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Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104

"Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. GU n. 156 del 7-7-2010 - Suppl. Ordinario n.148




 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

  Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera  l),  della

Costituzione; 

  Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare  l'articolo

44, recante delega al Governo per il riassetto della  disciplina  del

processo amministrativo, nel quale, al comma 4, e'  previsto  che  il

Governo puo' avvalersi della facolta' di cui all'articolo 14,  numero

2), del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al  regio  decreto

26 giugno 1924, n. 1054; 

  Vista la nota in data 8  luglio  2009  con  la  quale  il  Governo,

avvalendosi della facolta' di cui all'articolo  14,  numero  2),  del

citato testo unico n. 1054 del 1924,  ha  commesso  al  Consiglio  di

Stato la formulazione del progetto del suddetto decreto legislativo; 

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in  data  23

luglio 2009, con il quale la formulazione di detto progetto e'  stata

deferita ad una commissione speciale  e  ne  e'  stata  stabilita  la

composizione; 

  Visto il progetto del decreto legislativo recante  il  «codice  del

processo  amministrativo»  e  le  relative   norme   di   attuazione,

transitorie, di coordinamento e  di  abrogazione,  redatto  da  detta

commissione speciale e trasmesso al Governo con nota  del  Presidente

del Consiglio di Stato in data 10 febbraio 2010; 

  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  Ministri,

adottata nella riunione del 16 aprile 2010; 

  Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari; 

  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella

riunione del 24 giugno 2010; 

  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

 

                              E m a n a 

 

 

                  il seguente decreto legislativo: 

 

                               Art. 1 

 

 

        Approvazione del codice e delle disposizioni connesse 

 

  1. E' approvato  il  codice  del  processo  amministrativo  di  cui

all'allegato 1 al presente decreto. 

  2.  Sono  altresi'  approvate  le  norme  di  attuazione   di   cui

all'allegato 2, le norme transitorie di cui all'allegato 3 e le norme

di coordinamento e le abrogazioni di cui all'allegato 4. 

                               Art. 2 

 

 

                          Entrata in vigore 

 

  1. Il presente decreto entra in vigore il 16 settembre 2010. 

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara'  inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare. 

 

    Dato a Roma addi' 2 luglio 2010 

 

                             NAPOLITANO 

 

 

                                  Berlusconi,     Presidente      del

                                  Consiglio dei Ministri 

 

Visto:il Guardasigilli Alfano 

 

                           INDICE GENERALE 

 

    Allegato 1 - Codice del processo amministrativo 

    Allegato 2 - Norme di attuazione 

    Allegato 3 - Norme transitorie 

    Allegato 4 - Norme di coordinamento e abrogazioni 

      

      

 

                           INDICE SOMMARIO 

 

 

                             ALLEGATO 1 

 

 

                 Codice del processo amministrativo 

 

 

                             LIBRO PRIMO 

 

 

                        DISPOSIZIONI GENERALI 

 

    Titolo I - Principi e organi della giurisdizione amministrativa 

      Capo I - Principi generali 

      Capo II - Organi della giurisdizione amministrativa 

      Capo III - Giurisdizione amministrativa 

      Capo IV - Competenza 

      Capo V - Astensione e ricusazione 

      Capo VI - Ausiliari del giudice 

    Titolo II - Parti e difensori 

    Titolo III - Azioni e domande 

      Capo I - Contraddittorio e intervento 

      Capo II - Azioni di cognizione 

    Titolo IV - Pronunce giurisdizionali 

    Titolo V - Disposizioni di rinvio 

 

                            LIBRO SECONDO 

 

 

               PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO 

 

    Titolo I - Disposizioni generali 

      Capo I - Ricorso 

        Sezione I - Ricorso e costituzione delle parti 

        Sezione II - Abbreviazione, proroga e sospensione dei termini 

    Titolo II - Procedimento cautelare 

    Titolo III - Mezzi di prova e attivita' istruttoria 

      Capo I - Mezzi di prova 

      Capo II - Ammissione e assunzione delle prove 

    Titolo IV - Riunione, discussione e decisione dei ricorsi 

      Capo I - Riunione dei ricorsi 

      Capo II - Discussione 

      Capo III - Deliberazione 

    Titolo V - Incidenti nel processo 

      Capo I - Incidente di falso 

      Capo II - Sospensione e interruzione del processo 

    Titolo VI - Estinzione e improcedibilita' 

    Titolo VII - Correzione di errore materiale dei provvedimenti del

giudice 

    Titolo VIII - Udienze 

    Titolo IX - Sentenza 

 

                             LIBRO TERZO 

 

 

                            IMPUGNAZIONI 

 

    Titolo I - Impugnazioni in generale 

    Titolo II - Appello 

    Titolo III - Revocazione 

    Titolo IV - Opposizione di terzo 

    Titolo V - Ricorso per cassazione 

 

                            LIBRO QUARTO 

 

 

                    OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI 

 

    Titolo I - Giudizio di ottemperanza 

    Titolo  II  -  Rito  in   materia   di   accesso   ai   documenti

amministrativi 

    Titolo   III   -   Tutela   contro   l'inerzia   della   pubblica

amministrazione 

    Titolo IV - Procedimento di ingiunzione 

    Titolo V - Riti abbreviati relativi a speciali controversie 

    Titolo VI - Contenzioso sulle operazioni elettorali 

      Capo I - Disposizioni comuni al contenzioso elettorale 

      Capo II - Tutela anticipata avverso gli atti di esclusione  dai

procedimenti  elettorali  preparatori  per  le   elezioni   comunali,

provinciali e regionali 

      Capo III - Rito relativo alle operazioni elettorali di  comuni,

province, regioni e Parlamento europeo 

 

                            LIBRO QUINTO 

 

 

                            NORME FINALI 

 

 

                             ALLEGATO 2 

 

 

                         Norme di attuazione 

 

    Titolo I - Registri - Orario di segreteria 

    Titolo II - Fascicoli di parte e d'ufficio 

    Titolo III - Ordine di fissazione dei ricorsi - Udienze 

    Titolo IV - Processo amministrativo telematico 

    Titolo V - Spese di giustizia 

 

                             ALLEGATO 3 

 

 

                          Norme transitorie 

 

    Titolo I - Definizione dei ricorsi pendenti  da  piu'  di  cinque

anni  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  codice  del  processo

amministrativo 

    Titolo II - Ulteriori disposizioni transitorie 

 

                             ALLEGATO 4 

 

 

                Norme di coordinamento e abrogazioni 

 

 

                                    

 

 

                                    

 

 

                         INDICE SISTEMATICO 

 

 

                             ALLEGATO 1 

 

 

                 Codice del processo amministrativo 

 

 

                             LIBRO PRIMO 

 

 

                        DISPOSIZIONI GENERALI 

 

    Titolo I - Principi e organi della giurisdizione amministrativa 

      Capo I - Principi generali 

          Art. 1 - Effettivita' 

          Art. 2 - Giusto processo 

          Art. 3 - Dovere di motivazione e sinteticita' degli atti 

      Capo II - Organi della giurisdizione amministrativa 

          Art. 4 - Giurisdizione dei giudici amministrativi 

          Art. 5 - Tribunali amministrativi regionali 

          Art. 6 - Consiglio di Stato 

      Capo III - Giurisdizione amministrativa 

          Art. 7 - Giurisdizione amministrativa 

          Art. 8 - Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali 

          Art. 9 - Difetto di giurisdizione 

          Art. 10 - Regolamento preventivo di giurisdizione 

          Art. 11 - Decisione sulle questioni di giurisdizione 

          Art. 12 - Rapporti con l'arbitrato 

      Capo IV - Competenza 

          Art. 13 - Competenza territoriale inderogabile 

          Art. 14 - Competenza funzionale inderogabile 

          Art.  15  -   Rilievo   dell'incompetenza   e   regolamento

preventivo di competenza 

          Art. 16 - Regime della competenza 

      Capo V - Astensione e ricusazione 

          Art. 17 - Astensione 

          Art. 18 - Ricusazione 

      Capo VI - Ausiliari del giudice 

          Art. 19 - Consulente tecnico 

          Art. 20 - Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione  del

consulente 

          Art. 21 - Commissario ad acta 

    Titolo II - Parti e difensori 

          Art. 22 - Patrocinio 

          Art. 23 - Difesa personale delle parti 

          Art. 24 - Procura alle liti 

          Art. 25 - Domicilio 

          Art. 26 - Spese di giudizio 

    Titolo III - Azioni e domande 

      Capo I - Contraddittorio e intervento 

          Art. 27 - Contraddittorio 

          Art. 28 - Intervento 

      Capo II - Azioni di cognizione 

          Art. 29 - Azione di annullamento 

          Art. 30 - Azione di condanna 

          Art. 31 - Azione avverso  il  silenzio  e  declaratoria  di

nullita' 

          Art. 32 - Pluralita'  delle  domande  e  conversione  delle

azioni 

    Titolo IV - Pronunce giurisdizionali 

          Art. 33 - Provvedimenti del giudice 

          Art. 34 - Sentenze di merito 

          Art. 35 - Pronunce di rito 

          Art. 36 - Pronunce interlocutorie 

          Art. 37 - Errore scusabile 

    Titolo V - Disposizioni di rinvio 

          Art. 38 - Rinvio interno 

          Art. 39 - Rinvio esterno 

 

                            LIBRO SECONDO 

 

 

               PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO 

 

    Titolo I - Disposizioni generali 

      Capo I - Ricorso 

        Sezione I - Ricorso e costituzione delle parti 

          Art. 40 - Contenuto del ricorso 

          Art. 41 - Notificazione del ricorso e suoi destinatari 

          Art. 42 - Ricorso incidentale e domanda riconvenzionale 

          Art. 43 - Motivi aggiunti 

          Art. 44 - Vizi del ricorso e della notificazione 

          Art.  45  -  Deposito  del  ricorso  e  degli  altri   atti

processuali 

          Art. 46 - Costituzione delle parti intimate 

          Art. 47 - Ripartizione  delle  controversie  tra  tribunali

amministrativi regionali e sezioni staccate 

          Art. 48  -  Giudizio  conseguente  alla  trasposizione  del

ricorso straordinario 

          Art. 49 - Integrazione del contraddittorio 

          Art. 50 - Intervento volontario in causa 

          Art. 51 - Intervento per ordine del giudice 

        Sezione II - Abbreviazione, proroga e sospensione dei termini 

          Art. 52 - Termini e forme speciali di notificazione 

          Art. 53 - Abbreviazione dei termini 

          Art. 54  -  Deposito  tardivo  di  memorie  e  documenti  e

sospensione dei termini 

    Titolo II - Procedimento cautelare 

          Art. 55 - Misure cautelari collegiali 

          Art. 56 - Misure cautelari monocratiche 

          Art. 57 - Spese del procedimento cautelare 

          Art.  58  -  Revoca  o  modifica  delle  misure   cautelari

collegiali e riproposizione della domanda cautelare respinta 

          Art. 59 - Esecuzione delle misure cautelari 

          Art. 60 - Definizione del  giudizio  in  esito  all'udienza

cautelare 

          Art. 61 - Misure cautelari anteriori alla causa 

          Art. 62 - Appello cautelare 

    Titolo III - Mezzi di prova e attivita' istruttoria 

      Capo I - Mezzi di prova 

          Art. 63 - Mezzi di prova 

      Capo II - Ammissione e assunzione delle prove 

          Art. 64 - Disponibilita', onere e valutazione della prova 

          Art. 65 - Istruttoria presidenziale e collegiale 

          Art. 66 - Verificazione 

          Art. 67 - Consulenza tecnica d'ufficio 

          Art. 68 - Termini e modalita' dell'istruttoria 

          Art. 69 - Surrogazione del giudice delegato all'istruttoria 

    Titolo IV - Riunione, discussione e decisione dei ricorsi 

      Capo I - Riunione dei ricorsi 

          Art. 70 - Riunione dei ricorsi 

      Capo II - Discussione 

          Art. 71 - Fissazione dell'udienza 

          Art. 72 - Priorita' nella trattazione dei ricorsi  vertenti

su un'unica questione 

          Art. 73 - Udienza di discussione 

          Art. 74 - Sentenze in forma semplificata 

      Capo III - Deliberazione 

          Art. 75 - Deliberazione del collegio 

          Art. 76 - Modalita' della votazione 

    Titolo V - Incidenti nel processo 

        Capo I - Incidente di falso 

          Art. 77 - Querela di falso 

          Art. 78 - Deposito della sentenza  resa  sulla  querela  di

falso 

    Capo II - Sospensione e interruzione del processo 

          Art. 79 - Sospensione e interruzione del processo 

          Art. 80 - Prosecuzione o riassunzione del processo  sospeso

o interrotto 

    Titolo VI - Estinzione e improcedibilita' 

          Art. 81 - Perenzione 

          Art. 82 - Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali 

          Art. 83 - Effetti della perenzione 

          Art. 84 - Rinuncia 

          Art.  85  -  Forma  e   rito   per   l'estinzione   e   per

l'improcedibilita' 

    Titolo VII - Correzione di errore materiale dei provvedimenti del

giudice 

          Art. 86 - Procedimento di correzione 

    Titolo VIII - Udienze 

          Art. 87 - Udienze pubbliche e  procedimenti  in  camera  di

consiglio 

    Titolo IX - Sentenza 

          Art. 88 - Contenuto della sentenza 

          Art. 89 - Pubblicazione e comunicazione della sentenza 

          Art. 90 - Pubblicita' della sentenza 

 

                             LIBRO TERZO 

 

 

                            IMPUGNAZIONI 

 

    Titolo I - Impugnazioni in generale 

          Art. 91 - Mezzi di impugnazione 

          Art. 92 - Termini per le impugnazioni 

          Art. 93 - Luogo di notificazione dell'impugnazione 

          Art. 94 - Deposito delle impugnazioni 

          Art. 95 - Parti del giudizio di impugnazione 

          Art. 96 - Impugnazioni avverso la medesima sentenza 

          Art. 97 - Intervento nel giudizio di impugnazione 

          Art. 98 - Misure cautelari 

          Art. 99 - Deferimento all'adunanza plenaria 

    Titolo II - Appello 

          Art. 100 -  Appellabilita'  delle  sentenze  dei  tribunali

amministrativi regionali 

          Art. 101 - Contenuto del ricorso in appello 

          Art. 102 - Legittimazione a proporre l'appello 

    Art. 103 - Riserva facoltativa di appello 

    Art. 104 - Nuove domande ed eccezioni 

    Art. 105 - Rimessione al primo giudice 

    Titolo III - Revocazione 

    Art. 106 - Casi di revocazione 

    Art. 107 - Impugnazione della sentenza  emessa  nel  giudizio  di

revocazione 

    Titolo IV - Opposizione di terzo 

    Art. 108 - Casi di opposizione di terzo 

    Art. 109 - Competenza 

    Titolo V - Ricorso per cassazione 

    Art. 110 - Motivi di ricorso 

    Art. 111 - Sospensione della sentenza 

 

                            LIBRO QUARTO 

 

 

                    OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI 

 

    Titolo I - Giudizio di ottemperanza 

    Art. 112 - Disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza 

    Art. 113 - Giudice dell'ottemperanza 

    Art. 114 - Procedimento 

    Art.  115  -  Titolo  esecutivo  e  rilascio  di   estratto   del

provvedimento giurisdizionale con formula esecutiva 

    Titolo  II  -  Rito  in   materia   di   accesso   ai   documenti

amministrativi 

          Art.  116  -  Rito  in  materia  di  accesso  ai  documenti

amministrativi 

    Titolo   III   -   Tutela   contro   l'inerzia   della   pubblica

amministrazione 

          Art. 117 - Ricorsi avverso il silenzio 

    Titolo IV - Procedimento di ingiunzione 

          Art. 118 - Decreto ingiuntivo 

    Titolo V - Riti abbreviati relativi a speciali controversie 

          Art. 119 - Rito abbreviato comune a determinate materie 

          Art. 120  -  Disposizioni  specifiche  ai  giudizi  di  cui

all'articolo 119, comma 1, lettera a) 

          Art. 121 - Inefficacia  del  contratto  in  caso  di  gravi

violazioni 

          Art. 122 - Inefficacia del contratto negli altri casi 

          Art. 123 - Sanzioni alternative 

          Art. 124 - Tutela in forma specifica e per equivalente 

          Art.  125  -  Ulteriori  disposizioni  processuali  per  le

controversie relative a infrastrutture strategiche e  alle  procedure

esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale 

    Titolo VI - Contenzioso sulle operazioni elettorali 

      Capo I - Disposizioni comuni al contenzioso elettorale 

          Art. 126  -  Ambito  della  giurisdizione  sul  contenzioso

elettorale 

          Art. 127 - Esenzione dagli oneri fiscali 

          Art. 128 - Inammissibilita' del  ricorso  straordinario  al

Presidente della Repubblica 

      Capo II - Tutela anticipata avverso gli atti di esclusione  dai

procedimenti  elettorali  preparatori  per  le   elezioni   comunali,

provinciali e regionali 

          Art. 129 - Giudizio avverso  gli  atti  di  esclusione  dal

procedimento preparatorio per le  elezioni  comunali,  provinciali  e

regionali 

      Capo III - Rito relativo alle operazioni elettorali di  comuni,

province, regioni e Parlamento europeo 

          Art. 130 - Procedimento in primo grado  in  relazione  alle

operazioni elettorali  di  comuni,  province,  regioni  e  Parlamento

europeo 

          Art. 131  -  Procedimento  in  appello  in  relazione  alle

operazioni elettorali di comuni, province e regioni 

          Art. 132  -  Procedimento  in  appello  in  relazione  alle

operazioni elettorali di comuni, province, regioni e  del  Parlamento

europeo 

 

                            LIBRO QUINTO 

 

 

                            NORME FINALI 

 

          Art. 133 - Materie di giurisdizione esclusiva 

          Art. 134 - Materie di giurisdizione estesa al merito 

          Art. 135 - Competenza funzionale inderogabile del Tribunale

amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma 

          Art. 136 - Disposizioni sulle comunicazioni e sui  depositi

informatici 

          Art. 137 - Norma finanziaria 

 

                             ALLEGATO 2 

 

 

                         Norme di attuazione 

 

    Titolo I - Registri - Orario di segreteria 

          Art. 1 - Registro generale dei ricorsi 

          Art. 2 -  Ruoli  e  registri  particolari,  collazione  dei

provvedimenti e forme di comunicazione 

          Art. 3 - Registrazioni in forma automatizzata 

          Art. 4 - Orario 

    Titolo II - Fascicoli di parte e d'ufficio 

          Art. 5 - Formazione e  tenuta  dei  fascicoli  di  parte  e

d'ufficio.  Surrogazione  di  copie   agli   originali   mancanti   e

ricostituzione di atti 

          Art. 6 - Ritiro e trasmissione dei fascicoli di parte e del

fascicolo d'ufficio 

          Art. 7 - Rilascio di copie 

    Titolo III - Ordine di fissazione dei ricorsi - Udienze 

          Art. 8 - Ordine di fissazione dei ricorsi 

          Art. 9 - Calendario delle udienze 

          Art. 10 - Toghe e divise 

          Art. 11 - Direzione dell'udienza 

          Art. 12 - Polizia dell'udienza 

    Titolo IV - Processo amministrativo telematico 

          Art. 13 - Processo telematico 

    Titolo V - Spese di giustizia 

          Art. 14 - Commissione  per  l'ammissione  al  patrocinio  a

spese dello Stato 

          Art. 15 - Devoluzione del gettito delle sanzioni pecuniarie 

          Art.  16  -   Misure   straordinarie   per   la   riduzione

dell'arretrato e per l'incentivazione della produttivita' 

 

                             ALLEGATO 3 

 

 

                          Norme transitorie 

 

    Titolo I - Definizione dei ricorsi pendenti  da  piu'  di  cinque

anni  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  codice  del  processo

amministrativo 

          Art. 1 - Nuova istanza di fissazione d'udienza 

    Titolo II - Ulteriori disposizioni transitorie 

          Art. 2 - Ultrattivita' della disciplina previgente 

          Art. 3  -  Disposizione  particolare  per  il  giudizio  di

appello 

 

                             ALLEGATO 4 

 

 

                Norme di coordinamento e abrogazioni 

 

          Art. 1 - Norme di coordinamento e abrogazioni in materia di

elezioni politiche e del Parlamento europeo 

          Art. 2 - Norme di coordinamento e  abrogazioni  in  materia

di  elezioni amministrative 

          Art. 3 - Ulteriori norme di coordinamento 

          Art. 4 - Ulteriori abrogazioni 

 

                             ALLEGATO 1 

 

 

                 Codice del processo amministrativo 

 

 

                             LIBRO PRIMO 

 

 

                        DISPOSIZIONI GENERALI 

 

 

                              Titolo I 

 

 

        Principi e organi della giurisdizione amministrativa 

 

 

                               Capo I 

 

 

                          Principi generali 

 

 

                               Art. 1 

 

 

                            Effettivita' 

 

    1. La giurisdizione amministrativa assicura una tutela  piena  ed

effettiva  secondo  i  principi  della  Costituzione  e  del  diritto

europeo. 

 

                               Art. 2 

 

 

                           Giusto processo 

 

    1. Il processo amministrativo  attua  i  principi  della  parita'

delle parti, del  contraddittorio  e  del  giusto  processo  previsto

dall'articolo 111, primo comma, della Costituzione. 

    2.  Il  giudice  amministrativo  e  le  parti  cooperano  per  la

realizzazione della ragionevole durata del processo. 

 

                               Art. 3 

 

 

           Dovere di motivazione e sinteticita' degli atti 

 

    1. Ogni provvedimento decisorio del giudice e' motivato. 

    2. Il giudice e le parti redigono gli atti in  maniera  chiara  e

sintetica. 

 

                               Capo II 

 

 

              Organi della giurisdizione amministrativa 

 

 

                               Art. 4 

 

 

              Giurisdizione dei giudici amministrativi 

 

    1. La giurisdizione amministrativa e'  esercitata  dai  tribunali

amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato  secondo  le  norme

del presente codice. 

 

                               Art. 5 

 

 

                 Tribunali amministrativi regionali 

 

    1. Sono organi di giurisdizione amministrativa di primo  grado  i

tribunali  amministrativi  regionali  e  il  Tribunale  regionale  di

giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino -  Alto

Adige. 

    2. Il tribunale amministrativo regionale decide con  l'intervento

di  tre  magistrati,  compreso  il  presidente.   In   mancanza   del

presidente, il collegio e' presieduto  dal  magistrato  con  maggiore

anzianita' nel ruolo. 

    3. Il Tribunale regionale  di  giustizia  amministrativa  per  la

regione autonoma del Trentino - Alto Adige resta  disciplinato  dallo

statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. 

 

                               Art. 6 

 

 

                         Consiglio di Stato 

 

    1. Il  Consiglio  di  Stato  e'  organo  di  ultimo  grado  della

giurisdizione amministrativa. 

    2. Il Consiglio di  Stato  in  sede  giurisdizionale  decide  con

l'intervento di cinque magistrati, di cui un presidente di sezione  e

quattro consiglieri.  In  caso  di  impedimento  del  presidente,  il

collegio e' presieduto dal consigliere piu' anziano nella qualifica. 

    3. Salvo quanto previsto dalle norme di attuazione richiamate  al

comma 6, l'adunanza plenaria e' composta dal presidente del Consiglio

di Stato che la presiede e da  dodici  magistrati  del  Consiglio  di

Stato, assegnati alle sezioni giurisdizionali. 

    4. In caso di impedimento, il presidente del Consiglio  di  Stato

e' sostituito dal presidente di sezione giurisdizionale piu'  anziano

nel ruolo; gli altri componenti dell'adunanza plenaria,  in  caso  di

assenza o di impedimento, sono sostituiti dal magistrato piu' anziano

nella stessa qualifica della rispettiva sezione. 

    5. Per gli appelli avverso le pronunce della sezione autonoma  di

Bolzano  del  Tribunale  regionale  di  giustizia  amministrativa  si

applicano anche  le  disposizioni  dello  statuto  speciale  e  delle

relative norme di attuazione. 

    6. Gli appelli avverso le pronunce del  Tribunale  amministrativo

regionale della Sicilia  sono  proposti  al  Consiglio  di  giustizia

amministrativa  per  la  Regione  siciliana,   nel   rispetto   delle

disposizioni  dello  statuto  speciale  e  delle  relative  norme  di

attuazione. 

 

                              Capo III 

 

 

                    Giurisdizione amministrativa 

 

 

                               Art. 7 

 

 

                    Giurisdizione amministrativa 

 

    1.   Sono   devolute   alla   giurisdizione   amministrativa   le

controversie, nelle quali si faccia questione di interessi  legittimi

e,  nelle  particolari  materie  indicate  dalla  legge,  di  diritti

soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere

amministrativo,   riguardanti   provvedimenti,   atti,   accordi    o

comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di  tale

potere, posti  in  essere  da  pubbliche  amministrazioni.  Non  sono

impugnabili  gli   atti   o   provvedimenti   emanati   dal   Governo

nell'esercizio del potere politico. 

    2. Per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si

intendono anche i soggetti ad esse equiparati o  comunque  tenuti  al

rispetto dei principi del procedimento amministrativo. 

    3. La giurisdizione amministrativa si articola  in  giurisdizione

generale di legittimita', esclusiva ed estesa al merito. 

    4. Sono attribuite alla giurisdizione  generale  di  legittimita'

del  giudice  amministrativo  le  controversie  relative   ad   atti,

provvedimenti o omissioni delle pubbliche  amministrazioni,  comprese

quelle relative al risarcimento del danno per  lesione  di  interessi

legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali,  pure  se

introdotte in via autonoma. 

    5. Nelle materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge

e dall'articolo 133, il giudice amministrativo conosce, pure ai  fini

risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione

di diritti soggettivi. 

    6.  Il  giudice   amministrativo   esercita   giurisdizione   con

cognizione estesa al merito nelle controversie indicate dalla legge e

dall'articolo 134. Nell'esercizio di tale  giurisdizione  il  giudice

amministrativo puo' sostituirsi all'amministrazione. 

    7. Il principio  di  effettivita'  e'  realizzato  attraverso  la

concentrazione davanti al giudice amministrativo  di  ogni  forma  di

tutela  degli  interessi  legittimi  e,  nelle  particolari   materie

indicate dalla legge, dei diritti soggettivi. 

    8.  Il  ricorso  straordinario  e'  ammesso  unicamente  per   le

controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. 

 

                               Art. 8 

 

 

          Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali 

 

    1.  Il  giudice  amministrativo  nelle  materie  in  cui  non  ha

giurisdizione esclusiva conosce, senza  efficacia  di  giudicato,  di

tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la

cui  risoluzione  sia  necessaria  per  pronunciare  sulla  questione

principale. 

    2.  Restano  riservate  all'autorita'  giudiziaria  ordinaria  le

questioni pregiudiziali concernenti lo stato  e  la  capacita'  delle

persone, salvo che si tratti della capacita' di stare in giudizio,  e

la risoluzione dell'incidente di falso. 

 

                               Art. 9 

 

 

                      Difetto di giurisdizione 

 

    1. Il difetto di giurisdizione e' rilevato in primo  grado  anche

d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione e'  rilevato  se  dedotto  con

specifico motivo avverso il capo della pronuncia  impugnata  che,  in

modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione. 

 

                               Art. 10 

 

 

               Regolamento preventivo di giurisdizione 

 

    1. Nel giudizio davanti ai tribunali amministrativi regionali  e'

ammesso  il  ricorso  per  regolamento  preventivo  di  giurisdizione

previsto dall'articolo 41 del codice di procedura civile. Si  applica

il primo comma dell'articolo 367 dello stesso codice. 

    2. Nel giudizio sospeso possono essere chieste misure  cautelari,

ma il giudice non puo' disporle se non ritiene sussistente la propria

giurisdizione. 

 

                               Art. 11 

 

 

             Decisione sulle questioni di giurisdizione 

 

    1.  Il  giudice  amministrativo,  quando   declina   la   propria

giurisdizione, indica, se esistente, il giudice nazionale che  ne  e'

fornito. 

    2.   Quando   la   giurisdizione   e'   declinata   dal   giudice

amministrativo in favore di  altro  giudice  nazionale  o  viceversa,

ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono  fatti

salvi gli effetti processuali  e  sostanziali  della  domanda  se  il

processo e' riproposto innanzi al giudice  indicato  nella  pronuncia

che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi

dal suo passaggio in giudicato. 

    3. Quando il giudizio e' tempestivamente  riproposto  davanti  al

giudice  amministrativo,  quest'ultimo,  alla  prima  udienza,   puo'

sollevare anche d'ufficio il conflitto di giurisdizione. 

    4. Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice  le

sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di

giurisdizione, attribuiscono quest'ultima al giudice  amministrativo,

ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono  fatti

salvi gli effetti processuali e  sostanziali  della  domanda,  se  il

giudizio e' riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di

tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite. 

    5.  Nei  giudizi  riproposti,  il  giudice,  con  riguardo   alle

preclusioni e decadenze intervenute, puo' concedere la rimessione  in

termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti. 

    6. Nel giudizio riproposto davanti al giudice amministrativo,  le

prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione

possono essere valutate come argomenti di prova. 

    7. Le misure cautelari perdono la loro  efficacia  trenta  giorni

dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara  il  difetto  di

giurisdizione del  giudice  che  le  ha  emanate.  Le  parti  possono

riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione. 

 

                               Art. 12 

 

 

                      Rapporti con l'arbitrato 

 

    1. Le controversie concernenti diritti soggettivi  devolute  alla

giurisdizione  del  giudice  amministrativo  possono  essere  risolte

mediante arbitrato rituale di diritto. 

 

                               Capo IV 

 

 

                             Competenza 

 

 

                               Art. 13 

 

 

                Competenza territoriale inderogabile 

 

    1. Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi  o

comportamenti  di  pubbliche  amministrazioni   e'   inderogabilmente

competente  il   tribunale   amministrativo   regionale   nella   cui

circoscrizione   territoriale   esse   hanno   sede.   Il   tribunale

amministrativo  regionale  e'  comunque  inderogabilmente  competente

sulle  controversie  riguardanti  provvedimenti,  atti,   accordi   o

comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono

limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha

sede. 

    2.  Per  le  controversie  riguardanti  pubblici  dipendenti   e'

inderogabilmente competente il  tribunale  nella  cui  circoscrizione

territoriale e' situata la sede di servizio. 

    3. Negli altri casi e' inderogabilmente competente, per gli  atti

statali, il Tribunale amministrativo regionale  del  Lazio,  sede  di

Roma e,  per  gli  atti  dei  soggetti  pubblici  a  carattere  ultra

regionale,  il   tribunale   amministrativo   regionale   nella   cui

circoscrizione ha sede il soggetto. 

    4.  La  competenza  territoriale  del  tribunale   amministrativo

regionale non e' derogabile. 

 

                               Art. 14 

 

 

                 Competenza funzionale inderogabile 

 

    1. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile  del

Tribunale amministrativo  regionale  del  Lazio,  sede  di  Roma,  le

controversie indicate dall'articolo 135 e dalla legge. 

    2. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile  del

Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede  di  Milano,

le controversie relative  ai  poteri  esercitati  dall'Autorita'  per

l'energia elettrica e il gas. 

    3. La competenza e' funzionalmente inderogabile  altresi'  per  i

giudizi di cui agli articoli  113  e  119,  nonche'  per  ogni  altro

giudizio per il quale la legge o il presente  codice  individuino  il

giudice competente con criteri diversi da quelli di cui  all'articolo

13. 

 

                               Art. 15 

 

 

  Rilievo dell'incompetenza e regolamento preventivo di competenza 

 

    1. Il difetto di competenza e'  rilevato  in  primo  grado  anche

d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione esso e'  rilevato  se  dedotto

con specifico motivo avverso il capo della pronuncia  impugnata  che,

in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla competenza. 

    2. Finche' la causa non e' decisa in primo grado, ciascuna  parte

puo' chiedere al Consiglio di Stato di regolare  la  competenza.  Non

rilevano, a tal fine, le pronunce istruttorie o interlocutorie di cui

all'articolo  36,  comma  1,  ne'  quelle  che  respingono  l'istanza

cautelare senza riferimento espresso alla questione di competenza. Il

regolamento e' proposto con istanza notificata  alle  altre  parti  e

depositata, unitamente a copia degli atti utili al fine del decidere,

entro quindici giorni dall'ultima notificazione presso la  segreteria

del Consiglio di Stato. 

    3. Il Consiglio di  Stato  decide  in  camera  di  consiglio  con

ordinanza, con la quale provvede anche sulle spese  del  regolamento.

La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche  dopo  la  sentenza

che definisce il giudizio, salvo 

    diversa statuizione espressa nella sentenza. Al  procedimento  si

applicano i termini di cui all'articolo 55, commi da 5 a 8. 

    4. La pronuncia  del  Consiglio  di  Stato  vincola  i  tribunali

amministrativi  regionali.  Se  viene  indicato  come  competente  un

tribunale diverso da quello adito, il giudizio deve essere  riassunto

nel  termine  perentorio  di  trenta   giorni   dalla   notificazione

dell'ordinanza che pronuncia sul regolamento, ovvero  entro  sessanta

giorni dalla sua pubblicazione. 

    5. Quando e' proposta domanda cautelare il tribunale  adito,  ove

non riconosca la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e  14,

non decide su tale domanda e, se non ritiene di provvedere  ai  sensi

dell'articolo 16, comma 2,  richiede  d'ufficio,  con  ordinanza,  il

regolamento  di  competenza,  indicando  il  tribunale   che   reputa

competente. 

    6.  L'ordinanza  con  cui  e'   richiesto   il   regolamento   e'

immediatamente trasmessa d'ufficio al Consiglio di Stato a cura della

segreteria.  Della  camera  di  consiglio  fissata  per  regolare  la

competenza ai sensi del comma 4 e' dato avviso, almeno  dieci  giorni

prima, ai difensori che si siano costituiti davanti al  Consiglio  di

Stato. Fino a due giorni liberi  prima  e'  ammesso  il  deposito  di

memorie e documenti e sono sentiti in camera di consiglio i difensori

che ne facciano richiesta. 

    7. Nelle more del procedimento di cui al comma 6,  il  ricorrente

puo' riproporre le  istanze  cautelari  al  tribunale  amministrativo

regionale indicato nell'ordinanza di cui al comma 5 il  quale  decide

in ogni caso sulla domanda cautelare, fermo quanto previsto dal comma

8. 

    8. Le pronunce sull'istanza cautelare rese dal giudice dichiarato

incompetente perdono comunque efficacia dopo trenta giorni dalla data

di pubblicazione dell'ordinanza che regola la competenza. 

    9. Le parti possono sempre riproporre  le  istanze  cautelari  al

giudice dichiarato competente. 

    10. La disciplina dei commi 8 e 9 si applica anche alle  pronunce

sull'istanza  cautelare  rese  dal  giudice  privato  del  potere  di

decidere il ricorso dall'ordinanza presidenziale di cui  all'articolo

47, comma 2. 

 

                               Art. 16 

 

 

                       Regime della competenza 

 

    1. La competenza di cui agli articoli 13  e  14  e'  inderogabile

anche in ordine alle misure cautelari. 

    2. Il difetto di competenza e'  rilevato,  anche  d'ufficio,  con

ordinanza  che  indica  il  giudice  competente.  Se,   nel   termine

perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, la

causa e' riassunta  davanti  al  giudice  dichiarato  competente,  il

processo segue davanti al nuovo giudice. 

    3. L'ordinanza con cui  il  giudice  adito  dichiara  la  propria

competenza o incompetenza e' impugnabile nel termine di trenta giorni

dalla  notificazione,   ovvero   di   sessanta   giorni   dalla   sua

pubblicazione, con il regolamento di competenza di  cui  all'articolo

15. Il regolamento puo'  essere  altresi'  richiesto  d'ufficio,  con

ordinanza,  dal  giudice  dinanzi  al  quale  il  giudizio  e'  stato

riassunto ai sensi del comma 2; in tale  caso  si  procede  ai  sensi

dell'articolo 15, comma 6. 

    4.  Durante  la  pendenza  del  regolamento  di  competenza,   il

ricorrente puo' sempre  proporre  l'istanza  cautelare  al  tribunale

amministrativo regionale indicato nell'ordinanza di cui al comma 2  o

in quella di cui all'articolo 15, comma 5, il quale  decide  in  ogni

caso  sulla  domanda  cautelare,  fermo  restando   quanto   previsto

dall'articolo 15, comma 8. 

 

                               Capo V 

 

 

                      Astensione e ricusazione 

 

 

                               Art. 17 

 

 

                             Astensione 

 

    1. Al giudice amministrativo si applicano le cause e le modalita'

di astensione previste dal codice di procedura civile. 

 

                               Art. 18 

 

 

                             Ricusazione 

 

    1. Al giudice amministrativo si applicano le cause di ricusazione

previste dal codice di procedura civile. 

    2.  La  ricusazione  si  propone,   almeno   tre   giorni   prima

dell'udienza designata, con domanda  diretta  al  presidente,  quando

sono noti i magistrati che devono prendere parte all'udienza; in caso

contrario, puo' proporsi oralmente all'udienza medesima  prima  della

discussione. 

    3. La domanda deve indicare i motivi  ed  i  mezzi  di  prova  ed

essere  firmata  dalla  parte  o  dall'avvocato  munito  di   procura

speciale. 

    4.  Proposta  la  ricusazione,  il   collegio   investito   della

controversia puo' disporre la prosecuzione del  giudizio,  se  ad  un

sommario  esame  ritiene  l'istanza  inammissibile  o  manifestamente

infondata. 

    5. In ogni caso la decisione definitiva sull'istanza e' adottata,

entro trenta giorni  dalla  sua  proposizione,  dal  collegio  previa

sostituzione del magistrato ricusato, che deve essere sentito. 

    6.  I  componenti  del  collegio  chiamato   a   decidere   sulla

ricusazione non sono ricusabili. 

    7. Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara  inammissibile  o

respinge l'istanza  di  ricusazione,  provvede  sulle  spese  e  puo'

condannare la parte che l'ha proposta ad una sanzione pecuniaria  non

superiore ad euro cinquecento. 

    8. La ricusazione o l'astensione non  hanno  effetto  sugli  atti

anteriori. L'accoglimento dell'istanza di ricusazione rende nulli gli

atti compiuti ai sensi del comma 4 con la partecipazione del  giudice

ricusato. 

 

                               Capo VI 

 

 

                        Ausiliari del giudice 

 

 

                               Art. 19 

 

 

                  Verificatore e consulente tecnico 

 

    1. Il giudice puo' farsi assistere, per il compimento di  singoli

atti o per tutto il processo, da uno o piu' verificatori, ovvero,  se

indispensabile, da uno o piu' consulenti. 

    2. L'incarico di consulenza puo'  essere  affidato  a  dipendenti

pubblici, professionisti iscritti negli albi di cui  all'articolo  13

delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, o

altri soggetti aventi particolare  competenza  tecnica.  Non  possono

essere nominati coloro che prestano attivita' in favore  delle  parti

del giudizio. La verificazione e' affidata a un  organismo  pubblico,

estraneo alle parti del giudizio,  munito  di  specifiche  competenze

tecniche. 

    3. Il verificatore e il consulente compiono le indagini che  sono

loro affidate dal giudice e forniscono anche oralmente i  chiarimenti

richiesti. 

 

                               Art. 20 

 

 

     Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente 

 

    1. Il verificatore e il consulente, se scelto  tra  i  dipendenti

pubblici o tra gli iscritti negli albi di cui all'articolo  13  delle

disposizioni per l'attuazione del codice di procedura  civile,  hanno

l'obbligo  di  prestare  il  loro  ufficio,  tranne  che  il  giudice

riconosca l'esistenza di un giustificato motivo. 

    2. Il consulente, o il verificatore, puo' essere  ricusato  dalle

parti per i motivi indicati nell'articolo 51 del codice di  procedura

civile. Della ricusazione conosce il giudice che l'ha nominato. 

 

                               Art. 21 

 

 

                         Commissario ad acta 

 

    1.  Nell'ambito   della   propria   giurisdizione,   il   giudice

amministrativo,  se  deve   sostituirsi   all'amministrazione,   puo'

nominare come proprio ausiliario un commissario ad acta.  Si  applica

l'articolo 20, comma 2. 

 

                              Titolo II 

 

 

                          Parti e difensori 

 

 

                               Art. 22 

 

 

                             Patrocinio 

 

    1. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, nei giudizi davanti ai

tribunali amministrativi regionali e' obbligatorio il  patrocinio  di

avvocato. 

    2. Per i giudizi davanti al Consiglio di Stato e' obbligatorio il

ministero  di   avvocato   ammesso   al   patrocinio   innanzi   alle

giurisdizioni superiori. 

    3. La parte o  la  persona  che  la  rappresenta,  quando  ha  la

qualita' necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura

presso il giudice adito, puo' stare in giudizio senza il ministero di

altro difensore. 

 

                               Art. 23 

 

 

                    Difesa personale delle parti 

 

    1.  Le  parti  possono  stare  in  giudizio  personalmente  senza

l'assistenza del difensore nei giudizi  in  materia  di  accesso,  in

materia elettorale e nei giudizi relativi al  diritto  dei  cittadini

dell'Unione  europea  e  dei  loro  familiari  di  circolare   e   di

soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. 

 

                               Art. 24 

 

 

                          Procura alle liti 

 

    1. La procura rilasciata  per  agire  e  contraddire  davanti  al

giudice si intende conferita anche per  proporre  motivi  aggiunti  e

ricorso incidentale, salvo che in essa sia diversamente disposto. 

 

                               Art. 25 

 

 

                              Domicilio 

 

    1. Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali,  la

parte,  se  non  elegge  domicilio  nel  comune  sede  del  tribunale

amministrativo regionale o  della  sezione  staccata  dove  pende  il

ricorso,  si  intende  domiciliata,  ad  ogni  effetto,   presso   la

segreteria del tribunale amministrativo  regionale  o  della  sezione

staccata. 

    2. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la  parte,  se  non

elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata,  ad  ogni  effetto,

presso la segreteria del Consiglio di Stato. 

 

                               Art. 26 

 

 

                          Spese di giudizio 

 

    1. Quando emette una decisione, il giudice provvede  anche  sulle

spese del giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97  del

codice di procedura civile. 

    2.  Il  giudice,  nel  pronunciare  sulle  spese,  puo'  altresi'

condannare, anche d'ufficio, la parte  soccombente  al  pagamento  in

favore dell'altra  parte  di  una  somma  di  denaro  equitativamente

determinata, quando la decisione e' fondata su  ragioni  manifeste  o

orientamenti giurisprudenziali consolidati. 

 

                             Titolo III 

 

 

                          Azioni e domande 

 

 

                               Capo I 

 

 

                    Contraddittorio e intervento 

 

 

                               Art. 27 

 

 

                           Contraddittorio 

 

    1. Il contraddittorio e' integralmente costituito  quando  l'atto

introduttivo e'  notificato  all'amministrazione  resistente  e,  ove

esistenti, ai controinteressati. 

    2. Se il giudizio e' promosso solo contro alcune  delle  parti  e

non  si  e'  verificata   alcuna   decadenza,   il   giudice   ordina

l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre entro un

termine perentorio. Nelle more dell'integrazione del  contraddittorio

il giudice puo' pronunciare provvedimenti cautelari interinali. 

 

                               Art. 28 

 

 

                             Intervento 

 

    1. Se il giudizio non e' stato promosso contro alcuna delle parti

nei cui confronti la sentenza deve essere pronunciata, queste possono

intervenirvi, senza pregiudizio del diritto di difesa. 

    2. Chiunque non  sia  parte  del  giudizio  e  non  sia  decaduto

dall'esercizio delle relative azioni, ma  vi  abbia  interesse,  puo'

intervenire accettando lo stato e il grado  in  cui  il  giudizio  si

trova. 

    3.  Il  giudice,  anche  su  istanza  di  parte,  quando  ritiene

opportuno che il processo si svolga nei confronti  di  un  terzo,  ne

ordina l'intervento. 

 

                               Capo II 

 

 

                        Azioni di cognizione 

 

 

                               Art. 29 

 

 

                       Azione di annullamento 

 

    1. L'azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza

ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di  sessanta

giorni. 

 

                               Art. 30 

 

 

                         Azione di condanna 

 

    1. L'azione di condanna puo' essere proposta  contestualmente  ad

altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e  nei  casi

di cui al presente articolo, anche in via autonoma. 

    2. Puo' essere chiesta la  condanna  al  risarcimento  del  danno

ingiusto   derivante   dall'illegittimo   esercizio    dell'attivita'

amministrativa o dal mancato esercizio di  quella  obbligatoria.  Nei

casi di giurisdizione  esclusiva  puo'  altresi'  essere  chiesto  il

risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi.  Sussistendo

i presupposti previsti dall'articolo 2058  del  codice  civile,  puo'

essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica. 

    3. La domanda di risarcimento per lesione di interessi  legittimi

e' proposta entro  il  termine  di  decadenza  di  centoventi  giorni

decorrente dal giorno in cui il fatto si e' verificato  ovvero  dalla

conoscenza del provvedimento  se  il  danno  deriva  direttamente  da

questo. Nel determinare il risarcimento il giudice  valuta  tutte  le

circostanze di fatto e il comportamento complessivo  delle  parti  e,

comunque, esclude il risarcimento dei danni che si  sarebbero  potuti

evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso  l'esperimento

degli strumenti di tutela previsti. 

    4. Per il risarcimento dell'eventuale  danno  che  il  ricorrente

comprovi di aver subito in  conseguenza  dell'inosservanza  dolosa  o

colposa del termine di conclusione del procedimento,  il  termine  di

cui al comma 3 non decorre fintanto che perdura  l'inadempimento.  Il

termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere  dopo  un  anno

dalla scadenza del termine per provvedere. 

    5. Nel caso in cui sia stata proposta azione di  annullamento  la

domanda risarcitoria puo' essere formulata nel corso del giudizio  o,

comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in  giudicato  della

relativa sentenza. 

    6. Di ogni domanda di  condanna  al  risarcimento  di  danni  per

lesioni di interessi legittimi  o,  nelle  materie  di  giurisdizione

esclusiva, di diritti soggettivi conosce  esclusivamente  il  giudice

amministrativo. 

 

                               Art. 31 

 

 

        Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullita' 

 

    1.  Decorsi  i  termini  per  la  conclusione  del   procedimento

amministrativo, chi vi  ha  interesse  puo'  chiedere  l'accertamento

dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere. 

    2.  L'azione  puo'   essere   proposta   fintanto   che   perdura

l'inadempimento e, comunque, non oltre un  anno  dalla  scadenza  del

termine  di  conclusione  del  procedimento.  E'   fatta   salva   la

riproponibilita'  dell'istanza  di  avvio  del  procedimento  ove  ne

ricorrano i presupposti. 

    3. Il giudice puo' pronunciare  sulla  fondatezza  della  pretesa

dedotta in giudizio solo quando si tratta di  attivita'  vincolata  o

quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della

discrezionalita' e non  sono  necessari  adempimenti  istruttori  che

debbano essere compiuti dall'amministrazione. 

    4. La domanda  volta  all'accertamento  delle  nullita'  previste

dalla legge si propone entro il termine di decadenza  di  centottanta

giorni. La nullita' dell'atto puo' sempre essere opposta dalla  parte

resistente o essere rilevata d'ufficio dal giudice.  Le  disposizioni

del presente comma non si applicano alle nullita' di cui all'articolo

114, comma 4, lettera b), per le quali restano ferme le  disposizioni

del Titolo I del Libro IV. 

 

                               Art. 32 

 

 

         Pluralita' delle domande e conversione delle azioni 

 

    1. E' sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande

connesse proposte in via principale o incidentale. Se le azioni  sono

soggette a riti diversi, si applica quello  ordinario,  salvo  quanto

previsto dai Capi I e II del Titolo V del Libro IV. 

    2. Il  giudice  qualifica  l'azione  proposta  in  base  ai  suoi

elementi sostanziali. Sussistendone i  presupposti  il  giudice  puo'

sempre disporre la conversione delle azioni. 

 

                              Titolo IV 

 

 

                      Pronunce giurisdizionali 

 

 

                               Art. 33 

 

 

                      Provvedimenti del giudice 

 

    1. Il giudice pronuncia: 

    a) sentenza quando definisce in tutto o in parte il giudizio; 

    b) ordinanza quando assume  misure  cautelari  o  interlocutorie,

ovvero decide sulla competenza; 

    c) decreto nei casi previsti dalla legge. 

    2. Le sentenze di primo grado sono esecutive. 

    3. Le ordinanze e i decreti, se non pronunciati in udienza  o  in

camera di consiglio e inseriti nel relativo verbale, sono  comunicati

alle parti dalla segreteria nel termine di cui all'articolo 89, comma

3. 

    4. L'ordinanza che dichiara l'incompetenza indica in ogni caso il

giudice competente. 

 

                               Art. 34 

 

 

                         Sentenze di merito 

 

    1. In caso di accoglimento del ricorso  il  giudice,  nei  limiti

della domanda: 

    a) annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato; 

    b) ordina  all'amministrazione,  rimasta  inerte,  di  provvedere

entro un termine; 

    c) condanna al pagamento di una somma di denaro, anche  a  titolo

di  risarcimento  del  danno,  all'adozione  delle  misure  idonee  a

tutelare la situazione giuridica soggettiva  dedotta  in  giudizio  e

dispone  misure  di  risarcimento  in  forma   specifica   ai   sensi

dell'articolo 2058 del codice civile; 

    d) nei casi di giurisdizione di merito,  adotta  un  nuovo  atto,

ovvero modifica o riforma quello impugnato; 

    e) dispone  le  misure  idonee  ad  assicurare  l'attuazione  del

giudicato e delle pronunce non sospese,  compresa  la  nomina  di  un

commissario ad acta, che puo' avvenire anche in  sede  di  cognizione

con  effetto   dalla   scadenza   di   un   termine   assegnato   per

l'ottemperanza. 

    2. In nessun caso il giudice puo' pronunciare con  riferimento  a

poteri amministrativi non ancora esercitati.  Salvo  quanto  previsto

dal comma 3  e  dall'articolo  30,  comma  3,  il  giudice  non  puo'

conoscere della legittimita' degli atti  che  il  ricorrente  avrebbe

dovuto impugnare con l'azione di annullamento di cui all'articolo 29. 

    3.  Quando,  nel   corso   del   giudizio,   l'annullamento   del

provvedimento impugnato non risulta piu' utile per il ricorrente,  il

giudice accerta l'illegittimita' dell'atto se sussiste l'interesse ai

fini risarcitori. 

    4. In caso di condanna pecuniaria, il giudice puo',  in  mancanza

di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai  quali  il

debitore deve proporre a favore del creditore  il  pagamento  di  una

somma entro un congruo termine.  Se  le  parti  non  giungono  ad  un

accordo, ovvero non adempiono agli  obblighi  derivanti  dall'accordo

concluso, con il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV,  possono

essere  chiesti  la  determinazione   della   somma   dovuta   ovvero

l'adempimento degli obblighi ineseguiti. 

    5. Qualora nel corso  del  giudizio  la  pretesa  del  ricorrente

risulti  pienamente  soddisfatta,  il  giudice  dichiara  cessata  la

materia del contendere. 

 

                               Art. 35 

 

 

                          Pronunce di rito 

 

    1. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso: 

    a) irricevibile se accerta la tardivita'  della  notificazione  o

del deposito; 

    b) inammissibile quando e' carente l'interesse o sussistono altre

ragioni ostative ad una pronuncia sul merito; 

    c) improcedibile quando nel corso  del  giudizio  sopravviene  il

difetto di interesse delle parti alla  decisione,  o  non  sia  stato

integrato  il   contraddittorio   nel   termine   assegnato,   ovvero

sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito. 

    2. Il giudice dichiara estinto il giudizio: 

    a)  se,  nei  casi  previsti  dal  presente  codice,  non   viene

proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla  legge  o

assegnato dal giudice; 

    b) per perenzione; 

    c) per rinuncia. 

 

                               Art. 36 

 

 

                       Pronunce interlocutorie 

 

    1. Salvo che il presente codice disponga diversamente, il giudice

provvede con ordinanza in tutti i casi in cui non  definisce  nemmeno

in parte il giudizio. 

    2. Il giudice pronuncia sentenza  non  definitiva  quando  decide

solo  su  alcune  delle  questioni,  anche  se  adotta  provvedimenti

istruttori per l'ulteriore trattazione della causa. 

 

                               Art. 37 

 

 

                          Errore scusabile 

 

    1. Il giudice puo' disporre, anche d'ufficio,  la  rimessione  in

termini per errore scusabile in  presenza  di  oggettive  ragioni  di

incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto. 

 

                              Titolo V 

 

 

                       Disposizioni di rinvio 

 

 

                               Art. 38 

 

 

                           Rinvio interno 

 

    1. Il processo amministrativo si svolge secondo  le  disposizioni

del Libro II che, se non espressamente derogate, si  applicano  anche

alle impugnazioni e ai riti speciali. 

 

                               Art. 39 

 

 

                           Rinvio esterno 

 

    1. Per quanto non disciplinato dal presente codice  si  applicano

le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili

o espressione di principi generali. 

    2. Le notificazioni degli atti del processo  amministrativo  sono

comunque disciplinate dal codice di procedura civile  e  dalle  leggi

speciali  concernenti  la  notificazione  degli  atti  giudiziari  in

materia civile. 

 

                            LIBRO SECONDO 

 

 

               PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO 

 

 

                              Titolo I 

 

 

                        Disposizioni generali 

 

 

                               Capo I 

 

 

                               Ricorso 

 

 

                              Sezione I 

 

 

                 Ricorso e costituzione delle parti 

 

 

                               Art. 40 

 

 

                        Contenuto del ricorso 

 

    1. Il ricorso deve contenere: 

    a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo  difensore

e delle parti nei cui confronti il ricorso e' proposto; 

    b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso  l'atto

o il provvedimento eventualmente  impugnato,  e  la  data  della  sua

notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza; 

    c) l'esposizione sommaria dei fatti, i motivi specifici su cui si

fonda  il  ricorso,  l'indicazione  dei  mezzi   di   prova   e   dei

provvedimenti chiesti al giudice; 

    d) la sottoscrizione del ricorrente,  se  esso  sta  in  giudizio

personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso,

della procura speciale. 

 

                               Art. 41 

 

 

            Notificazione del ricorso e suoi destinatari 

 

    1.  Le  domande  si  introducono   con   ricorso   al   tribunale

amministrativo regionale competente. 

    2. Qualora sia proposta azione di annullamento  il  ricorso  deve

essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione

che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei  controinteressati

che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto  dalla

legge,  decorrente  dalla  notificazione,   comunicazione   o   piena

conoscenza, ovvero,  per  gli  atti  di  cui  non  sia  richiesta  la

notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto  il  termine

della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla

legge.  Qualora  sia  proposta  azione  di  condanna,  anche  in  via

autonoma,  il  ricorso  e'   notificato   altresi'   agli   eventuali

beneficiari dell'atto illegittimo, ai  sensi  dell'articolo  102  del

codice di procedura civile; altrimenti il giudice provvede  ai  sensi

dell'articolo 49. 

    3.   La   notificazione   dei   ricorsi   nei   confronti   delle

amministrazioni dello Stato e' effettuata secondo  le  norme  vigenti

per la difesa in giudizio delle stesse. 

    4. Quando la notificazione del  ricorso  nei  modi  ordinari  sia

particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare  in

giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui e' assegnato

il ricorso puo' disporre, su richiesta di parte, che la notificazione

sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalita'. 

    5. Il termine per la notificazione del ricorso  e'  aumentato  di

trenta giorni, se le parti o alcune di esse risiedono in altro  Stato

d'Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d'Europa. 

 

                               Art. 42 

 

 

            Ricorso incidentale e domanda riconvenzionale 

 

    1. Le parti resistenti e  i  controinteressati  possono  proporre

domande il cui interesse sorge in dipendenza della  domanda  proposta

in via principale, a mezzo di  ricorso  incidentale.  Il  ricorso  si

propone nel termine di  sessanta  giorni  decorrente  dalla  ricevuta

notificazione del ricorso principale. Per i soggetti  intervenuti  il

termine decorre  dall'effettiva  conoscenza  della  proposizione  del

ricorso principale. 

    2. Il ricorso incidentale, notificato ai sensi  dell'articolo  41

alle  controparti  personalmente   o,   se   costituite,   ai   sensi

dell'articolo 170 del codice di procedura civile, ha i  contenuti  di

cui all'articolo 40  ed  e'  depositato  nei  termini  e  secondo  le

modalita' previste dall'articolo 45. 

    3. Le altre parti possono presentare memorie e produrre documenti

nei termini e secondo le modalita' previsti dall'articolo 46. 

    4. La cognizione del ricorso incidentale e' attribuita al giudice

competente per quello principale, salvo che la domanda introdotta con

il ricorso incidentale sia devoluta  alla  competenza  del  Tribunale

amministrativo  regionale  del  Lazio,  sede  di  Roma,  ovvero  alla

competenza funzionale di un tribunale  amministrativo  regionale,  ai

sensi dell'articolo  14;  in  tal  caso  la  competenza  a  conoscere

dell'intero giudizio spetta al Tribunale amministrativo regionale del

Lazio, sede di Roma, ovvero  al  tribunale  amministrativo  regionale

avente competenza funzionale ai sensi dell'articolo 14. 

    5. Nelle controversie in  cui  si  faccia  questione  di  diritti

soggettivi le  domande  riconvenzionali  dipendenti  da  titoli  gia'

dedotti in giudizio sono proposte nei termini e con le  modalita'  di

cui al presente articolo. 

 

                               Art. 43 

 

 

                           Motivi aggiunti 

 

    1. I ricorrenti, principale e incidentale, possono introdurre con

motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande gia' proposte,

ovvero domande nuove purche' connesse  a  quelle  gia'  proposte.  Ai

motivi aggiunti si applica la disciplina prevista per il ricorso, ivi

compresa quella relativa ai termini. 

    2. Le notifiche alle controparti costituite  avvengono  ai  sensi

dell'articolo 170 del codice di procedura civile. 

    3. Se la domanda nuova di cui al comma 1 e'  stata  proposta  con

ricorso separato davanti allo stesso tribunale, il  giudice  provvede

alla riunione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 70. 

 

                               Art. 44 

 

 

               Vizi del ricorso e della notificazione 

 

    1. Il ricorso e' nullo: 

    a) se manca la sottoscrizione; 

    b)  se,  per  l'inosservanza   delle   altre   norme   prescritte

nell'articolo  40,  vi  e'  incertezza  assoluta  sulle   persone   o

sull'oggetto della domanda. 

    2.  Se  il  ricorso  contiene  irregolarita',  il  collegio  puo'

ordinare che sia rinnovato entro un termine a tal fine fissato. 

    3.  La  costituzione  degli  intimati  sana  la  nullita'   della

notificazione del ricorso, salvi i  diritti  acquisiti  anteriormente

alla comparizione, nonche' le irregolarita' di cui al comma 2. 

    4. Nei casi in cui sia nulla la notificazione e  il  destinatario

non si costituisca in giudizio, il giudice, se  ritiene  che  l'esito

negativo della notificazione  dipenda  da  causa  non  imputabile  al

notificante,  fissa  al  ricorrente   un   termine   perentorio   per

rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. 

 

                               Art. 45 

 

 

         Deposito del ricorso e degli altri atti processuali 

 

    1. Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a  preventiva

notificazione  sono  depositati  nella  segreteria  del  giudice  nel

termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal  momento  in  cui

l'ultima notificazione dell'atto stesso si e' perfezionata anche  per

il destinatario. I termini di cui al presente  comma  sono  aumentati

nei casi e nella misura di cui all'articolo 41, comma 5. 

    2. E' fatta salva  la  facolta'  della  parte  di  effettuare  il

deposito dell'atto, anche se non ancora  pervenuto  al  destinatario,

sin dal momento in cui la notificazione del ricorso si perfeziona per

il notificante. 

    3. La parte che si avvale della facolta' di cui  al  comma  2  e'

tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in  cui  la

notificazione si  e'  perfezionata  anche  per  il  destinatario.  In

assenza di tale prova le domande introdotte con  l'atto  non  possono

essere esaminate. 

    4. La mancata produzione, da parte del  ricorrente,  della  copia

del provvedimento impugnato e della  documentazione  a  sostegno  del

ricorso non implica decadenza. 

 

                               Art. 46 

 

 

                  Costituzione delle parti intimate 

 

    1. Nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei  propri

confronti della notificazione del ricorso, le parti intimate  possono

costituirsi, presentare memorie, fare istanze, indicare  i  mezzi  di

prova di cui intendono valersi e produrre documenti. 

    2. L'amministrazione,  nel  termine  di  cui  al  comma  1,  deve

produrre l'eventuale provvedimento impugnato, nonche' gli  atti  e  i

documenti in base ai quali l'atto e' stato emanato,  quelli  in  esso

citati e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio. 

    3. Della produzione di cui al comma 2 e' data comunicazione  alle

parti costituite a cura della segreteria. 

    4. I termini di cui al presente articolo sono aumentati nei  casi

e nella misura di cui all'articolo 41, comma 5. 

 

                               Art. 47 

 

 

Ripartizione  delle   controversie   tra   tribunali   amministrativi

                    regionali e sezioni staccate 

 

    1. Nei ricorsi devoluti alle sezioni staccate in base ai  criteri

di cui all'articolo 13, il deposito del ricorso e' effettuato  presso

la  segreteria  della  sezione  staccata.  Fuori  dei  casi  di   cui

all'articolo 14,  non  e'  considerata  questione  di  competenza  la

ripartizione  delle   controversie   tra   tribunale   amministrativo

regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata. 

    2. Se una parte, diversa dal ricorrente, ritiene che  il  ricorso

debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale  con  sede

nel capoluogo anziche' dalla  sezione  staccata,  o  viceversa,  deve

eccepirlo nell'atto di costituzione o, comunque, con atto  depositato

non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine  di  cui  articolo

46, comma 1. Il presidente  del  tribunale  amministrativo  regionale

provvede sulla eccezione  con  ordinanza  motivata  non  impugnabile,

udite le parti che ne facciano  richiesta.  Se  sono  state  disposte

misure cautelari, si applica l'articolo 15, commi 8 e 9. 

    3. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del  comma  2,  alla

ripartizione di cui al presente articolo non  si  applica  l'articolo

15. 

 

                               Art. 48 

 

 

  Giudizio conseguente alla trasposizione del ricorso straordinario 

 

    1. Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto  ricorso

straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti  del  decreto  del

Presidente della Repubblica  24  novembre  1971,  n.  1199,  proponga

opposizione, il giudizio segue dinanzi  al  tribunale  amministrativo

regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio  di  sessanta

giorni dal  ricevimento  dell'atto  di  opposizione,  deposita  nella

relativa segreteria  l'atto  di  costituzione  in  giudizio,  dandone

avviso mediante notificazione alle altre parti. 

    2. Le pronunce sull'istanza cautelare rese in sede  straordinaria

perdono efficacia alla scadenza del  sessantesimo  giorno  successivo

alla data di deposito dell'atto di costituzione in giudizio  previsto

dal  comma  1.  Il  ricorrente  puo'  comunque  riproporre  l'istanza

cautelare al tribunale amministrativo regionale. 

    3.  Qualora  l'opposizione  sia   inammissibile,   il   tribunale

amministrativo regionale dispone la restituzione del fascicolo per la

prosecuzione del giudizio in sede straordinaria. 

 

                               Art. 49 

 

 

                  Integrazione del contraddittorio 

 

    1. Quando il ricorso sia stato proposto solo  contro  taluno  dei

controinteressati, il presidente o il collegio ordina  l'integrazione

del contraddittorio nei confronti degli altri. 

    2. L'integrazione del contraddittorio non e' ordinata nel caso in

cui  il  ricorso  sia  manifestamente  irricevibile,   inammissibile,

improcedibile o infondato; in tali  casi  il  collegio  provvede  con

sentenza in forma semplificata ai sensi dell'articolo 74. 

    3. Il giudice, nell'ordinare l'integrazione del  contraddittorio,

fissa il relativo termine, indicando le parti  cui  il  ricorso  deve

essere notificato. Puo' autorizzare, se ne ricorrono  i  presupposti,

la notificazione per pubblici proclami prescrivendone  le  modalita'.

Se l'atto di integrazione del contraddittorio non e'  tempestivamente

notificato e depositato, il giudice provvede ai  sensi  dell'articolo

35. 

    4. I soggetti nei cui confronti e' integrato  il  contraddittorio

ai sensi del comma 1 non sono  pregiudicati  dagli  atti  processuali

anteriormente compiuti. 

 

                               Art. 50 

 

 

                   Intervento volontario in causa 

 

    1. L'intervento e' proposto con atto diretto  al  giudice  adito,

recante l'indicazione delle  generalita'  dell'interveniente.  L'atto

deve contenere le ragioni su cui si  fonda,  con  la  produzione  dei

documenti  giustificativi,  e  deve  essere  sottoscritto  ai   sensi

dell'articolo 40, comma 1, lettera d). 

    2. L'atto di intervento e' notificato  alle  altre  parti  ed  e'

depositato nei termini di  cui  all'articolo  45;  nei  confronti  di

quelle costituite e' notificato ai sensi dell'articolo 170 del codice

di procedura civile. 

    3. Il deposito dell'atto di intervento di  cui  all'articolo  28,

comma 2, e' ammesso fino a trenta giorni prima dell'udienza. 

 

                               Art. 51 

 

 

                  Intervento per ordine del giudice 

 

    1. Il giudice, ove disponga l'intervento di cui all'articolo  28,

comma 3,  ordina  alla  parte  di  chiamare  il  terzo  in  giudizio,

indicando gli atti da notificare e il termine della notificazione. 

    2. La costituzione dell'interventore avviene secondo le modalita'

di cui all'articolo 46. Si applica  l'articolo  49,  comma  3,  terzo

periodo. 

 

                             Sezione II 

 

 

          Abbreviazione, proroga e sospensione dei termini 

 

 

                               Art. 52 

 

 

              Termini e forme speciali di notificazione 

 

    1. I termini assegnati dal  giudice,  salva  diversa  previsione,

sono perentori. 

    2. Il presidente puo' autorizzare la notificazione del ricorso  o

di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo

idoneo,  compresi  quelli  per  via  telematica  o  fax,   ai   sensi

dell'articolo 151 del codice di procedura civile. 

    3. Se il giorno di scadenza e' festivo il termine  fissato  dalla

legge o dal giudice per l'adempimento  e'  prorogato  di  diritto  al

primo giorno seguente non festivo. 

    4. Per i termini computati a ritroso, la scadenza  e'  anticipata

al giorno antecedente non festivo. 

    5. La proroga di cui al comma 3 si applica anche ai  termini  che

scadono nella giornata del sabato. 

 

                               Art. 53 

 

 

                      Abbreviazione dei termini 

 

    1. Nei casi d'urgenza,  il  presidente  del  tribunale  puo',  su

istanza di parte, abbreviare fino alla meta' i termini  previsti  dal

presente  codice  per  la  fissazione  di  udienze  o  di  camere  di

consiglio. Conseguentemente sono ridotti proporzionalmente i  termini

per le difese della relativa fase. 

    2. Il decreto di abbreviazione del termine, redatto in calce alla

domanda, e' notificato, a cura  della  parte  che  lo  ha  richiesto,

all'amministrazione  intimata  e  ai  controinteressati;  il  termine

abbreviato  comincia  a  decorrere  dall'avvenuta  notificazione  del

decreto. 

 

                               Art. 54 

 

 

  Deposito tardivo di memorie e documenti e sospensione dei termini 

 

    1. La presentazione tardiva di memorie o documenti, su  richiesta

di parte,  puo'  essere  eccezionalmente  autorizzata  dal  collegio,

assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle  controparti

al contraddittorio su tali atti, quando la produzione nel termine  di

legge risulta estremamente difficile. 

    2. I termini  processuali  sono  sospesi  dal  1°  agosto  al  15

settembre di ciascun anno. 

    3. La sospensione dei termini prevista dal comma 2 non si applica

al procedimento cautelare. 

 

                              Titolo II 

 

 

                       Procedimento cautelare 

 

 

                               Art. 55 

 

 

                     Misure cautelari collegiali 

 

    1. Se il ricorrente, allegando di subire un pregiudizio  grave  e

irreparabile durante il tempo necessario a  giungere  alla  decisione

sul  ricorso,  chiede  l'emanazione  di  misure  cautelari,  compresa

l'ingiunzione a pagare una somma in via  provvisoria,  che  appaiono,

secondo le circostanze, piu' idonee ad assicurare interinalmente  gli

effetti della decisione sul ricorso, il  collegio  si  pronuncia  con

ordinanza emessa in camera di consiglio. 

    2. Qualora  dalla  decisione  sulla  domanda  cautelare  derivino

effetti irreversibili, il collegio puo' disporre  la  prestazione  di

una  cauzione,  anche  mediante  fideiussione,  cui  subordinare   la

concessione o il diniego della misura cautelare. La concessione o  il

diniego della misura cautelare non puo' essere subordinata a cauzione

quando la domanda cautelare  attenga  a  diritti  fondamentali  della

persona o ad  altri  beni  di  primario  rilievo  costituzionale.  Il

provvedimento che impone la cauzione ne indica l'oggetto, il modo  di

prestarla e il termine entro cui la prestazione va eseguita. 

    3. La domanda cautelare puo' essere proposta con  il  ricorso  di

merito o con distinto ricorso notificato alle altre parti. 

    4.  La  domanda  cautelare  e'  improcedibile  finche'   non   e'

presentata l'istanza di fissazione dell'udienza di merito, salvo  che

essa debba essere fissata d'ufficio. 

    5. Sulla domanda cautelare  il  collegio  pronuncia  nella  prima

camera   di   consiglio   successiva   al   ventesimo   giorno    dal

perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione

e, altresi', al decimo giorno dal  deposito  del  ricorso.  Le  parti

possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima

della camera di consiglio. 

    6. Ai  fini  del  giudizio  cautelare,  se  la  notificazione  e'

effettuata a mezzo del servizio postale, il  ricorrente,  se  non  e'

ancora in possesso dell'avviso di ricevimento, puo' provare  la  data

di   perfezionamento    della    notificazione    producendo    copia

dell'attestazione di consegna  del  servizio  di  monitoraggio  della

corrispondenza nel sito internet delle poste. E' fatta salva la prova

contraria. 

    7. Nella camera di consiglio le parti  possono  costituirsi  e  i

difensori sono sentiti ove ne facciano richiesta. La  trattazione  si

svolge oralmente e in modo sintetico. 

    8.  Il  collegio,  per  gravi  ed   eccezionali   ragioni,   puo'

autorizzare la produzione in camera di consiglio  di  documenti,  con

consegna di copia alle altre parti fino all'inizio di discussione. 

    9. L'ordinanza cautelare motiva in ordine  alla  valutazione  del

pregiudizio allegato e indica i profili che, ad  un  sommario  esame,

inducono ad una ragionevole previsione sull'esito del ricorso. 

    10. Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare,  se

ritiene  che  le   esigenze   del   ricorrente   siano   apprezzabili

favorevolmente  e   tutelabili   adeguatamente   con   la   sollecita

definizione del giudizio nel merito, fissa con  ordinanza  collegiale

la data di discussione del ricorso nel  merito.  Nello  stesso  senso

puo' provvedere il Consiglio di Stato, motivando  sulle  ragioni  per

cui ritiene di riformare l'ordinanza cautelare di primo grado; in tal

caso,  la  pronuncia   di   appello   e'   trasmessa   al   tribunale

amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell'udienza  di

merito. 

    11. L'ordinanza con cui e' disposta una misura cautelare fissa la

data di discussione del  ricorso  nel  merito.  In  caso  di  mancata

fissazione dell'udienza,  il  Consiglio  di  Stato,  se  conferma  in

appello la misura cautelare, dispone che il tribunale  amministrativo

regionale provveda alla fissazione della stessa con priorita'. A  tal

fine l'ordinanza e'  trasmessa  a  cura  della  segreteria  al  primo

giudice. 

    12. In sede di esame della domanda cautelare il collegio  adotta,

su istanza di parte, i  provvedimenti  necessari  per  assicurare  la

completezza dell'istruttoria e l'integrita' del contraddittorio. 

    13. Il giudice adito  puo'  disporre  misure  cautelari  solo  se

ritiene sussistente la propria competenza ai sensi degli articoli  13

e 14; altrimenti provvede ai sensi dell'articolo 15, commi 5 e 6. 

 

                               Art. 56 

 

 

                    Misure cautelari monocratiche 

 

    1. Prima della trattazione della domanda cautelare da  parte  del

collegio, in caso  di  estrema  gravita'  ed  urgenza,  tale  da  non

consentire neppure la  dilazione  fino  alla  data  della  camera  di

consiglio, il  ricorrente  puo',  con  la  domanda  cautelare  o  con

distinto ricorso notificato alle controparti, chiedere al  presidente

del tribunale  amministrativo  regionale,  o  della  sezione  cui  il

ricorso e' assegnato, di disporre misure  cautelari  provvisorie.  La

domanda  cautelare  e'  improcedibile  finche'  non   e'   presentata

l'istanza di fissazione d'udienza per il merito, salvo che essa debba

essere fissata d'ufficio. Il presidente provvede sulla  domanda  solo

se ritiene la  competenza  del  tribunale  amministrativo  regionale,

altrimenti rimette le parti al collegio per i  provvedimenti  di  cui

all'articolo 55, comma 13. 

    2. Il presidente o un magistrato da lui delegato verifica che  la

notificazione del ricorso  si  sia  perfezionata  nei  confronti  dei

destinatari  o  almeno  della   parte   pubblica   e   di   uno   dei

controinteressati e provvede con decreto motivato non impugnabile. La

notificazione puo' avvenire da parte del difensore anche a mezzo fax.

Si applica l'articolo 55, comma 6. Qualora l'esigenza  cautelare  non

consenta l'accertamento del perfezionamento delle notificazioni,  per

cause non imputabili  al  ricorrente,  il  presidente  puo'  comunque

provvedere, fatto salvo il potere di revoca. Ove ritenuto  necessario

il  presidente,  fuori  udienza  e  senza  formalita',  sente,  anche

separatamente,  le  parti  che  si  siano  rese   disponibili   prima

dell'emanazione del decreto. 

    3. Qualora  dalla  decisione  sulla  domanda  cautelare  derivino

effetti irreversibili, il presidente puo' subordinare la  concessione

o il diniego della misura cautelare alla prestazione di una cauzione,

anche mediante fideiussione,  determinata  con  riguardo  all'entita'

degli effetti irreversibili che possono prodursi per  le  parti  e  i

terzi. 

    4. Il decreto, nel quale deve essere comunque indicata la  camera

di consiglio di cui all'articolo 55, comma 5, in caso di accoglimento

e' efficace sino a  detta  camera  di  consiglio.  Il  decreto  perde

efficacia se il collegio non provvede sulla domanda  cautelare  nella

camera di consiglio di cui  al  periodo  precedente.  Fino  a  quando

conserva efficacia, il decreto e' sempre revocabile o modificabile su

istanza di parte notificata. A quest'ultima si applica il comma 2. 

    5. Se la parte si avvale della facolta' di cui al secondo periodo

del comma 2 le misure cautelari perdono efficacia se il  ricorso  non

viene  notificato  per  via  ordinaria  entro  cinque  giorni   dalla

richiesta delle misure cautelari provvisorie. 

 

                               Art. 57 

 

 

                  Spese del procedimento cautelare 

 

    1. Con l'ordinanza che decide sulla domanda il  giudice  provvede

sulle spese della fase cautelare. La pronuncia sulle  spese  conserva

efficacia anche dopo la sentenza che  definisce  il  giudizio,  salvo

diversa statuizione espressa nella sentenza. 

 

                               Art. 58 

 

 

Revoca o modifica delle misure cautelari collegiali e  riproposizione

                  della domanda cautelare respinta 

 

    1. Le parti possono riproporre la domanda cautelare al collegio o

chiedere  la  revoca  o  la  modifica  del  provvedimento   cautelare

collegiale se si verificano mutamenti nelle circostanze o se allegano

fatti anteriori di cui si e' acquisita conoscenza successivamente  al

provvedimento cautelare. In tale  caso,  l'istante  deve  fornire  la

prova del momento in cui ne e' venuto a conoscenza. 

    2. La revoca puo' essere  altresi'  richiesta  nei  casi  di  cui

all'articolo 395 del codice di procedura civile. 

 

                               Art. 59 

 

 

                  Esecuzione delle misure cautelari 

 

    1. Qualora i provvedimenti cautelari non siano eseguiti, in tutto

o in parte, l'interessato, con istanza  motivata  e  notificata  alle

altre parti, puo' chiedere al tribunale amministrativo  regionale  le

opportune misure attuative. Il tribunale esercita i  poteri  inerenti

al giudizio di ottemperanza di  cui  al  Titolo  I  del  Libro  IV  e

provvede sulle spese. La liquidazione delle spese  operata  ai  sensi

del presente comma prescinde da quella  conseguente  al  giudizio  di

merito, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza. 

 

                               Art. 60 

 

 

       Definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare 

 

    1. In sede di decisione della domanda  cautelare,  purche'  siano

trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del  ricorso,

il  collegio,  accertata  la  completezza   del   contraddittorio   e

dell'istruttoria,  sentite  sul  punto  le  parti  costituite,   puo'

definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza  in  forma

semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre

motivi aggiunti, ricorso incidentale  o  regolamento  di  competenza,

ovvero regolamento di giurisdizione. Se la parte dichiara che intende

proporre regolamento di competenza o  di  giurisdizione,  il  giudice

assegna un termine non superiore a trenta giorni. Ove ne ricorrano  i

presupposti, il collegio dispone l'integrazione del contraddittorio o

il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti,  ricorso

incidentale, regolamento di competenza o  di  giurisdizione  e  fissa

contestualmente la data per il prosieguo della trattazione. 

 

                               Art. 61 

 

 

                Misure cautelari anteriori alla causa 

 

    1. In caso  di  eccezionale  gravita'  e  urgenza,  tale  da  non

consentire neppure la previa notificazione del ricorso e  la  domanda

di  misure  cautelari  provvisorie  con  decreto  presidenziale,   il

soggetto legittimato al ricorso puo' proporre istanza per  l'adozione

delle misure interinali e  provvisorie  che  appaiono  indispensabili

durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito

e della domanda cautelare in corso di causa. 

    2.  L'istanza,  notificata  con  le  forme  prescritte   per   la

notificazione del ricorso, si propone  al  presidente  del  tribunale

amministrativo regionale competente per il giudizio. Il presidente  o

un magistrato da lui delegato,  accertato  il  perfezionamento  della

notificazione per i destinatari, provvede sull'istanza, sentite,  ove

necessario, le parti e omessa ogni altra formalita'. La notificazione

puo' essere effettuata dal difensore a mezzo fax. Qualora  l'esigenza

cautelare  non  consenta  l'accertamento  del  perfezionamento  delle

notificazioni, per cause non imputabili al ricorrente, il  presidente

puo'  comunque  provvedere,  fatto  salvo  il  potere  di  revoca  da

esercitare nelle forme di cui  all'articolo  56,  comma  4,  terzo  e

quarto periodo. 

    3. L'incompetenza del giudice e' rilevabile d'ufficio. 

    4. Il decreto che rigetta l'istanza non e' impugnabile;  tuttavia

la stessa puo' essere riproposta dopo l'inizio del giudizio di merito

con le forme delle domande cautelari in corso di causa. 

    5. Il provvedimento di accoglimento e' notificato dal richiedente

alle altre parti entro il termine perentorio fissato dal giudice, non

superiore a cinque giorni. Qualora dall'esecuzione del  provvedimento

cautelare emanato ai sensi del  presente  articolo  derivino  effetti

irreversibili il presidente  puo'  disporre  la  prestazione  di  una

cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione

della  misura  cautelare.  Il  provvedimento  di  accoglimento  perde

comunque effetto ove entro quindici giorni dalla sua  emanazione  non

venga notificato il ricorso con la domanda cautelare ed esso non  sia

depositato nei successivi  cinque  giorni  corredato  da  istanza  di

fissazione di udienza; in ogni caso la misura concessa ai  sensi  del

presente articolo perde effetto con il  decorso  di  sessanta  giorni

dalla sua emissione, dopo di che  restano  efficaci  le  sole  misure

cautelari che siano confermate o  disposte  in  corso  di  causa.  Il

provvedimento di accoglimento non e' appellabile ma,  fino  a  quando

conserva efficacia, e' sempre revocabile o modificabile su istanza di

parte previamente notificata. A quest'ultima si applica il comma 2. 

    6.  Per  l'attuazione  del  provvedimento  cautelare  e  per   la

pronuncia in ordine alle  spese  si  applicano  le  disposizioni  sui

provvedimenti cautelari in corso di causa. 

    7. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  ai

giudizi in grado di appello. 

 

                               Art. 62 

 

 

                          Appello cautelare 

 

    1. Contro le ordinanze cautelari e' ammesso appello al  Consiglio

di  Stato,  da  proporre  nel  termine   di   trenta   giorni   dalla

notificazione dell'ordinanza, ovvero di  sessanta  giorni  dalla  sua

pubblicazione. 

    2. L'appello, depositato nel termine di cui all'articolo  45,  e'

deciso in camera di consiglio con ordinanza. Al giudizio si applicano

gli articoli 55, comma 2 e commi da 5 a 10, 56 e 57. 

    3. L'ordinanza di accoglimento che dispone  misure  cautelari  e'

trasmessa a cura  della  segreteria  al  primo  giudice,  anche  agli

effetti dell'articolo 55, comma 11. 

    4. Nel giudizio di cui al presente  articolo  e'  rilevata  anche

d'ufficio la violazione, in primo grado, degli articoli 10, comma  2,

13, 14, 15, comma 5, 42, comma 4,  e  55,  comma  13.  Se  rileva  la

violazione degli articoli 13, 14, 15, comma 5, 42,  comma  4,  e  55,

comma 13, il giudice competente per l'appello cautelare sottopone  la

questione al contraddittorio delle parti ai sensi  dell'articolo  73,

comma 3, e regola d'ufficio la competenza ai sensi dell'articolo  15,

comma 4. Quando dichiara l'incompetenza del tribunale  amministrativo

regionale adito, con la stessa ordinanza annulla le misure  cautelari

emanate da un giudice diverso da quello di cui all'articolo 15, comma

7. Per la definizione della fase cautelare si applica l'articolo  15,

comma 9. 

 

                             Titolo III 

 

 

               Mezzi di prova e attivita' istruttoria 

 

 

                               Capo I 

 

 

                           Mezzi di prova 

 

 

                               Art. 63 

 

 

                           Mezzi di prova 

 

    1. Fermo restando l'onere della prova a loro carico,  il  giudice

puo' chiedere alle parti anche d'ufficio chiarimenti o documenti. 

    2. Il giudice, anche d'ufficio, puo' ordinare anche  a  terzi  di

esibire in giudizio i documenti o quanto  altro  ritenga  necessario,

secondo il disposto degli articoli  210  e  seguenti  del  codice  di

procedura  civile;  puo'  altresi'  disporre  l'ispezione  ai   sensi

dell'articolo 118 dello stesso codice. 

    3. Su istanza  di  parte  il  giudice  puo'  ammettere  la  prova

testimoniale, che e' sempre assunta in forma  scritta  ai  sensi  del

codice di procedura civile. 

    4.  Qualora  reputi  necessario   l'accertamento   di   fatti   o

l'acquisizione di valutazioni che richiedono  particolari  competenze

tecniche, il giudice puo' ordinare l'esecuzione di una  verificazione

ovvero, se indispensabile, puo' disporre una consulenza tecnica. 

    5. Il giudice puo' disporre anche l'assunzione degli altri  mezzi

di  prova  previsti  dal  codice   di   procedura   civile,   esclusi

l'interrogatorio formale e il giuramento. 

 

                               Capo II 

 

 

                 Ammissione e assunzione delle prove 

 

 

                               Art. 64 

 

 

           Disponibilita', onere e valutazione della prova 

 

    1. Spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che

siano  nella  loro  disponibilita'  riguardanti  i  fatti   posti   a

fondamento delle domande e delle eccezioni. 

    2. Salvi i casi previsti dalla legge, il  giudice  deve  porre  a

fondamento della decisione le prove proposte dalle  parti  nonche'  i

fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite. 

    3. Il giudice  amministrativo  puo'  disporre,  anche  d'ufficio,

l'acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere

che siano nella disponibilita' della pubblica amministrazione. 

    4. Il giudice deve valutare le  prove  secondo  il  suo  prudente

apprezzamento e puo' desumere argomenti di  prova  dal  comportamento

tenuto dalle parti nel corso del processo. 

 

                               Art. 65 

 

 

               Istruttoria presidenziale e collegiale 

 

    1. Il presidente della sezione o un magistrato  da  lui  delegato

adotta, su istanza motivata di parte, i provvedimenti  necessari  per

assicurare la completezza dell'istruttoria. 

    2. Quando l'istruttoria e' disposta dal collegio, questo provvede

con ordinanza con la quale e' contestualmente fissata la  data  della

successiva udienza di trattazione del  ricorso.  La  decisione  sulla

consulenza tecnica e  sulla  verificazione  e'  sempre  adottata  dal

collegio. 

    3.  Ove  l'amministrazione   non   provveda   al   deposito   del

provvedimento impugnato e degli altri atti ai sensi dell'articolo 46,

il presidente o un magistrato da  lui  delegato  ovvero  il  collegio

ordina, anche su istanza di parte,  l'esibizione  degli  atti  e  dei

documenti nel termine e nei modi opportuni. 

 

                               Art. 66 

 

 

                            Verificazione 

 

    1. Il collegio, quando dispone la  verificazione,  con  ordinanza

individua l'organismo che deve provvedervi, formula i quesiti e fissa

un termine per il suo compimento e per il  deposito  della  relazione

conclusiva. Il capo dell'organismo verificatore, o il suo delegato se

il giudice ha autorizzato la delega, e' responsabile  del  compimento

di tutte le operazioni. 

    2.  L'ordinanza  e'  comunicata  dalla  segreteria  all'organismo

verificatore. 

    3. Con l'ordinanza di cui al comma 1 il  collegio  puo'  disporre

che venga corrisposto all'organismo verificatore, o al suo  delegato,

un anticipo sul compenso. 

    4. Terminata la verificazione, su istanza  dell'organismo  o  del

suo 

    delegato,  il  presidente  liquida  con   decreto   il   compenso

complessivamente 

    spettante al verificatore, ponendolo provvisoriamente a carico di

una delle 

    parti. Si applicano le tariffe stabilite  dalle  disposizioni  in

materia  di  spese  di  giustizia,  ovvero,  se   inferiori,   quelle

eventualmente   stabilite   per   i   servizi   resi   dall'organismo

verificatore. Con la sentenza che definisce il giudizio  il  Collegio

regola definitivamente il relativo onere. 

 

                               Art. 67 

 

 

                    Consulenza tecnica d'ufficio 

 

    1.  Con  l'ordinanza  con  cui  dispone  la  consulenza   tecnica

d'ufficio, il collegio nomina il  consulente,  formula  i  quesiti  e

fissa il termine entro cui il consulente  incaricato  deve  comparire

dinanzi al magistrato a tal fine delegato per assumere  l'incarico  e

prestare giuramento ai sensi del comma 4. L'ordinanza  e'  comunicata

al consulente tecnico a cura della segreteria. 

    2.  Le  eventuali  istanze  di  astensione  e   ricusazione   del

consulente sono proposte, a pena di decadenza, entro  il  termine  di

cui al comma 1 e sono decise dal presidente o dal magistrato delegato

con decreto non impugnabile. 

    3. Il collegio, con la  stessa  ordinanza  di  cui  al  comma  1,

assegna termini successivi, prorogabili ai  sensi  dell'articolo  154

del codice di procedura civile, per: 

    a) la corresponsione al consulente tecnico di un anticipo sul suo

compenso; 

    b) l'eventuale nomina, con dichiarazione ricevuta dal segretario,

di consulenti tecnici delle parti, i quali, oltre a  poter  assistere

alle operazioni del consulente  del  giudice  e  a  interloquire  con

questo, possono partecipare all'udienza e alla  camera  di  consiglio

ogni volta che e' presente il consulente del giudice per  chiarire  e

svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le  loro  osservazioni

sui risultati delle indagini tecniche; 

    c) la trasmissione, ad opera del consulente tecnico d'ufficio, di

uno schema della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai

loro consulenti tecnici; 

    d)  la  trasmissione  al  consulente  tecnico   d'ufficio   delle

eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte; 

    e) il deposito in segreteria della relazione finale,  in  cui  il

consulente tecnico d'ufficio da' altresi' conto delle osservazioni  e

delle conclusioni dei consulenti di  parte  e  prende  specificamente

posizione su di esse. 

    4. Il giuramento del consulente e' reso davanti al  magistrato  a

tal fine delegato, secondo le modalita' stabilite  dall'articolo  193

del codice di procedura civile. 

    5. Il compenso complessivamente spettante al consulente d'ufficio

e' liquidato, al termine delle operazioni, ai sensi dell'articolo 66,

comma 4, primo e terzo periodo. 

 

                               Art. 68 

 

 

                Termini e modalita' dell'istruttoria 

 

    1. Il presidente o il magistrato delegato,  ovvero  il  collegio,

nell'ammettere i mezzi istruttori stabiliscono i termini da osservare

e ne determinano il luogo e il modo  dell'assunzione  applicando,  in

quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. 

    2. Per l'assunzione fuori udienza dei mezzi di prova e'  delegato

uno dei componenti del collegio, il quale  procede  con  l'assistenza

del segretario che redige i relativi verbali. Il segretario  comunica

alle parti almeno cinque giorni prima il giorno,  l'ora  e  il  luogo

delle operazioni. 

    3. Se  il  mezzo  istruttorio  deve  essere  eseguito  fuori  dal

territorio della  Repubblica,  la  richiesta  e'  formulata  mediante

rogatoria o per delega al console competente, ai sensi  dell'articolo

204 del codice di procedura civile. 

    4. Il segretario comunica alle parti l'avviso  che  l'istruttoria

disposta e' stata eseguita e che  i  relativi  atti  sono  presso  la

segreteria a loro disposizione. 

 

                               Art. 69 

 

 

          Surrogazione del giudice delegato all'istruttoria 

 

    1. La surrogazione del magistrato delegato o la nomina  di  altro

magistrato  che  debba   sostituirlo   in   qualche   atto   relativo

all'esecuzione  della  prova  e'  disposta  con   provvedimento   del

presidente, ancorche' la  delega  abbia  avuto  luogo  con  ordinanza

collegiale. 

 

                              Titolo IV 

 

 

            Riunione, discussione e decisione dei ricorsi 

 

 

                               Capo I 

 

 

                        Riunione dei ricorsi 

 

 

                               Art. 70 

 

 

                        Riunione dei ricorsi 

 

    1. Il collegio puo', su istanza di parte o d'ufficio, disporre la

riunione di ricorsi connessi. 

 

                               Capo II 

 

 

                             Discussione 

 

 

                               Art. 71 

 

 

                       Fissazione dell'udienza 

 

    1. La fissazione dell'udienza di discussione deve essere  chiesta

da  una  delle  parti  con  apposita  istanza,  non  revocabile,   da

presentare entro il termine massimo  di  un  anno  dal  deposito  del

ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo. 

    2. La parte puo'  segnalare  l'urgenza  del  ricorso  depositando

istanza di prelievo. 

    3. Il presidente, decorso il termine per  la  costituzione  delle

altre parti, fissa l'udienza per la discussione del ricorso. 

    4. La pendenza del termine di cui all'articolo 15, comma 2, e  la

proposizione  del  regolamento  di  competenza  non   precludono   la

fissazione dell'udienza di discussione ne' la decisione del  ricorso,

anche ai sensi degli articoli 60 e 74, salvo che nel termine  di  cui

all'articolo 73, comma 1, la parte interessata depositi l'istanza  di

regolamento di competenza notificata ai sensi dello  stesso  articolo

15, comma 2. In tal caso, il giudice puo' differire la decisione fino

alla decisione del regolamento di competenza. 

    5. Il decreto di fissazione e' comunicato a cura dell'ufficio  di

segreteria, almeno sessanta giorni prima dell'udienza fissata, sia al

ricorrente che alle parti costituite in  giudizio.  Tale  termine  e'

ridotto a quarantacinque giorni, su accordo delle parti, se l'udienza

di merito e' fissata a seguito di rinuncia alla definizione  autonoma

della domanda cautelare. 

    6. Il presidente designa il relatore almeno trenta  giorni  prima

della data di udienza. 

 

                               Art. 72 

 

 

Priorita'  nella  trattazione  dei  ricorsi  vertenti   su   un'unica

                              questione 

 

    1.  Se  al  fine  della  decisione  della  controversia   occorre

risolvere una singola  questione  di  diritto,  anche  a  seguito  di

rinuncia a tutti i motivi o eccezioni, e se le parti  concordano  sui

fatti di causa,  il  presidente  fissa  con  priorita'  l'udienza  di

discussione. 

    2. Il collegio, se rileva l'insussistenza dei presupposti di  cui

al comma 1, dispone con ordinanza  che  la  trattazione  della  causa

prosegua con le modalita' ordinarie. 

 

                               Art. 73 

 

 

                       Udienza di discussione 

 

    1. Le parti possono produrre documenti  fino  a  quaranta  giorni

liberi prima dell'udienza, memorie fino  a  trenta  giorni  liberi  e

presentare repliche fino a venti giorni liberi. 

    2. Nell'udienza le parti possono discutere sinteticamente. 

    3. Se ritiene di porre  a  fondamento  della  sua  decisione  una

questione rilevata d'ufficio, il giudice la indica in udienza dandone

atto  a  verbale.  Se  la  questione  emerge  dopo  il  passaggio  in

decisione, il giudice riserva quest'ultima e  con  ordinanza  assegna

alle parti un termine non superiore a trenta giorni per  il  deposito

di memorie. 

 

                               Art. 74 

 

 

                   Sentenze in forma semplificata 

 

    1. Nel caso in cui ravvisi  la  manifesta  fondatezza  ovvero  la

manifesta  irricevibilita',  inammissibilita',   improcedibilita'   o

infondatezza del ricorso, il giudice decide  con  sentenza  in  forma

semplificata. La motivazione della sentenza  puo'  consistere  in  un

sintetico riferimento  al  punto  di  fatto  o  di  diritto  ritenuto

risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. 

 

                              Capo III 

 

 

                            Deliberazione 

 

 

                               Art. 75 

 

 

                     Deliberazione del collegio 

 

    1. Il collegio, dopo la discussione, decide la causa. 

    2. La decisione puo' essere  differita  a  una  delle  successive

camere di consiglio. 

 

                               Art. 76 

 

 

                      Modalita' della votazione 

 

    1. Possono essere presenti in camera di  consiglio  i  magistrati

designati per l'udienza. 

    2. La decisione e' assunta in camera di consiglio con il voto dei

soli componenti del collegio. 

    3. Il presidente raccoglie  i  voti.  La  decisione  e'  presa  a

maggioranza di voti. Il primo a votare e' il relatore, poi il secondo

componente del collegio e, infine, il presidente. Nei giudizi davanti

al Consiglio di Stato il primo a votare e' il relatore, poi  il  meno

anziano in ordine di ruolo, e cosi' continuando sino al presidente. 

    4. Si applicano l'articolo 276, secondo, quarto e quinto comma 2,

del codice di procedura civile e gli articoli 114,  quarto  comma,  e

118, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice  di

procedura civile. 

 

                              Titolo V 

 

 

                       Incidenti nel processo 

 

 

                               Capo I 

 

 

                         Incidente di falso 

 

 

                               Art. 77 

 

 

                          Querela di falso 

 

    1. Chi deduce la falsita' di un documento deve  provare  che  sia

stata gia' proposta la querela di falso o domandare la fissazione  di

un termine entro cui possa proporla innanzi  al  tribunale  ordinario

competente. 

    2. Qualora la controversia possa essere decisa  indipendentemente

dal documento del quale e' dedotta la falsita', il collegio pronuncia

sulla controversia. 

    3. La prova dell'avvenuta proposizione della querela di falso  e'

depositata agli atti di causa entro trenta giorni dalla scadenza  del

termine fissato ai sensi del comma 1. In difetto il presidente  fissa

l'udienza di discussione. 

    4. Proposta la querela, il collegio sospende  la  decisione  fino

alla definizione del giudizio di falso. 

 

                               Art. 78 

 

 

         Deposito della sentenza resa sulla querela di falso 

 

    1. Definito il giudizio di falso, la  parte  che  ha  dedotto  la

falsita' deposita copia autentica della sentenza in segreteria. 

    2. Il ricorso e' dichiarato estinto se nessuna parte deposita  la

copia della sentenza nel termine di novanta giorni dal suo  passaggio

in giudicato. 

 

                               Capo II 

 

 

               Sospensione e interruzione del processo 

 

 

                               Art. 79 

 

 

               Sospensione e interruzione del processo 

 

    1. La sospensione del processo  e'  disciplinata  dal  codice  di

procedura  civile,  dalle  altre  leggi  e  dal  diritto  dell'Unione

europea. 

    2. L'interruzione del processo e' disciplinata dalle disposizioni

del codice di procedura civile. 

    3. Le ordinanze di sospensione emesse ai sensi dell'articolo  295

del codice di procedura civile sono appellabili. L'appello e'  deciso

in camera di consiglio. 

 

                               Art. 80 

 

 

    Prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto 

 

    1. In caso di sospensione del giudizio, per la  sua  prosecuzione

deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta

giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della

sospensione. 

    2. Il processo interrotto prosegue se la parte nei cui  confronti

si e' verificato l'evento  interruttivo  presenta  nuova  istanza  di

fissazione di udienza. 

    3. Se non avviene la  prosecuzione  ai  sensi  del  comma  2,  il

processo deve essere riassunto, a cura della  parte  piu'  diligente,

con apposito atto notificato a tutte  le  altre  parti,  nel  termine

perentorio di novanta  giorni  dalla  conoscenza  legale  dell'evento

interruttivo,  acquisita  mediante  dichiarazione,  notificazione   o

certificazione. 

 

                              Titolo VI 

 

 

                    Estinzione e improcedibilita' 

 

 

                               Art. 81 

 

 

                             Perenzione 

 

    1. Il ricorso si considera perento se nel corso di  un  anno  non

sia compiuto alcun atto di procedura. Il termine  non  decorre  dalla

presentazione dell'istanza di cui all'articolo 71, comma 1, e finche'

non si sia provveduto su di essa, salvo quanto previsto dall'articolo

82. 

 

                               Art. 82 

 

 

              Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali 

 

    1. Dopo il decorso di cinque anni  dalla  data  di  deposito  del

ricorso, la segreteria comunica alle parti costituite apposito avviso

in virtu' del quale e' fatto onere al ricorrente di presentare  nuova

istanza di fissazione di udienza, sottoscritta  dalla  parte  che  ha

rilasciato la procura di cui all'articolo 24  e  dal  suo  difensore,

entro centottanta giorni dalla  data  di  ricezione  dell'avviso.  In

difetto di tale nuova istanza, il ricorso e' dichiarato perento. 

    2. Se, in assenza dell'avviso di cui al comma  1,  e'  comunicato

alle parti l'avviso di fissazione  dell'udienza  di  discussione  nel

merito, il ricorso e' deciso qualora il ricorrente dichiari, anche in

udienza a mezzo  del  proprio  difensore,  di  avere  interesse  alla

decisione;  altrimenti  e'  dichiarato  perento  dal  presidente  del

collegio con decreto. 

 

                               Art. 83 

 

 

                      Effetti della perenzione 

 

    1. La perenzione opera di diritto e puo'  essere  rilevata  anche

d'ufficio.  Ciascuna  delle  parti  sopporta  le  proprie  spese  nel

giudizio. 

 

                               Art. 84 

 

 

                              Rinuncia 

 

    1. La parte puo' rinunciare al ricorso  in  ogni  stato  e  grado

della  controversia,  mediante  dichiarazione  sottoscritta  da  essa

stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso

la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata

nel relativo verbale. 

    2. Il rinunciante deve pagare le spese degli  atti  di  procedura

compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a  ogni  circostanza,

ritenga di compensarle. 

    3. La rinuncia deve essere notificata  alle  altre  parti  almeno

dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla

prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue. 

    4. Anche in assenza delle formalita' di cui ai  commi  precedenti

il giudice puo' desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo

la proposizione del ricorso ed altresi' dal comportamento delle parti

argomenti  di  prova  della  sopravvenuta  carenza  d'interesse  alla

decisione della causa. 

 

                               Art. 85 

 

 

       Forma e rito per l'estinzione e per l'improcedibilita' 

 

    1. L'estinzione  e  l'improcedibilita'  di  cui  all'articolo  35

possono essere  pronunciate  con  decreto  dal  presidente  o  da  un

magistrato da lui delegato. 

    2.  Il  decreto  e'  depositato  in  segreteria,   che   ne   da'

comunicazione alle parti costituite. 

    3. Nel termine di sessanta giorni  dalla  comunicazione  ciascuna

delle parti costituite puo' proporre  opposizione  al  collegio,  con

atto notificato a tutte le altre parti. 

    4. Il giudizio di opposizione si svolge  ai  sensi  dell'articolo

87, comma 3, ed e' deciso con ordinanza che, in caso di  accoglimento

dell'opposizione, fissa l'udienza di merito. 

    5.  In  caso  di  rigetto,  le  spese   sono   poste   a   carico

dell'opponente  e  vengono  liquidate  dal  collegio   nella   stessa

ordinanza, esclusa la possibilita' di compensazione anche parziale. 

    6.  L'ordinanza  e'  depositata  in  segreteria,   che   ne   da'

comunicazione alle parti costituite. 

    7. Avverso l'ordinanza che decide  sull'opposizione  puo'  essere

proposto appello. 

    8. Il giudizio di appello procede secondo le regole  ordinarie  e

l'udienza di discussione e' fissata d'ufficio con priorita'. 

    9. L'estinzione e l'improcedibilita' sono dichiarate con sentenza

se si verificano, o vengono accertate, all'udienza di discussione. 

 

                             Titolo VII 

 

 

    Correzione di errore materiale dei provvedimenti del giudice 

 

 

                               Art. 86 

 

 

                     Procedimento di correzione 

 

    1. Ove  occorra  correggere  omissioni  o  errori  materiali,  la

domanda per la correzione deve essere  proposta  al  giudice  che  ha

emesso il provvedimento, il quale, se vi e' il consenso delle  parti,

dispone con decreto, in camera di consiglio, la correzione. 

    2. In caso di dissenso delle parti, sulla domanda  di  correzione

pronuncia il collegio con ordinanza in camera di consiglio. 

    3.  La  correzione  si  effettua  a  margine  o   in   calce   al

provvedimento originale, con indicazione del decreto o dell'ordinanza

che l'ha disposta. 

 

                             Titolo VIII 

 

 

                               Udienze 

 

 

                               Art. 87 

 

 

       Udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio 

 

    1. Le udienze sono pubbliche a pena  di  nullita',  salvo  quanto

previsto dal comma 2. 

    2. Oltre agli altri casi espressamente previsti, si  trattano  in

camera di consiglio: 

    a) i giudizi cautelari e  quelli  relativi  all'esecuzione  delle

misure cautelari collegiali; 

    b) il giudizio in materia di silenzio; 

    c) il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi; 

    d) i giudizi di ottemperanza; 

    e)  i  giudizi  in  opposizione  ai   decreti   che   pronunciano

l'estinzione o l'improcedibilita' del giudizio. 

    3. Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell'ipotesi  di

cui alla lettera a),  tutti  i  termini  processuali  sono  dimezzati

rispetto a quelli  del  processo  ordinario,  tranne  quelli  per  la

notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei

motivi aggiunti. La camera di consiglio  e'  fissata  d'ufficio  alla

prima udienza utile successiva al trentesimo giorno decorrente  dalla

scadenza del termine di  costituzione  delle  parti  intimate.  Nella

camera di consiglio sono sentiti i difensori che ne fanno richiesta. 

    4. La trattazione in pubblica udienza non costituisce  motivo  di

nullita' della decisione. 

 

                              Titolo IX 

 

 

                              Sentenza 

 

 

                               Art. 88 

 

 

                      Contenuto della sentenza 

 

    1. La sentenza e' pronunciata in nome del popolo italiano e  reca

l'intestazione < < Repubblica italiana > > . 

    2. Essa deve contenere: 

    a) l'indicazione del  giudice  adito  e  del  collegio  che  l'ha

pronunciata; 

    b) l'indicazione delle parti e dei loro avvocati; 

    c) le domande; 

    d) la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto  della

decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi; 

    e) il dispositivo, ivi compresa la pronuncia sulle spese; 

    f)  l'ordine  che  la  decisione  sia   eseguita   dall'autorita'

amministrativa; 

    g) l'indicazione del  giorno,  mese,  anno  e  luogo  in  cui  la

decisione e' pronunciata; 

    h) la sottoscrizione del presidente e dell'estensore. 

    3. Si applica l'articolo 118, comma  3,  delle  disposizioni  per

l'attuazione del codice di procedura civile. 

    4. Se il presidente non puo'  sottoscrivere  per  morte  o  altro

impedimento, la sentenza e' sottoscritta dal componente piu'  anziano

del collegio,  purche'  prima  della  sottoscrizione  sia  menzionato

l'impedimento; se l'estensore non puo' sottoscrivere la sentenza  per

morte o altro impedimento, e' sufficiente la sottoscrizione del  solo

presidente,  purche'  prima  della  sottoscrizione   sia   menzionato

l'impedimento. 

 

                               Art. 89 

 

 

            Pubblicazione e comunicazione della sentenza 

 

    1.   La   sentenza   deve   essere   redatta   non    oltre    il

quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa. 

    2. La sentenza, che non puo' piu' essere modificata dopo  la  sua

sottoscrizione, e' immediatamente  resa  pubblica  mediante  deposito

nella segreteria del giudice che l'ha pronunciata. 

    3. Il segretario da' atto del deposito in calce alla sentenza, vi

appone la data e la firma ed entro cinque giorni ne da' comunicazione

alle parti costituite. 

 

                               Art. 90 

 

 

                     Pubblicita' della sentenza 

 

    1. Qualora la pubblicita'  della  sentenza  possa  contribuire  a

riparare il danno, compreso quello derivante per  effetto  di  quanto

previsto all'articolo 96 del codice di procedura civile, il  giudice,

su istanza di parte, puo' ordinarla a cura e spese  del  soccombente,

mediante inserzione  per  estratto,  ovvero  mediante  comunicazione,

nelle  forme  specificamente  indicate,  in  una   o   piu'   testate

giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet  da  lui

designati. Se l'inserzione non  avviene  nel  termine  stabilito  dal

giudice, puo' procedervi la parte  a  favore  della  quale  e'  stata

disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato. 

 

                             LIBRO TERZO 

 

 

                            IMPUGNAZIONI 

 

 

                              Titolo I 

 

 

                      Impugnazioni in generale 

 

 

                               Art. 91 

 

 

                        Mezzi di impugnazione 

 

    1. I mezzi di impugnazione  delle  sentenze  sono  l'appello,  la

revocazione, l'opposizione di terzo e il ricorso per cassazione per i

soli motivi inerenti alla giurisdizione. 

 

                               Art. 92 

 

 

                     Termini per le impugnazioni 

 

    1. Salvo quanto diversamente previsto da speciali disposizioni di

legge, le impugnazioni si propongono  con  ricorso  e  devono  essere

notificate entro il termine perentorio di sessanta giorni  decorrenti

dalla notificazione della sentenza. 

    2. Per i casi di revocazione previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6  del

primo comma dell'articolo 395 del codice di  procedura  civile  e  di

opposizione di terzo di cui all'articolo 108, comma 2, il termine  di

cui al comma 1 decorre dal giorno in cui e' stato scoperto il dolo  o

la falsita' o la collusione o e' stato recuperato il documento  o  e'

passata in giudicato la sentenza di cui  al  numero  6  del  medesimo

articolo 395. 

    3. In difetto della notificazione della sentenza,  l'appello,  la

revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395  del  codice  di

procedura civile e il ricorso per cassazione devono essere notificati

entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. 

    4. La disposizione di cui al comma 3 non  si  applica  quando  la

parte che non si e' costituita in giudizio dimostri di non aver avuto

conoscenza del processo a causa della nullita' del  ricorso  o  della

sua notificazione. 

    5. Fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma  3,  l'ordinanza

cautelare che, in modo implicito o esplicito, ha deciso  anche  sulla

competenza  e'   appellabile   ai   sensi   dell'articolo   62.   Non

costituiscono  decisione  implicita  sulla  competenza  le  ordinanze

istruttorie o interlocutorie di cui all'articolo  36,  comma  1,  ne'

quelle  che  disattendono  l'istanza  cautelare   senza   riferimento

espresso alla questione di  competenza.  La  sentenza  che,  in  modo

implicito o esplicito, ha pronunciato sulla  competenza  insieme  col

merito e' appellabile nei modi ordinari e nei termini di cui ai commi

1, 3 e 4. 

 

                               Art. 93 

 

 

              Luogo di notificazione dell'impugnazione 

 

    1.  L'impugnazione  deve  essere   notificata   nella   residenza

dichiarata  o  nel  domicilio  eletto  dalla   parte   nell'atto   di

notificazione della sentenza o, in difetto,  presso  il  difensore  o

nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il  giudizio  e

risultante dalla sentenza. 

    2. Qualora la notificazione abbia avuto esito negativo perche' il

domiciliatario  si  e'  trasferito  senza  notificare   una   formale

comunicazione  alle  altre  parti,  la  parte  che  intende  proporre

l'impugnazione  puo'   presentare   al   presidente   del   tribunale

amministrativo regionale o al  presidente  del  Consiglio  di  Stato,

secondo il giudice adito con  l'impugnazione,  un'istanza,  corredata

dall'attestazione dell'omessa notificazione, per la fissazione di  un

termine perentorio per il completamento della notificazione o per  la

rinnovazione dell'impugnazione. 

 

                               Art. 94 

 

 

                     Deposito delle impugnazioni 

 

    1. Nei giudizi di appello, di revocazione  e  di  opposizione  di

terzo il ricorso deve essere depositato nella segreteria del  giudice

adito,  a  pena  di  decadenza,  entro  trenta   giorni   dall'ultima

notificazione ai sensi dell'articolo  45,  unitamente  ad  una  copia

della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni. 

 

                               Art. 95 

 

 

                 Parti del giudizio di impugnazione 

 

    1.   L'impugnazione   deve   essere   notificata,   nelle   cause

inscindibili, a tutte le parti in causa e,  negli  altri  casi,  alle

parti che hanno interesse a contraddire. 

    2.   L'impugnazione   deve   essere   notificata   a   pena    di

inammissibilita' nei termini previsti dall'articolo 92 ad almeno  una

delle parti interessate a contraddire. 

    3. Se la sentenza non e' stata impugnata nei confronti  di  tutte

le parti di cui al comma 1,  il  giudice  ordina  l'integrazione  del

contraddittorio, fissando il termine entro cui la notificazione  deve

essere eseguita, nonche' la successiva udienza di trattazione. 

    4. L'impugnazione e' dichiarata improcedibile  se  nessuna  delle

parti  provvede  all'integrazione  del  contraddittorio  nel  termine

fissato dal giudice. 

    5. Il Consiglio di Stato,  se  riconosce  che  l'impugnazione  e'

manifestamente   irricevibile,   inammissibile,    improcedibile    o

infondata, puo'  non  ordinare  l'integrazione  del  contraddittorio,

quando l'impugnazione di altre parti e' preclusa o esclusa. 

    6. Ai giudizi di impugnazione non si applica l'articolo 23, comma

1. 

 

                               Art. 96 

 

 

              Impugnazioni avverso la medesima sentenza 

 

    1. Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la  stessa

sentenza devono essere riunite in un solo processo. 

    2. Possono essere proposte  impugnazioni  incidentali,  ai  sensi

degli articoli 333 e 334 del codice di procedura civile. 

    3. L'impugnazione incidentale di cui all'articolo 333 del  codice

di procedura civile puo' essere  rivolta  contro  qualsiasi  capo  di

sentenza e deve essere proposta dalla  parte  entro  sessanta  giorni

dalla notificazione della sentenza o, se  anteriore,  entro  sessanta

giorni  dalla  prima  notificazione  nei  suoi  confronti  di   altra

impugnazione. 

    4. Con l'impugnazione incidentale proposta ai sensi dell'articolo

334 del codice di procedura civile  possono  essere  impugnati  anche

capi autonomi della sentenza; tuttavia, se l'impugnazione  principale

e' dichiarata inammissibile, l'impugnazione  incidentale  perde  ogni

efficacia. 

    5. L'impugnazione incidentale di cui all'articolo 334 del  codice

di procedura civile deve essere proposta dalla parte  entro  sessanta

giorni dalla data in cui si e' perfezionata  nei  suoi  confronti  la

notificazione dell'impugnazione principale e  depositata,  unitamente

alla prova dell'avvenuta notificazione, entro dieci giorni. 

    6. In caso di mancata riunione di piu'  impugnazioni  ritualmente

proposte contro  la  stessa  sentenza,  la  decisione  di  una  delle

impugnazioni non determina l'improcedibilita' delle altre. 

 

                               Art. 97 

 

 

               Intervento nel giudizio di impugnazione 

 

    1. Puo'  intervenire  nel  giudizio  di  impugnazione,  con  atto

notificato a tutte le parti, chi vi ha interesse. 

 

                               Art. 98 

 

 

                          Misure cautelari 

 

    1.  Salvo  quanto  disposto   dall'articolo   111,   il   giudice

dell'impugnazione puo',  su  istanza  di  parte,  valutati  i  motivi

proposti e qualora dall'esecuzione possa derivare un  danno  grave  e

irreparabile,  disporre  la   sospensione   dell'esecutivita'   della

sentenza impugnata, nonche' le altre opportune misure cautelari,  con

ordinanza pronunciata in camera di consiglio. 

    2. Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi da 2 a 10,

56 e 57. 

 

                               Art. 99 

 

 

                  Deferimento all'adunanza plenaria 

 

    1. La sezione cui e' assegnato il ricorso, se rileva che il punto

di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dare luogo a

contrasti giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle

parti o d'ufficio puo' rimettere il ricorso  all'esame  dell'adunanza

plenaria. 

    2. Prima della decisione, il presidente del Consiglio  di  Stato,

su richiesta delle parti  o  d'ufficio,  puo'  deferire  all'adunanza

plenaria qualunque ricorso, per risolvere  questioni  di  massima  di

particolare    importanza    ovvero    per     dirimere     contrasti

giurisprudenziali. 

    3. Se la sezione cui e'  assegnato  il  ricorso  ritiene  di  non

condividere un principio di diritto enunciato dall'adunanza plenaria,

rimette a quest'ultima, con  ordinanza  motivata,  la  decisione  del

ricorso. 

    4. L'adunanza plenaria decide l'intera  controversia,  salvo  che

ritenga di enunciare il principio di diritto e di restituire  per  il

resto il giudizio alla sezione remittente. 

    5. Se ritiene che la  questione  e'  di  particolare  importanza,

l'adunanza plenaria puo' comunque enunciare il principio  di  diritto

nell'interesse  della  legge  anche  quando   dichiara   il   ricorso

irricevibile, inammissibile o improcedibile, ovvero l'estinzione  del

giudizio. In tali casi, la pronuncia dell'adunanza  plenaria  non  ha

effetto sulla sentenza impugnata. 

 

                              Titolo II 

 

 

                               Appello 

 

 

                              Art. 100 

 

 

Appellabilita' delle sentenze dei tribunali amministrativi regionali 

 

    1. Avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali  e'

ammesso appello al Consiglio di Stato, ferma restando  la  competenza

del Consiglio di giustizia amministrativa per  la  Regione  siciliana

per  gli  appelli  proposti  contro   le   sentenze   del   Tribunale

amministrativo regionale per la Sicilia. 

 

                              Art. 101 

 

 

                  Contenuto del ricorso in appello 

 

    1.  Il  ricorso  in  appello  deve  contenere  l'indicazione  del

ricorrente, del difensore, delle parti nei confronti delle  quali  e'

proposta l'impugnazione,  della  sentenza  che  si  impugna,  nonche'

l'esposizione sommaria dei fatti, le specifiche censure contro i capi

della  sentenza  gravata,  le  conclusioni,  la  sottoscrizione   del

ricorrente se sta in giudizio personalmente oppure del difensore  con

indicazione, in questo caso, della procura speciale rilasciata  anche

unitamente a quella per il giudizio di primo grado. 

    2. Si intendono rinunciate le domande e le  eccezioni  dichiarate

assorbite o non esaminate nella sentenza  di  primo  grado,  che  non

siano state espressamente riproposte nell'atto di appello o,  per  le

parti diverse dall'appellante,  con  memoria  depositata  a  pena  di

decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio. 

 

                              Art. 102 

 

 

                 Legittimazione a proporre l'appello 

 

    1. Possono proporre appello  le  parti  fra  le  quali  e'  stata

pronunciata la sentenza di primo grado. 

    2. L'interventore puo' proporre appello soltanto se  titolare  di

una posizione giuridica autonoma. 

 

                              Art. 103 

 

 

                   Riserva facoltativa di appello 

 

    1. Contro le sentenze non  definitive  e'  proponibile  l'appello

ovvero la riserva di appello, con atto notificato  entro  il  termine

per l'appello e depositato nei successivi  trenta  giorni  presso  la

segreteria del tribunale amministrativo regionale. 

 

                              Art. 104 

 

 

                     Nuove domande ed eccezioni 

 

    1. Nel giudizio di appello  non  possono  essere  proposte  nuove

domande, fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 3,  ne'  nuove

eccezioni non rilevabili d'ufficio. Possono tuttavia  essere  chiesti

gli interessi e gli accessori maturati dopo  la  sentenza  impugnata,

nonche' il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza stessa. 

    2. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova  e  non  possono  essere

prodotti  nuovi  documenti,  salvo  che  il   collegio   li   ritenga

indispensabili ai fini della decisione della  causa,  ovvero  che  la

parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di

primo grado per causa ad essa non imputabile. 

    3. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga

a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio

di primo grado da  cui  emergano  vizi  degli  atti  o  provvedimenti

amministrativi impugnati. 

 

                              Art. 105 

 

 

                     Rimessione al primo giudice 

 

    1. Il Consiglio di Stato rimette la causa  al  giudice  di  primo

grado soltanto se e' mancato il contraddittorio, oppure e' stato leso

il diritto di difesa di una delle parti, ovvero dichiara la  nullita'

della  sentenza,  o  riforma  la  sentenza  che   ha   declinato   la

giurisdizione o ha  pronunciato  sulla  competenza  o  ha  dichiarato

l'estinzione o la perenzione del giudizio. 

    2. Nei giudizi di appello contro i  provvedimenti  dei  tribunali

amministrativi regionali che hanno declinato la  giurisdizione  o  la

competenza si segue il procedimento in camera di  consiglio,  di  cui

all'articolo 87, comma 3. 

    3. In ogni caso in cui il Consiglio di Stato annulla la  sentenza

o l'ordinanza con rinvio della causa al giudice di  primo  grado,  si

applica l'articolo 8, comma 2, delle norme di attuazione. 

 

                             Titolo III 

 

 

                             Revocazione 

 

 

                              Art. 106 

 

 

                         Casi di revocazione 

 

    1. Salvo quanto previsto dal comma 3, le sentenze  dei  tribunali

amministrativi regionali e del Consiglio di  Stato  sono  impugnabili

per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli  articoli  395  e

396 del codice di procedura civile. 

    2. La revocazione e' proponibile con ricorso dinanzi allo  stesso

giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. 

    3. Contro le sentenze dei tribunali amministrativi  regionali  la

revocazione e' ammessa se i motivi non  possono  essere  dedotti  con

l'appello. 

 

                              Art. 107 

 

 

   Impugnazione della sentenza emessa nel giudizio di revocazione 

 

    1. Contro la sentenza emessa nel  giudizio  di  revocazione  sono

ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta

la sentenza impugnata per revocazione. 

    2. La sentenza emessa nel giudizio di revocazione non puo' essere

impugnata per revocazione. 

 

                              Titolo IV 

 

 

                        Opposizione di terzo 

 

 

                              Art. 108 

 

 

                    Casi di opposizione di terzo 

 

    1. Un terzo, titolare di una posizione autonoma e  incompatibile,

puo'   fare   opposizione   contro   una   sentenza   del   tribunale

amministrativo regionale o del Consiglio  di  Stato  pronunciata  tra

altri soggetti, ancorche' passata in giudicato, quando  pregiudica  i

suoi diritti o interessi legittimi. 

    2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare

opposizione alla sentenza,  quando  questa  sia  effetto  di  dolo  o

collusione a loro danno. 

 

                              Art. 109 

 

 

                             Competenza 

 

    1. L'opposizione di terzo e' proposta davanti al giudice  che  ha

pronunciato la sentenza impugnata, salvo il caso di cui al comma 2. 

    2. Se e' proposto appello contro la sentenza di primo  grado,  il

terzo deve introdurre la domanda di cui all'articolo 108 intervenendo

nel giudizio di appello. Se l'opposizione  di  terzo  e'  gia'  stata

proposta al giudice di primo grado, questo la dichiara  improcedibile

e, se l'opponente non vi ha ancora provveduto, fissa un  termine  per

l'intervento  nel  giudizio  di  appello,  ai   sensi   del   periodo

precedente. 

 

                              Titolo V 

 

 

                       Ricorso per cassazione 

 

 

                              Art. 110 

 

 

                          Motivi di ricorso 

 

    1. Il ricorso per cassazione e' ammesso contro  le  sentenze  del

Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. 

 

                               Art. 111 

 

 

                     Sospensione della sentenza 

 

    1. Il Consiglio  di  Stato  su  istanza  di  parte,  in  caso  di

eccezionale gravita' ed urgenza, puo' sospendere  gli  effetti  della

sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari. 

 

                            LIBRO QUARTO 

 

 

                    OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI 

 

 

                              Titolo I 

 

 

                      Giudizio di ottemperanza 

 

 

                              Art. 112 

 

 

         Disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza 

 

    1. I  provvedimenti  del  giudice  amministrativo  devono  essere

eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti. 

    2. L'azione di ottemperanza puo' essere proposta  per  conseguire

l'attuazione: 

    a)  delle  sentenze  del  giudice   amministrativo   passate   in

giudicato; 

    b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi

del giudice amministrativo; 

    c)  delle  sentenze  passate   in   giudicato   e   degli   altri

provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario,  al  fine  di

ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di

conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; 

    d)  delle  sentenze  passate   in   giudicato   e   degli   altri

provvedimenti ad esse equiparati per i  quali  non  sia  previsto  il

rimedio  dell'ottemperanza,  al  fine   di   ottenere   l'adempimento

dell'obbligo  della  pubblica  amministrazione  di  conformarsi  alla

decisione; 

    e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di

ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di

conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. 

    3. Puo' essere proposta anche azione di condanna al pagamento  di

somme  a  titolo  di  rivalutazione  e  interessi  maturati  dopo  il

passaggio in giudicato della sentenza, nonche' azione di risarcimento

dei danni derivanti dalla mancata esecuzione, violazione  o  elusione

del giudicato. 

    4. Nel processo di ottemperanza puo' essere altresi' proposta  la

connessa domanda risarcitoria di cui all'articolo 30,  comma  5,  nel

termine ivi stabilito. In tal caso il  giudizio  di  ottemperanza  si

svolge nelle forme, nei modi e nei termini del processo ordinario. 

    5. Il ricorso di cui al presente articolo  puo'  essere  proposto

anche al fine di ottenere chiarimenti in  ordine  alle  modalita'  di

ottemperanza. 

 

                              Art. 113 

 

 

                      Giudice dell'ottemperanza 

 

    1. Il ricorso si propone, nel caso di cui all'articolo 112, comma

2, lettere a) e b), al giudice che ha emesso il  provvedimento  della

cui  ottemperanza  si  tratta;  la  competenza   e'   del   tribunale

amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in

appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto  dispositivo  e

conformativo dei provvedimenti di primo grado. 

    2. Nei casi di cui all'articolo 112, comma 2, lettere c),  d)  ed

e), il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella

cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso  la  sentenza  di

cui e' chiesta l'ottemperanza. 

 

                              Art. 114 

 

 

                            Procedimento 

 

    1. L'azione si propone, anche senza previa diffida,  con  ricorso

notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del

giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si

tratta; l'azione si prescrive  con  il  decorso  di  dieci  anni  dal

passaggio in giudicato della sentenza. 

    2. Al ricorso e' allegata in copia autentica la sentenza  di  cui

si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio  in

giudicato. 

    3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata. 

    4. Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso: 

    a) ordina l'ottemperanza,  prescrivendo  le  relative  modalita',

anche mediante la  determinazione  del  contenuto  del  provvedimento

amministrativo    o    l'emanazione    dello    stesso    in    luogo

dell'amministrazione; 

    b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del

giudicato; 

    c) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in  giudicato

o  di  altri  provvedimenti,  determina   le   modalita'   esecutive,

considerando inefficaci gli atti emessi in violazione  o  elusione  e

provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano; 

    d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta; 

    e) salvo che cio' sia manifestamente iniquo, e se non  sussistono

altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di  parte,  la  somma  di

denaro dovuta dal  resistente  per  ogni  violazione  o  inosservanza

successiva, ovvero per ogni ritardo  nell'esecuzione  del  giudicato;

tale statuizione costituisce titolo esecutivo. 

    5. Se e' chiesta l'esecuzione di un'ordinanza il giudice provvede

con ordinanza. 

    6. Il giudice conosce di tutte le questioni  relative  all'esatta

ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario. 

    7. Nel caso di ricorso ai sensi del comma 5 dell'articolo 112, il

giudice  fornisce   chiarimenti   in   ordine   alle   modalita'   di

ottemperanza, anche su richiesta del commissario. 

    8. Le disposizioni di cui al presente Titolo si  applicano  anche

alle impugnazioni avverso i  provvedimenti  giurisdizionali  adottati

dal giudice dell'ottemperanza. 

    9. I termini per la proposizione delle impugnazioni  sono  quelli

previsti nel Libro III. 

 

                              Art. 115 

 

 

Titolo  esecutivo  e   rilascio   di   estratto   del   provvedimento

                giurisdizionale con formula esecutiva 

 

    1. Le  pronunce  del  giudice  amministrativo  che  costituiscono

titolo esecutivo sono  spedite,  su  richiesta  di  parte,  in  forma

esecutiva. 

    2.  I  provvedimenti  emessi  dal  giudice   amministrativo   che

dispongono il pagamento di somme di denaro costituiscono titolo anche

per l'esecuzione nelle forme disciplinate dal Libro III del codice di

procedura civile e per l'iscrizione di ipoteca. 

    3. Ai fini del giudizio di ottemperanza di cui al presente Titolo

non e' necessaria l'apposizione della formula esecutiva. 

 

                              Titolo II 

 

 

       Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi 

 

 

                              Art. 116 

 

 

       Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi 

 

    1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di

accesso ai documenti amministrativi  il  ricorso  e'  proposto  entro

trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla

formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e

agli eventuali controinteressati. Si applica l'articolo 49. 

    2. In pendenza di un giudizio cui  la  richiesta  di  accesso  e'

connessa, il ricorso di cui al  comma  1  puo'  essere  proposto  con

istanza  depositata  presso  la  segreteria  della  sezione  cui   e'

assegnato    il    ricorso    principale,    previa     notificazione

all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza  e'

decisa con ordinanza separatamente dal  giudizio  principale,  ovvero

con la sentenza che definisce il giudizio. 

    3. L'amministrazione puo' essere rappresentata  e  difesa  da  un

proprio dipendente a cio' autorizzato. 

    4.  Il  giudice  decide  con  sentenza  in  forma   semplificata;

sussistendone  i  presupposti,  ordina  l'esibizione  dei   documenti

richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni,

dettando, ove occorra, le relative modalita'. 

    5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche

ai giudizi di impugnazione. 

 

                             Titolo III 

 

 

       Tutela contro l'inerzia della pubblica amministrazione 

 

 

                              Art. 117 

 

 

                     Ricorsi avverso il silenzio 

 

    1. Il ricorso avverso il silenzio e' proposto, anche senza previa

diffida, con atto  notificato  all'amministrazione  e  ad  almeno  un

controinteressato nel termine di cui all'articolo 31, comma 2. 

    2. Il ricorso e' deciso con sentenza in forma semplificata  e  in

caso  di  totale  o   parziale   accoglimento   il   giudice   ordina

all'amministrazione di provvedere entro un termine non superiore,  di

norma, a trenta giorni. 

    3. Il giudice nomina, ove occorra, un commissario ad acta con  la

sentenza con cui definisce il giudizio o successivamente  su  istanza

della parte interessata. 

    4. Il giudice conosce di tutte le questioni  relative  all'esatta

adozione del provvedimento richiesto, ivi  comprese  quelle  inerenti

agli atti del commissario. 

    5.  Se  nel  corso  del  giudizio  sopravviene  il  provvedimento

espresso, o un atto connesso con l'oggetto della controversia, questo

puo' essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il

rito  previsto  per  il  nuovo  provvedimento,  e  l'intero  giudizio

prosegue con tale rito. 

    6. Se l'azione di risarcimento del danno ai  sensi  dell'articolo

30, comma 4, e' proposta congiuntamente a quella di cui  al  presente

articolo, il giudice puo' definire  con  il  rito  camerale  l'azione

avverso il silenzio e trattare  con  il  rito  ordinario  la  domanda

risarcitoria. 

 

                              Titolo IV 

 

 

                     Procedimento di ingiunzione 

 

 

                              Art. 118 

 

 

                         Decreto ingiuntivo 

 

    1. Nelle controversie devolute alla giurisdizione  esclusiva  del

giudice amministrativo,  aventi  ad  oggetto  diritti  soggettivi  di

natura patrimoniale, si applica il Capo I del Titolo I del  Libro  IV

del codice di procedura civile. Per l'ingiunzione  e'  competente  il

presidente o un magistrato da lui delegato. L'opposizione si  propone

con ricorso. 

 

                              Titolo V 

 

 

          Riti abbreviati relativi a speciali controversie 

 

 

                              Art. 119 

 

 

            Rito abbreviato comune a determinate materie 

 

    1. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  nei

giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a: 

    a) i provvedimenti concernenti le  procedure  di  affidamento  di

pubblici lavori, servizi e forniture,  salvo  quanto  previsto  dagli

articoli 120 e seguenti; 

    b)  i  provvedimenti  adottati  dalle  Autorita'   amministrative

indipendenti, con  esclusione  di  quelli  relativi  al  rapporto  di

servizio con i propri dipendenti; 

    c) i provvedimenti relativi alle procedure di  privatizzazione  o

di dismissione di imprese o beni pubblici,  nonche'  quelli  relativi

alla costituzione, modificazione o soppressione di societa',  aziende

e istituzioni da parte degli enti locali; 

    d) i  provvedimenti  di  nomina,  adottati  previa  delibera  del

Consiglio dei ministri; 

    e) i provvedimenti  di  scioglimento  di  enti  locali  e  quelli

connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi; 

    f) i provvedimenti relativi alle procedure di  occupazione  e  di

espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche

o di pubblica utilita' e  i  provvedimenti  di  espropriazione  delle

invenzioni adottati ai sensi del codice della proprieta' industriale; 

    g) i provvedimenti del Comitato  olimpico  nazionale  italiano  o

delle Federazioni sportive; 

    h) le ordinanze adottate in  tutte  le  situazioni  di  emergenza

dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio

1992, n. 225, e i consequenziali provvedimenti commissariali; 

    i)  il  rapporto  di  lavoro  del  personale   dei   servizi   di

informazione per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 22, della legge

3 agosto 2007, n. 124; 

    l)  le  controversie  comunque  attinenti  alle  procedure  e  ai

provvedimenti della pubblica amministrazione in materia  di  impianti

di generazione di  energia  elettrica  di  cui  al  decreto  legge  7

febbraio 2002, n. 7, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9

aprile 2003, n. 55, comprese  quelle  concernenti  la  produzione  di

energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di

importazione,  le  centrali  termoelettriche   di   potenza   termica

superiore a 400 MW  nonche'  quelle  relative  ad  infrastrutture  di

trasporto ricomprese o da ricomprendere nella  rete  di  trasmissione

nazionale o rete nazionale di gasdotti; 

    m) i provvedimenti della commissione centrale per la  definizione

e  applicazione  delle  speciali  misure   di   protezione,   recanti

applicazione, modifica e revoca delle speciali misure  di  protezione

nei confronti dei collaboratori e testimoni di giustizia. 

    2. Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei

giudizi di primo grado,  quelli  per  la  notificazione  del  ricorso

introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti,  nonche'

quelli di cui  all'articolo  62,  comma  1,  e  quelli  espressamente

disciplinati nel presente articolo. 

    3.  Salva   l'applicazione   dell'articolo   60,   il   tribunale

amministrativo  regionale  chiamato  a  pronunciare   sulla   domanda

cautelare,  accertata  la  completezza  del  contraddittorio   ovvero

disposta l'integrazione dello stesso, se ritiene, a un primo sommario

esame, la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso  e  di  un

pregiudizio grave e irreparabile, fissa  con  ordinanza  la  data  di

discussione del merito alla prima udienza  successiva  alla  scadenza

del termine di trenta giorni dalla data di  deposito  dell'ordinanza,

disponendo  altresi'  il   deposito   dei   documenti   necessari   e

l'acquisizione delle eventuali altre prove  occorrenti.  In  caso  di

rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale  amministrativo

regionale, ove il Consiglio di Stato  riformi  l'ordinanza  di  primo

grado,  la  pronuncia  di   appello   e'   trasmessa   al   tribunale

amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In

tale ipotesi, il termine di  trenta  giorni  decorre  dalla  data  di

ricevimento dell'ordinanza da parte della  segreteria  del  tribunale

amministrativo regionale, che ne da' avviso alle parti. 

    4. Con l'ordinanza di cui al comma 3, in caso di estrema gravita'

ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il  Consiglio  di

Stato possono disporre le opportune misure cautelari. Al procedimento

cautelare si applicano le disposizioni del Titolo II del Libro II, in

quanto non derogate dal presente articolo. 

    5. Quando  almeno  una  delle  parti,  nell'udienza  discussione,

dichiara  di  avere  interesse  alla  pubblicazione  anticipata   del

dispositivo rispetto alla  sentenza,  il  dispositivo  e'  pubblicato

mediante  deposito  in  segreteria,  non  oltre  sette  giorni  dalla

decisione della causa. La dichiarazione della parte e' attestata  nel

verbale d'udienza. 

    6. La parte puo' chiedere al Consiglio di  Stato  la  sospensione

dell'esecutivita' del dispositivo, proponendo  appello  entro  trenta

giorni dalla  relativa  pubblicazione,  con  riserva  dei  motivi  da

proporre entro  trenta  giorni  dalla  notificazione  della  sentenza

ovvero entro tre mesi dalla sua pubblicazione. La  mancata  richiesta

di sospensione dell'esecutivita'  del  dispositivo  non  preclude  la

possibilita'  di  chiedere  la  sospensione  dell'esecutivita'  della

sentenza dopo la pubblicazione dei motivi. 

    7. Le disposizioni del presente articolo si applicano  anche  nei

giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo. 

 

                              Art. 120 

 

 

Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma  1,

                             lettera a) 

 

    1. Gli atti delle  procedure  di  affidamento,  ivi  comprese  le

procedure di affidamento di incarichi e concorsi di  progettazione  e

di attivita' tecnico-amministrative  ad  esse  connesse,  relativi  a

pubblici  lavori,   servizi   o   forniture,   nonche'   i   connessi

provvedimenti dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti  pubblici

di lavori, servizi e forniture, sono impugnabili unicamente  mediante

ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. 

    2. Nel caso in cui sia  mancata  la  pubblicita'  del  bando,  il

ricorso non puo' comunque essere piu' proposto decorsi trenta  giorni

decorrenti  dal  giorno  successivo  alla   data   di   pubblicazione

dell'avviso di aggiudicazione definitiva di  cui  all'articolo  65  e

all'articolo 225 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  a

condizione che tale avviso contenga la motivazione dell'atto con  cui

la stazione appaltante ha  deciso  di  affidare  il  contratto  senza

previa pubblicazione del bando.  Se  sono  omessi  gli  avvisi  o  le

informazioni di cui  al  presente  comma  oppure  se  essi  non  sono

conformi  alle  prescrizioni  ivi  contenute,  il  ricorso  non  puo'

comunque essere proposto decorsi sei mesi dal giorno successivo  alla

data di stipulazione del contratto. 

    3. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dai  successivi,

si applica l'articolo 119. 

    4.  Quando  e'  impugnata  l'aggiudicazione  definitiva,  se   la

stazione appaltante  fruisce  del  patrocinio  dell'Avvocatura  dello

Stato, il ricorso e' notificato, oltre che presso  detta  Avvocatura,

anche alla stazione appaltante nella sua  sede  reale,  in  data  non

anteriore  alla  notifica  presso  l'Avvocatura,  e  al   solo   fine

dell'operativita' della sospensione obbligatoria del termine  per  la

stipulazione del contratto. 

    5. Per l'impugnazione degli atti di cui al presente  articolo  il

ricorso e i motivi aggiunti, anche avverso  atti  diversi  da  quelli

gia' impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta  giorni,

decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 79

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e  gli

avvisi con cui  si  indice  una  gara,  autonomamente  lesivi,  dalla

pubblicazione di cui all'articolo 66, comma 8, dello stesso  decreto;

ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto. 

    6. Quando il giudizio non e'  immediatamente  definito  ai  sensi

dell'articolo 60, l'udienza di merito, ove non indicata dal  collegio

ai sensi  dell'articolo  119,  comma  3,  e'  immediatamente  fissata

d'ufficio con assoluta priorita'. 

    7. I nuovi atti attinenti la medesima procedura  di  gara  devono

essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti. 

    8. Il giudice  decide  interinalmente  sulla  domanda  cautelare,

anche se ordina adempimenti istruttori, se concede termini a  difesa,

o se solleva o vengono proposti incidenti processuali. 

    9.  Il  dispositivo  del  provvedimento  con  cui  il   tribunale

amministrativo regionale definisce il giudizio  e'  pubblicato  entro

sette giorni dalla data della sua deliberazione. 

    10. Tutti gli atti di parte e i provvedimenti del giudice  devono

essere sintetici e la  sentenza  e'  redatta,  ordinariamente,  nelle

forme di cui all'articolo 74. 

    11. Le disposizioni dei commi 3, 6, 8 e 10 si applicano anche nel

giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato,  proposto  avverso

la sentenza  o  avverso  l'ordinanza  cautelare,  e  nei  giudizi  di

revocazione o opposizione di terzo. La parte  puo'  proporre  appello

avverso il dispositivo, al fine di  ottenerne  la  sospensione  prima

della pubblicazione della sentenza. 

 

                              Art. 121 

 

 

       Inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni 

 

    1. Il giudice che annulla  l'aggiudicazione  definitiva  dichiara

l'inefficacia del contratto nei seguenti casi, precisando in funzione

delle deduzioni delle parti e della valutazione della gravita'  della

condotta della stazione appaltante e della situazione di fatto, se la

declaratoria di inefficacia e' limitata alle  prestazioni  ancora  da

eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo o opera in via

retroattiva: 

    a)  se  l'aggiudicazione  definitiva  e'  avvenuta  senza  previa

pubblicazione del bando o avviso con cui si  indice  una  gara  nella

Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  o  nella  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana, quando tale  pubblicazione  e'  prescritta

dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

    b) se  l'aggiudicazione  definitiva  e'  avvenuta  con  procedura

negoziata senza bando o con affidamento in economia  fuori  dai  casi

consentiti e questo abbia determinato l'omissione  della  pubblicita'

del bando o  avviso  con  cui  si  indice  una  gara  nella  Gazzetta

Ufficiale  dell'Unione  europea  o  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana, quando  tale  pubblicazione  e'  prescritta  dal

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

    c) se il contratto e' stato stipulato senza rispettare il termine

dilatorio  stabilito  dall'articolo  11,  comma   10,   del   decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  qualora  tale  violazione  abbia

privato il ricorrente della possibilita' di  avvalersi  di  mezzi  di

ricorso prima della stipulazione del  contratto  e  sempre  che  tale

violazione,   aggiungendosi   a   vizi   propri   dell'aggiudicazione

definitiva, abbia  influito  sulle  possibilita'  del  ricorrente  di

ottenere l'affidamento; 

    d) se  il  contratto  e'  stato  stipulato  senza  rispettare  la

sospensione obbligatoria del termine per  la  stipulazione  derivante

dalla    proposizione    del    ricorso    giurisdizionale    avverso

l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'articolo 11, comma 10-ter,

del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  qualora  tale

violazione,   aggiungendosi   a   vizi   propri   dell'aggiudicazione

definitiva, abbia  influito  sulle  possibilita'  del  ricorrente  di

ottenere l'affidamento. 

    2.  Il  contratto  resta  efficace,  anche  in   presenza   delle

violazioni di cui al comma 1 qualora venga accertato che il  rispetto

di esigenze imperative connesse ad un interesse generale imponga  che

i suoi effetti siano mantenuti. Tra le esigenze imperative rientrano,

fra l'altro, quelle imprescindibili di carattere tecnico o  di  altro

tipo, tali da rendere evidente che i  residui  obblighi  contrattuali

possono essere rispettati solo dall'esecutore attuale. Gli  interessi

economici  possono  essere  presi  in  considerazione  come  esigenze

imperative solo in circostanze eccezionali in cui  l'inefficacia  del

contratto conduce a conseguenze sproporzionate, avuto anche  riguardo

all'eventuale mancata proposizione  della  domanda  di  subentro  nel

contratto nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione  non  comporta

l'obbligo di rinnovare la gara. Non costituiscono esigenze imperative

gli  interessi  economici  legati  direttamente  al  contratto,   che

comprendono fra l'altro i costi derivanti dal ritardo nell'esecuzione

del contratto stesso, dalla necessita' di indire una nuova  procedura

di  aggiudicazione,  dal  cambio  dell'operatore  economico  e  dagli

obblighi di legge risultanti dalla dichiarazione di inefficacia. 

    3. A  cura  della  segreteria,  le  sentenze  che  provvedono  in

applicazione del comma 2 sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio

dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie. 

    4. Nei casi in cui, nonostante le violazioni,  il  contratto  sia

considerato efficace o l'inefficacia sia  temporalmente  limitata  si

applicano le sanzioni alternative di cui all'articolo 123. 

    5. La inefficacia del contratto prevista dal comma 1, lettere  a)

e b), non trova applicazione  quando  la  stazione  appaltante  abbia

posto in essere la seguente procedura: 

    a) abbia con atto motivato anteriore all'avvio della procedura di

affidamento dichiarato di ritenere  che  la  procedura  senza  previa

pubblicazione del bando o avviso con cui si  indice  una  gara  nella

Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea   ovvero   nella   Gazzetta

Ufficiale  della  Repubblica  italiana  sia  consentita  dal  decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

    b) abbia pubblicato, rispettivamente per i contratti di rilevanza

comunitaria e per  quelli  sotto  soglia,  nella  Gazzetta  Ufficiale

dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica

italiana un avviso volontario per la trasparenza preventiva ai  sensi

dell'articolo 79-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,

in cui manifesta l'intenzione di concludere il contratto; 

    c) il contratto non sia stato concluso prima dello scadere di  un

termine di almeno dieci giorni decorrenti dal giorno successivo  alla

data di pubblicazione dell'avviso di cui alla lettera b). 

 

                              Art. 122 

 

 

             Inefficacia del contratto negli altri casi 

 

    1.  Fuori  dei  casi  indicati  dall'articolo  121,  comma  1,  e

dall'articolo 123, comma 3, il giudice che  annulla  l'aggiudicazione

definitiva  stabilisce  se  dichiarare   inefficace   il   contratto,

fissandone  la  decorrenza,  tenendo  conto,  in  particolare,  degli

interessi delle parti, dell'effettiva possibilita' per il  ricorrente

di conseguire l'aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati,  dello

stato di esecuzione del contratto e della possibilita' di  subentrare

nel contratto, nei casi  in  cui  il  vizio  dell'aggiudicazione  non

comporti l'obbligo di rinnovare la gara e la  domanda  di  subentrare

sia stata proposta. 

 

                              Art. 123 

 

 

                        Sanzioni alternative 

 

    1. Nei  casi  di  cui  all'articolo  121,  comma  4,  il  giudice

amministrativo  individua  le  seguenti   sanzioni   alternative   da

applicare alternativamente o cumulativamente: 

    a)  la  sanzione  pecuniaria   nei   confronti   della   stazione

appaltante, di importo dallo 0,5% al 5%  del  valore  del  contratto,

inteso come prezzo di aggiudicazione, che e' versata all'entrata  del

bilancio dello Stato - con  imputazione  al  capitolo  2301,  capo  8

"Multe, ammende e sanzioni amministrative  inflitte  dalle  autorita'

giudiziarie ed amministrative, con esclusione di quelle aventi natura

tributaria" - entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato  della

sentenza che irroga sanzione; decorso il termine per  il  versamento,

si applica una maggiorazione pari ad un  decimo  della  sanzione  per

ogni semestre di ritardo. La sentenza  che  applica  le  sanzioni  e'

comunicata, a cura della segreteria,  al  Ministero  dell'economia  e

delle finanze entro cinque giorni dalla pubblicazione; 

    b) la riduzione della durata del contratto, ove possibile, da  un

minimo del dieci per cento ad un  massimo  del  cinquanta  per  cento

della durata residua alla data di pubblicazione del dispositivo. 

    2. Il giudice amministrativo applica le sanzioni  assicurando  il

rispetto del principio del contraddittorio e ne determina  la  misura

in modo che siano effettive, dissuasive, proporzionate al valore  del

contratto, alla gravita' della condotta della stazione  appaltante  e

all'opera svolta  dalla  stazione  appaltante  per  l'eliminazione  o

attenuazione delle  conseguenze  della  violazione.  A  tal  fine  si

applica l'articolo 73, comma 3. In ogni caso l'eventuale condanna  al

risarcimento dei danni non  costituisce  sanzione  alternativa  e  si

cumula con le sanzioni alternative. 

    3. Il giudice applica le sanzioni di cui al comma 1 anche qualora

il contratto e' stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio

stabilito  per  la  stipulazione  del  contratto,  ovvero  e'   stato

stipulato  senza  rispettare  la   sospensione   della   stipulazione

derivante dalla  proposizione  del  ricorso  giurisdizionale  avverso

l'aggiudicazione definitiva, quando la violazione non  abbia  privato

il ricorrente della possibilita' di avvalersi  di  mezzi  di  ricorso

prima della stipulazione del contratto e  non  abbia  influito  sulle

possibilita' del ricorrente di ottenere l'affidamento. 

 

                              Art. 124 

 

 

             Tutela in forma specifica e per equivalente 

 

    1. L'accoglimento della domanda di conseguire l'aggiudicazione  e

il  contratto  e'  comunque  condizionato   alla   dichiarazione   di

inefficacia del contratto ai sensi degli articoli  121,  comma  1,  e

122. Se il giudice non dichiara l'inefficacia del  contratto  dispone

il risarcimento del danno per equivalente, subito e provato. 

    2. La condotta processuale della parte  che,  senza  giustificato

motivo, non ha proposto la domanda di cui al comma 1,  o  non  si  e'

resa disponibile a subentrare nel contratto, e' valutata dal  giudice

ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile. 

 

                              Art. 125 

 

 

Ulteriori disposizioni processuali per  le  controversie  relative  a

                     infrastrutture strategiche 

 

    1. Nei giudizi che  riguardano  le  procedure  di  progettazione,

approvazione,  e   realizzazione   delle   infrastrutture   e   degli

insediamenti  produttivi  e  relative  attivita'  di  espropriazione,

occupazione e asservimento, di cui alla parte II, titolo III, capo IV

del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,   oltre   alle

disposizioni del presente Capo, con esclusione dell'articolo 122,  si

applicano le seguenti previsioni. 

    2. In sede di pronuncia del  provvedimento  cautelare,  si  tiene

conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per  tutti

gli  interessi  che  possono  essere  lesi,  nonche'  del  preminente

interesse nazionale alla sollecita realizzazione  dell'opera,  e,  ai

fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si  valuta  anche  la

irreparabilita' del pregiudizio per il ricorrente, il  cui  interesse

va comunque comparato con  quello  del  soggetto  aggiudicatore  alla

celere prosecuzione delle procedure. 

    3. Ferma restando l'applicazione degli articoli 121 e 123, al  di

fuori dei casi in essi contemplati la  sospensione  o  l'annullamento

dell'affidamento non  comporta  la  caducazione  del  contratto  gia'

stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente  dovuto  avviene

solo per equivalente. Si applica l'articolo 34, comma 3. 

    4.  Le  disposizioni  del  comma  3  si  applicano   anche   alle

controversie relative alle procedure  di  cui  all'articolo  140  del

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

 

                              Titolo VI 

 

 

               Contenzioso sulle operazioni elettorali 

 

 

                               Capo I 

 

 

            Disposizioni comuni al contenzioso elettorale 

 

 

                              Art. 126 

 

 

        Ambito della giurisdizione sul contenzioso elettorale 

 

    1. Il giudice  amministrativo  ha  giurisdizione  in  materia  di

operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi  elettivi  dei

comuni, delle province, delle regioni e all'elezione dei  membri  del

Parlamento europeo spettanti all'Italia. 

 

                              Art. 127 

 

 

                    Esenzione dagli oneri fiscali 

 

    1. Gli atti sono esenti dal contributo unificato e da ogni  altro

onere fiscale. 



 

                              Art. 128 

 

 

Inammissibilita'  del  ricorso  straordinario  al  Presidente   della

                             Repubblica 

 

    1. Nella materia di cui al presente  Titolo  non  e'  ammesso  il

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 

                               Capo II 

 

 

Tutela anticipata avverso gli atti  di  esclusione  dai  procedimenti

elettorali  preparatori  per  le  elezioni  comunali,  provinciali  e

                              regionali 

 

 

                              Art. 129 

 

 

Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio

          per le elezioni comunali, provinciali e regionali 

 

    1. I provvedimenti relativi al procedimento preparatorio  per  le

elezioni comunali, provinciali e regionali  concernenti  l'esclusione

di  liste  o  candidati  possono  essere  immediatamente   impugnati,

esclusivamente da parte dei delegati delle  liste  e  dei  gruppi  di

candidati esclusi,  innanzi  al  tribunale  amministrativo  regionale

competente, nel termine di  tre  giorni  dalla  pubblicazione,  anche

mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se  prevista,  degli

atti impugnati. 

    2. Al di fuori di quanto previsto dal comma 1, ogni provvedimento

relativo al procedimento, anche preparatorio, per le elezioni di  cui

al comma 1 e' impugnabile soltanto alla conclusione del  procedimento

elettorale, unitamente all'atto di  proclamazione  degli  eletti,  ai

sensi del Capo III del presente Titolo. 

    3. Il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi  previsto,  deve

essere, a pena di decadenza: 

    a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal  suo  difensore,

esclusivamente   mediante   consegna   diretta,   posta   elettronica

certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato,  alla

Prefettura e, ove possibile,  agli  eventuali  controinteressati;  in

ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato  rende  pubblico

il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi

spazi all'uopo  destinati  sempre  accessibili  al  pubblico  e  tale

pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i

controinteressati; la notificazione si  ha  per  avvenuta  il  giorno

stesso della predetta affissione; 

    b) depositato presso  la  segreteria  del  tribunale  adito,  che

provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico. 

    4. Le parti indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di

costituzione, l'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  o  il

numero  di  fax  da  valere  per  ogni  eventuale   comunicazione   e

notificazione. 

    5. L'udienza di discussione si  celebra,  senza  possibilita'  di

rinvio anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine  di  tre

giorni dal deposito del ricorso,  senza  avvisi.  Alla  notifica  del

ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il  ricorso

principale. 

    6. Il giudizio e' deciso all'esito dell'udienza con  sentenza  in

forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno.  La  relativa

motivazione  puo'  consistere  anche  in  un  mero   richiamo   delle

argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice  ha

inteso accogliere e fare proprie. 

    7. La sentenza non appellata e' comunicata  senza  indugio  dalla

segreteria del tribunale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato. 

    8. Il ricorso  di  appello,  nel  termine  di  due  giorni  dalla

pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena di decadenza: 

    a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal  suo  difensore,

esclusivamente   mediante   consegna   diretta,   posta   elettronica

certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato,  alla

Prefettura e, ove possibile,  agli  eventuali  controinteressati;  in

ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato  rende  pubblico

il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi

spazi all'uopo  destinati  sempre  accessibili  al  pubblico  e  tale

pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i

controinteressati; la notificazione si  ha  per  avvenuta  il  giorno

stesso  della  predetta  affissione;  per  le  parti  costituite  nel

giudizio  di  primo  grado  la  trasmissione   si   effettua   presso

l'indirizzo di posta elettronica  certificata  o  il  numero  di  fax

indicato negli atti difensivi ai sensi del comma 4; 

    b)  depositato  in  copia  presso  il  tribunale   amministrativo

regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede

ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico; 

    c) depositato presso la segreteria del Consiglio  di  Stato,  che

provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico. 

    9. Nel giudizio di  appello  si  applicano  le  disposizioni  del

presente articolo. 

    10.  Nei  giudizi  di  cui  al  comma  1  non  si  applicano   le

disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2. 

 

                              Capo III 

 

 

Rito relativo alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni

                        e Parlamento europeo 

 

 

                              Art. 130 

 

 

Procedimento in primo grado in relazione alle  operazioni  elettorali

          di comuni, province, regioni e Parlamento europeo 

 

    1. Salvo quanto disposto nel Capo II del presente Titolo,  contro

tutti gli atti del procedimento elettorale successivi  all'emanazione

dei comizi elettorali e' ammesso ricorso  soltanto  alla  conclusione

del procedimento elettorale, unitamente all'impugnazione dell'atto di

proclamazione degli eletti: 

    a) quanto alle elezioni di comuni, province e regioni,  da  parte

di qualsiasi candidato o elettore dell'ente  della  cui  elezione  si

tratta,   al   tribunale   amministrativo   regionale    nella    cui

circoscrizione ha sede il predetto ente territoriale,  da  depositare

nella segreteria del tribunale  adito  entro  il  termine  di  trenta

giorni dalla proclamazione degli eletti; 

    b)  quanto  alle  elezioni  dei  membri  del  Parlamento  europeo

spettanti all'Italia, da parte di  qualsiasi  candidato  o  elettore,

davanti al Tribunale amministrativo  regionale  del  Lazio,  sede  di

Roma, da depositare nella relativa segreteria  entro  il  termine  di

trenta  giorni   dalla   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale

dell'elenco dei candidati proclamati eletti. 

    2. Il presidente, con decreto: 

    a) fissa l'udienza di discussione della causa in via di urgenza; 

    b) designa il relatore; 

    c) ordina le notifiche, autorizzando, ove  necessario,  qualunque

mezzo idoneo; 

    d) ordina il deposito di documenti e l'acquisizione di ogni altra

prova necessaria; 

    e)  ordina  che  a  cura  della   segreteria   il   decreto   sia

immediatamente comunicato, con ogni mezzo utile, al ricorrente. 

    3. Il ricorso e' notificato, unitamente al decreto di  fissazione

dell'udienza, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni  dalla

data della comunicazione del decreto di cui al comma 2: 

    a) all'ente della cui elezione si tratta, in caso di elezioni  di

comuni, province, regioni; 

    b) all'Ufficio elettorale centrale nazionale, in caso di elezioni

dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; 

    c) alle altre parti che vi hanno interesse, e comunque ad  almeno

un controinteressato. 

    4. Entro dieci giorni dall'ultima notificazione di cui  al  comma

3, il ricorrente deposita nella segreteria del tribunale la copia del

ricorso e del decreto,  con  la  prova  dell'avvenuta  notificazione,

insieme con gli atti e documenti del giudizio. 

    5. L'amministrazione resistente e i controinteressati  depositano

nella segreteria  le  proprie  controdeduzioni  nei  quindici  giorni

successivi a quello in cui la notificazione si  e'  perfezionata  nei

loro confronti. 

    6. All'esito dell'udienza,  il  collegio,  sentite  le  parti  se

presenti, pronuncia la sentenza. 

    7. La sentenza e' pubblicata  entro  il  giorno  successivo  alla

decisione  della  causa.  Se  la  complessita'  delle  questioni  non

consente la pubblicazione della sentenza, nello stesso termine di cui

al periodo precedente e' pubblicato il dispositivo mediante  deposito

in segreteria. In tal caso la sentenza e' pubblicata  entro  i  dieci

giorni successivi. 

    8. La sentenza e' immediatamente trasmessa in copia, a cura della

segreteria del tribunale amministrativo regionale, al  Sindaco,  alla

giunta provinciale, alla giunta regionale, al presidente dell'ufficio

elettorale  nazionale,  a  seconda   dell'ente   cui   si   riferisce

l'elezione. Il comune, la provincia o la regione della  cui  elezione

si tratta provvede, entro  ventiquattro  ore  dal  ricevimento,  alla

pubblicazione per quindici  giorni  del  dispositivo  della  sentenza

nell'albo o bollettino ufficiale dell'ente interessato  a  mezzo  del

segretario che ne  e'  diretto  responsabile.  In  caso  di  elezioni

relative a comuni, province o  regioni,  la  sentenza  e'  comunicata

anche al  Prefetto.  Ai  medesimi  incombenti  si  provvede  dopo  il

passaggio  in  giudicato  della  sentenza   annotando   sulla   copia

pubblicata la sua definitivita'. 

    9. Il tribunale  amministrativo  regionale,  quando  accoglie  il

ricorso, corregge  il  risultato  delle  elezioni  e  sostituisce  ai

candidati illegittimamente proclamati coloro  che  hanno  diritto  di

esserlo. In caso di ricorso avverso le operazioni elettorali inerenti

il Parlamento europeo, i voti delle sezioni le  cui  operazioni  sono

state annullate non hanno effetto. 

    10. Tutti i termini processuali diversi da  quelli  indicati  nel

presente articolo e nell'articolo  131  sono  dimezzati  rispetto  ai

termini del processo ordinario. 

    11. L'ente comunale, provinciale o regionale, della cui  elezione

si tratta, comunica agli  interessati  la  correzione  del  risultato

elettorale. L'Ufficio elettorale nazionale comunica la correzione del

risultato  elettorale  agli  interessati  e   alla   segreteria   del

Parlamento europeo. 

 

                              Art. 131 

 

 

Procedimento in appello in relazione alle  operazioni  elettorali  di

                     comuni, province e regioni 

 

    1. L'appello avverso le  sentenze  di  cui  all'articolo  130  e'

proposto entro il  termine  di  venti  giorni  dalla  notifica  della

sentenza, per coloro nei cui confronti e' obbligatoria  la  notifica;

per gli altri candidati  o  elettori  nel  termine  di  venti  giorni

decorrenti dall'ultimo  giorno  della  pubblicazione  della  sentenza

medesima nell'albo pretorio del comune. 

    2. Il presidente fissa in via d'urgenza l'udienza di discussione.

Al giudizio si applicano le norme che regolano il processo di appello

innanzi al Consiglio di Stato, e i relativi  termini  sono  dimezzati

rispetto a quelli del giudizio ordinario. 

    3. La sentenza, quando, in riforma  di  quella  di  primo  grado,

accoglie il ricorso originario, provvede ai sensi dell'articolo  130,

comma 9. 

    4. La sentenza e' immediatamente trasmessa in copia, a cura della

segreteria del Consiglio di Stato, ai soggetti  di  cui  all'articolo

130, comma 8,  i  quali  provvedono  agli  ulteriori  incombenti  ivi

previsti e a quelli di cui al comma 11 dello stesso articolo 130. 

 

                              Art. 132 

 

 

Procedimento in appello in relazione alle operazioni  elettorali  del

                         Parlamento europeo 

 

    1. Le parti del giudizio di primo grado possono proporre  appello

mediante  dichiarazione  da  presentare  presso  la  segreteria   del

tribunale amministrativo regionale che ha  pronunciato  la  sentenza,

entro il termine di  cinque  giorni  decorrenti  dalla  pubblicazione

della sentenza o, in mancanza, del dispositivo. 

    2. L'atto di appello contenente i motivi deve  essere  depositato

entro  il  termine  di  trenta  giorni  decorrenti  dalla   ricezione

dell'avviso di pubblicazione della sentenza. 

    3. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano  le

norme dell'articolo 131. 

 

                            LIBRO QUINTO 

 

 

                            NORME FINALI 

 

 

                              Art. 133 

 

 

                 Materie di giurisdizione esclusiva 

 

    1.  Sono  devolute  alla  giurisdizione  esclusiva  del   giudice

amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: 

    a) le controversie in materia di: 

    1) risarcimento  del  danno  ingiusto  cagionato  in  conseguenza

dell'inosservanza dolosa o colposa del  termine  di  conclusione  del

procedimento amministrativo; 

    2)  formazione,   conclusione   ed   esecuzione   degli   accordi

integrativi o sostitutivi di  provvedimento  amministrativo  e  degli

accordi fra pubbliche amministrazioni; 

    3) dichiarazione di inizio attivita'; 

    4) determinazione e corresponsione dell'indennizzo dovuto in caso

di revoca del provvedimento amministrativo; 

    5)  nullita'  del  provvedimento   amministrativo   adottato   in

violazione o elusione del giudicato; 

    6) diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

    b)  le  controversie  aventi  ad  oggetto  atti  e  provvedimenti

relativi a rapporti di concessione di  beni  pubblici,  ad  eccezione

delle  controversie   concernenti   indennita',   canoni   ed   altri

corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque  pubbliche

e al Tribunale superiore delle acque pubbliche; 

    c) le controversie in materia  di  pubblici  servizi  relative  a

concessioni  di  pubblici   servizi,   escluse   quelle   concernenti

indennita',  canoni  ed  altri  corrispettivi,  ovvero   relative   a

provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o  dal  gestore

di un pubblico servizio in  un  procedimento  amministrativo,  ovvero

ancora relative all'affidamento di  un  pubblico  servizio,  ed  alla

vigilanza e controllo nei confronti del  gestore,  nonche'  afferenti

alla  vigilanza  sul  credito,  sulle  assicurazioni  e  sul  mercato

mobiliare,   al   servizio   farmaceutico,   ai    trasporti,    alle

telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilita'; 

    d) le controversie concernenti l'esercizio del diritto a chiedere

e ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con

le pubbliche amministrazioni e con  i  gestori  di  pubblici  servizi

statali; 

    e) le controversie: 

    1) relative  a  procedure  di  affidamento  di  pubblici  lavori,

servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella  scelta

del  contraente  o  del  socio,  all'applicazione   della   normativa

comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza  pubblica

previsti dalla normativa statale  o  regionale,  ivi  incluse  quelle

risarcitorie e con  estensione  della  giurisdizione  esclusiva  alla

dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di  annullamento

dell'aggiudicazione ed alle sanzioni alternative; 

    2) relative al divieto di rinnovo tacito dei  contratti  pubblici

di lavori, servizi, forniture, relative alla  clausola  di  revisione

del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei  contratti  ad

esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di  cui  all'articolo

115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  nonche'  quelle

relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi  ai

sensi dell'articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto; 

    f) le controversie aventi ad oggetto gli atti e  i  provvedimenti

delle pubbliche amministrazioni in materia  urbanistica  e  edilizia,

concernente tutti  gli  aspetti  dell'uso  del  territorio,  e  ferme

restando  le  giurisdizioni  del  Tribunale  superiore  delle   acque

pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi  civici,  nonche'

del  giudice   ordinario   per   le   controversie   riguardanti   la

determinazione e la corresponsione delle  indennita'  in  conseguenza

dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa; 

    g) le controversie aventi ad oggetto gli atti,  i  provvedimenti,

gli accordi e i  comportamenti,  riconducibili,  anche  mediatamente,

all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche  amministrazioni

in materia di espropriazione per pubblica utilita', ferma restando la

giurisdizione  del  giudice  ordinario  per  quelle  riguardanti   la

determinazione e la corresponsione delle  indennita'  in  conseguenza

dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa; 

    h) le controversie aventi ad oggetto i decreti di  espropriazione

per causa di pubblica utilita' delle invenzioni industriali; 

    i) le controversie relative ai rapporti di lavoro  del  personale

in regime di diritto pubblico; 

    l) le controversie  aventi  ad  oggetto  tutti  i  provvedimenti,

compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti  ai  rapporti

di  impiego  privatizzati,  adottati  dalla  Banca  d'Italia,   dalla

Commissione nazionale per le  societa'  e  la  borsa,  dall'Autorita'

garante della  concorrenza  e  del  mercato,  dall'Autorita'  per  le

garanzie nelle comunicazioni, dall'Autorita' per l'energia  elettrica

e il gas, e dalle altre Autorita' istituite ai sensi della  legge  14

novembre 1995, n. 481, dall'Autorita' per la vigilanza sui  contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture, dalla Commissione  vigilanza

fondi pensione, dalla Commissione per la valutazione, la  trasparenza

e l'integrita' della pubblica amministrazione, dall'Istituto  per  la

vigilanza  sulle  assicurazioni  private,  comprese  le  controversie

relative ai ricorsi avverso gli atti che  applicano  le  sanzioni  ai

sensi dell'articolo 326 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.

209; 

    m) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti  in  materia

di   comunicazioni    elettroniche,    compresi    quelli    relativi

all'imposizione di servitu'; 

    n) le controversie relative alle sanzioni  amministrative  ed  ai

provvedimenti adottati dall'organismo di  regolazione  competente  in

materia di infrastrutture ferroviarie ai sensi dell'articolo  37  del

decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188; 

    o) le controversie, incluse quelle risarcitorie,  attinenti  alle

procedure  e  ai   provvedimenti   della   pubblica   amministrazione

concernenti la produzione di energia, ivi  comprese  quelle  inerenti

l'energia  da  fonte  nucleare,  i  rigassificatori,  i  gasdotti  di

importazione,  le  centrali  termoelettriche  e  quelle  relative  ad

infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella  rete

di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti; 

    p)  le  controversie  aventi  ad  oggetto  le   ordinanze   e   i

provvedimenti  commissariali  adottati  in  tutte  le  situazioni  di

emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1,  della  legge

24 febbraio 1992, n. 225, e le controversie comunque  attinenti  alla

complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti,  seppure  posta

in  essere   con   comportamenti   della   pubblica   amministrazione

riconducibili,  anche  mediatamente,  all'esercizio  di  un  pubblico

potere, quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati; 

    q) le  controversie  aventi  ad  oggetto  i  provvedimenti  anche

contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia di  ordine  e

sicurezza pubblica, di incolumita' pubblica e di sicurezza urbana, di

edilita' e di polizia locale, d'igiene pubblica e dell'abitato; 

    r) le controversie aventi ad  oggetto  i  provvedimenti  relativi

alla disciplina o al divieto dell'esercizio d'industrie  insalubri  o

pericolose; 

    s)  le  controversie  aventi  ad  oggetto  atti  e  provvedimenti

adottati  in  violazione  delle  disposizioni  in  materia  di  danno

all'ambiente, nonche' avverso il silenzio inadempimento del  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e  per  il

risarcimento del danno subito a causa del  ritardo  nell'attivazione,

da parte del medesimo  Ministro,  delle  misure  di  precauzione,  di

prevenzione o di contenimento del danno  ambientale,  nonche'  quelle

inerenti le ordinanze ministeriali  di  ripristino  ambientale  e  di

risarcimento del danno ambientale; 

    t)  le  controversie  relative  all'applicazione   del   prelievo

supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; 

    u) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti  in  materia

di passaporti; 

    v) le controversie tra lo Stato e i  suoi  creditori  riguardanti

l'interpretazione dei contratti aventi per oggetto i titoli di  Stato

o le leggi relative ad essi o comunque sul debito pubblico; 

    z) le controversie aventi ad oggetto atti del  Comitato  olimpico

nazionale italiano o delle Federazioni sportive  non  riservate  agli

organi di  giustizia  dell'ordinamento  sportivo  ed  escluse  quelle

inerenti i rapporti patrimoniali tra societa', associazioni e atleti. 

 

                              Art. 134 

 

 

              Materie di giurisdizione estesa al merito 

 

    1.  Il  giudice   amministrativo   esercita   giurisdizione   con

cognizione estesa al merito nelle controversie aventi ad oggetto: 

    a) l'attuazione delle pronunce giurisdizionali  esecutive  o  del

giudicato nell'ambito del giudizio di cui al Titolo I del Libro IV; 

    b) gli atti e le operazioni  in  materia  elettorale,  attribuiti

alla giurisdizione amministrativa; 

    c) le sanzioni pecuniarie la cui contestazione e'  devoluta  alla

giurisdizione del giudice amministrativo, comprese  quelle  applicate

dalle Autorita' amministrative indipendenti; 

    d) le contestazioni sui confini degli enti territoriali; 

    e) il diniego di rilascio di nulla osta  cinematografico  di  cui

all'articolo 8 della legge 21 novembre 1962, n. 161. 

    Art. 135 

    Competenza funzionale inderogabile del  Tribunale  amministrativo

regionale del Lazio, sede di Roma 

    1. Sono  devolute  alla  competenza  inderogabile  del  Tribunale

amministrativo regionale del Lazio, sede  di  Roma,  salvo  ulteriori

previsioni di legge: 

    a)  le  controversie  relative  ai  provvedimenti  riguardanti  i

magistrati ordinari adottati ai sensi dell'articolo 17, primo  comma,

della legge 24 marzo 1958, n. 195; 

    b)  le   controversie   aventi   ad   oggetto   i   provvedimenti

dell'Autorita' garante per la concorrenza  ed  il  mercato  e  quelli

dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 

    c) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera  l),

fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 14, comma  2,  nonche'

le controversie di cui all'articolo 104, comma  2,  del  testo  unico

delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 

    d) le controversie contro i  provvedimenti  ministeriali  di  cui

all'articolo 133, comma 1, lettera m); 

    e) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera p); 

    f) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera  o),

limitatamente a quelle concernenti la produzione di energia elettrica

da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione,  le

centrali termoelettriche  di  potenza  termica  superiore  a  400  MW

nonche' quelle relative ad infrastrutture di trasporto  ricomprese  o

da  ricomprendere  nella  rete  di  trasmissione  nazionale  o   rete

nazionale di gasdotti, salvo quanto previsto dall'articolo 14,  comma

2; 

    g) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera z); 

    h) le controversie relative  al  corretto  esercizio  dei  poteri

speciali  dello  Stato  azionista   di   cui   all'articolo   2   del

decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni; 

    i)  le  controversie  aventi  ad  oggetto  i   provvedimenti   di

espulsione di cittadini extracomunitari per motivi di ordine pubblico

o di sicurezza dello Stato; 

    l) le controversie avverso i provvedimenti di  allontanamento  di

cittadini comunitari per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi

di ordine pubblico di cui  all'articolo  20,  comma  1,  del  decreto

legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni; 

    m) le controversie avverso i provvedimenti previsti  dal  decreto

legislativo 22 giugno 2007, n. 109; 

    n) le controversie disciplinate dal presente codice relative alle

elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; 

    o) le controversie relative al rapporto di lavoro  del  personale

del DIS, dell'AISI e dell'AISE; 

    p) le controversie derivanti dall'applicazione del  decreto-legge

4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge  31

marzo 2010, n. 50, relativo  all'Istituzione  dell'Agenzia  nazionale

per l'amministrazione  e  la  destinazione  dei  beni  sequestrati  e

confiscati alla criminalita' organizzata; 

    q) le controversie relative ai provvedimenti  adottati  ai  sensi

degli articoli 142 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento

degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.

267. 

    2. Restano esclusi dai casi di competenza inderogabile di cui  al

comma  1  le  controversie  sui  rapporti  di  lavoro  dei   pubblici

dipendenti, salvo quelle di cui alla lettera o) dello stesso comma 1. 

    Art. 136 

    Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici 

    1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo il

proprio indirizzo di  posta  elettronica  certificata  e  il  proprio

recapito di fax dove intendono ricevervi le comunicazioni relative al

processo. Una volta espressa tale indicazione si presumono conosciute

le comunicazioni pervenute con i predetti mezzi  nel  rispetto  della

normativa, anche  regolamentare,  vigente.  E'  onere  dei  difensori

comunicare alla segreteria e alle parti  costituite  ogni  variazione

dei suddetti dati. 

    2. I difensori costituiti forniscono copia in via informatica  di

tutti gli atti di parte depositati e, ove  possibile,  dei  documenti

prodotti e di ogni altro atto  di  causa.  Il  difensore  attesta  la

conformita' tra il contenuto del documento in formato  elettronico  e

quello cartaceo. Il deposito del materiale informatico, ove  non  sia

effettuato unitamente a quello cartaceo,  e'  eseguito  su  richiesta

della segreteria e nel termine  da  questa  assegnato,  esclusa  ogni

decadenza.  In  casi  eccezionali  il  presidente   puo'   dispensare

dall'osservanza di quanto previsto dal presente comma. 

 

                              Art. 137 

 

 

                          Norma finanziaria 

 

    1. Le amministrazioni competenti  provvedono  all'attuazione  del

codice nell'ambito delle risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie

disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o

maggiori oneri per la finanza pubblica. 

 

                             ALLEGATO 2 

 

 

                         Norme di attuazione 

 

 

                              Titolo I 

 

 

                   Registri - Orario di segreteria 

 

 

                               Art. 1 

 

 

                    Registro generale dei ricorsi 

 

    1. Presso ciascun ufficio giudiziario e' tenuto  il  registro  di

presentazione  dei  ricorsi,  diviso  per  colonne,  nel  quale  sono

annotate tutte le informazioni occorrenti per  accertare  esattamente

la presentazione del ricorso, del ricorso incidentale, della  domanda

riconvenzionale, dei motivi aggiunti, della  domanda  di  intervento,

degli atti e documenti prodotti, nonche' le notificazioni effettuate,

l'esecuzione del pagamento del  contributo  unificato,  l'indicazione

dei mezzi istruttori disposti o compiuti e i provvedimenti adottati. 

    2. I ricorsi  sono  iscritti  giornalmente  secondo  l'ordine  di

presentazione. 

    3. Il registro  e'  vistato  e  firmato  in  ciascun  foglio  dal

segretario generale, con l'indicazione in fine del numero  dei  fogli

di cui il registro si compone. 

    4. Il registro e' chiuso  ogni  giorno  con  l'apposizione  della

firma del segretario generale. 

 

                               Art. 2 

 

 

Ruoli e registri particolari, collazione dei provvedimenti e forme di

                            comunicazione 

 

    1. Le segreterie degli organi di giustizia amministrativa tengono

i seguenti registri: 

    a) il registro delle istanze di fissazione di udienza, vistato  e

firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con  l'indicazione

in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone; 

    b) il registro delle istanze di prelievo; 

    c) il registro per i processi verbali di udienza; 

    d) il registro dei decreti e delle ordinanze del presidente; 

    e) il registro delle ordinanze cautelari; 

    f)  il  registro  delle  sentenze  e  degli  altri  provvedimenti

collegiali; 

    g)  il  registro  dei  ricorsi  trattati  con  il  beneficio  del

patrocinio a spese dello Stato. 

    2. Il segretario, ricevuta l'istanza di cui alle lettere a) e  b)

del comma 1, ne fa annotazione nei relativi registri  e  ne  rilascia

ricevuta, se richiesta. 

    3. Nei registri di cui alle lettere d) ed e)  del  comma  1  sono

annotati gli estremi della trasmissione dei provvedimenti. 

    4.  La  segreteria  cura  la  formazione  dei  ruoli  secondo  le

disposizioni del presidente. 

    5.  La  segreteria  cura   la   formazione   dell'originale   dei

provvedimenti del giudice, raccogliendo le sottoscrizioni  necessarie

e apponendo il timbro e la firma di congiunzione tra i fogli  che  li

compongono. 

    6. La segreteria effettua le comunicazioni alle  parti  ai  sensi

dell'articolo 136, comma 1, del codice, o, altrimenti, nelle forme di

cui all'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice di

procedura civile. 

 

                               Art. 3 

 

 

                Registrazioni in forma automatizzata 

 

    1. Le registrazioni di cui agli articoli 1  e  2  possono  essere

eseguite in forma automatizzata secondo quanto previsto  dal  decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1999,  n.  52,  e

dalla ulteriore normativa applicabile. 

    2.  Il  segretario,  ove  richiesto,   rilascia   all'interessato

dichiarazione delle registrazioni effettuate. 

 

                               Art. 4 

 

 

                               Orario 

 

    1. Le segreterie sono aperte al pubblico nelle ore stabilite  dal

presidente del  tribunale  amministrativo  regionale,  della  sezione

staccata, del  Consiglio  di  Stato  e  del  Consiglio  di  giustizia

amministrativa per la Regione siciliana. 

    2. Nei casi in cui il  codice  prevede  il  deposito  di  atti  o

documenti sino al giorno precedente la trattazione di una domanda  in

camera di consiglio, il deposito deve avvenire  entro  le  ore  12.00

dell'ultimo giorno consentito. 

    3. Nei casi in cui il codice prevede termini calcolati in ore  le

segreterie  danno  atto  dell'ora  di  deposito  degli  atti  e   dei

provvedimenti giurisdizionali e adeguano gli orari di apertura  degli

uffici. 

    4. In ogni caso e' assicurata la possibilita' di  depositare  gli

atti in scadenza sino alle ore 12.00 dell'ultimo giorno consentito. 

 

                              Titolo II 

 

 

                   Fascicoli di parte e d'ufficio 

 

 

                               Art. 5 

 

 

Formazione e tenuta dei fascicoli di parte e d'ufficio.  Surrogazione

      di copie agli originali mancanti e ricostituzione di atti 

 

    1.  Ciascuna  parte,  all'atto  della  propria  costituzione   in

giudizio, consegna il proprio  fascicolo,  contenente  gli  originali

degli atti ed  i  documenti  di  cui  intende  avvalersi  nonche'  il

relativo indice. 

    2.  Gli  atti  devono  essere  depositati  in  numero  di   copie

corrispondente  ai  componenti  del  collegio  e  alle  altre   parti

costituite. Se il fascicolo di parte  e  i  depositi  successivi  non

contengono le copie degli atti di cui  al  presente  comma  gli  atti

depositati sono trattenuti in segreteria e il  giudice  non  ne  puo'

tenere conto prima che la parte abbia provveduto all'integrazione del

numero di copie richieste. 

    3.  Allorche'  riceve  il  deposito  dell'atto  introduttivo  del

giudizio, il segretario  forma  il  fascicolo  d'ufficio,  nel  quale

inserisce l'indice  dei  documenti  depositati,  le  copie  dell'atto

introduttivo e dei documenti e,  successivamente,  degli  altri  atti

delle parti, nonche', anche per estratto, del verbale d'udienza e  di

ogni atto e provvedimento del giudice o dei suoi ausiliari. 

    4. Il segretario, dopo  aver  controllato  la  regolarita'  anche

fiscale degli atti e dei documenti depositati da ciascuna parte, data

e sottoscrive l'indice del fascicolo ogni qualvolta viene inserito in

esso un atto o un documento. 

    5. In caso di smarrimento,  furto  o  distruzione  del  fascicolo

d'ufficio o di singoli atti  il  presidente  del  tribunale  o  della

sezione, ovvero, se la questione sorge in udienza,  il  collegio,  ne

da'   comunicazione   al   segretario   e   alle   parti   al   fine,

rispettivamente, di ricerca o deposito di copia autentica, che  tiene

luogo dell'originale. Qualora non  si  rinvenga  copia  autentica  il

presidente, con decreto, fissa una camera di  consiglio,  di  cui  e'

dato avviso alle  parti,  per  la  ricostruzione  degli  atti  o  del

fascicolo. Il collegio, con ordinanza, accerta il contenuto dell'atto

mancante e stabilisce se,  e  in  quale  tenore,  esso  debba  essere

ricostituito; se non e' possibile accertare il contenuto dell'atto il

collegio ne  ordina  la  rinnovazione,  se  necessario  e  possibile,

prescrivendone il modo. 

 

                               Art. 6 

 

 

Ritiro  e  trasmissione  dei  fascicoli  di  parte  e  del  fascicolo

                              d'ufficio 

 

    1.  I  documenti  e  gli  atti  prodotti  davanti  al   tribunale

amministrativo regionale non  possono  essere  ritirati  dalle  parti

prima che il giudizio sia definito con sentenza passata in giudicato. 

    2. In caso di appello,  il  segretario  del  giudice  di  appello

richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio  al  segretario  del

giudice di primo grado. 

    3.  Se  e'  appellata  una  sentenza   non   definitiva,   ovvero

un'ordinanza cautelare, non  si  applica  il  comma  2.  Tuttavia  il

giudice di appello, puo',  se  lo  ritiene  necessario,  chiedere  la

trasmissione del fascicolo  d'ufficio,  ovvero  ordinare  alla  parte

interessata di produrre copia di determinati atti. 

    4. Il presidente della sezione puo' autorizzare  la  sostituzione

degli eventuali documenti e  atti  esibiti  in  originale  con  copia

conforme degli stessi, predisposta a cura della segreteria su istanza

motivata della parte interessata. 

 

                               Art. 7 

 

 

                          Rilascio di copie 

 

    1. Il segretario rilascia copia delle decisioni e di  ogni  altro

provvedimento del giudice a richiesta  degli  interessati  e  a  loro

spese. 

 

                             Titolo III 

 

 

             Ordine di fissazione dei ricorsi - Udienze 

 

 

                               Art. 8 

 

 

                  Ordine di fissazione dei ricorsi 

 

    1. La fissazione del giorno dell'udienza per la  trattazione  dei

ricorsi e' effettuata secondo l'ordine di iscrizione delle istanze di

fissazione  d'udienza  nell'apposito  registro,  salvi  i   casi   di

fissazione prioritaria previsti dal codice. 

    2. Il  presidente  puo'  derogare  al  criterio  cronologico  per

ragioni d'urgenza, anche tenendo conto delle istanze di  prelievo,  o

per esigenze di funzionalita' dell'ufficio, ovvero per connessione di

materia, nonche' in ogni caso in cui  il  Consiglio  di  Stato  abbia

annullato la sentenza o l'ordinanza e rinviato la causa al giudice di

primo grado. 

 

                               Art. 9 

 

 

                      Calendario delle udienze 

 

    1. Il calendario delle udienze, con l'indicazione dei  magistrati

chiamati  a  parteciparvi,  e'  fissato  con  cadenza   annuale   dai

presidenti delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato,  dal

presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per  la  Regione

siciliana e dai presidenti dei tribunali amministrativi  regionali  e

delle sezioni staccate e interne. 

 

                               Art. 10 

 

 

                           Toghe e divise 

 

    1. I magistrati amministrativi, il personale di segreteria  e  il

personale ausiliario indossano nelle pubbliche udienze la toga  o  la

divisa  stabilita  dal  Consiglio  di  presidenza   della   giustizia

amministrativa. 

    2. Gli avvocati vestono nelle pubbliche udienze la toga. 

 

                               Art. 11 

 

 

                       Direzione dell'udienza 

 

    1. L'udienza e' diretta dal presidente del collegio. 

    2. Il segretario redige il verbale dell'udienza. 

 

                               Art.12 

 

 

                        Polizia dell'udienza 

 

    1. Chi assiste all'udienza deve stare in silenzio, non puo'  fare

segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare disturbo. 

    2. Il presidente del collegio, ove lo ritenga necessario  per  il

regolare svolgimento dell'udienza, puo' chiedere  l'intervento  della

forza pubblica. 

    3. Per le riprese audiovisive delle trattazioni  dei  ricorsi  in

pubblica udienza si applica l'articolo 147 delle norme di attuazione,

di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. 

 

                              Titolo IV 

 

 

                 Processo amministrativo telematico 

 

 

                               Art. 13 

 

 

                         Processo telematico 

 

    1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti

il Consiglio  di  presidenza  della  giustizia  amministrativa  e  il

DigitPA, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane,  strumentali

e  finanziarie  disponibili  a  legislazione   vigente,   le   regole

tecnico-operative per la sperimentazione, la  graduale  applicazione,

l'aggiornamento del processo amministrativo telematico, tenendo conto

delle esigenze di  flessibilita'  e  di  continuo  adeguamento  delle

regole informatiche alle peculiarita'  del  processo  amministrativo,

della  sua  organizzazione  e   alla   tipologia   di   provvedimenti

giurisdizionali. 

 

                              Titolo V 

 

 

                         Spese di giustizia 

 

 

                               Art. 14 

 

 

   Commissione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

 

    1. Presso il  Consiglio  di  Stato,  il  Consiglio  di  giustizia

amministrativa  per   la   Regione   siciliana   e   ogni   tribunale

amministrativo regionale e relative sezioni staccate e' istituita una

commissione per l'ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a

spese  dello  Stato,  composta  da  due  magistrati   amministrativi,

designati dal  presidente,  il  piu'  anziano  dei  quali  assume  le

funzioni di presidente della commissione, e da un avvocato, designato

dal presidente dell'Ordine degli avvocati del  capoluogo  in  cui  ha

sede l'organo. Per ciascun  componente  sono  designati  uno  o  piu'

membri supplenti. Esercita le funzioni di segretario  un  funzionario

di segreteria, nominato dal presidente. Al presidente e ai componenti

non spetta nessun compenso ne' rimborso spese. 

 

                               Art. 15 

 

 

          Devoluzione del gettito delle sanzioni pecuniarie 

 

    1. Il gettito delle sanzioni pecuniarie previste  dal  codice  e'

versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  le  spese

di cui all'articolo 1, comma 309, della legge 30  dicembre  2004,  n.

311, e successive modificazioni. 

 

                               Art. 16 

 

 

Misure  straordinarie  per  la   riduzione   dell'arretrato   e   per

                l'incentivazione della produttivita' 

 

    1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,

d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,  su  proposta

del  presidente  del  Consiglio   di   presidenza   della   giustizia

amministrativa previa delibera dello stesso Consiglio, sono adottate,

nei  limiti  dei  fondi  disponibili   nel   relativo   bilancio   ed

effettivamente non utilizzati, misure straordinarie per la  riduzione

dell'arretrato e per l'incentivazione della produttivita'. 

 

                             ALLEGATO 3 

 

 

                          Norme transitorie 

 

 

                              Titolo I 

 

 

Definizione dei ricorsi pendenti da piu' di cinque anni alla data  di

      entrata in vigore del codice del processo amministrativo 

 

 

                               Art. 1 

 

 

                Nuova istanza di fissazione d'udienza 

 

    1. Nel termine di centottanta giorni dalla  data  di  entrata  in

vigore  del  codice,  le  parti  presentano  una  nuova  istanza   di

fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato  la

procura di cui all'articolo  24  del  codice  e  dal  suo  difensore,

relativamente ai ricorsi pendenti da oltre cinque anni e per i  quali

non e' stata ancora fissata l'udienza di discussione. In difetto,  il

ricorso e' dichiarato perento con decreto del presidente. 

    2.  Se  tuttavia,  nel  termine  di  centottanta   giorni   dalla

comunicazione  del  decreto,  il   ricorrente   deposita   un   atto,

sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore  e  notificato

alle altre parti, in cui dichiara  di  avere  ancora  interesse  alla

trattazione della causa, il presidente revoca il  decreto  disponendo

la reiscrizione della causa sul ruolo di merito. 

    3. Se,  nella  pendenza  del  termine  di  cui  al  comma  1,  e'

comunicato  alle  parti  l'avviso  di  fissazione   dell'udienza   di

discussione, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 82, comma  2,

del codice. 

 

                              Titolo II 

 

 

                 Ulteriori disposizioni transitorie 

 

 

                               Art. 2 

 

 

              Ultrattivita' della disciplina previgente 

 

    1. Per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore

del codice continuano a trovare applicazione le norme previgenti. 

 

                               Art. 3 

 

 

         Disposizione particolare per il giudizio di appello 

 

    1. La disposizione di cui all'articolo 101, comma 2,  del  codice

non si applica agli appelli depositati prima dell'entrata  in  vigore

del codice medesimo. 

 

                             ALLEGATO 4 

 

 

                Norme di coordinamento e abrogazioni 

 

 

                               Art. 1 

 

 

Norme di coordinamento e  abrogazione  in  materia  di  elezioni  dei

         membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia 

 

    1. Alla legge 24 gennaio 1979, n.18, sono apportate  le  seguenti

modificazioni: 

    a) l'articolo 42 e' sostituito dal seguente: 

    "Art. 42. 

    La tutela giurisdizionale contro gli atti di proclamazione  degli

eletti, per motivi inerenti  alle  operazioni  elettorali  successive

all'emanazione  del  decreto   di   convocazione   dei   comizi,   e'

disciplinata dalle  disposizioni  dettate  dal  codice  del  processo

amministrativo."; 

    b) sono abrogati gli articoli 43 e 46, secondo comma. 

 

                               Art. 2 

 

 

Norme  di  coordinamento  e  abrogazioni  in  materia   di   elezioni

                           amministrative 

 

    1. Al testo unico delle leggi per la composizione e  la  elezione

degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le

seguenti modificazioni: 

    a) l'articolo 83 e' sostituito dal seguente: 

    "Art. 83. 

    La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri

comunali, successive all'emanazione del decreto di  convocazione  dei

comizi, e' disciplinata dalle disposizioni  dettate  dal  codice  del

processo amministrativo."; 

    b) sono abrogati gli articoli:  83/2;  83/3;  83/4;  83/5;  83/6,

83/7; 83/8; 83/9; 83/10; 83/11; 83/12; 

    c) all'articolo 84, primo comma, le parole: ", la Sezione per  il

contenzioso elettorale, il Consiglio di Stato" sono soppresse. 

    2. Alla legge 5 agosto 1962, n. 1257, sono apportate le  seguenti

modificazioni: 

    a) all'articolo 21, primo comma, le parole: "sia  in  materia  di

eleggibilita'  sia  in  materia  di   operazioni   elettorali"   sono

sostituite dalle seguenti: "in materia di eleggibilita'"; 

    b) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente: 

    "Art. 23. 

    Ricorso giurisdizionale in materia di operazioni elettorali. 

    La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri

comunali, successive all'emanazione del decreto di  convocazione  dei

comizi, e' disciplinata dalle disposizioni  dettate  dal  codice  del

processo amministrativo."; 

    c)  all'articolo  24,  nella  rubrica,  le   parole:   "Consiglio

regionale, della Corte di appello e  del  Consiglio  di  Stato"  sono

sostituite dalle seguenti: "Consiglio  regionale  e  della  Corte  di

appello" e, al primo comma, le parole: "Consiglio regionale, la Corte

d'appello di Torino ed il Consiglio di Stato" sono  sostituite  dalle

seguenti: "Consiglio regionale e la Corte d'appello di Torino"; 

    d) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni: 

    1) al primo  comma  le  parole:  "al  Consiglio  di  Stato"  sono

sostituite dalle seguenti: "alla Corte di appello  di  Torino"  e  le

parole: ",  giudicando  in  sede  di  giurisdizione  esclusiva"  sono

soppresse; 

    2) al secondo comma le  parole:  "al  Consiglio  di  Stato"  sono

sostituite dalle seguenti: "alla Corte di appello di Torino"; 

    e)  all'articolo  31,  primo  comma,  le  parole:  "il  Consiglio

regionale, la Corte d'appello di Torino ed  il  Consiglio  di  Stato"

sono sostituite dalle seguenti: "il Consiglio regionale  e  la  Corte

d'appello di Torino"; 

    f) all'articolo 33, terzo comma,  le  parole:  "al  Consiglio  di

Stato ed" sono soppresse. 

    3. Alla legge 23  dicembre  1966,  n.  1147,  sono  apportate  le

seguenti modificazioni: 

    a) all'articolo 3, primo comma, le parole: ",  sia  davanti  agli

organi  di  giurisdizione  ordinaria,  sia  davanti  agli  organi  di

giurisdizione  amministrativa,"  sono  sostituite   dalle   seguenti:

"davanti agli organi di giurisdizione ordinaria"; 

    b) all'articolo 7: 

    1) al comma 2 le parole: "sia  per  quanto  riguarda  la  materia

relativa alle operazioni per l'elezione, sia" sono soppresse; 

    2) dopo il secondo comma e'  inserito  il  seguente:  "La  tutela

contro le operazioni  per  l'elezione  dei  consiglieri  provinciali,

successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi,  e'

disciplinata dalle  disposizioni  dettate  dal  codice  del  processo

amministrativo.". 

    c) sono abrogati gli articoli: 2 e 8. 

    4. Alla legge  17  febbraio  1968,  n.  108,  sono  apportate  le

seguenti modificazioni: 

    a) all'articolo 19 il primo comma  e'  sostituito  dal  seguente:

"Per i ricorsi in materia di eleggibilita' e decadenza  si  osservano

le norme di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5  della  legge  23  dicembre

1966, n. 1147."; 

    b) all'articolo 19, dopo il terzo comma e' aggiunto il  seguente:

"La tutela in materia di operazioni per  l'elezione  dei  consiglieri

regionali, successive all'emanazione del decreto di convocazione  dei

comizi, e' disciplinata dalle disposizioni  dettate  dal  codice  del

processo amministrativo.". 

    5. Agli articoli 31, primo comma, e 34, primo comma, del  decreto

del Presidente della Repubblica  16  maggio  1960,  n.  570,  nonche'

all'articolo 17, primo comma, n.1), della legge 8 marzo 1951, n. 122,

e all'articolo 11, primo comma, n. 4), della legge 17 febbraio  1968,

n. 108, le parole: "il quindicesimo  giorno"  sono  sostituite  dalle

seguenti: "l'ottavo giorno". 

 

                               Art. 3 

 

 

                  Ulteriori norme di coordinamento 

 

    1. L'articolo 17, secondo comma, della legge 24  marzo  1958,  n.

195, e' sostituito dal seguente: 

    "La tutela giurisdizionale davanti al giudice  amministrativo  e'

disciplinata dal codice del processo amministrativo.". 

    2. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate  le  seguenti

modificazioni: 

    a) l'articolo 2, comma 8, e' sostituito dal seguente: 

    "8. La tutela in  materia  di  silenzio  dell'amministrazione  e'

disciplinata dal codice del processo amministrativo."; 

    b) l'articolo 15, comma 2, le parole:  "commi  2,  3  e  5"  sono

sostituite dalle seguenti: "commi 2 e 3"; 

    c) l'articolo 25, comma 5, e' sostituito dal seguente: 

    "5.   Le   controversie   relative   all'accesso   ai   documenti

amministrativi   sono   disciplinate   dal   codice   del    processo

amministrativo.". 

    3. L'articolo 33, comma 1, della legge 10 ottobre 1990,  n.  287,

e' sostituito dal seguente: "1. La tutela giurisdizionale davanti  al

giudice  amministrativo  e'  disciplinata  dal  codice  del  processo

amministrativo.". 

    4. L'articolo 10, comma 2-quinquies, del decreto-legge 15 gennaio

1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,

n. 82, e' sostituito dal seguente: 

    "2-quinquies. La tutela avverso i provvedimenti della commissione

centrale con cui vengono applicate, modificate o revocate le speciali

misure di protezione anche se di tipo urgente o provvisorio  a  norma

dell'articolo 13, comma 1, e' disciplinata dal  codice  del  processo

amministrativo.". 

    5. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  dopo  il

comma 6 e' aggiunto il seguente: 

    "6-bis.   La   tutela   giurisdizionale   davanti   al    giudice

amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte  le  situazioni

di  emergenza  dichiarate  ai  sensi  del  comma  1   e   avverso   i

consequenziali provvedimenti commissariali e' disciplinata dal codice

del processo amministrativo.". 

    6. L'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n.  481,

e' sostituito dal seguente: 

    "25. La tutela giurisdizionale davanti al giudice  amministrativo

e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.". 

    7. L'articolo 13, comma 11, del testo  unico  delle  disposizioni

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione

dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.

286, e' sostituito dal seguente: 

    "11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1  la  tutela

giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal

codice del processo amministrativo.". 

    8. L'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e'

sostituito dal seguente: "26. La tutela  giurisdizionale  davanti  al

giudice  amministrativo  e'  disciplinata  dal  codice  del  processo

amministrativo.". 

    9. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.

325, l'articolo 53 e' sostituito dal seguente: 

    "Art. 53 (L). Disposizioni processuali. 

    1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'

disciplinata dal codice del processo amministrativo. (L). 

    2. Resta ferma la giurisdizione  del  giudice  ordinario  per  le

controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione  delle

indennita'  in  conseguenza   dell'adozione   di   atti   di   natura

espropriativa o ablativa.(L)". 

    10. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.

327, l'articolo 53 e' sostituito dal seguente: 

    "Art. 53 (L). Disposizioni processuali. 

    1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'

disciplinata dal codice del processo amministrativo (L). 

    2. Resta ferma la giurisdizione  del  giudice  ordinario  per  le

controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione  delle

indennita'  in  conseguenza   dell'adozione   di   atti   di   natura

espropriativa o ablativa (L).". 

    11.  All'articolo  13,  comma  6-bis,  del  testo   unico   delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia  di  spese  e  di

giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30

maggio 2002, n. 115, le parole: "per i ricorsi previsti dall'articolo

23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971,  n.  1034,  nonche'  da

altre disposizioni che  richiamano  il  citato  articolo  23-bis,  il

contributo dovuto e' di euro 1.000; per i  ricorsi"  sono  sostituite

dalle seguenti: "per i ricorsi cui  si  applica  il  rito  abbreviato

comune a determinate materie previsto dal Libro IV, Titolo V, Capo  I

del codice del processo amministrativo, nonche' da altre disposizioni

che richiamino il citato rito, il contributo dovuto e' di euro 1.000;

per i ricorsi" e alla fine del comma e' aggiunto il seguente periodo:

"Per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale  e  i

motivi aggiunti che introducono domande nuove.". 

    12. L'articolo 9 del decreto legislativo 1 agosto 2003,  n.  259,

e' sostituito dal seguente: " Art. 9. 

    Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorita' 

    1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'

disciplinata dal codice del processo amministrativo.". 

    13. Nell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19  agosto  2003,

n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  ottobre  2003,

n. 280, le parole: "e'  devoluta  alla  giurisdizione  esclusiva  del

giudice  amministrativo"  sono   sostituite   dalle   seguenti:   "e'

disciplinata dal codice del processo amministrativo". 

    14. L'articolo 81 del decreto legislativo 30  dicembre  2003,  n.

396, e' sostituito dal seguente: " Art. 81. Tutela giurisdizionale 

    1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'

disciplinata dal codice del processo amministrativo.(L)". 

    15. L'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica  30

dicembre 2003, n. 398, e'  sostituito  dal  seguente:  "  Art.  81(L)

Tutela giurisdizionale. 

    1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'

disciplinata dal codice del processo amministrativo. (L).". 

    16. L'articolo 142, comma 5, del decreto legislativo 10  febbraio

2005, n. 30, e' sostituito dal seguente: 

    "5. La tutela giurisdizionale davanti al  giudice  amministrativo

e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.". 

    17. L'articolo 3, comma 1-ter, del decreto  legislativo  7  marzo

2005, n. 82, e' cosi' sostituito: 

    "1-ter.   La   tutela   giurisdizionale   davanti   al    giudice

amministrativo   e'   disciplinata   dal    codice    del    processo

amministrativo.". 

    18. L'articolo 326, comma 7, del decreto legislativo 7  settembre

2005, n. 209, e' sostituito dal seguente: 

    "7. La tutela giurisdizionale davanti al  giudice  amministrativo

e' disciplinata dal codice del  processo  amministrativo.  I  ricorsi

sono notificati anche all'ISVAP, che provvede alla difesa in giudizio

con propri legali.". 

    19.  Nel  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  sono

apportate le seguenti modificazioni: 

    a) all'articolo 11, comma 10-ter, le parole: "dell'articolo  245,

comma  2-quater,  primo  periodo"  sono  sostituite  dalle  seguenti:

"dell'articolo 14, comma 4, del codice del processo amministrativo"; 

    b) l'articolo 243 bis, comma  6,  e'  cosi'  sostituito:  "6.  Il

diniego totale o  parziale  di  autotutela,  espresso  o  tacito,  e'

impugnabile solo unitamente all'atto cui  si  riferisce,  ovvero,  se

quest'ultimo e' gia' stato impugnato, con motivi aggiunti."; 

    c)  l'articolo  244  e'  sostituito  dal  seguente:  "Art.   244.

Giurisdizione. 

    1.  Il  codice   del   processo   amministrativo   individua   le

controversie  devolute  alla  giurisdizione  esclusiva  del   giudice

amministrativo in materia di contratti pubblici."; 

    d)  l'articolo  245  e'  sostituito  dal  seguente:  "Art.   245.

Strumenti di tutela. 

    1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'

disciplinata dal codice del processo amministrativo."; 

    e) l'articolo 245-bis e' sostituito dal seguente: "Art.  245-bis.

Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni. 

    1. L'inefficacia del contratto nei casi di  gravi  violazioni  e'

disciplinata dal codice del processo amministrativo."; 

    f) l'articolo 245-ter e' sostituito dal seguente: "Art.  245-ter.

Inefficacia dei contratti negli altri casi. 

    1.  L'inefficacia  del  contratto  nei  casi  diversi  da  quelli

previsti  dall'articolo  245-bis  e'  disciplinata  dal  codice   del

processo amministrativo."; 

    g)  l'articolo  245-quater  e'  sostituito  dal  seguente:  "Art.

245-quater. Sanzioni alternative. 

    1. Le sanzioni alternative applicate dal  giudice  amministrativo

alternativamente o cumulativamente sono disciplinate dal  codice  del

processo amministrativo."; 

    h) l'articolo 245-quinquies e'  sostituito  dal  seguente:  "Art.

245-quinquies. Tutela in forma specifica e per equivalente. 

    1. La tutela in forma specifica e per equivalente e' disciplinata

dal codice del processo amministrativo."; 

    i) l'articolo 246 e' sostituito dal seguente:  "Art.  246.  Norme

processuali ulteriori per le controversie relative a infrastrutture e

insediamenti produttivi. 

    1. La tutela giurisdizionale davanti  al  giudice  amministrativo

nelle  controversie  relative   a   infrastrutture   e   insediamenti

produttivi e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.". 

    20. L'articolo 22, comma 1, del decreto  legislativo  6  febbraio

2007, n. 30, e' sostituito dal seguente: "1. Avverso i  provvedimenti

di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di

ordine  pubblico  di  cui  all'articolo  20,  comma  1,   la   tutela

giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal

codice del processo amministrativo.". 

    21. L'articolo 14, comma 1, del  decreto  legislativo  22  giugno

2007, n. 109, e' sostituito dal seguente: 

    "1. Avverso i provvedimenti  previsti  dal  presente  decreto  la

tutela  giurisdizionale  davanti   al   giudice   amministrativo   e'

disciplinata dal codice del processo amministrativo.". 

    22.  L'articolo  22  della  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  e'

sostituito dal seguente: 

    "Art. 22. Tutela giurisdizionale 

    1. La tutela giurisdizionale davanti al  giudice  amministrativo,

avente ad oggetto controversie relative al  rapporto  di  lavoro,  e'

disciplinata dal codice del processo amministrativo.". 

    23. All'articolo 54, comma 2, del decreto-legge 25  giugno  2008,

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.

133, le parole: "un'istanza ai sensi del secondo comma  dell'articolo

51 del regio decreto 17 agosto 1907,  n.  642"sono  sostituite  dalle

seguenti: "l'istanza di prelievo di cui all'articolo 81, comma 1, del

codice del processo  amministrativo,  ne'  con  riguardo  al  periodo

anteriore alla sua presentazione.". 

    24. L'articolo 9, comma 1, decreto-legge 4 febbraio 2010,  n.  4,

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n.  50,  e'

sostituito dal seguente: 

    "1. Avverso i provvedimenti  previsti  dal  presente  decreto  la

tutela  giurisdizionale  davanti   al   giudice   amministrativo   e'

disciplinata dal codice del processo amministrativo.". 

    25. Al decreto legislativo 16 marzo 2010, n. 66,  sono  apportate

le seguenti modificazioni: 

    a)  l'articolo  441  e'  cosi'  sostituito:  "Art.  441.   Tutela

giurisdizionale. 

    1. La cognizione delle controversie in ordine ai requisiti di cui

al presente Capo e' devoluta al giudice ordinario per quanto  attiene

alla liquidazione delle indennita';  la  tutela  davanti  al  giudice

amministrativo   e'   disciplinata   dal    codice    del    processo

amministrativo."; 

    b) l'articolo 1940, comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  "2.

Avverso i provvedimenti  in  materia  di  leva  e  contro  quelli  di

decisione dei  ricorsi  gerarchici  di  cui  al  comma  1  la  tutela

giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal

codice del processo amministrativo.". 

 

                               Art. 4 

 

 

                        Ulteriori abrogazioni 

 

    1. A  decorrere  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto

legislativo sono o restano abrogati i seguenti atti normativi: 

    1) regio decreto 17 agosto 1907, n. 638; 

    2) regio decreto 17 agosto 1907, n. 642; 

    3) regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840; 

    4) regio decreto 26 giugno 1924, n.  1054:  articoli  da  1  a  4

compresi; da 6 a 10 compresi; da 26 a 32 compresi; 33, secondo comma;

da 34 a 47; da 49 a 56 compresi; 

    5) regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058; 

    6) regio decreto 8 gennaio 1931, n.  148:  articolo  58,  secondo

comma; 

    7) decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642; 

    8) legge 21 dicembre 1950, n. 1018: articoli 5; 6; 9; 10; 

    9) legge 21 novembre 1967, n. 1185: articolo 11; 

    10) legge 6 dicembre 1971, n. 1034: articoli da 2 a  8  compresi;

10; da 19 a 39 compresi; 40, primo comma; da 42 a 52 compresi; 

    11) decreto del Presidente della Repubblica 21  aprile  1973,  n.

214: articoli 3; 4; 5; 12; 13; 30; 34; da 37 a 40 compresi; 

    12) legge 20 marzo 1980, n. 75: articolo 6; 

    13) legge 27 febbraio 1982, n. 186: articoli 1,  quarto  comma  ,

dalle parole: "le sezioni giurisdizionali" fino alla fine; 5; 55; 

    14) legge 7 agosto 1990, n. 241: articoli  2-bis,  comma  2;  11,

comma  5;  19,  comma  5;  21-quinquies,  comma  1,  ultimo  periodo;

21-septies, comma 2; 25, commi 5-bis e 6; 

    15)  decreto  legge  15  gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82: articolo  10,  commi

2-sexies, 2-septies, 2-octies; 

    16) legge 11 agosto 1991, n. 266: articolo 6, comma 5; 

    17) decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: articolo  145,

commi da 4 a 8; 

    18) legge 15 maggio 1997, n. 127: articolo 17, comma 26,  secondo

periodo; 

    19)  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58:  articoli

187-septies, commi da 4 a 8; 195, commi da 4 a 8; 

    20) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80: articoli 33,  34  e

35; 

    21) legge 4 maggio 1998, n. 133: articolo 4, comma 3; 

    22) legge 22  febbraio  2000,  n.  28:  articoli  10,  comma  10;

11-quinquies, comma 4; 

    23) legge 21 luglio 2000, n. 205: articoli 1; 2; 3, commi  1,  2,

3; 4; 6, comma 2; 7; 8; 11; 12; 

    24) legge 7 dicembre 2000, n. 383: articolo 10, comma 2; 

    25) decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378: articolo 45, comma

2; 

    26) decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.

380: articolo 45, comma 2; 

    27) decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188: articolo 37, comma

7; 

    28) decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.  259:  articolo  92,

comma 9; 

    29)  decreto-legge  19  agosto  2003,  n.  220,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280: articolo 3, commi

2, 3 e 4; 

    30) legge 30 dicembre 2004, n. 311: articolo 1, comma 552; 

    31)  decreto-legge  26  aprile  2005,  n.  63,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109: articolo 2-sexies,

comma 1; 

    32)  decreto-legge  27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155: articolo 3,  comma

4-bis; 

    33) decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206:  articolo  27,

comma 13, primo periodo; 

    34) decreto legge 30  novembre  2005,  n.  245,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21: articolo 3,  commi

2-bis, 2-ter e 2-quater; 

    35) legge 28 dicembre 2005, n. 262: articolo 24, commi 5 e 6; 

    36) decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152:  articoli  310,

comma 2,  limitatamente  alle  parole:",  in  sede  di  giurisdizione

esclusiva,"; 316, comma 1, limitatamente alle parole:",  in  sede  di

giurisdizione esclusiva,"; 

    37) legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 1, comma 1308; 

    38) decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145: articolo 8,  comma

13, primo periodo; 

    39)  decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  90,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123: articolo 4; 

    40)  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con

modificazioni,dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: articolo  54,  comma

3, lettere c) e d); 

    41) decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: articolo 20,  comma

8, fermo quanto previsto  dall'articolo  15,  comma  4,  del  decreto

legislativo 20 marzo 2010, n. 53; 

    42)  legge  18  giugno  2009,  n.  69:  articolo  46,  comma  24,

limitatamente alle parole: "amministrativi e"; 

    43) legge 23 luglio 2009, n. 99: articoli 41; 53, comma 2.