 dell'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono abrogati.
Art. 2.
1. I commi 1 e 2 dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sono sostituiti dai seguenti:
" 1. I cittadini di lingua ladina della provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la propria lingua nei rapporti orali e scritti con gli uffici della pubblica amministrazione, con esclusione delle Forze armate e delle Forze di polizia, siti nelle localita' ladine della stessa provincia, con gli enti locali e le istituzioni scolastiche di dette localita', con gli uffici della provincia che svolgono funzioni esclusivamente o prevalentemente nell'interesse delle popolazioni ladine, anche se siti fuori delle suddette localita', nonche' con i concessionari di cui all'art. 2 che operano esclusivamente nelle localita' ladine.
2. Le amministrazioni ed i concessionari di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere oralmente in ladino ovvero per iscritto in lingua italiana e tedesca, seguite dal testo in lingua ladina.".