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Decreto Legislativo 29 giugno 1996, n. 414

"Attuazione della delega conferita dall'art. 1, commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di soppressione del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 1996



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1, commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 1996;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

E M A N A
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, il Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed integrazioni, e' soppresso.

2. Con effetto dalla data di cui al comma 1, sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, ad esclusione dei dipendenti da comuni, province e regioni esercenti direttamente in economia il pubblico servizio di trasporto, per i quali restano confermate le disposizioni dell'art. 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, con la decorrenza ivi indicata:
a) i lavoratori di cui all'art. 4, comma primo, della legge 29 ottobre 1971, n. 889, e successive modificazioni ed integrazioni, in servizio alla data del 31 dicembre 1995;
b) i lavoratori di cui all'art. 4, comma primo, della legge 29 ottobre 1971, n. 889, e successive modificazioni ed integrazioni, assunti dalle aziende esercenti pubblico servizio di trasporto successivamente al 31 dicembre 1995;
c) i titolari di posizioni assicurative presso il soppresso Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ancorche' sia avvenuta la cessazione anticipata dal servizio con diritto a prestazione differibile.

3. Sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di trattamenti pensionistici diretti ed ai superstiti a carico del soppresso Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in essere al 31 dicembre 1995 e dei trattamenti di pensione di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto. Gli oneri relativi ai predetti trattamenti pensionistici sono posti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

4. L'iscrizione di cui ai commi 2 e 3 e' effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed e' valida ai fini delle prestazioni previste dalle norme che disciplinano il predetto Fondo e per gli oneri derivanti da eventuali trasferimenti di posizioni assicurative in altri regimi previdenziali.

5. Ai fini dell'iscrizione di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e c), per ciascuno degli iscritti al 31 dicembre 1995 al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, e' costituita una posizione assicurativa e contributiva nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, in relazione ai periodi coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto, da ricongiunzione ed ai periodi in ogni caso utili nel Fondo medesimo.

Art. 2.
Contributi

1. Il contributo al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dovuto per il personale di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), e' stabilito nella misura del 36,46 per cento della retribuzione imponibile determinata ai sensi del comma 7, di cui l'11,219 per cento a carico dei lavoratori. La predetta misura restera' invariata fino a che l'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti non raggiungera' la misura stessa.

2. Per il personale di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), il contributo e' stabilito nella misura e con i criteri di ripartizione in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

3. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di armonizzazione dei regimi pensionistici di cui all'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per il personale di cui al comma 2 e' dovuto altresi' per la durata di cinque anni, a totale carico dei datori di lavoro, un contributo pari ai 2/3 della differenza tra l'aliquota contributiva di cui al comma 1 e quella di cui al comma 2, da destinarsi al ripianamento del deficit patrimoniale quale risulta tempo per tempo dal rendiconto della evidenza contabile separata prevista all'art. 1, comma 4.
Il predetto contributo e' prorogabile con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione all'andamento finanziario dell'evidenza contabile separata di cui all'art. 1, comma 4.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e' definita, in via ulteriore rispetto alle aliquote di cui ai commi 1, 2 e 3 e nella misura massima di 4,43 punti percentuali, l'attribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con l'evidenza contabile separata di cui all'art. 1, comma 4, delle quote di contribuzione attualmente destinate al finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

5. L'aliquota per il computo della pensione di cui all'art. 1, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' confermata nella misura del 33 per cento.

6. Restano confermate le norme in materia di obbligo contributivo di cui agli articoli 8 e 9 della legge 29 ottobre 1971, n. 889.

7. I contributi indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo sono applicati sulla retribuzione definita dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive integrazioni e modificazioni. Ai fini della determinazione della retribuzione imponibile risultano altresi' applicabili le disposizioni di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le medesime disposizioni si applicano al contributo di cui al comma 3.

Art. 3.
Regime pensionistico degli iscritti al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto al 31 dicembre 1995.

1. Per i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, e' prevista la possibilita' di liquidare i seguenti trattamenti pensionistici:
a) pensione di vecchiaia, di invalidita' e ai superstiti secondo la normativa vigente nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
b) per il solo personale viaggiante, pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
c) pensione di invalidita' specifica ai sensi degli articoli 12, primo comma, lettera a), e 13, primo comma, lettere a) e b), della legge 28 luglio 1961, n. 830;
d) pensione di anzianita'.

2. In caso di liquidazione delle prestazioni di cui al comma 1, lettera a), l'importo della pensione e' determinato dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianita' contributive acquisite nel Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto anteriormente al 1 gennaio 1996, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente presso il soppresso Fondo che resta a tal fine confermata in via transitoria;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianita' contributive acquisite presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

3. In caso di liquidazione delle prestazioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d), i periodi di anzianita' contributiva maturati nell'assicurazione generale obbligatoria anteriormente al 1° gennaio 1996 non sono considerati utili ai fini della maturazione del diritto al trattamento pensionistico. Nei suddetti casi l'importo della pensione e' determinato dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianita' contributive acquisite nel Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto anteriormente al 1° gennaio 1996, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente presso il soppresso Fondo che resta a tal fine confermata in via transitoria;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianita' contributive acquisite presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 1996, calcolato secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

4. Nei casi di liquidazione delle prestazioni di cui al comma 3, i periodi di contribuzione esistenti nel Fondo pensione lavoratori dipendenti anteriormente al 1° gennaio 1996 danno luogo, al compimento dell'eta' prevista per la corresponsione del trattamento di vecchiaia secondo le norme in vigore tempo per tempo nel Fondo stesso, alla riliquidazione del trattamento pensionistico, da effettuarsi sulla base della retribuzione utilizzata per la liquidazione della quota di pensione di cui al comma 2, lettera b), rivalutata secondo i coefficienti di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

5. L'importo complessivo dei trattamenti pensionistici di cui al comma 1, da liquidarsi in base al metodo retributivo, non puo' in ogni caso superare il piu' favorevole tra i seguenti due importi:
- 90 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di pensione di cui al comma 2, lettera a);
- 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

6. In materia di eta' pensionabile, restano confermate le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano altresi' confermate le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in conseguenza dell'opzione esercitata dall'iscritto ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

7. Fino all'attuazione della normativa in materia di lavori usuranti prevista dall'art. 1, commi 34, 35, 36 e 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 12, primo comma, lettera a), della legge 28 luglio 1961, n. 830, con le modalita' di accertamento dell'invalidita' previste dall'art. 9, secondo e terzo comma, del regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e dall'art. 29 dell'allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e di cui all'art. 13, primo comma, lettere a) e b), della citata legge n. 830 del 1961 e all'art. 2 della legge 12 luglio 1988, n. 270. La decorrenza delle pensioni liquidate secondo le predette disposizioni e' fissata dal primo giorno del mese successivo alla data di esonero dal servizio dell'iscritto.

8. Le pensioni liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale sono soggette alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di incumulabilita' con la rendita eventualmente corrisposta dall'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per il medesimo evento invalidante.

9. Per le forme di invalidita' diverse da quelle disciplinate dagli articoli 12, primo comma, lettera a), e 13, primo comma, lettere a) e b), della legge 28 luglio 1961, n. 830, si applicano le disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria.

10. Per i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, in alternativa a quanto disposto dal presente articolo, e' confermata la possibilita' di utilizzare, secondo le norme che disciplinano il diritto e la misura dei trattamenti di pensione previsti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, tutti i periodi contributivi provenienti dal soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, nonche' quelli acquisiti nello stesso Fondo pensioni lavoratori dipendenti precedentemente e successivamente al 1° gennaio 1996.

Art. 4.
Rapporti finanziari

1. Alla gestione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti devono essere imputate, con l'evidenza contabile separata prevista all'art. 1, comma 4, sia per quanto attiene allo stato patrimoniale che al conto economico:
a) le attivita' e le passivita' quali risultano dal rendiconto della gestione del Fondo di cui all'art. 1, comma 1, alla data di soppressione del Fondo stesso;
b) le somme che a qualsiasi titolo risulteranno a credito e a debito del soppresso Fondo successivamente al 31 dicembre 1995;
c) i contributi versati ai sensi dell'art. 2, nonche' l'ammontare delle rate dei trattamenti pensionistici diretti o indiretti da erogare a partire dal 1 gennaio 1996.

Art. 5.
Norme transitorie e finali

1. I trattamenti pensionistici diretti o ai superstiti, spettanti per la risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta in data compresa tra il 1 gennaio 1996 e la data di entrata in vigore del presente decreto, sono liquidati secondo le disposizioni legislative in vigore nel soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Sono fatti salvi i rapporti giuridici prodottisi e i provvedimenti posti in essere nel medesimo periodo.

2. Ai trattamenti pensionistici spettanti ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3.

3. Il personale degli enti locali di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 1, ha facolta' di optare per il trattamento di pensione che sia stato liquidato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. A favore di tale personale, inoltre, e' riconosciuta la facolta' di ricongiungere presso il Fondo pensionistico gestito dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle ammistrazioni pubbliche (INPDAP) la posizione assicurativa gia' costituita presso il Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in applicazione delle disposizioni dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Entrambe le facolta' anzidette dovranno essere esercitate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla richiesta che verra' inviata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) al personale interessato.

4. Restano valide le domande di riscatto, di ricongiunzione, di versamenti volontari e di accrediti figurativi pervenute all'INPS fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano ad oggetto anzianita' assicurative da far valere nel Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto fino al 31 dicembre 1995. E' riconosciuta altresi' la validita' delle domande di ricongiunzione pervenute all'INPS entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, dal 1° gennaio 1996 trovano applicazione le norme in vigore tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria.