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Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n.58

"Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2010



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 29;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante recepimento della direttiva 93/15/CEE, relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile, ed il relativo regolamento di esecuzione, adottato con decreto del Ministro dell'interno 19 settembre 2002, n. 272;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni, attuativa delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE, concernente gli obblighi di preventiva informazione in ambito comunitario, che concernono le «regole tecniche»;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e il relativo regolamento per l'esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2003/105/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

Vista la direttiva 2002/75/CE della Commissione, del 2 settembre 2002, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo, e le pertinenti convenzioni internazionali ivi menzionate;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE);

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che reca norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonche' la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2010;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee, dell'interno, della difesa e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto definisce la disciplina volta ad attuare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, assicurando, nel contempo, le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumità, la tutela dei consumatori e la protezione ambientale. Il presente decreto individua, inoltre, i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono possedere per poter essere immessi sul mercato.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) agli articoli pirotecnici destinati ad essere utilizzati a fini non commerciali, conformemente alla normativa vigente, dalle forze armate, dalle forze di polizia o dai vigili del fuoco;
b) all'equipaggiamento che rientra nel campo d'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;
c) agli articoli pirotecnici da impiegarsi nell'industria aeronautica e spaziale;
d) alle capsule a percussione da utilizzarsi specificamente nei giocattoli che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2009/48/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;
e) agli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8;
f) alle munizioni, ai proiettili e alle cariche propulsive, nonche' alle munizioni a salve utilizzate in armi portatili, altre armi da fuoco e pezzi d'artiglieria;
g) ai fuochi artificiali riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e muniti di etichetta, che siano destinati ad essere utilizzati direttamente dal fabbricante per spettacoli eseguiti da lui direttamente o da dipendenti della sua azienda, ovvero che, esclusa l'immissione e il transito sul territorio di altri paesi dell'Unione europea, ove nulla osti da parte degli stessi Paesi, siano direttamente destinati all'esportazione.

3. Le disposizioni del presente decreto non ostano all'adozione di misure di pubblica sicurezza idonee a rafforzare la prevenzione e la repressione del traffico e dell'impiego illecito di articoli pirotecnici.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) articolo pirotecnico: qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute;
b) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato comunitario di un prodotto in vista della sua distribuzione o della sua utilizzazione a titolo oneroso o gratuito; i fuochi d'artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio e che siano stati riconosciuti da uno Stato membro sul suo territorio non sono considerati immessi sul mercato;
c) fuoco d'artificio: un articolo pirotecnico destinato a fini di svago;
d) articoli pirotecnici teatrali: articoli pirotecnici destinati ad esclusivo uso scenico, in interni o all'aperto, anche in film e produzioni televisive o per usi analoghi;
e) articoli pirotecnici per i veicoli: componenti di dispositivi di sicurezza dei veicoli contenenti sostanze pirotecniche utilizzati per attivare questi o altri dispositivi;
f) fabbricante: la persona fisica o giuridica che progetta o fabbrica un articolo pirotecnico che rientra nel campo di applicazione del presente decreto, o che lo fa progettare o fabbricare, in vista dell'immissione sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale;
g) importatore: la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che, nel corso della propria attività, compie la prima immissione sul mercato comunitario di un articolo pirotecnico originario di un Paese terzo;
h) distributore: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura che, nel corso della propria attività, mette a disposizione un articolo pirotecnico sul mercato;
i) norma armonizzata: una norma europea adottata da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto su mandato della Commissione secondo le procedure fissate dalla direttiva 98/48/CE e la conformità alla quale non e' obbligatoria;
l) persona con conoscenze specialistiche: una persona abilitata secondo l'ordinamento vigente a manipolare o utilizzare fuochi l'artificio di categoria 4, articoli pirotecnici teatrali di categoria T2 o altri articoli pirotecnici di categoria P2, quali definiti all'articolo 3;
m) QEN - quantità equivalente netta: il quantitativo di materiale esplodente attivo presente in un articolo pirotecnico ed indicato nel certificato di conformità rilasciato da un organismo notificato.

Art. 3
Classificazione

1. Gli articoli pirotecnici sono classificati in categorie dal fabbricante conformemente al loro tipo di utilizzazione, alla loro finalità e al livello di rischio potenziale, compreso il livello della loro rumorosità. Gli organismi notificati di cui all'articolo 7 confermano la classificazione in categorie secondo le procedure di valutazione di conformità di cui all'articolo 6.

2. Gli articoli pirotecnici sono classificati nelle seguenti categorie:
a) fuochi d'artificio:
1) categoria 1: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione;
2) categoria 2: fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale, un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;
3) categoria 3: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non e' nocivo per la salute umana;
4) categoria 4: fuochi d'artificio professionali che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da «persone con conoscenze specialistiche» di cui all'articolo 4, comunemente noti quali «fuochi d'artificio professionali», e il cui livello di rumorosità non e' nocivo per la salute umana;
b) articoli pirotecnici teatrali:
1) categoria T1: articoli pirotecnici per uso scenico, che presentano un rischio potenziale ridotto;
2) categoria T2: articoli pirotecnici professionali per uso scenico che sono destinati esclusivamente all'uso da parte di persone con conoscenze specialistiche;
c) altri articoli pirotecnici:
1) categoria P1: articoli pirotecnici diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali che presentano un rischio potenziale ridotto;
2) categoria P2: articoli pirotecnici professionali diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali che sono destinati alla manipolazione o all'uso esclusivamente da parte di persone con conoscenze specialistiche.

Art. 4
Autorizzazione delle persone con conoscenze specialistiche

1. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di utilizzo, a qualsiasi titolo, degli articoli pirotecnici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), n. 4), lettera b), n. 2), e lettera c), n. 2), possono essere rilasciate solo ai soggetti in possesso delle abilitazioni di cui all'articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, che abbiano superato corsi di formazione nelle materie del settore della pirotecnica. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione dei predetti corsi e, qualora vengano effettuati da una pubblica amministrazione, le relative tariffe quantificate in maniera da coprire i costi effettivi del servizio.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 18, comma 1, sono rideterminate le abilitazioni di cui all'articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in relazione alle tipologie di prodotti esplodenti ed alle modalità del loro uso, nonche' quelle relative al rilascio della licenza di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.

3. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti per il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente articolo.

Art. 5
Limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici

1. Gli articoli pirotecnici non sono venduti, ne' messi altrimenti a disposizione dei consumatori al di sotto dei seguenti limiti di età:
a) fuochi d'artificio della categoria 1 a privati che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno;
b) fuochi d'artificio della categoria 2 e articoli pirotecnici delle categorie T1 e P1 a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità;
c) fuochi d'artificio della categoria 3 a privati che non siano maggiorenni e che non siano muniti di nulla osta rilasciato dal questore ovvero di una licenza di porto d'armi;
d) fuochi d'artificio della categoria 4 e articoli pirotecnici delle categorie T2 e P2 a persone non autorizzate ai sensi dell'articolo 4.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 55, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano agli articoli pirotecnici di cui al comma 1, lettere a) e b).

3. Per esigenze di ordine, sicurezza, soccorso pubblico e incolumità pubblica, ai minori degli anni 18 e' vietata la vendita, la cessione a qualsiasi titolo o la consegna dei prodotti pirotecnici del tipo «petardo» che presentino una massa netta di materiale scoppiante attivo fino a grammi sei di polvere nera, o fino a grammi uno di miscela a base di nitrato e metallo, o fino a grammi 0,5 di miscela a base di perclorato e metallo, nonche' articoli pirotecnici del tipo «razzo» con una massa attiva complessiva fino a grammi 35, con una carica lampo e di apertura, se presente, di non oltre 5 grammi di polvere nera o 2 grammi di miscela a base di nitrato e metallo, o 1 grammo di miscela a base di perclorato e metallo.

4. Gli articoli pirotecnici del tipo «razzo» con limiti superiori a quelli previsti al comma 3 e con una massa attiva complessiva fino a grammi 75, con una carica lampo e di apertura, se presente, di non oltre 10 grammi di polvere nera o 4 grammi di miscela a basi di nitrato e metallo, o 2 grammi di miscela a base di perclorato e metallo, sono riservati ai maggiori di anni 18 in possesso del nulla osta del Questore o della licenza di porto d'armi.

5. I prodotti pirotecnici del tipo «petardo» con limiti superiori a quelli previsti dal comma 3 e del tipo «razzo» con limiti superiori a quanto previsto dal comma 4, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali nell'ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati.

Art. 6
Marcatura CE

1. Gli articoli pirotecnici devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza previsti dall'allegato I.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera g), e' vietato detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare od esportare articoli che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformità di cui all'allegato II.

3. Le procedure di valutazione di conformità degli articoli pirotecnici sono:
a) per gli articoli pirotecnici prodotti in serie, l'esame «CE del tipo» effettuato con le modalità indicate nell'allegato II, modulo B), nonche' la valutazione della conformità al tipo oggetto di tale esame, secondo una delle procedure, a scelta del fabbricante o dell'importatore da uno Stato non appartenente alla Unione europea, tra quelle indicate ai moduli C), D) e E) dell'allegato II, ovvero, per i soli fuochi di artificio di categoria 4, tra quelle indicate ai moduli C), D), E) ed H) dell'allegato II;
b) per gli articoli pirotecnici da realizzare in produzione unica, la verifica effettuata con le modalità indicate nell'allegato II, modulo G).

4. E' fatto obbligo ai distributori di verificare che gli articoli pirotecnici resi disponibili sul mercato riportino, oltre alle etichettature previste dalle norme di pubblica sicurezza vigenti, le necessarie marcature di conformità e siano accompagnati dai documenti richiesti. La presente disposizione non si applica ai titolari di licenza per la minuta vendita di prodotti esplodenti, di cui all'articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' agli altri soggetti autorizzati alla vendita dei medesimi prodotti, ai sensi dell'articolo 98, quarto comma, del regolamento di esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Art. 7
Organismi notificati

1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, notifica alla Commissione dell'Unione europea e alle autorità competenti degli altri Stati membri gli organismi, di seguito denominati: «organismi notificati», autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformità di cui al presente decreto, i compiti specifici per i quali ciascuno di essi e' stato autorizzato, nonche' il numero di identificazione attribuito dalla medesima Commissione.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, a centri e laboratori appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ad istituti universitari o di ricerca o a privati, aventi i requisiti di cui all'allegato III. Il medesimo decreto autorizza ciascun organismo al rilascio dell'attestato di esame «CE del tipo» e all'espletamento di tutte o di alcune delle procedure di valutazione di cui all'allegato II, moduli B), C), D), E) ed F). La relativa istanza e' presentata al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuto adempimento degli oneri di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni.

Art. 8
Vigilanza sugli organismi notificati

1. Il Ministero dell'interno si avvale del comitato tecnico di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, per vigilare sull'attività degli organismi notificati.

2. All'articolo 4 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il comitato, istituito presso il Ministero dell'interno, e' presieduto da un prefetto ed e' composto da due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno del Dipartimento della pubblica sicurezza ed uno del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, da due rappresentanti del Ministero della difesa, da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e da tre esperti in materia di esplosivi, anche estranei alla pubblica amministrazione. I componenti appartenenti ad amministrazioni dello Stato sono designati dalle rispettive amministrazioni fra i funzionari o gli ufficiali di qualifica non superiore a dirigente superiore o grado corrispondente, ovvero a dirigente di seconda fascia.»;
b) al comma 3 le parole: «durano in carica cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «durano in carica tre anni».

3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa e dello sviluppo economico, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le conseguenti modificazioni al decreto adottato in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7.

4. Ai componenti del comitato non e' corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

Art. 9
Caratteristiche della marcatura CE

1. La marcatura CE di conformità deve corrispondere al modello previsto dall'allegato IV e deve essere apposta dal fabbricante in modo visibile, facilmente leggibile ed indelebile sugli articoli pirotecnici, o su una piastrina di identificazione fissata su di essi, o sulla confezione, avente caratteristiche tali da non poter essere riutilizzata.

2. Con le stesse modalità si provvede all'apposizione sugli articoli pirotecnici del contrassegno di identificazione dell'organismo notificato che ha autorizzato l'apposizione della marcatura CE.

3. E' vietato apporre sugli articoli pirotecnici marchi o iscrizioni ingannevoli o comunque tali da ridurre la visibilità, la riconoscibilità e la leggibilità della marcatura CE di conformità e del contrassegno di identificazione dell'organismo notificato.

4. La violazione dei divieti di cui al comma 3 equivale alla mancata apposizione dei marchi e delle iscrizioni.

5. Il fabbricante oppure, se questi non e' stabilito sul territorio della Comunità, l'importatore, deve conservare, per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto, copia degli attestati di esame «CE del tipo», delle eventuali integrazioni e della relativa documentazione tecnica, nonche' la documentazione relativa alle valutazioni di conformità superate, prescritta nell'allegato II.

6. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non siano stabiliti nell'Unione europea, l'obbligo di cui al comma 1 incombe su colui che importa gli articoli pirotecnici in vista di una loro utilizzazione o cessione a qualsiasi titolo nel territorio comunitario.

Art. 10
Adempimenti procedurali

1. Alle procedure relative all'esame «CE del tipo» e alle procedure di valutazione di cui all'allegato II, a quelle finalizzate all'autorizzazione degli organismi notificati, alla vigilanza sugli stessi, nonche' all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Art. 11
Etichettatura degli articoli pirotecnici

1. I fabbricanti e, qualora essi non siano stabiliti nell'Unione europea, gli importatori devono assicurare che gli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli siano adeguatamente etichettati, in modo visibile, leggibile e indelebile, nella lingua italiana.

2. L'etichetta degli articoli pirotecnici deve riportare, in caratteri facilmente leggibili, almeno il nome e l'indirizzo del fabbricante o, qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, il nome del fabbricante, nonche' il nome e l'indirizzo dell'importatore, il nome e il tipo dell'articolo, i limiti minimi d'età e le altre condizioni per la vendita stabilite dall'articolo 5, la categoria pertinente e le istruzioni per l'uso, l'anno di produzione per i fuochi d'artificio delle categorie 3 e 4, nonche', se del caso, la distanza minima di sicurezza. L'etichetta comprende la quantità equivalente netta (QEN) di materiale esplosivo attivo. Sull'artifizio pirotecnico prodotto, importato o comunque detenuto sul territorio dello Stato, deve essere altresì presente, oltre alle classificazioni previste dalle leggi di pubblica sicurezza ed atte a consentire la sicurezza dei depositi di prodotti esplodenti, l'indicazione del numero di registrazione attribuito al prodotto dall'organismo notificato, nonche' degli estremi della presa d'atto ministeriale che attesta che l'importatore o il distributore, diverso dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 4, secondo periodo, ha validamente depositato presso il Ministero dell'interno copia della certificazione «CE del tipo» relativa al prodotto pirotecnico e l'ulteriore documentazione tecnica descrittiva delle caratteristiche costruttive dello stesso ai fini delle verifiche di cui all'articolo 14, comma 2.

3. I fuochi d'artificio sono inoltre corredati delle seguenti informazioni minime:
a) categoria 1: se del caso, «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima di sicurezza;
b) categoria 2: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e, se del caso, indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;
c) categoria 3: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;
d) categoria 4: «può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza.

4. Gli articoli pirotecnici teatrali sono inoltre corredati delle seguenti informazioni minime:
a) categoria T1: se del caso «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima di sicurezza;
b) categoria T2: «può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza.

5. Se l'articolo pirotecnico non presenta uno spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura di cui ai commi da 2 a 4 le informazioni sono riportate sulla confezione minima di vendita.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli articoli pirotecnici esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni per la commercializzazione di articoli pirotecnici, oppure fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova. A tali articoli pirotecnici e' apposta, a cura del fabbricante o dell'importatore, un'etichetta recante il nome e l'indirizzo del fabbricante o dell'importatore, nonche' la denominazione e la data della fiera campionaria, della mostra o della dimostrazione e la non conformità e non disponibilità alla vendita degli articoli o ai fini diversi da quelli di ricerca, sviluppo e prova. Gli articoli esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni devono, in ogni caso, essere riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, se destinati ad essere utilizzati in tali contesti a scopo dimostrativo.

Art. 12
Etichettatura di articoli pirotecnici per i veicoli

1. L'etichetta degli articoli pirotecnici per i veicoli riporta il nome del fabbricante o, qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, il nome dell'importatore, il nome e il tipo dell'articolo e le istruzioni in materia di sicurezza.

2. Se l'articolo non presenta spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura di cui al comma 1, le informazioni richieste sono apposte sulla confezione.

3. Agli utilizzatori professionali e' fornita, nella lingua da loro richiesta, una scheda con i dati di sicurezza compilata in conformità all'allegato al decreto del Ministro della salute in data 7 settembre 2002, di recepimento della direttiva 2001/58/CE, riguardante le modalità dell'informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2002.

4. La scheda di cui al comma 3 con i dati di sicurezza può essere trasmessa su carta o per via elettronica, purche' il destinatario disponga dei mezzi necessari per accedervi.

5. Ai fini della sicurezza sui depositi, l'etichetta di cui al comma 2 e' anche apposta sulla confezione esterna costituente l'imballaggio degli articoli pirotecnici per autoveicoli, integrata dagli estremi della presa d'atto o del decreto ministeriale di iscrizione nell'allegato A al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli articoli pirotecnici per i veicoli, fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova e che non siano conformi alle disposizioni del presente decreto, solo quando sugli stessi articoli pirotecnici sia chiaramente indicato la loro non conformità e non disponibilità a fini diversi da ricerca, sviluppo e prova.

Art. 13
Identificazione univoca e sistema informatico di raccolta dati

1. I fabbricanti e gli importatori di articoli pirotecnici procedono alla identificazione univoca ove possibile dei singoli articoli pirotecnici e comunque di ogni confezione elementare.

2. Il fabbricante, l'importatore ed il distributore, diverso dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 4, secondo periodo, sono tenuti ad utilizzare il sistema informatico di gestione delle procedure previste dal Ministero dell'interno di raccolta dei dati relativi agli articoli pirotecnici, che consente la loro identificazione univoca e la loro tracciabilità.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli elementi caratteristici e le modalità dell'identificazione univoca di cui al comma 1 e sono disciplinate le modalità di funzionamento e di utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati di cui al comma 2, nonche' la tenuta del registro di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, anche in modalità informatizzata, relativo a tutte le movimentazioni di articoli pirotecnici.

Art. 14
Sorveglianza del mercato

1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza con il concorso del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno controlla che gli articoli pirotecnici immessi sul mercato siano sicuri, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati.

2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza, sentito il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, anche avvalendosi della collaborazione, che non può essere rifiutata, di altre istituzioni, enti e strutture pubbliche, attua la sorveglianza sul mercato mediante misure tese a:
a) effettuare periodiche ispezioni all'ingresso del territorio nazionale, nonche' nei luoghi di fabbricazione, di deposito e di vendita;
b) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;
c) ritirare dal mercato, a seguito di accertamenti, gli articoli
che pur recando la marcatura CE corredati della dichiarazione di conformità CE, e usati conformemente allo scopo cui sono destinati, siano suscettibili di mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone;
d) ordinare e coordinare o, se del caso, organizzare con i fabbricanti, gli importatori o i distributori, il richiamo dal mercato degli articoli pirotecnici suscettibili di mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone, e la loro distruzione in condizioni di sicurezza. I costi relativi sono posti a carico dei fabbricanti, degli importatori o dei distributori.

Art. 15
Disposizioni procedurali

1. Il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 14 che limita l'immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il richiamo, deve essere adeguatamente motivato, con l'indicazione dei termini e delle autorità competenti cui e' possibile ricorrere e deve essere notificato entro sette giorni dall'adozione.

2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, per la salute, per la pubblica o privata incolumità, di cui all'articolo 16, prima dell'adozione delle misure di cui all'articolo 14, agli interessati deve essere consentito di partecipare alla fase del procedimento amministrativo e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, ai sensi degli articoli 7, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241; in particolare, gli interessati possono presentare all'autorità competente osservazioni scritte e documenti.

3. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, ivi compresi gli aspetti di prevenzione incendi, relative alle fabbriche, ai depositi, al trasporto, agli esercizi di vendita e minuta vendita di prodotti esplodenti, di cui agli articoli 102, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

4. Il Ministero dell'interno provvede alla raccolta e all'aggiornamento periodico dei dati sugli incidenti connessi all'uso di articoli pirotecnici secondo i criteri stabiliti dalla Comunità europea. Tale raccolta rimane a disposizione di chiunque ne abbia interesse.

Art. 16
Interventi d'urgenza e misure preventive

1. Oltre quanto stabilito dagli articoli 39 e 40 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, il prefetto competente per territorio può, con ordinanza motivata, sospendere i trasferimenti di articoli pirotecnici od imporre particolari prescrizioni per prevenire la produzione, detenzione o l'uso illecito di detto materiale.

2. Il Ministro dell'interno può, in qualsiasi momento, disporre, senza alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato, la sospensione della fabbricazione, il divieto di vendita o cessione a qualsiasi titolo, nonche' la consegna per essere custoditi in depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o militare, degli articoli pirotecnici che, pur muniti della marcatura CE di conformità ed impiegati conformemente alla loro destinazione, risultino, comunque pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, per la salute, per la pubblica o privata incolumità o per l'ambiente.

Art. 17
Disciplina sanzionatoria

1. L'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' sostituito dal seguente:
«Art. 53. - 1. E' vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare, immettere sul mercato, importare, esportare, trasferire, o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministero dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica, ovvero che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformità previsti dalle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie in materia di prodotti esplodenti.
2. Nel regolamento sono classificati nelle categorie e nei relativi gruppi, ai fini della sicurezza fisica dei depositi e dei locali di vendita, tutti i prodotti esplodenti secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.
3. L'iscrizione dei prodotti nelle singole categorie e' disposta con provvedimento del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le violazioni di cui al comma 1 sono punite con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 100.000 euro.
5. La pena di cui al comma 4 si applica anche nei casi in cui le condotte di cui al comma 1 sono riferibili a prodotti oggettivamente difformi dai modelli depositati o altrimenti riconosciuti, anche se recanti la marcatura "CE del tipo" ovvero gli estremi del provvedimento di riconoscimento del Ministero dell'interno.».

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende fuochi artificiali o altri prodotti pirotecnici a minori di anni quattordici e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende o comunque consegna fuochi d'artificio della categoria 2 e articoli pirotecnici delle categorie T1 e P1 a minori di anni diciotto o fuochi d'artificio della categoria 3 in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero in violazione delle previste autorizzazioni di legge, e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 20.000 euro a 200.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende o comunque consegna fuochi d'artificio della categoria 4 e articoli pirotecnici professionali delle categorie T2 e P2 a persone prive dell'abilitazione di cui all'articolo 4, ovvero in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione previsti o delle prescrizioni di cui alle licenze di polizia, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 30.000 euro a 300.000 euro.

5. Le licenze di polizia per la produzione, commercio, importazione ed esportazione, dei prodotti di cui al presente decreto non possono essere concesse, o se concesse, non possono essere rinnovate, al soggetto privo dei requisiti di cui all'articolo 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

6. Per le violazioni di cui al presente articolo, nei confronti dei titolari delle licenze di polizia di cui al comma 5, nonche' dei titolari delle licenze di polizia per il trasporto, deposito, detenzione, impiego e smaltimento dei prodotti di cui al presente decreto, può essere disposta la sospensione dell'autorizzazione di polizia, ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Nelle ipotesi più gravi o in caso di recidiva, può essere, altresì, disposto il provvedimento di revoca.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione totale dell'apposizione delle etichette regolamentari sui prodotti pirotecnici, comunque detenuti, di cui al presente decreto, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 200 euro a 700 euro per ciascun pezzo non etichettato.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione di cui al comma 6 si applica anche nei confronti di chiunque detiene, per la sua immissione sul mercato, un prodotto, ovvero, se previsto, la sua confezione minima di vendita, che non recano comunque:
a) la marcatura «CE del tipo» ovvero gli estremi del riconoscimento ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) gli estremi del provvedimento di riconoscimento e la classificazione del Ministero dell'interno, ove previsti;
c) le complete istruzioni per l'uso, le avvertenze e le indicazioni per il trasporto in sicurezza, nonche' la data di scadenza, se prevista, e l'anno di produzione, scritte in italiano, con caratteri chiari e facilmente leggibili;
d) le precise ed univoche indicazioni su elementi essenziali per l'individuazione del fabbricante, dell'importatore, del distributore e per tracciare il prodotto, compreso l'indicazione in grammi del QEN -- peso netto della massa attiva pirotecnica.

9. Nei confronti del soggetto che detiene, per l'immissione nel mercato, un prodotto sul quale nell'etichetta sono state omesse, anche parzialmente, indicazioni previste dalla vigente normativa, diverse da quelle di cui al comma 7, si applica la sanzione amministrativa da 20 euro a 60 euro per ciascun pezzo parzialmente etichettato.

10. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14 sulla sorveglianza del mercato, il Ministero dell'interno può sempre disporre, con oneri interamente a carico dei produttori, importatori e distributori responsabili, il ritiro di quei prodotti che, presentando un'etichettatura non conforme, possano costituire un rischio concreto per la salute e l'incolumità pubblica, con particolare riguardo per quelle dei minori.

11. Nei casi di cui al comma 9, il Ministro dell'interno può, altresì, anche in via alternativa, ordinare ai produttori, importatori e distributori di compiere, con oneri interamente a loro carico, mirate campagne d'informazione a favore dei professionisti, dei consumatori e dei minori.

Art. 18
Disposizioni transitorie e finali

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, e' emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un regolamento recante, in particolare, l'adeguamento delle disposizioni regolamentari vigenti applicate alle categorie degli articoli pirotecnici ai fini del deposito, alle categorie a rischio, alle definizioni e ai criteri di classificazione degli articoli pirotecnici previsti dal presente decreto, con le conseguenti modifiche e abrogazioni delle disposizioni del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

2. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni vigenti in materia di fabbricazione, deposito, vendita, trasporto, acquisto, detenzione, impiego, esportazione e importazione degli articoli pirotecnici, con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le corrispondenze tra le categorie previste dall'articolo 3 e le categorie per la classificazione degli articoli pirotecnici previste dall'articolo 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, ivi compresi i prodotti riconosciuti ma non classificati ai sensi del decreto del Ministro dell'interno in data 4 aprile 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 10 maggio 1973, ai fini della sicurezza dei depositi.

3. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 2, si continuano ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai fini della cessione e vendita degli articoli pirotecnici.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, sono aggiornate le vigenti disposizioni in materia di prevenzione dei disastri, degli infortuni e degli incendi relativi alle fabbriche, ai depositi, all'importazione, esportazione, trasferimento intracomunitario, nonche' quelle sugli esercizi di vendita dei prodotti esplodenti di cui al presente decreto.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, prevedendo anche una disciplina specifica per la raccolta e lo smaltimento dei prodotti scaduti.

6. Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 4 luglio 2010 per i fuochi d'artificio delle categorie 1, 2 e 3 e dal 4 luglio 2013 per gli altri articoli pirotecnici, per i fuochi d'artificio della categoria 4 e per gli articoli pirotecnici teatrali.

7. Le autorizzazioni concesse antecedentemente al 4 luglio 2010 per gli articoli pirotecnici rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ivi compresi i prodotti riconosciuti ma non classificati ai sensi del decreto del Ministro dell'interno in data 4 aprile 1973, continuano ad essere valide sul territorio dello Stato fino alla loro data di scadenza, se prevista, o fino al 3 luglio 2017, a seconda di quale dei due termini e' il più breve, anche ai fini dello smaltimento.

8. In deroga a quanto previsto dal comma 7, le autorizzazioni relative agli articoli pirotecnici per i veicoli continuano ad essere valide fino alla loro scadenza.

9. Decorsi i termini di cui ai commi 6 e 7, decadono i provvedimenti di riconoscimento e classificazione, ai sensi dell'articolo 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dei manufatti di qualunque categoria e gruppo, nonche' i provvedimenti dei prodotti riconosciuti ma non classificati, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973.

Art. 19
Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 20
Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° luglio 2010.

 Allegato I 

 

                                     (di cui all'articolo 6, comma 1) 

 

                  REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA 

 

  1) Ogni articolo pirotecnico  deve  presentare  caratteristiche  di

funzionamento   conformi   a   quelle   indicate   dal    fabbricante

all'organismo  notificato  per  assicurare  il  livello  massimo   di

sicurezza e di affidabilità. 

  2) Ogni articolo pirotecnico deve essere progettato e fabbricato in

modo da assicurarne  uno  smaltimento  sicuro  mediante  un  processo

adeguato che comporti ripercussioni minime sull'ambiente. 

  3) Ogni articolo pirotecnico deve funzionare  correttamente  quando

usato ai fini cui e' destinato. 

  Ogni articolo pirotecnico deve essere testato in condizioni  affini

a quelle reali. Ove ciò non sia possibile in laboratorio,  le  prove

devono essere  effettuate  alle  condizioni  nelle  quali  l'articolo

pirotecnico e' destinato ad essere usato. 

  Si  devono  esaminare  o  testare  le   seguenti   informazioni   e

caratteristiche, ove opportuno: 

    a)  progettazione,  produzione  e  caratteristiche,  compresa  la

composizione chimica dettagliata (massa  e  percentuale  di  sostanze

utilizzate), nonche' dimensioni; 

    b) stabilità fisica e chimica dell'articolo pirotecnico in tutte

le condizioni ambientali normali prevedibili; 

    c) sensibilità a condizioni di manipolazione e trasporto normali

e prevedibili; 

    d) compatibilità di tutti i componenti in  relazione  alla  loro

stabilità chimica; 

    e) resistenza dell'articolo pirotecnico  all'effetto  dell'acqua,

qualora questo sia destinato ad essere usato nell'umido o nel bagnato

e  qualora  la  sua  sicurezza   o   affidabilità   possano   essere

pregiudicate dall'acqua; 

    f) resistenza alle temperature basse e alte,  qualora  l'articolo

pirotecnico sia  destinato  ad  essere  conservato  o  usato  a  tali

temperature  e  la  sua  sicurezza  o  affidabilità  possano  essere

pregiudicate dal raffreddamento o dal riscaldamento di un  componente

o dell'articolo pirotecnico nel suo insieme; 

    g) caratteristiche di sicurezza volte  a  prevenire  l'innesco  o

l'accensione intempestivi o involontari; 

    h) adeguate istruzioni e, ove necessario, marcature in  relazione

alla manipolazione in condizioni di sicurezza,  all'immagazzinamento,

all'uso (comprese  le  distanze  di  sicurezza)  e  allo  smaltimento

scritte nella lingua italiana; 

    i) la capacità dell'articolo pirotecnico, della sua confezione o

di altri componenti di resistere al deterioramento in  condizioni  di

immagazzinamento normali e prevedibili; 

    l) l'indicazione di tutti i dispositivi e accessori  necessari  e

istruzioni per l'uso al fine di assicurare  un  funzionamento  sicuro

dell'articolo pirotecnico. 

      

  Durante il trasporto e in condizioni normali di manipolazione,  ove

non altrimenti indicato nelle istruzioni fornite dal fabbricante, gli

articoli pirotecnici devono contenere la composizione pirotecnica. 

  4) Gli articoli pirotecnici non devono contenere: 

    a) esplosivi commerciali, ad eccezione di polvere nera o  miscele

ad effetto di lampo; 

    b) esplosivi militari. 

  5) I diversi  gruppi  di  articoli  pirotecnici  devono  soddisfare

almeno i seguenti requisiti. 

A. Fuochi d'artificio 

  1) Il fabbricante classifica i fuochi d'artificio  secondo  diverse

categorie conformemente all'art. 3 sulla base del contenuto esplosivo

netto, delle distanze di sicurezza, del livello sonoro o  di  fattori

affini. La categoria e' chiaramente indicata sull'etichetta: 

    a) i fuochi d'artificio della categoria 1 soddisfano le  seguenti

condizioni: 

      i) la distanza di sicurezza e' pari ad almeno 1 m. Tuttavia, se

del caso, la distanza di sicurezza può essere inferiore; 

      ii) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un

livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo  appropriato,

alla distanza di sicurezza; 

      iii) la categoria  1  non  comprende  artifizi  ad  effetto  di

scoppio, batterie per artifizi ad effetto  di  scoppio,  artifizi  ad

effetto di scoppio e lampo e  batterie  di  artifizi  ad  effetto  di

scoppio e lampo; 

      iiii) i petardini da ballo della  categoria  1  non  contengono

più di 2,5 mg di fulminato d'argento; 

    b) i fuochi d'artificio della categoria 2 soddisfano le  seguenti

condizioni: 

      i) la distanza di sicurezza e' pari ad almeno 8 m. Tuttavia, se

del caso, la distanza di sicurezza può essere inferiore; 

      ii) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un

livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo  appropriato,

alla distanza di sicurezza; 

    c) i fuochi d'artificio della categoria 3 soddisfano le  seguenti

condizioni: 

      i) la distanza di sicurezza e' pari ad almeno 15  m.  Tuttavia,

se del caso, la distanza di sicurezza può essere inferiore; 

      ii) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un

livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo  appropriato,

alla distanza di sicurezza. 

  2) I fuochi d'artificio possono contenere esclusivamente  materiali

costruttivi che riducono al minimo il rischio che i frammenti possono

comportare per la salute, i beni materiali e l'ambiente. 

  3) Il metodo di accensione deve essere chiaramente visibile o  deve

essere indicato sull'etichetta o nelle istruzioni. 

  4) I fuochi d'artificio non devono avere una traiettoria ematica  e

imprevedibile. 

  5) I fuochi d'artificio  di  categoria  1,  2  e  3  devono  essere

protetti contro  l'accensione  involontaria  mediante  una  copertura

protettiva, mediante la confezione o grazie alle  caratteristiche  di

produzione dell'articolo stesso. I fuochi d'artificio di categoria  4

devono essere protetti contro l'accensione involontaria con i  metodi

indicati dal fabbricante. 

B. Altri articoli pirotecnici 

  1) Gli articoli pirotecnici devono essere progettati in  modo  tale

da ridurre al minimo i rischi per  la  salute,  i  beni  materiali  e

l'ambiente durante il loro uso normale. 

  2) Il metodo di accensione deve essere chiaramente visibile o  deve

essere indicato sull'etichetta o nelle istruzioni. 

  3) L'articolo pirotecnico deve essere progettato in  modo  tale  da

ridurre al minimo  i  rischi  per  la  salute,  i  beni  materiali  e

l'ambiente    derivanti    da    frammenti    allorche'     innescato

involontariamente. 

  4) Se del caso l'articolo pirotecnico deve funzionare adeguatamente

fino alla data di scadenza indicata dal fabbricante. 

C. Dispositivi d'accensione 

  1) I dispositivi d'accensione devono avere un innesco affidabile  e

disporre  di  una  sufficiente  capacità  d'innesco  in   tutte   le

condizioni d'uso normali e prevedibili. 

  2)  I  dispositivi  d'accensione  devono  essere  protetti   contro

scariche  elettrostatiche  in  condizioni   normali   e   prevedibili

d'immagazzinamento e d'uso. 

  3) I dispositivi elettrici di  accensione  devono  essere  protetti

contro i campi elettromagnetici in condizioni normali  e  prevedibili

d'immagazzinamento e d'uso. 

  4) La copertura  delle  micce  deve  avere  un'adeguata  resistenza

meccanica e proteggere adeguatamente il contenuto esplosivo allorche'

esposta a uno stress meccanico normale e prevedibile. 

  5) I parametri relativi ai tempi di combustione delle micce  devono

essere forniti assieme all'articolo. 

  6) Le  caratteristiche  elettriche  (ad  esempio  corrente  di  non

accensione, resistenza, ecc.) dei dispositivi elettrici di accensione

devono essere fornite assieme all'articolo. 

  7) I cavi dei dispositivi elettrici di accensione devono  avere  un

isolamento  sufficiente  e   possedere   una   resistenza   meccanica

sufficiente, aspetto questo in cui rientra anche la  solidità  della

connessione al dispositivo  d'ignizione,  tenuto  conto  dell'impiego

previsto.  



                                                          Allegato II 

 

                                     (di cui all'articolo 6, comma 2) 

 

               PROCEDURE DI VERIFICA DELLA CONFORMITà 

 

B: Esame CE del tipo 

  1. Il presente modulo descrive la parte  della  procedura  in  base

alla quale un organismo notificato accerta e attesta che un campione,

rappresentativo della produzione in questione, soddisfa le pertinenti

disposizioni del presente decreto. 

  2. La domanda di  esame  CE  del  tipo  dev'essere  presentata  dal

fabbricante a un organismo notificato di sua scelta. 

  La domanda comprende: 

    a) il nome e l'indirizzo del fabbricante; 

    b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non  e'  stata

presentata a nessun altro organismo notificato; 

    c) la documentazione tecnica quale descritta del punto 3. 

  Il richiedente mette a disposizione  dell'organismo  notificato  un

campione rappresentativo della produzione in  questione  (di  seguito

«tipo»). L'organismo notificato può chiedere ulteriori  campioni  se

necessari per effettuare il programma di prove. 

  3. La documentazione  tecnica  deve  consentire  di  verificare  la

conformità  dell'articolo  alle  disposizioni  della  direttiva.  La

documentazione, nella misura in cui ciò e' pertinente ai fini  della

valutazione,  concerne  la  progettazione,  la  fabbricazione  e   il

funzionamento dell'articolo e contiene, nella misura in cui  ciò  e'

pertinente per la valutazione: 

    a) una descrizione generale del tipo; 

    b) i disegni di progettazione  e  di  fabbricazione  nonche'  gli

schemi di componenti, sottounità, circuiti, ecc.; 

    c) le descrizioni e spiegazioni necessarie  per  la  comprensione

dei disegni e degli schemi e del funzionamento dell'articolo; 

    d) un elenco delle norme armonizzate, applicate  in  tutto  o  in

parte, e  descrizioni  delle  soluzioni  adottate  per  soddisfare  i

requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto laddove non si

siano applicate le norme armonizzate; 

    e) i risultati di calcoli di progetto, di esami, ecc.; 

    f) le relazioni sulle prove. 

  4. L'organismo notificato: 

    a) esamina la documentazione tecnica, verifica che  il  tipo  sia

stato fabbricato conformemente a tale documentazione e identifica gli

elementi che sono stati progettati  conformemente  alle  disposizioni

pertinenti delle norme armonizzate, nonche'  i  componenti  che  sono

stati progettati senza applicare le disposizioni pertinenti di  dette

norme armonizzate; 

    b) esegue o fa eseguire gli opportuni esami e le prove necessarie

per accertare se, ove non si siano applicate le norme armonizzate, le

soluzioni adottate dal fabbricante soddisfino i requisiti  essenziali

di sicurezza del presente decreto; 

    c) esegue o fa eseguire gli opportuni esami e le prove necessarie

per verificare se, ove il fabbricante abbia scelto  di  applicare  le

pertinenti norme armonizzate, queste siano state applicate; 

    d) concorda con il  richiedente  il  luogo  in  cui  si  dovranno

effettuare gli esami e le prove necessarie. 

  5. Se il tipo risulta conforme  alle  pertinenti  disposizioni  del

presente  decreto   l'organismo   notificato   deve   rilasciare   al

richiedente un  attestato  di  certificazione  CE.  L'attestato  deve

riportare  il  nome  e  l'indirizzo  del  fabbricante,  il  risultato

dell'esame  e  i  dati  necessari  per  l'identificazione  del   tipo

approvato. 

  All'attestato dev'essere allegato un elenco delle parti  pertinenti

della documentazione tecnica e copia di  tale  elenco  e'  conservata

dall'organismo notificato. 

  L'organismo notificato che rifiuti di rilasciare al fabbricante  un

attestato  di  certificazione  CE  deve   fornire   una   motivazione

dettagliata del rifiuto. 

  Deve essere prevista una procedura di ricorso. 

  6. Il richiedente deve informare l'organismo notificato che detiene

la documentazione tecnica relativa all'attestato di certificazione CE

di  tutte  le  modifiche  all'articolo  approvato,  le  quali  devono

ricevere un'ulteriore approvazione, qualora  possano  influire  sulla

conformità ai requisiti  essenziali  o  sulle  condizioni  d'impiego

prescritte  dell'articolo.  Questa  nuova   approvazione   dev'essere

rilasciata sotto forma di un complemento dell'attestato originale  di

certificazione CE. 

  7.  Ogni  organismo  notificato  comunica  agli   altri   organismi

notificati  le  informazioni  utili  riguardanti  gli  attestati   di

certificazione CE e i complementi da esso rilasciati o revocati. 

  8. Gli altri organismi  notificati  possono  ottenere  copia  degli

attestati di certificazione CE o dei loro complementi. 

  Gli allegati degli attestati sono tenuti a disposizione degli altri

organismi notificati. 

  9. Il fabbricante conserva, insieme  alla  documentazione  tecnica,

copia degli attestati di certificazione CE e dei loro complementi per

un periodo di  almeno  10  anni  dall'ultima  data  di  fabbricazione

dell'articolo in questione. 

  Nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito  nella  Comunità,

l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica  incombe

alla persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato. 

C: Conformità al tipo 

  1. Il presente modulo descrive la parte della procedura in  cui  il

fabbricante si accerta e dichiara che  gli  articoli  pirotecnici  in

questione  sono  conformi   al   tipo   oggetto   dell'attestato   di

certificazione CE e soddisfano i requisiti del  presente  decreto  ad

essi applicabili. Il fabbricante appone la  marcatura  CE  a  ciascun

articolo pirotecnico e redige una dichiarazione di conformità. 

  2. Il fabbricante prende tutte le misure  necessarie  affinche'  il

processo di fabbricazione assicuri la  conformità  del  prodotto  al

tipo oggetto dell'attestato  di  certificazione  CE  e  ai  requisiti

essenziali di sicurezza del presente decreto. 

  3. Il fabbricante conserva copia della dichiarazione di conformità

per almeno 10 anni dall'ultima data di fabbricazione dell'articolo in

questione. 

  Nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito  nella  Comunità,

l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica  incombe

alla persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato. 

  4. Un organismo notificato prescelto dal fabbricante effettua o  fa

effettuare controlli sull'articolo a intervalli casuali.  Si  esamina

un  campione  adeguato  degli  articoli  finiti,  prelevato  in  loco

dall'organismo  notificato,  e  si   devono   effettuare   le   prove

appropriate indicate nella  norma  armonizzata  applicabile  o  prove

equivalenti per controllare la conformità dell'articolo ai requisiti

pertinenti del presente decreto. Nel caso in cui uno o più  campioni

degli  articoli  esaminati  non   risultino   conformi,   l'organismo

notificato adotta provvedimenti appropriati. 

  Sotto la responsabilità dell'organismo notificato  il  fabbricante

appone il numero d'identificazione dell'organismo durante il processo

di fabbricazione. 

D: Garanzia della qualità di produzione 

  1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il  fabbricante

che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che

gli articoli pirotecnici in questione sono conformi al  tipo  oggetto

dell'attestato di certificazione CE  e  soddisfano  i  requisiti  del

presente decreto. Il fabbricante  deve  apporre  la  marcatura  CE  a

ciascun articolo e redigere una dichiarazione scritta di conformità.

La marcatura CE dev'essere accompagnata dal numero  d'identificazione

dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di  cui  al

punto 4. 

  2. Il fabbricante deve applicare un sistema approvato  di  qualità

della produzione, esegue l'ispezione e le prove del  prodotto  finito

secondo quanto specificato nel punto 3.  Egli  e'  assoggettato  alla

sorveglianza di cui al punto 4. 

3. Sistema di qualità 

  3.1. Il fabbricante deve presentare una domanda di valutazione  del

suo sistema di qualità ad un organismo notificato di sua scelta  per

gli articoli pirotecnici in questione. 

  La domanda contiene: 

    a) tutte le informazioni pertinenti sulla categoria  di  articoli

pirotecnici contemplati; 

    b) la documentazione relativa al sistema di qualità; 

    c) la documentazione tecnica relativa al  tipo  approvato  e  una

copia dell'attestato di certificazione CE. 

  3.2. Il sistema di qualità deve  garantire  la  conformità  degli

articoli   pirotecnici   al   tipo   descritto   nell'attestato    di

certificazione CE e ai requisiti del presente decreto che ad essi  si

applicano. 

  Tutti i  criteri,  i  requisiti  e  le  disposizioni  adottati  dal

fabbricante  devono  costituire  una  documentazione  sistematica   e

ordinata sotto forma  di  misure,  procedure  e  istruzioni  scritte.

Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire

un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e  registri

riguardanti la qualità. 

  Detta   documentazione   include   in    particolare    un'adeguata

descrizione: 

    a) degli obiettivi di  qualità  della  struttura  organizzativa,

delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia

di qualità degli articoli pirotecnici; 

    b) dei processi di fabbricazione, delle tecniche di  controllo  e

della garanzia  della  qualità,  dei  processi  e  degli  interventi

sistematici che saranno applicati; 

    c) degli esami  e  delle  prove  che  saranno  effettuati  prima,

durante e dopo la fabbricazione, con  l'indicazione  della  frequenza

con cui s'intende effettuarli; 

    d) dei  registri  riguardanti  la  qualità,  come  le  relazioni

ispettive e dati sulle prove e sulle  tarature,  le  relazioni  sulle

qualifiche del personale interessato; 

    e) dei mezzi di sorveglianza che consentono  di  controllare  che

sia ottenuta la richiesta qualità degli articoli pirotecnici e se il

sistema di qualità funziona efficacemente. 

  3.3. L'organismo notificato  valuta  il  sistema  di  qualità  per

determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume

la conformità a tali requisiti dei sistemi di qualità  che  attuano

le corrispondenti norme armonizzate.  Almeno  un  membro  del  gruppo

incaricato del controllo  deve  avere  esperienza  nella  valutazione

della tecnologia del prodotto in questione. La procedura di  verifica

deve comprendere una visita ispettiva agli impianti del fabbricante. 

  La decisione relativa all'ispezione,  debitamente  motivata,  viene

notificata al fabbricante. Essa deve  contenere  le  conclusioni  del

controllo. 

  3.4. Il fabbricante s'impegna a soddisfare gli  obblighi  derivanti

dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che  esso  rimanga

adeguato ed efficace. 

  Il fabbricante tiene costantemente informato l'organismo notificato

che ha approvato il sistema di qualità sugli adattamenti che intende

apportare al sistema di qualità. 

  L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se  il

sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al  punto

3.2 o se sia necessaria una nuova verifica. 

  La decisione relativa all'ispezione,  debitamente  motivata,  viene

notificata al fabbricante. Essa deve  contenere  le  conclusioni  del

controllo. 

  4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato. 

  4.1. Scopo della  sorveglianza  e'  garantire  che  il  fabbricante

soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità

approvato. 

  4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a

fini  ispettivi  ai  locali  di  fabbricazione,  ispezione,  prova  e

deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare: 

    a) la documentazione relativa al sistema di qualità; 

    b)  i  registri  riguardanti  la  qualità,  come  le   relazioni

ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le  relazioni  sulle

qualifiche del personale interessato. 

  4.3. L'organismo notificato svolge  regolari  controlli  intesi  ad

accertare che il  fabbricante  mantenga  e  applichi  il  sistema  di

qualità e  fornisce  al  fabbricante  una  relazione  sui  controlli

stessi. 

  4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare  visite  senza

preavviso presso il fabbricante, procedendo o  facendo  procedere  in

tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il  corretto

funzionamento del sistema di qualità. Esso fornisce  al  fabbricante

una relazione sulla  visita  e,  se  sono  state  svolte  prove,  una

relazione sulle stesse. 

  5. Il fabbricante, per almeno dieci anni  a  decorrere  dall'ultima

data di  fabbricazione  dell'articolo,  tiene  a  disposizione  delle

autorità nazionali: 

    a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera b); 

    b) gli adattamenti di cui al punto 3.4, secondo comma; 

    c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato  di  cui

al punto 3.4, quarto comma e ai punti 4.3 e 4.4. 

  6.  Ogni  organismo  notificato  comunica  agli   altri   organismi

notificati le informazioni pertinenti riguardanti le approvazioni dei

sistemi di qualità rilasciate o revocate. 

E: Garanzia di qualità del prodotto 

  1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il  fabbricante

che soddisfa gli obblighi di cui alla punto 2 si accerta  e  dichiara

che  gli  articoli  pirotecnici  sono  conformi   al   tipo   oggetto

dell'attestato  di  certificazione  CE.  Il  fabbricante  appone   la

marcatura CE su ciascun prodotto e redige una  dichiarazione  scritta

di conformità. La marcatura CE deve essere accompagnata da un numero

d'identificazione  dell'organismo   notificato   responsabile   della

sorveglianza di cui al punto 4. 

  2. Il fabbricante applica un  sistema  di  qualità  approvato  per

l'ispezione  e  le  prove  degli  articoli  pirotecnici  finiti  come

indicato nel punto 3. Egli e' soggetto alla sorveglianza  di  cui  al

punto 4. 

  3. Sistema di qualità 

  3.1. Il fabbricante deve presentare una  domanda  di  verifica  del

sistema  di  qualità  degli  articoli  pirotecnici  a  un  organismo

notificato di sua scelta. 

  La domanda contiene: 

    a) tutte le pertinenti informazioni sulla categoria  di  articoli

pirotecnici completati; 

    b) la documentazione relativa al sistema di qualità; 

    c) la documentazione tecnica relativa al tipo approvato  e  copia

dell'attestato di certificazione CE. 

  3.2. In base al sistema  di  qualità,  ogni  articolo  pirotecnico

dev'essere esaminato e prove appropriate, come stabilito nella  norma

o nelle  norme  armonizzate  pertinenti  o  prove  equivalenti,  sono

eseguite per assicurare la  conformità  dell'articolo  ai  requisiti

pertinenti fissati del presente decreto. 

  Tutti  i  criteri,  i  requisiti,  le  disposizioni  adottate   dal

fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e  ordinato

sotto  forma  di  misure,  procedure  e  istruzioni  scritte.  Questa

documentazione  relativa  al  sistema  di  qualità  deve  permettere

un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e  registri

riguardanti la qualità. 

  Detta   documentazione   include   in    particolare    un'adeguata

descrizione: 

    a) degli obiettivi di qualità e della  struttura  organizzativa,

delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia

di qualità dei prodotti; 

    b) degli esami e delle  prove  che  saranno  effettuati  dopo  la

fabbricazione; 

    c) dei mezzi per controllare  l'efficacia  di  funzionamento  del

sistema di qualità; 

    d) dei registri riguardanti la qualità, come relazioni ispettive

e dati sulle prove, e sulle tarature, le relazioni  sulle  qualifiche

del personale interessato. 

  3.3. L'organismo notificato verifica il  sistema  di  qualità  per

determinare se soddisfi i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume

la conformità a tali requisiti dei sistemi di qualità  che  attuano

la corrispondente norma armonizzata. 

  Nel gruppo incaricato del controllo deve essere presente un esperto

nella tecnologia del prodotto interessato. La procedura  di  verifica

deve comprendere una visita degli impianti del fabbricante. 

  La decisione relativa all'ispezione,  debitamente  motivata,  viene

notificata al fabbricante. Essa deve  contenere  le  conclusioni  del

controllo. 

  3.4. Il fabbricante s'impegna a soddisfare gli  obblighi  derivanti

dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che  esso  rimanga

adeguato ed efficace. 

  Il fabbricante tiene costantemente informato l'organismo notificato

che ha approvato il sistema di qualità sugli adattamenti che intende

apportare al sistema di qualità. 

  L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se  il

sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al  punto

3.2 o se sia necessaria una nuova verifica. 

  La   decisione,   debitamente   motivata,   viene   notificata   al

fabbricante. Essa deve contenere le conclusioni del controllo. 

  4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato 

  4.1. Scopo della  sorveglianza  e'  garantire  che  il  fabbricante

soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità

approvato. 

  4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a

fini  ispettivi  ai  locali  di  fabbricazione,  ispezione,  prova  e

deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare: 

    a) la documentazione relativa al sistema di qualità; 

    b) la documentazione tecnica; 

    c)  i  registri  riguardanti  la  qualità,  come  le   relazioni

ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature e le relazioni  sulle

qualifiche del personale interessato. 

  4.3. L'organismo notificato svolge  regolari  controlli  intesi  ad

accertare che il  fabbricante  mantenga  e  applichi  il  sistema  di

qualità e  fornisce  al  fabbricante  una  relazione  sui  controlli

stessi. 

  4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare  visite  senza

preavviso presso il fabbricante, procedendo o  facendo  procedere  in

tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il  corretto

funzionamento del sistema di qualità. Esso fornisce  al  fabbricante

una relazione sulla  visita  e,  se  sono  state  svolte  prove,  una

relazione sulle stesse. 

  5. Il fabbricante, per almeno dieci anni  a  decorrere  dall'ultima

data di  fabbricazione  dell'articolo,  tiene  a  disposizione  delle

autorità nazionali: 

    a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera b); 

    b) la documentazione relativa alle modifiche di cui  al  punto  3

.4, secondo comma; 

    c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato  di  cui

al punto 3.4, ultimo paragrafo e ai punti 4.3 e 4.4. 

  6.  Ogni  organismo  notificato  comunica  agli   altri   organismi

notificati le informazioni pertinenti riguardanti le approvazioni dei

sistemi di qualità rilasciate o revocate. 

G: Verifica dell'esemplare unico 

  1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il  fabbricante

accerta e dichiara che l'articolo pirotecnico cui e' stato rilasciato

l'attestato di cui alla lettera B e' conforme ai requisiti pertinenti

del  presente  decreto.  Il  fabbricante  appone  la   marcatura   CE

sull'articolo e redige una dichiarazione di conformità. 

  2. L'organismo notificato esamina l'articolo pirotecnico e  procede

alle opportune prove in conformità della norma armonizzata  o  delle

norme armonizzate pertinenti o prove equivalenti, per verificarne  la

conformità  dell'articolo  ai  pertinenti  requisiti  del   presente

decreto. 

  L'organismo  notificato  appone  o  fa  apporre   il   suo   numero

d'identificazione sull'articolo pirotecnico  approvato  e  redige  un

attestato di conformità inerente alle prove effettuate. 

  3. Scopo della documentazione tecnica e' consentire di valutare  la

conformità dell'articolo ai requisiti  del  presente  decreto  e  di

comprendere la progettazione, la  fabbricazione  e  il  funzionamento

dell'articolo pirotecnico. 

  La documentazione contiene, per quanto  necessario  ai  fini  della

verifica: 

    a) una descrizione generale del tipo; 

    b) i disegni di progettazione e fabbricazione nonche'  schemi  di

componenti, sottoinsiemi e circuiti; 

    c) le descrizioni e le  spiegazioni  necessarie  per  comprendere

detti disegni di progettazione e fabbricazione, schemi di componenti,

sottoinsiemi e circuiti e il funzionamento dell'articolo pirotecnico; 

    d) un elenco delle norme armonizzate, applicate  in  tutto  o  in

parte, e le descrizioni delle soluzioni  adottate  per  soddisfare  i

requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto,  qualora  non

siano state applicate le norme armonizzate; 

    e) i risultati dei calcoli di progettazione  realizzati  e  degli

esami effettuati; 

    f) le relazioni sulle prove effettuate. 

H: Garanzia totale di qualità 

  1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il  fabbricante

che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che

gli articoli in questione rispondono  ai  requisiti  applicabili  del

presente decreto che ad essi si applicano. Il fabbricante  o  il  suo

importatore appongono la marcatura CE a ciascun articolo  e  redigono

una  dichiarazione  scritta  di  conformità.  La  marcatura  CE   e'

accompagnata dal numero d'identificazione  dell'organismo  notificato

responsabile della sorveglianza di cui al punto 4. 

  2. Il fabbricante applica un sistema approvato  di  qualità  della

progettazione, della produzione, esegue l'ispezione e  le  prove  del

prodotto finito,  secondo  quanto  specificato  al  punto  3,  ed  e'

assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4. 

  3. Sistema di qualità 

  3.1. Il fabbricante  presenta  una  domanda  di  verifica  del  suo

sistema di qualità ad un organismo notificato. 

  La domanda deve contenere: 

    a) tutte le informazioni pertinenti sulla categoria  di  articoli

pirotecnici contemplati; 

    b) la documentazione relativa al sistema di qualità. 

  3.2.  Il  sistema  di  qualità  deve  garantire   la   conformità

dell'articolo ai requisiti della presente direttiva che  ad  essi  si

applicano. 

  Tutti i  criteri,  i  requisiti  e  le  disposizioni  adottati  dal

fabbricante  devono  costituire  una  documentazione  sistematica   e

ordinata sotto forma  di  misure,  procedure  e  istruzioni  scritte.

Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire

un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e  registri

riguardanti la qualità. 

  Detta documentazione  deve  includere  in  particolare  un'adeguata

descrizione: 

    a) degli obiettivi di qualità e della  struttura  organizzativa,

delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia

di progettazione e qualità dei prodotti; 

    b) delle specifiche tecniche di  produzione,  comprese  le  norme

applicabili e, qualora le norme armonizzate non siano state applicate

integralmente, dei mezzi per garantire che siano stati  rispettati  i

requisiti essenziali del presente decreto; 

    c) delle tecniche  di  controllo  e  verifica  dei  risultati  di

sviluppo, dei processi e degli interventi sistematici per  sviluppare

prodotti rientranti nella categoria di prodotti in questione; 

    d) dei processi di fabbricazione, delle tecniche di  controllo  e

di  garanzia  della  qualità,  dei  processi  e   degli   interventi

sistematici applicati; 

    e) degli esami  e  delle  prove  che  saranno  effettuati  prima,

durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza  con

cui s'intende effettuarli; 

    f) dei  registri  riguardanti  la  qualità,  come  le  relazioni

ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le  relazioni  sulle

qualifiche del personale interessato; 

    g) dei mezzi di sorveglianza che consentono  di  controllare  che

sia ottenuta la qualità richiesta in materia di progettazione  e  di

prodotti e se il sistema di qualità funziona efficacemente. 

  3.3. L'organismo notificato deve valutare il  sistema  di  qualità

per determinare se soddisfa i requisiti di cui  al  punto  3.2.  Esso

deve presumere la conformità a  tali  requisiti  per  i  sistemi  di

qualità che attuano le corrispondenti norme armonizzate. 

  Almeno un membro del gruppo incaricato  del  controllo  deve  avere

esperienza nella verifica della tecnologia del prodotto in questione.

La procedura di  valutazione  comprende  una  visita  ai  locali  del

fabbricante. 

  La decisione relativa all'ispezione,  debitamente  motivata,  viene

notificata al fabbricante. Essa deve  contenere  le  conclusioni  del

controllo. 

  3.4. Il fabbricante  deve  impegnarsi  a  soddisfare  gli  obblighi

derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso

rimanga adeguato ed efficace. 

  Il fabbricante  deve  tenere  costantemente  informato  l'organismo

notificato  che  ha  approvato   il   sistema   di   qualità   sugli

aggiornamenti che intende apportare al sistema di qualità. 

  L'organismo  notificato  deve  valutare  le  modifiche  proposte  e

decidere se il sistema modificato continui a soddisfare  i  requisiti

di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica. 

  La   decisione,   debitamente   motivata,   viene   notificata   al

fabbricante. Essa deve contenere le conclusioni del controllo. 

  4.  Sorveglianza  CE  sotto   la   responsabilità   dell'organismo

notificato. 

  4.1. Scopo della sorveglianza CE e' garantire  che  il  fabbricante

soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità

approvato. 

  4.2. Il fabbricante deve  consentire  all'organismo  notificato  di

accedere a fini ispettivi ai locali di progettazione,  fabbricazione,

ispezione,  prova   e   deposito   fornendo   tutte   le   necessarie

informazioni, in particolare: 

    a) la documentazione relativa al sistema di qualità; 

    b) i registri riguardanti la qualità  previsti  dal  sistema  di

qualità in materia di progettazione, come i  risultati  di  analisi,

calcoli, prove; 

    c) i registri riguardanti la qualità  previsti  dal  sistema  di

qualità in materia di fabbricazione, come le relazioni ispettive e i

dati sulle prove e sulle tarature e le relazioni sulle qualifiche del

personale interessato. 

  4.3. L'organismo notificato deve svolgere regolari controlli intesi

ad accertare che il fabbricante mantenga e  applichi  il  sistema  di

qualità e  fornisce  al  fabbricante  una  relazione  sui  controlli

stessi. 

  4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare  visite  senza

preavviso presso il fabbricante, procedendo o  facendo  procedere  in

tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il  corretto

funzionamento del sistema di qualità.  L'organismo  notificato  deve

fornire al fabbricante una relazione sulla visita e,  se  sono  state

svolte prove, una relazione sulle stesse. 

  5. Il fabbricante, per almeno dieci anni  a  decorrere  dall'ultima

data di fabbricazione dell'articolo, deve tenere a disposizione delle

autorità nazionali: 

    a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera b); 

    b) la documentazione relativa agli aggiornamenti di cui al  punto

3.4, secondo comma; 

    c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato  di  cui

al punto 3.4, ultimo comma e ai punti 4.3 e 4.4. 

  6. Ogni organismo notificato deve comunicare agli  altri  organismi

notificati le pertinenti informazioni riguardanti le approvazioni  di

sistemi di qualità rilasciate o revocate. 



                                                         Allegato III 

 

                                     (di cui all'articolo 7, comma 2) 

 

CRITERI MINIMI CHE DEVONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE DAGLI  STATI

  MEMBRI  PER  QUANTO  CONCERNE  GLI  ORGANISMI  RESPONSABILI   DELLE

  VERIFICHE DI CONFORMITà. 

 

  1. L'organismo, il suo direttore e il personale preposto alle prove

di  verifica  non  possono  essere  ne'  il   progettista,   ne'   il

fabbricante, ne' il fornitore, ne' l'installatore  ne'  l'importatore

degli articoli pirotecnici da controllare, ne' il mandatario  di  una

di queste persone. Essi non possono intervenire ne' direttamente  ne'

come mandatari nella progettazione, produzione,  commercializzazione,

manutenzione o importazione di detti articoli. Ciò  non  esclude  la

possibilità  di  uno  scambio  di  informazioni  tecniche   tra   il

fabbricante e l'organismo. 

  2. L'organismo e il suo personale eseguono le prove di verifica con

la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica e

sono liberi da ogni pressione e istigazione, in particolare di ordine

finanziario, che possano influenzare le loro decisioni o i  risultati

del loro controllo, in particolare quelli provenienti  da  persone  o

gruppi di persone interessate ai risultati delle verifiche. 

  3. L'organismo dispone del personale e possiede i  mezzi  necessari

per  svolgere  adeguatamente  i  compiti  tecnici  e   amministrativi

connessi con l'esecuzione delle verifiche; esso ha anche  accesso  al

materiale necessario per verifiche eccezionali. 

  4. Il personale preposto ai controlli possiede: 

    a) una buona formazione tecnica e professionale; 

    b) una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative  alle

prove che effettua e una sufficiente pratica di queste prove; 

    c) l'attitudine necessaria a redigere attestati, registrazioni  e

relazioni  necessari  per  comprovare  che  le   prove   sono   state

effettuate. 

  5. Va garantita l'indipendenza del personale preposto al controllo.

La retribuzione di ogni addetto non e' in funzione del  numero  delle

prove effettuate ne' dei risultati delle prove. 

  6.  L'organismo  sottoscrive  un'assicurazione  di  responsabilità

civile a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato in

base al diritto nazionale oppure  a  meno  che  le  prove  non  siano

effettuate direttamente dallo Stato membro. 

  7. Il personale dell'organismo e' tenuto al  segreto  professionale

per tutto ciò di cui viene a  conoscenza  nell'esercizio  delle  sue

funzioni  tranne  nei  confronti   delle   autorità   amministrative

competenti. 



                                                          Allegato IV 

 

                                     (di cui all'articolo 9, comma 1) 

 

                      MARCATURA DI CONFORMITà 

 

  La marcatura di conformità CE e' costituita  dalle  iniziali  «CE»

secondo il simbolo grafico che segue: 

 



         Parte di provvedimento in formato grafico



 

  Se la  marcatura  e'  ridotta  o  ingrandita  vanno  rispettate  le

proporzioni indicate nel simbolo graduato di cui sopra.