Legge 30 ottobre 2014, n. 161
Disposizioni della legge | Deleghe | Decreti legislativi emanati |
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art. 19, co. 1 | il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge1 (entro il 25 novembre 2016), uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico | |
art. 19, co. 2 (rinvio all'art. 31 della L. 234/2012) | entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo medesimo | D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 41 "Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161" |
D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161" | ||
art. 26, co. 2 | il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 25 novembre 2015), un decreto legislativo che disciplini l'utilizzo dei termini "cuoio", "pelle" e "pelliccia" e di quelli derivati | |
art. 26, co. 6 | entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo medesimo |
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1 Il termine, originariamente fissato in 18 mesi dalla data di entrata in vigore, è stato così prorogato dall'art. 76 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.