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Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 22

"Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2010, n. 45


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia, ed in particolare l'articolo 27, comma 28;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14;

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto l'articolo 826 del codice civile;

Vista la legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante la disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395, recante approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ed in particolare all'articolo 13;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 20 agosto 2004, n. 239 recante riordino del settore energetico, nonche' delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, ed in particolare gli articoli 2 e 12;

Vista la segnalazione dell'Autorità Garante della concorrenza del mercato al Parlamento e al Governo del 10 settembre 2008;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010, relativa all'adozione della procedura in via di urgenza, a norma dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Preso atto che la seduta del 27 gennaio 2010 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al cui ordine del giorno era iscritto il presente decreto legislativo, non si e' tenuta;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2010; Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Capo I

Disposizioni preliminari e programmatiche

Art. 1

Ambito di applicazione della legge e competenze

1. La ricerca e la coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche effettuate nel territorio dello Stato, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, quale definita dalla legge 21 luglio 1967, n. 613, sono considerate di pubblico interesse e di pubblica utilità e sottoposte a regimi abilitativi ai sensi del presente decreto.

2. Ai sensi e per gli effetti del presente decreto legislativo, valgono le seguenti definizioni:

a) sono risorse geotermiche ad alta entalpia quelle caratterizzate da una temperatura del fluido reperito superiore a 150 °C;

b) sono risorse geotermiche a media entalpia quelle caratterizzate da una temperatura del fluido reperito compresa tra 90 °C e 150 °C;

c) sono risorse geotermiche a bassa entalpia quelle caratterizzate da una temperatura del fluido reperito inferiore a 90 °C.

3. Sono d'interesse nazionale le risorse geotermiche ad alta entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico, riferito all'insieme degli impianti nell'ambito del titolo di legittimazione, tale da assicurare una potenza erogabile complessiva di almeno 20 MW termici, alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi; sono inoltre di interesse nazionale le risorse geotermiche economicamente utilizzabili rinvenute in aree marine.

4. Fatto salvo quanto disposto ai commi 3 e 5 sono di interesse locale le risorse geotermiche a media e bassa entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico, riferito all'insieme degli impianti nell'ambito del titolo di legittimazione, di potenza inferiore a 20 MW termici ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi.

5. Sono piccole utilizzazioni locali le risorse geotermiche come definite e disciplinate dall'articolo 10. Le stesse non sono soggette alla disciplina mineraria di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e all'articolo 826 del codice civile.

6. Le risorse geotermiche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disciplinato dal regio decreto 29 luglio 1927 n. 1443, e dall'articolo 826 del codice civile sono risorse minerarie, dove le risorse geotermiche di interesse nazionale sono patrimonio indisponibile dello Stato mentre quelle di interesse locale sono patrimonio indisponibile regionale.

7. Le autorità competenti per le funzioni amministrative, ai fini del rilascio del permesso di ricerca e delle concessioni di coltivazione, comprese le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria, riguardanti le risorse geotermiche d'interesse nazionale e locale sono le Regioni o enti da esse delegati, nel cui territorio sono rinvenute o il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale, per l'istruttoria e per il controllo sull'esercizio delle attività, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi di cui all'articolo 40 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modifiche, alla cui denominazione sono aggiunte le parole «e le georisorse», di seguito denominato UNMIG, nel caso di risorse geotermiche rinvenute nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana.

8. E' esclusa dall'applicazione del presente provvedimento la disciplina della ricerca e coltivazione delle acque termali, intendendosi come tali le acque da utilizzarsi a scopo terapeutico, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

9. Nel caso che insieme al fluido geotermico siano presenti sostanze minerali industrialmente utilizzabili, le disposizioni del presente provvedimento non si applicano qualora il valore economico dei KWH termici recuperabili da detto fluido risulti inferiore a quello delle sostanze minerali coesistenti. In tale caso si applicano le norme di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e quelle relative alla legislazione regionale di settore.

10. L'iniezione di acque e la reiniezione di fluidi geotermici nelle stesse formazioni di provenienza, o comunque al di sotto di falde utilizzabili a scopo civile o industriale, anche in area marina, sono autorizzate dall'autorità competente.

Art. 2

Inventario delle risorse geotermiche

1. I titolari di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione per risorse geotermiche d'interesse nazionale e locale presentano all'autorità competente e al Ministero dello sviluppo economico, con cadenza annuale, un rapporto annuale sui risultati conseguiti.

2. Il Ministero dello sviluppo economico redige una relazione pubblica annuale su stato e prospettive della geotermia in Italia, con l'indicazione dei territori di interesse geotermico, sulla base dei rapporti di cui al comma 1 e delle informazioni fornite dalle Regioni e dai Comuni anche per quanto concerne le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico. Al fine di assicurare un flusso di informazioni costante dai comuni, alle province, alle regioni, allo Stato, gli enti competenti informano tempestivamente la Regione del rilascio di autorizzazioni o titoli abilitativi comunque denominati, di loro competenza e le regioni trasmettono i dati riepilogativi annuali al Ministero dello sviluppo economico.

3. I Comuni, in sede di redazione e di aggiornamento dei propri strumenti urbanistici, tengono conto delle concessioni e delle autorizzazioni rilasciate ai fini della coltivazione geotermica nonche' delle ulteriori potenzialità della risorsa energetica.

4. Il Ministero dello sviluppo economico rende disponibile l'inventario delle risorse geotermiche, cura l'aggiornamento dello stesso e di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con le regioni interessate, promuove l'acquisizione di nuove tecnologie per la ricerca e lo sfruttamento di risorse geotermiche.

Capo II

Disposizioni sulla ricerca

Art. 3

Assegnazione del permesso di ricerca

1. Il permesso di ricerca, che ha carattere esclusivo, e' rilasciato dall'autorità competente ad operatori in possesso di adeguata capacità tecnica ed economica, contestualmente all'approvazione del programma dei lavori allegato alla domanda ed a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, cui partecipano, in relazione alle specificità dei lavori e dei siti, le amministrazioni interessate.

2. Nel caso l'autorità competente sia il Ministero dello sviluppo economico, il permesso di ricerca e' rilasciato di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, di seguito denominata CIRM.

3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonche' di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e' istituita un'apposita sezione della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, con compiti relativi alla ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche. La citata sezione della CIRM può avvalersi di esperti individuati dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra il personale in organico di ISPRA, ENEA, CNR ed Università statali senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Restano validi fino alla loro naturale scadenza i permessi di ricerca già assentiti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

5. Il permesso di ricerca e' rilasciato a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, laddove prevista dalla normativa vigente.

6. In caso di domande concorrenti, determinate nei modi di cui al comma 7, l'autorità competente effettua una selezione in base ai seguenti parametri, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di una preventiva ponderazione:

a) sull'interesse, fondatezza e novità degli obiettivi minerari;

b) sulle conoscenze delle problematiche geologico-strutturali specifiche dell'area richiesta;

c) sulla completezza e razionalità del programma dei lavori di ricerca proposto, con particolare riferimento agli studi geologici, alle indagini geochimiche e geofisiche, alle perforazioni previste, ai tempi programmati e con riferimento anche alla sua eventuale complementarietà con ricerche svolte in zone adiacenti;

d) sulle modalità di svolgimento dei lavori, con particolare riferimento alla sicurezza, agli interventi di mitigazione degli impatti ed alla salvaguardia ambientale, nonche' all'obbligo di ripristino dei luoghi, in relazione al quale deve essere prestata idonea garanzia finanziaria o assicurativa;

e) sulla garanzia che i richiedenti offrono, per competenza ed esperienza, per la corretta esecuzione del programma di lavoro proposto e per il rispetto dei tempi programmati.

7. Sono considerate concorrenti le domande, riferite solo alla medesima area della prima domanda, pervenute all'autorità competente non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale regionale o in altro strumento di pubblicità degli atti indicato dalla regione stessa o, in caso di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi, di cui all'articolo 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modifiche, alla cui denominazione sono aggiunte le parole «e delle georisorse», di seguito denominato BUIG.

8. Il permesso può essere rilasciato anche in contitolarità a più soggetti solidalmente responsabili nei confronti della pubblica amministrazione e dei terzi. Ai contitolari e' fatto obbligo di nominare un unico rappresentante per tutti i rapporti con le pubbliche amministrazioni interessate e nei confronti dei terzi.

9. Qualora l'area richiesta interessi il mare territoriale o la piattaforma continentale italiana, deve essere preventivamente acquisito il parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

10. Per le zone interessanti la difesa deve essere sentita l'amministrazione militare.

11. Il rilascio del permesso di ricerca resta subordinato alla presentazione di una idonea fideiussione bancaria od assicurativa commisurata al valore delle opere di recupero ambientale previste a seguito delle attività.

Art. 4

Estensione e durata del permesso di ricerca

1. Il permesso di ricerca può coprire aree di terra o di mare con superficie massima di 300 chilometri quadrati.

2. La durata massima del permesso e' di quattro anni, prorogabile per non oltre un biennio.

3. Possono essere accordati ad uno stesso soggetto, direttamente o indirettamente, più permessi di ricerca purche' l'area complessiva non risulti superiore a 5.000 chilometri quadrati in terraferma ed in mare, fermo restando che l'area complessiva ricadente in una singola Regione non può superare i 1000 chilometri quadrati.

Art. 5

Classificazione delle risorse

1. Il titolare del permesso di ricerca che abbia individuato fluidi geotermici e' tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Regione od ente da essa delegato, nel caso di rinvenimento sulla terraferma ed al Ministero dello sviluppo economico nel caso di rinvenimento in mare.

2. L'autorità competente riconosce il carattere nazionale o locale delle risorse rinvenute e ne dà immediata comunicazione pubblica nel Bollettino ufficiale regionale o in altro strumento di pubblicità degli atti indicato dalla regione stessa e nel BUIG.

Capo III

Disposizioni sulla coltivazione

Art. 6

Rilascio di concessioni di coltivazione per risorse geotermiche di interesse nazionale e locale

1. La concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche riconosciute di interesse nazionale o locale e' rilasciata dall'autorità competente, con provvedimento che comprende l'approvazione del programma di lavoro e del progetto geotermico, a seguito dell'esito positivo di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, cui partecipano, in relazione alle specificità dei lavori e dei siti, le amministrazioni interessate e dell'esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, laddove prevista dalla normativa vigente. La concessione di coltivazione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico e delle competenze comunale, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

2. Il rilascio della concessione di coltivazione rimane subordinato alla presentazione, da parte del richiedente, di una fideiussione bancaria od assicurativa commisurata al valore delle opere di recupero ambientale previste a seguito delle attività.

3. Nel caso l'autorità competente sia il Ministero dello sviluppo economico, la concessione per risorse geotermiche e' rilasciata sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la CIRM.

4. La concessione può essere accordata anche a più soggetti in contitolarità alle stesse condizioni di cui all'articolo 3, comma 5.

5. Qualora l'area della concessione interessi i territori di due o più regioni confinanti, il titolo e' rilasciato di concerto fra le regioni medesime dal Presidente della Giunta regionale nel cui territorio ricade la maggiore estensione dell'area richiesta.

6. Le regioni possono limitare o vietare il rilascio di concessioni di coltivazione per risorse geotermiche di interesse locale su aree già oggetto di concessioni per la coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale, previa valutazione delle possibili interferenze.

7. Il rilascio della concessione di coltivazione non esonera il richiedente dall'assolvimento di ogni altro obbligo previsto dalla legislazione vigente prima di dar corso alla realizzazione delle opere previste dal progetto di coltivazione.

Art. 7

Allineamento delle concessioni di coltivazione

1. Le scadenze delle concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono allineate ad una medesima data in base ad accordi tra regioni e i titolari, fatti salvi i diritti acquisiti, gli accordi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, gli investimenti programmati e la tutela del legittimo affidamento.

2. Le concessioni di cui al comma 1 sono confermate in capo al concessionario originario con provvedimento dell'amministrazione competente, da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, eventualmente con riduzione e riperimetrazione dell'area, confermando altresì quanto previsto negli originari programmi di lavoro, con salvezza degli atti e dei provvedimenti emanati.

3. La conferma di cui al comma 2 e' disposta dall'autorità competente la quale procede preliminarmente ad una verifica del rispetto, da parte degli impianti, delle vigenti norme in materia ambientale imponendo l'eventuale adeguamento degli stessi. Alla scadenza regionale uniformata ai sensi del comma 1, il rinnovo delle concessioni di coltivazione e' soggetta alla normativa regionale sulla valutazione di impatto ambientale.

Art. 8

Assegnazione di una concessione di coltivazione a seguito dell'esito positivo della ricerca

1. Entro sei mesi dal riconoscimento di cui all'articolo 5, comma 2, del carattere nazionale o locale delle risorse rinvenute, il titolare del permesso ha il diritto di presentare domanda di concessione di coltivazione all'autorità competente.

2. Trascorso inutilmente tale termine, la concessione può essere richiesta, in concorrenza, da altri operatori. Sono considerate concorrenti le domande, riferite solo alla medesima area della prima domanda, pervenute all'autorità competente non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino Ufficiale Regionale o in altro strumento di pubblicità degli atti indicato dalla regione stessa o, in caso di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.

3. Qualora la richiesta di concessione di cui al comma 2 non ricopra l'intera area dell'originario permesso di ricerca, altri operatori possono chiedere in concessione aree riferite a parte o all'intera superficie restante.

4. La concessione può essere accordata per la durata di trenta anni.

5. Per l'assegnazione della concessione di coltivazione in caso di concorrenza, l'autorità competente, acquisito l'esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale per ciascun progetto, effettua una selezione sulla base di valutazioni svolte in base ai seguenti parametri, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di una preventiva ponderazione:

a) sulla completezza e razionalità del programma dei lavori proposto per la gestione dei serbatoi geotermici, con particolare riguardo alla sostenibilità di lungo periodo;

b) sulle modalità di svolgimento dei lavori, con particolare riferimento alla sicurezza, agli interventi di mitigazione degli impatti ed alla salvaguardia ambientale, nonche' al ripristino dei luoghi, in relazione al quale deve essere prestata idonea garanzia finanziaria tramite anche fideiussione assicurativa o bancaria;

c) sulla garanzia che i richiedenti offrono, per competenza ed esperienza, per la corretta esecuzione del programma di lavoro proposto e per il rispetto dei tempi programmati, utilizzando parametri riferiti a precedenti esperienze nel settore geotermico, dimensioni dell'azienda, competenze tecniche specifiche.

Art. 9

Riassegnazione di una concessione di coltivazione

1. Tre anni prima della scadenza di una concessione e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, l'autorità competente, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico incompatibile in tutto o in parte con il mantenimento della concessione, indice una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione onerosa della concessione per anni trenta, avendo particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale dell'area e di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata, nella salvaguardia della risorsa geotermica.

2. In caso di scadenza naturale della concessione il bando di gara prevede il trasferimento della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici, dal concessionario uscente al nuovo concessionario, secondo modalità dirette a garantire la continuità gestionale e dietro pagamento di un compenso, entrambi predeterminati dall'autorità competente e dal concessionario uscente prima della fase di offerta e resi noti nei documenti di gara. In caso di mancato accordo si provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti terzi, di cui il presidente nominato di comune accordo tra le parti o in caso di mancato accordo dal Presidente del Tribunale, e due dalle parti, che ne sopportano i relativi oneri, che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato.

3. In caso di decadenza, rinuncia e revoca della concessione, tutti gli impianti della stessa, in stato di regolare funzionamento, passano in proprietà dell'autorità competente, senza compenso. L'autorità competente può richiedere la messa in sicurezza degli stessi e il ripristino ambientale completo o parziale dell'area interessata. L'autorità competente ha anche facoltà di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile. In caso di mancato accordo si provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti terzi, di cui il presidente nominato di comune accordo tra le parti o in caso di mancato accordo dal Presidente del Tribunale, e due dalle parti interessate che ne sopportano i relativi oneri, che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato.

4. Agli effetti del comma 3 per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione si intendono quelli che trasportano e trasformano prevalentemente energia prodotta dall'impianto cui si riferisce la concessione.

Art. 10

Piccole utilizzazioni locali

1. Sono piccole utilizzazioni locali di calore geotermico quelle per le quali sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:

a) consentono la realizzazione di impianti di potenza inferiore a 2 MW termici, ottenibili dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi;

b) ottenute mediante l'esecuzione di pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di fluidi geotermici o acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kW termici, anche per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla.

2. Sono altresì piccole utilizzazioni locali di calore geotermico quelle effettuate tramite l'installazione di sonde geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo senza effettuare il prelievo e la reimmissione nel sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici.

3. Le autorità competenti per le funzioni amministrative, comprese le funzioni di vigilanza, riguardanti le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico sono le Regioni o enti da esse delegate.

4. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1, sono concesse dalla Regione territorialmente competente con le modalità previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

5. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 2 sono sottoposte al rispetto della specifica disciplina emanata dalla regione competente, con previsione di adozione di procedure semplificate.

6. Le operazioni per lo sfruttamento delle piccole utilizzazioni locali possono essere vietate o limitate, dall'autorità competente, su aree già oggetto di concessioni di coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale o locale, previa valutazione delle possibili interferenze.

7. Gli impianti di potenza inferiore a 1 MW ottenibile dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi geotermico e le utilizzazioni tramite sonde geotermiche sono escluse dalle procedure regionali di verifica di assoggettabilità ambientale.

Capo IV

Norme comuni alla ricerca e alla coltivazione

Art. 11

Pubblicità degli atti

1. Le domande di permessi di ricerca, i decreti di rilascio dei permessi stessi, gli atti di riconoscimento, le domande ed i decreti di conferimento delle concessioni di coltivazione per le risorse geotermiche di interesse nazionale nonche' i provvedimenti che dispongono la cessazione del titolo e ogni altro atto rilevante sono pubblicati, per estratto, nel Bollettino ufficiale regionale o in altro strumento di pubblicità degli atti indicato dalla regione stessa o nel caso che l'autorità competente sia il Ministero dello sviluppo economico, nel BUIG.

Art. 12

Revoca della concessione per l'ampliamento del campo geotermico

1. La concessione rilasciata per l'utilizzazione di risorse geotermiche di interesse locale può essere revocata qualora, a seguito del riconoscimento del carattere nazionale del campo geotermico, il titolare non dimostri di avere adeguare capacità tecniche ed economiche per realizzare un progetto geotermico di interesse nazionale.

2. Il titolare della concessione revocata ha diritto a ricevere dal nuovo titolare una quantità di risorse geotermiche equivalente a quella estraibile mediante il titolo revocato ovvero una indennità sostitutiva determinata di accordo fra le parti e commisurata sia al valore delle risorse geotermiche estraibili mediante il titolo revocato, depurato dei relativi costi, sia alla durata residua del titolo originario. In caso di mancato accordo si provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti terzi, di cui il presidente nominato dall'autorità competente e due dalle parti, che ne sopportano i relativi oneri, che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato.

Art. 13

Rinvenimento di idrocarburi

1. Qualora nel corso delle perforazioni vengano rinvenuti idrocarburi liquidi o gassosi ne deve essere data immediata comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. L'autorità mineraria, ove il quantitativo scoperto si manifesti significativo agli effetti di una utilizzazione energetica, ed in attesa dei necessari accertamenti, può ordinare la sospensione dei lavori di perforazione.

3. Le operazioni di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche possono essere riprese, se compatibili e su successiva autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, con le eventuali cautele e misure di sicurezza all'uopo disposte, nonche' delle specifiche procedure di tutela ambientale previste dalla normativa vigente.

4. Nel caso in cui il rinvenimento di idrocarburi dia luogo al rilascio di nuovo titolo minerario per tali minerali ad altro titolare, quest'ultimo e' tenuto al rimborso delle spese dirette e indirette sostenute nell'ambito del precedente titolo II ogni caso, il rilascio del nuovo titolo minerario e' soggetto alla normativa vigente in materia di VIA.

Art. 14

Decadenza

1. Il titolare decade dal titolo minerario quando:

a) non inizia i lavori nei termini prescritti;

b) non rispetta, nei tempi e nei modi previsti dal titolo minerario, i programmi di lavoro ed il progetto geotermico di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 7, comma 1;

c) non corrisponde nei termini il canone dovuto;

d) cede quote del titolo senza l'autorizzazione dell'autorità competente;

e) non ottempera agli obblighi previsti dal titolo a pena di decadenza;

f) non adempie agli obblighi derivanti dal presente provvedimento o dal regolamento d'attuazione.

2. La decadenza e' pronunciata dall'autorità competente, previa contestazione dei motivi e fissazione del termine di trenta giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Art. 15

Dichiarazione di pubblica utilità

1. Le opere necessarie per la ricerca e la coltivazione, nonche' per il trasporto e la conversione delle risorse geotermiche in terraferma, con esclusione delle aree di demanio marittimo, sono dichiarate di pubblica utilità, nonche' urgenti ed indifferibili e laddove necessario e' apposto il vincolo preordinato all'esproprio a tutti gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 successive modificazioni, con l'approvazione dei relativi programmi di lavoro da parte dell'autorità competente.

2. I programmi di lavoro approvati sono depositati presso i Comuni dove deve aver luogo la espropriazione, ai sensi decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, successive modificazioni.

3. Non sono soggette a concessioni ne' ad autorizzazioni del sindaco le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, eseguite in aree esterne al centro edificato.

4. Qualora l'esercizio di una concessione demaniale marittima, rilasciata per aree comunque ricadenti in un permesso di ricerca o di concessione per l'utilizzo di risorse geotermiche, anche successivamente a detti permessi, risulti incompatibile o ostacoli l'attività di prospezione, ricerca e coltivazione, l'autorità marittima, a richiesta del titolare del permesso o della concessione mineraria, procede alla revoca della concessione demaniale con le modalità previste dall'articolo 43 del codice della navigazione. L'indennizzo a favore del titolare della concessione revocata, nella misura determinata ai sensi dell'articolo 42, quarto e quinto comma, del codice della navigazione, e' a carico del titolare del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione.

Art. 16

Canoni e contributi

1. Il titolare di permesso di ricerca deve corrispondere all'autorità competente il canone annuo anticipato di euro 325 per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nell'area di permesso.

2. Il titolare della concessione di coltivazione deve corrispondere all'autorità competente un canone annuo anticipato di euro 650 per chilometro quadrato di superficie compresa nell'area della concessione.

3. Il soggetto abilitato alla ricerca e alla coltivazione di risorse geotermiche a media e bassa entalpia deve corrispondere alla Regione un canone annuo, determinato dalla medesima di importo non superiore a quello di cui ai commi 1 e 2.

4. In caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano o utilizzeranno risorse geotermiche sono altresì dovuti dai concessionari i seguenti contributi:

a) 0.13 centesimi euro per ogni kWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, ancorche' prodotta da impianti già in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai Comuni in cui e' compreso il campo geotermico coltivato, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione, assicurando comunque ai Comuni, sede di impianti, una quota non inferiore al 60 per cento;

b) 0.195 centesimi euro per ogni kWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, ancorche' prodotta da impianti in funzione dal 31 dicembre 1980, alle Regioni nel cui territorio sono compresi i campi geotermici coltivati, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione.

5. Non sono dovuti i contributi di cui al comma 4 in caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti con potenza inferiore a 3 MW.

6. L'individuazione dei Comuni destinatari dei contributi, di cui al comma precedente, e la ripartizione del contributo fra gli stessi e' disposta con decreto del Presidente della giunta regionale. Nel caso in cui i campi geotermici interessino territori di Regioni limitrofe, la ripartizione dei contributi verrà effettuata d'intesa tra le Regioni medesime o, in mancanza di tale intesa, con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

7. Con provvedimento dell'autorità competente, gli importi dei canoni di cui ai commi 1 e 2, nonche' dei contributi di cui al comma 4 lettera a) e b) sono aggiornati annualmente per un importo pari al 100% della variazione percentuale annua dell'indice dei prezzi al consumo indicata dall'ISTAT.

8. Sono escluse dal corrispondere i contributi di cui sopra le imprese singole o associate per la quota di energia elettrica prodotta corrispondente al loro fabbisogno interno.

9. Il gettito dei canoni e contributi di cui al presente articolo, in quanto connesso a finalità di compensazione territoriale, viene di norma destinato, previa intesa con gli Enti territoriali competenti, alla promozione di investimenti finalizzati al risparmio ed al recupero di energia, alle migliori utilizzazioni geotermiche, alla tutela ambientale dei territori interessati dagli insediamenti degli impianti nonche' al riassetto e sviluppo socio-economico, anche nel quadro degli interventi previsti dallo stesso piano regionale di sviluppo.

10. Gli importi dei canoni e contributi di cui ai commi 1, 2 e 4 sono da intendersi, ai sensi della lettera c) dell'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come limiti massimi esigibili e sono adottati salvo riduzioni apportate da specifica norma regionale. Sono fatti salvi gli accordi già sottoscritti tra regioni ed operatori, per i quali i contributi di riferimento restano quelli già in vigore alla data di sottoscrizione degli accordi stessi. Le scadenze delle concessioni di coltivazione, riferite ad impianti per produzione di energia elettrica, sono allineate al 2024.

11. Ai comuni sede d'impianto di produzione di energia elettrica e' inoltre dovuto dal soggetto utilizzatore un contributo a titolo di compensazione ambientale e territoriale in sede di prima installazione pari al 4% del costo degli impianti, non cumulabile con analoghi contributi previsti negli accordi di cui al precedente articolo 7. Tali contributi continuano ad applicarsi secondo modalità e procedure indicate nei citati accordi. Il contributo e' adottato salvo riduzioni apportate da specifica norma regionale.

Art. 17

Iniziative pro-concorrenziali

1. Per il Mare il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la terraferma le regioni, nell'ambito della propria competenza, possono emanare uno o più disciplinari tipo per le attività previste dal presente decreto legislativo, in particolare relativamente a:

a) i criteri e le modalità di valutazione dei requisiti tecnici ed economici che devono possedere i richiedenti i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione d'interesse nazionale e locale;

b) i contenuti dei programmi di lavoro in relazione all'entità delle risorse geotermiche disponibili ed all'estensione ed alla conformazione dei territori interessati;

c) i criteri per il rilascio delle proroghe dei permessi di ricerca e per i casi di riduzione o restituzione delle aree;

d) i criteri per la valutazione delle compensazioni per i trasferimenti della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione;

e) i criteri per lo sfruttamento congiunto di risorse geotermiche e di sostanze associate rinvenute;

f) le procedure specifiche per il rilascio dei titoli minerari e la disciplina dei rapporti di contitolarità;

g) le modalità per la revoca delle concessioni di coltivazione in caso di ampliamento del campo geotermico;

h) le prescrizioni specifiche relative al reinserimento dei fluidi;

i) i limiti e le prescrizioni per il rilascio di concessioni di risorse geotermiche di interesse locale su aree già oggetto di concessioni di coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale;

l) i limiti e le prescrizioni per l'esercizio delle operazioni di sfruttamento di piccole utilizzazioni locali su aree già oggetto di titoli per la coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale o locale e o in aree considerate inidonee allo sfruttamento geotermico;

m) i limiti e le prescrizioni per l'esercizio delle operazioni di sfruttamento di piccole utilizzazioni locali sottoposte sola dichiarazione di inizio attività.

2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emana i disciplinari di cui al comma 1 sentita la CIRM.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere il coinvolgimento, per problematiche di particolare rilievo, della CIRM nelle procedure di propria competenza, nonche' l'avvalimento, per problematiche tecniche specifiche, dei «Laboratori di analisi e di sperimentazione per il settore minerario ed energetico» dell'UNMIG del Ministero dello sviluppo economico.

Capo V

Norme finali e transitorie

Art. 18

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. Si applicano, in quanto compatibili, con il presente decreto legislativo e ferme le competenze regionali, le disposizioni di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, della legge 11 gennaio 1957, n. 6, nonche' della legge 21 luglio 1967, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. E' abrogata legge 9 dicembre 1986, n. 896.

3. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 485, si applicano fino all'adozione delle nuove disposizioni in materia ai sensi dell'articolo 17.

Art. 19

Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.