Legge 30 dicembre 2011, n. 240
Disposizioni della legge | Deleghe | Decreti legislativi emanati |
---|---|---|
art. 5, co. 1 | il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 29 gennaio 2012), uno o più decreti legislativi in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario | D.Lgs. 27 ottobre 2011, n. 199 "Disciplina del dissesto finanziario delle universita' e del commissariamento degli atenei, a norma dell'articolo 5, commi 1, lettera b), e 4, lettere g), h) ed i), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 " |
. | . | D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 18 "Introduzione di un sistema di contabilita' economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle universita', a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240" |
. | . | .D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19 "Valorizzazione dell'efficienza delle universita' e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle universita' e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attivita', a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 " |
. | . | D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 49 "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5" |
. | . | D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6" |
art. 5, co. 9 | il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, eventuali disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi | . |