Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 436
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 24 agosto 1996 - Supplemento Ordinario n. 141
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed, in particolare, l'articolo 49, e l'allegato A;
Vista la direttiva 94/25/CE del Consiglio del 16 giugno 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto;
Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;
Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51;
Vista la legge 26 aprile 1986, n. 193;
Vista la legge 5 maggio 1989, n. 171;
Vista la legge 8 agosto 1994, n. 498;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle unita' da diporto, anche parzialmente completate, come definite all'articolo 2 nonche' ai componenti delle unita' da diporto, sia separati che installati, indicati nell'allegato I.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle unita' da diporto destinate o utilizzate in noleggio, locazione o per l'insegnamento della navigazione da diporto, purche' immesse in commercio per finalita' ricreative.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) alle unita' da diporto destinate unicamente alle regate, comprese quelle a remi e per l'addestramento al canottaggio, qualificate in tal senso dal fabbricante;
b) canoe e kayak, gondole e pedalo';
c) tavole a vela;
d) tavole a motore, moto d'acqua, ed altre unita' analoghe a motore;
e) originali e singole riproduzioni di unita' da diporto storiche, progettate prima del 1950, ricostruite principalmente con i materiali originali e classificate in tal senso dal fabbricante;
f) unita' da diporto sperimentali sempreche' non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario;
g) unita' da diporto costruite per proprio uso e non immesse sul mercato comunitario per un periodo di cinque anni;
h) unita' da diporto specificatamente destinate ad essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, in particolare quelle definite dal decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 572;
i) sommergibili;
j) veicoli a cuscino d'aria;
k) aliscafi.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) unita' da diporto: ogni unita' con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati, di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione, destinata ad essere utilizzata per fini sportivi o ricreativi;
b) unita' da diporto parzialmente completata: una unita' costituita dallo scafo e da uno o piu' componenti;
c) imbarcazione da diporto: ogni unita' iscritta nei registri di cui all'articolo 5 della legge 11 febbraio i971, n. 50, e successive modificazioni;
d) natante da diporto: ogni unita' esente dall'obbligo di iscrizione come specificato nell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni;
e) legge sulla nautica da diporto: la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni.
Art. 3.
Requisiti essenziali di sicurezza
1. Le unita' da diporto e i componenti di cui all'articolo 1 devono essere conformi ai requisiti essenziali in materia di sicurezza, sa- lute, protezione dell'ambiente e dei consumatori indicati nell'allegato II.
2. La marcatura "CE" di cui all'articolo 5 attesta la conformita' delle unita' da diporto e dei componenti ai requisiti indicati al comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 9.
Art. 4.
Immissione in commercio e messa in servizio
1. Possono essere immesse in commercio e messe in servizio per uso conforme alla loro destinazione, le unita' da diporto che soddisfano i requisiti di sicurezza indicati all'articolo 3 e che recano la marcatura "CE" di cui all'articolo 5.
2. Possono essere immesse in commercio le unita' da diporto parzialmente completate che soddisfino i requisiti indicati all'articolo 3, destinate, per dichiarazione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o della persona responsabile dell'immissione in commercio, ad essere completate da altri.
3. La dichiarazione di cui al comma 2 contiene i seguenti elementi:
a) nome e indirizzo del fabbricante;
b) nome e indirizzo del mandatario del fabbricante stabilito nel territorio comunitario o della persona responsabile dell'immissione sul mercato;
c) descrizione dell'unita' da diporto parzialmente completata;
d) dichiarazione attestante che l'unita' da diporto e' destinata ad essere completata da altri e che essa e' conforme ai requisiti essenziali previsti, in questa fase di costruzione, dall'allegato II.
4. Possono essere immessi in commercio e messi in servizio i componenti di cui all'articolo 1, comma 1, recanti la marcatura "CE" di cui all'articolo 5, quando sono destinati ad essere incorporati nelle unita' da diporto, conformemente alla dichiarazione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario, ovvero, in caso di importazione, di colui che immette i componenti sul mercato comunitario.
5. La dichiarazione di cui al comma 4 contiene i seguenti elementi:
a) nome e indirizzo del fabbricante;
b) nome e indirizzo del mandatario del fabbricante stabilito nel territorio comunitario o della persona responsabile dell'immissione sul mercato;
c) descrizione dei componenti;
d) dichiarazione attestante che i componenti sono conformi ai pertinenti requisiti essenziali di cui all'allegato II.
6. In occasione di fiere, mostre e dimostrazioni, possono essere presentati i prodotti di cui all'articolo 1 anche se non conformi alle disposizioni del presente decreto purche' sia indicato in modo visibile che detti prodotti non possono essere immessi in commercio e messi in servizio finche' non siano resi conformi.
Art. 5.
Marcatura "CE" di conformita'
1. Le unita' da diporto ed i componenti di cui all'articolo 1, per essere immessi in commercio, devono recare la marcatura "CE" di conformita' apposta da un organismo di uno Stato membro dell'Unione europea, secondo le modalita' di cui all'allegato III.
2. La marcatura "CE" deve essere apposta sulle unita' da diporto secondo quanto indicato al punto 2.2 dell'allegato II, nonche' sui componenti ovvero, qualora non sia tecnicamente possibile, sul loro imballaggio. La marcatura "CE" deve essere apposta m modo visibile, leggibile ed indelebile ed essere corredata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile dell'attuazione delle procedure di cui agli allegati V, XII, XIII, XIV e XV.
3. E' vietato apporre marchi o iscrizioni che possano indurre in errore circa il significato e il simbolo grafico della marcatura "CE". Sulle unita' da diporto e sui componenti di cui all'allegato I, ovvero, qualora non sia tecnicamente possibile, sui loro imballaggio, puo' essere apposto ogni altro marchio purche' questo non limiti la visibilita' e la leggibilita' della marcatura "CE".
4. Qualora le unita' da diporto e i componenti siano disciplinati da direttive relative ad altri aspetti e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima indica che gli stessi si presumono conformi alle disposizioni di tali direttive. Nel caso in cui una o piu' delle suddette direttive lascino al fabbricante la facolta' di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che tali prodotti soddisfano soltanto le disposizioni applicate dal fabbricante; in tal caso nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione, che devono accompagnare gli stessi, sono riportati i riferimenti concernenti le direttive applicate.
Art. 6.
Valutazione della conformita'
1. Ai fini della immissione in commercio della unita' da diporto e dei componenti di cui all'articolo 1, che non sia gia' provvista della marcatura CE ad opera di un organismo di un altro Stato membro dell'Unione europea, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario, espleta le seguenti procedure per le categorie di progettazione delle unita' da diporto A, B, C, e D di cui al punto 1 dell'allegato II;
a) per le categorie A e B:
1) per le unita' da diporto con scafo di lunghezza inferiore a 12 metri: controllo di fabbricazione interno e prove (modulo A-bis) di cui all'allegato V, oppure modulo B e C, oppure B e D, o B e F o G o H di cui agli allegati VI, VII, XII, XIII, XIV e XV;
2) per le unita' da diporto con scafo di lunghezza compresa tra 12 metri e 24 metri: esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI seguita dalla conformita' al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure da uno dei seguenti moduli: B e D; o B e F, o G o H di cui agli allegati XII, XIII, XIV e XV;
b) per la categoria C:
1) per le unita' da diporto con scafo di lunghezza inferiore ai 12 metri:
a) in caso di rispetto delle norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell'allegato II: controllo della fabbricazione interna (modulo A), di cui all'allegato IV, oppure modulo B e C, o B e D, o B e F o G o H di cui agli allegati VI, VII, XII, XIII, XIV e XV;
b) in caso di inosservanza delle norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell'allegato II:
controllo della fabbricazione interna e prove (modulo A-bis), di cui all'allegato V, oppure modulo B e C, o B e D, o B e F o G o H di cui agli allegati VI, VII, XII, XIII, XIV e XV;
2) per le unita' da diporto con scafo di lunghezza compresa tra i 12 metri e 24 metri: esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI seguita dalla conformita' al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, o da uno dei seguenti moduli: B e D, o B e F, o G o H di cui agli allegati XII, XIII, XIV e XV;
c) per la categoria D:
1) per le unita' da diporto con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e 24 metri: controllo della fabbricazione interna (modulo A), di cui all'allegato IV, oppure modulo B e C, o B e D, o B e F o G o H di cui agli allegati VI, VII, XII, XIII, XIV e XV;
d) per i componenti di cui all'allegato I uno dei seguenti moduli B e C, o B e D, o B e F, o G o H di cui agli allegati VI, VII, XII, XIII, XIV e XV.
2. Le avvertenze e le istruzioni d'uso, nonche' la documentazione relativa ai mezzi di attestazione di conformita', devono essere redatte anche in lingua italiana.
3. Gli organismi di cui all'articolo 7 trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero dei trasporti e da navigazione l'elenco delle approvazioni rilasciate, delle revoche e dei dinieghi di approvazione sulle unita' da diporto e sui componenti.
4. Le spese per la valutazione della conformita' sono a carico del richiedente.
Art. 7.
Organismi di certificazione
1. Possono essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformita' di cui all'articolo 6 nonche' i compiti specifici per i quali sono stati autorizzati, i soggetti che soddisfano i requisiti fissati con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 21, con lo stesso regolamento e' disciplinato il procedimento di autorizzazione. Fino all'entrata in vigore del regolamento ministeriale, i requisiti e le prescrizioni procedimentali sono fissati, rispettivamente, nell'allegato X e XI.
2. I soggetti interessati inoltrano apposita istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede d'intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione alla relativa istruttoria ed alla verifica dei requisiti. L'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione entro novanta giorni; decorso tale termine, si intende negata.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 ha durata quinquennale e puo' essere rinnovata. L'autorizzazione e' revocata ove i requisiti di cui al comma 1 vengano meno ovvero nel caso in cui siano accertate gravi o reiterate irregolarita' da parte dell'organismo.
4. All'aggiornamento delle prescrizioni nonche' all'aggiornamento dei requisiti in attuazione di norme comunitarie si provvede con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero dei trasporti e della navigazione vigilano sull'attivita' degli organismi autorizzati. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il tramite del Ministero degli affari esteri, notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati ad espletare le procedure di certificazione ed ogni successiva variazione.
6. In caso di diniego della certificazione da parte di uno degli organismi di cui al comma 1, l'interessato puo' rivolgersi alle amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 8 che, entro sessanta giorni, procedono al riesame, comunicandone l'esito alle parti, con conseguente addebito delle spese.
7. Le spese di rilascio dell'autorizzazione sono a carico del richiedente. Le spese relative ai controlli successivi sono a carico degli organismi autorizzati. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli organismi tecnici delle amministrazioni dello Stato autorizzati ai sensi del comma 1.
Art. 8.
Vigilanza e verifica della conformita'
1. La vigilanza sull'applicazione del presente decreto e' demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero dei trasporti e della navigazione, nell'ambito delle rispettive competenze, che operano in coordinamento fra loro.
2. Ai fine di verificare la conformita' delle unita' da diporto e dei componenti alle prescrizioni del presente decreto, le amministrazioni vigilanti di cui al comma 1 hanno facolta' di disporre verifiche e controlli mediante i propri uffici centrali o periferici.
3. Gli accertamenti possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso il produttore, i depositi sussidiari del produttore, i grossisti, gli importatori, i commercianti o presso gli utilizzatori. A tal fine e' consentito:
a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei prodotti;
b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento;
c) il prelievo temporaneo e a titolo gratuito di un singolo campione per l'esecuzione di esami e prove.
4. Per l'effettuazione delle eventuali prove tecniche, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi di organismi tecnici dello Stato o di laboratori conformi alle norme della serie EN 45000 specificatamente autorizzati con provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione.
5. Al fine di agevolare l'attivita' di vigilanza e di verifica, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario predispone e mantiene a disposizione degli organi di vigilanza, per dieci anni, la documentazione indicata nell'allegato IX.
6. Ogni constatazione da parte delle amministrazioni vigilanti della non conformita' delle unita' da diporto e dei loro componenti di cui all'articolo 1 alle disposizioni del presente decreto comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario, l'obbligo di far cessare l'infrazione.
7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 10, le amministrazioni vigilanti, quando accertano la non conformita' alle disposizione del presente decreto delle unita' da diporto o dei loro componenti ordinano al fabbricante o al suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o al responsabile dell'immissione in commercio di adottare tutte le misure idonee a far venir meno la situazione di infrazione fissando un termine non superiore a trenta giorni.
8. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 7, le amministrazioni vigilanti ordinano l'immediato ritiro dal commercio delle unita' da diporto o dei loro componenti, a cura e spese del soggetto destinatario dell'ordine.
9. Nel caso in cui l'infrazione continui il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione adotta le misure atte a limitare o vietare l'immissione del prodotto sul mercato o a garantire il ritiro dal commercio, a spese del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o del responsabile dell'immissione in commercio.
Art. 9.
Clausola di salvaguardia
1. Le unita' da diporto e i componenti di cui all'articolo 1 si presumono conformi ai requisiti indicati al comma 1 qualora soddisfino le pertinenti norme nazionali adottate in applicazione delle norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee; i riferimenti delle norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate, sono pubblicati a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 8, qualora ritengano a seguito di accertamenti effettuati in sede di vigilanza o su segnalazione degli organismi di cui all'articolo 7, che i prodotti oggetto del presente decreto, ancorche' recanti marcature "CE" ed utilizzati in modo conforme alla loro destinazione, possano mettere in pericolo la sicurezza e la salute delle persone, dei beni e dell'ambiente vietano o limitano l'immissione in commercio e in servizio od ordinano il ritiro temporaneo dal mercato, a cura e spese del soggetto destinatario dell'ordine, dei prodotti stessi ed adottano di concerto ogni altro provvedimento diretto ad evitarne l'immissione in commercio o la messa in servizio.
3. Le amministrazioni di cui al comma 2 danno immediata comunicazione ai soggetti interessati del verificarsi delle situazioni indicate nello stesso comma 2 e le avvisano dell'avvio del procedimento per l'adozione delle misure idonee ad evitare le situazioni medesime o di limitazione o ritiro del prodotto dal mercato.
Art. 10.
S a n z i o n i
1. Il fabbricante, il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o il responsabile dell'immissione in commercio, che pongono in commercio o in servizio unita' da diporto o loro componenti non conformi alle disposizioni del presente decreto o di cui sia stata accertata la pericolosita' ai sensi dell'articolo 9, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quaranta milioni a lire duecentoquaranta milioni.
2. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o il responsabile dell'immissione in commercio, che non ottemperino agli ordini di cui agli articoli 8 e 9 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire trecento milioni.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque apponga indebitamente la marcatura "CE" in violazione delle disposizioni dell'articolo 5, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quaranta milioni a lire duecentoquaranta milioni.
4. Chiunque venda unita' da diporto o loro componenti non conformi alle disposizioni del presente decreto o di cui sia stata accertata la pericolosita' ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quaranta milioni a lire duecentoquaranta milioni.
5. Chiunque installi componenti non conformi alle disposizioni del presente decreto o di cui sia stata accertata la pericolosita' ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa del paganento di una somma da lire venti milioni a lire centoventi milioni.
6. La violazione degli obblighi di conservazione e di esibizione della documentazione di cui all'articolo 8, comma 5, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Le amministrazioni vigilanti possono disporre il temporaneo divieto di commercializzazione delle unita' da diporto e dei componenti fino alla produzione della documentazione.
Capo II
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N. 50, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER LE UNITA' DA DIPORTO MUNITE DI MARCATURA CE.
Art. 11.
Iscrizione nei registri
1. Le unita' da diporto munite di marcatura CE di conformita', aventi uno scafo di lunghezza superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela o a vela con motore ausiliario o motoveliero, sono iscritte nei registri delle imbarcazioni di cui all'articolo 5 della legge sulla nautica da diporto.
2. Le unita' da diporto munite di marcatura CE di conformita', aventi uno scafo di lunghezza pari o inferiore a quelle indicate al comma 1, rientranti nella categoria dei natanti di cui all'articolo 13 della legge sulla nautica da diporto, possono essere iscritte nei registri delle imbarcazioni da diporto assumendone il relativo regime giuridico ed essere abilitate alla navigazione conformemente alla categoria di progettazione e costruzione quale risulta dalla relativa certificazione.
3. Per ottenere l'iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto, il proprietario o un suo legale rappresentante, deve presentare all'autorita' competente:
a) atto di compravendita in forma di scrittura privata autenticata, dal quale risultino le complete generalita' e la nazionalita' delle parti contraenti nonche' gli elementi di individuazione dell'unita';
b) dichiarazione di conformita' CE rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio comunitario, conforme a quanto previsto dall'allegato VIII, unitamente all'attestazione "CE del tipo" rilasciata, ove prevista, da un organismo notificato;
c) certificato di cancellazione dal registro ove l'unita' era iscritta, per le unita' provenienti da uno Stato membro o da un paese terzo.
4. Qualora la legislazione del paese di provenienza dell'unita' da diporto non preveda l'iscrizione nei registri, il certificato di cui al comma 3, lettera c), e' sostituito da apposita dichiarazione del proprietario dell'unita' o del suo legale rappresentante.
Art. 12.
Abilitazione alla navigazione
1. Le unita' da diporto iscritte nei registri di cui all'articolo 11 sono abilitate alla navigazione con il rilascio di apposita licenza a norma dell'articolo 13. L'abilitazione e' determinata conformemente alla categoria di progettazione, di cui all'allegato II, punto 1, indicata nella dichiarazione di conformita' rilasciata dal costruttore o dal suo mandatario stabilito nel territorio comunitario per le seguenti specie di navigazione:
a) senza alcun limite, per le unita' appartenenti alla categoria di progettazione A);
b) costiera, entro 25 miglia dalla costa, per le unita' appartenenti alla categoria di progettazione B);
c) locale, in acque interne e in quelle marittime entro 3 miglia dalla costa, per le unita' appartenenti alla categoria di progettazione C);
d) speciale, per la navigazione nei fiumi, canali e piccoli laghi, per le unita' appartenenti alla categoria di progettazione D).
2. Le unita' da diporto iscritte nei registri di cui al comma 1, possono essere abilitate per una specie di navigazione inferiore a quella di progettazione.
3. Le unita' da diporto appartenenti alle categorie di progettazione A) e B), qualora rientranti nella categoria dei natanti di cui all'articolo 13 della legge sulla nautica da diporto, sono abilitate a navigare entro 12 miglia dalla costa.
4. Le unita' da diporto appartenenti alla categoria di progettazione C), qualora rientranti nella categoria dei natanti di cui all'articolo 13 della legge sulla nautica da diporto, sono abilitate a navigare nelle acque interne e in quelle marittime entro 3 miglia dalla costa; quelle appartenenti alla categoria di progettazione D), sono abilitate alla navigazione speciale, di cui al comma 1, lettera d).
Art. 13.
Licenza di navigazione e documentazione di bordo
1. La licenza che abilita le unita' da diporto alla navigazione di cui all'articolo 12, lettere a), b) e c), e' rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi e dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo a tenere i registri per navi minori e galleggianti.
2. La licenza che abilita le unita' da diporto alla navigazione di cui all'articolo 12, lettera c), oltre che dagli uffici marittimi indicati al comma 1, e' rilasciata dagli uffici provinciali della motorizzazione civile.
3. La licenza che abilita le unita' da diporto alla navigazione di cui all'articolo 12, lettera d), e' rilasciata dagli uffici provinciali della motorizzazione civile.
4. Le unita' da diporto munite di licenza rilasciata dall'autorita' marittima possono navigare anche nelle acque interne e le unita' da diporto munite di licenza rilasciata dagli uffici provinciali della motorizzazione civile, qualora appartenenti alle categorie di progettazione A), B) e C), possono navigare anche nelle acque marittime.
5. Per le unita' da diporto, i cui proprietari all'atto della prima iscrizione nei registri presentino il titolo di proprieta' di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), in corso di registrazione, e' rilasciata una licenza di navigazione provvisoria avente validita' non superiore a novanta giorni. I modelli delle licenze di cui ai commi 1 e 3 e della licenza provvisoria sono stabiliti con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.
6. Le unita' da diporto, munite di marcatura "CE" di conformita', rientranti nella categoria dei natanti di cui all'articolo 13 della legge sulla nautica da diporto, nel corso della navigazione devono avere a bordo il manuale del proprietario di cui all'allegato II, punto 2.5.
Art. 14.
Visite di idoneita' e di sicurezza
1. La prima visita periodica per le unita' da diporto di prima commercializzazione, munite di certificato CE di conformita', appartenenti alle categorie di progettazione A) e B), e' effettuata dopo 8 anni dall'iscrizione; per le unita' da diporto appartenenti alle categorie di progettazione C) e D) e' effettuata dopo 10 anni dall'iscrizione. Le successive visite periodiche sono effettuate ogni 5 anni.
2. Le visite occasionali sono effettuate quando, a seguito di danni subiti o per mutamenti apportati allo scafo o all'apparato motore di propulsione, siano mutate le condizioni di navigabilita' o di sicurezza.
3. Le visite periodiche e occasionali sono dirette ad accertare la permanenza dei requisiti di cui all'attestato di certificazione CE.
4. Per le unita' da diporto munite di marcatura CE di conformita', l'ufficio competente all'atto della prima iscrizione provvede al rilascio del certificato di sicurezza per il periodo indicato al comma 1, annotandone gli estremi sulla licenza di navigazione.
5. Alla conferma della validita' e al rinnovo del certificato di sicurezza provvede la competente autorita' marittima o della motorizzazione civile sulla base delle certificazioni di visita di idoneita' e di sicurezza, rilasciate dall'ente tecnico.
Capo III
MODIFICHE ALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Art. 15.
Comando delle unita' da diporto
1. Con uno o piu' regolamenti da emanarsi a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione e' dettata la disciplina per le abilitazioni al comando ed alla condotta delle unita' da diporto, in relazione ai limiti di navigazione previsti dall'articolo 12, ai requisiti fisici e morali per il loro conseguimento, ai contenuti delle prove di esame e al loro svolgimento nonche' alla durata di validita', alle revisioni periodiche e straordinarie, alla decadenza, revoca e sospensione delle abilitazioni rilasciate o da rilasciare, sulla base dei seguenti criteri:
a) snellimento delle procedure e ricorso all'autocertificazione senza necessita' di autenticazione della firma del dichiarante;
b) omogeneizzazione delle procedure concernenti il rilascio delle patenti nautiche da parte dell'autorita' marittima a quelle previste per gli uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
c) immediato rilascio ai candidati che hanno superato le prove di esame, del titolo abilitativo;
d) mantenimento per le abilitazioni al comando ed alla condotta delle unita' a motore, o a vela e motore, dei limiti di potenza previsti dagli articoli 18 e 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni;
e) espressa indicazione delle norme da intendersi abrogate alla data di entrata in vigore dei regolamenti.
2. Per il comando e la condotta delle unita' da diporto e' richiesto il possesso di una delle abilitazioni stabilite dall'articolo 20 della legge sulla nautica da diporto, in relazione alla navigazione effettivamente svolta, indipendentemente dai limiti di navigazione cui l'unita' e' abilitata.
3. La disposizione di cui al comma 2, si applica anche ai natanti che navigano a distanza superiore alle sei miglia dalla costa.
Art. 16.
Costruzione delle unita' da diporto
1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni e' aggiunto il seguente:
"Per le unita' da diporto aventi uno scafo di lunghezza non superiore a 24 metri la dichiarazione di costruzione e' facoltativa".
Art. 17.
Certificato d'uso del motore
1. Il primo comma dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni e' sostituito dal seguente:
"Ai motori amovibili di qualsiasi potenza da applicare sulle unita' da diporto e a quelli entrobordo da installare sui natanti di cui all'articolo 13, e' rilasciato un certificato per l'uso nel quale sono indicati i dati identificativi e quelli relativi all'omologazione o al collaudo".
Art. 18.
Dotazioni di sicurezza
1. L'articolo 49 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 26, primo comma, della legge 26 aprile 1986, n. 193, e' sostituito dal seguente:
"Art. 49 - Su tutte le unita' da diporto con scafo di lunghezza superiore ai 24 metri e' fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo le norme stabilite dall'autorita' competente.
Tutte le unita' da diporto con scafo di lunghezza inferiore ai 24 metri, abilitate alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa, devono essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente a onde metriche (VHF), secondo le norme stabilite dall'autorita' competente.
Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unita' da diporto, che non vengano utilizzati per traffico di corrispondenza pubblica, non hanno l'obbligo di essere affidati in gestione a una societa' concessionaria e di corrispondere il relativo canone.
Il rilascio della licenza di esercizio di impianto radiotelefonico e' soggetto al pagamento della somma di lire diecimila destinata all'erario, da versare a mezzo del servizio postale, secondo modalita' da determinarsi con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.".
2. Le unita' da diporto devono essere dotate dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza prescritte per la distanza dalla costa ove la navigazione e' effettivamente svolta.
Capo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 19.
Disposizioni transitorie
1. Fino al 16 giugno 1998 possono essere immesse in commercio e in servizio unita' da diporto e componenti conformi alle prescrizioni della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni.
2. Alle unita' da diporto di cui al presente decreto, si applicano le norme previste dal regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 gennaio 1994, n. 232, in attesa delle modifiche regolamentari conseguenti alle nuove specie di navigazione introdotte con il decreto stesso.
3. I natanti da diporto di cui all'articolo 13 della legge sulla nautica da diporto, riconosciuti idonei dall'ente tecnico per la navigazione senza alcun limite e muniti di certificato di omologazione e della dichiarazione di conformita' al prototipo e, se a motore, spinti da apparati di potenza superiore a quella prevista dall'articolo 18 della legge sulla nautica da diporto, possono navigare entro 12 miglia dalla costa. Durante la navigazione copia delle certificazioni deve essere tenuta a bordo.
Art. 20.
Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, alle unita' da diporto ed ai componenti muniti di marcatura CE di conformita', si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni.
2. Le disposizioni applicative del presente decreto sono adottate con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione. Fino all'emanazione del regolamento si applicano le disposizioni contenute negli allegati al presente decreto.
Art. 21.
Norma di rinvio
1. Alle procedure relative all'attestazione di conformita' delle unita' da diporto e dei componenti e a quelle finalizzate alla designazione degli organismi abilitati ad attestare la conformita', alla vigilanza sugli organismi stessi nonche' all'effettuazione dei controlli sui prodotti si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Art. 22.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(Si omette il testo degli Allegati)