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Legge 6 novembre 2012, n. 190

"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"


Elenco delle deleghe e dei decreti legislativi emanati

Disposizioni della legge Deleghe Decreti legislativi emanati
art. 1, co. 35 il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 28 maggio 2013), un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità , trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle p.a D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
art. 1, co. 48 il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 28 maggio 2013), un decreto legislativo per la disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi
art. 1, co. 49 il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 28 maggio 2013), uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle p.a. e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico nonchè a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39
"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"
art. 1, co. 63 il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 28 novembre 2013), un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di incandidabilità a tutte le cariche pubbliche elettive e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e componente del consiglio di amministrazione di consorzi, dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di aziende speciali e istituzioni nonchè degli organi esecutivi delle comunità montane D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235
"Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190"
art. 1, co. 67 il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 28 marzo 2013), un decreto legislativo per l'individuazione degli incarichi (ulteriori a quelli indicati nel comma 66) che comportano l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati e avvocati dello Stato
art. 1, co. 74 il Governo, entro un anno dalla entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 67, è autorizzato ad adottare disposizioni integrative o correttive del decreto legislativo stesso