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Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 12

"Attuazione della direttiva 2007/45/CE che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la direttiva 76/211/CEE"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2010, n. 37


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 1 e l'Allegato B;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2009;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2010;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e ambito d'applicazione

1. Il presente decreto stabilisce norme relative alle quantità nominali dei prodotti in imballaggi preconfezionati e si applica ai prodotti preconfezionati ed agli imballaggi preconfezionati, di cui all'articolo 2, primo e secondo comma, della legge 25 ottobre 1978, n. 690, ed all'articolo 2, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, recante la disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E.

2. Il presente decreto non si applica ai prodotti elencati nell'Allegato I che sono venduti in negozi esenti da tassazione per essere consumati al di fuori dell'Unione europea.

Art. 2

Libera circolazione delle merci

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dagli articoli 3 e 4, non e' possibile rifiutare, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti in imballaggi preconfezionati per motivi attinenti alle quantità nominali degli imballaggi.

2. Nel rispetto dei principi enunciati nel Trattato che istituisce la Comunità europea ed in particolare quelli relativi alla libera circolazione delle merci, le quantità nominali obbligatorie previste per il latte e la pasta secca continuano ad esserlo fino all'11 ottobre 2012.

Art. 3

Commercializzazione e libera circolazione di taluni prodotti

1. I prodotti elencati nel numero 2 dell'Allegato I e presentati in imballaggi preconfezionati negli intervalli elencati nel numero 1 dell'Allegato I, sono immessi sul mercato solo se preconfezionati in imballaggi nelle quantità nominali elencate nel numero 1 dell'Allegato I.

Art. 4

Generatori di aerosol

1. I generatori di aerosol, come definiti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, recante attuazione della direttiva 75/324/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol, recano l'indicazione della capacità nominale totale del loro contenitore. Tale indicazione e' fatta in modo da evitare confusione con il volume nominale del loro contenuto.

2. In deroga all'articolo 4, primo comma, lettera e), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982, i generatori di aerosol possono non recare l'indicazione della quantità nominale espressa in massa del loro contenuto.

Art. 5

Imballaggi multipli e imballaggi preconfezionati costituiti da imballaggi singoli non destinati ad essere venduti singolarmente

1. Ai fini dell'articolo 3, qualora due o più imballaggi preconfezionati singoli costituiscano un imballaggio multiplo, le quantità nominali elencate nel numero 1 dell'Allegato I si applicano a ciascun imballaggio preconfezionato singolo.

2. Qualora un imballaggio preconfezionato sia costituito da due o più imballaggi singoli non destinati ad essere venduti singolarmente, le quantità nominali elencate nel numero 1 dell'Allegato I si applicano all'imballaggio preconfezionato.

Art. 6

Modifiche

1. All'articolo 15 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Il controllo sulla conformità alle disposizioni del presente decreto delle bottiglie recipienti-misura, munite del contrassegno di cui all'articolo 9, e' effettuato presso il fabbricante o il rappresentante autorizzato o importatore. Le spese di viaggio e di soggiorno del personale incaricato del controllo sono a carico del fabbricante, del rappresentante autorizzato o dell'importatore, i quali devono altresì fornire le bottiglie necessarie per i controlli medesimi.»;

b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce con propri decreti le modalità del controllo in conformità al metodo di riferimento di cui all'Allegato V.».

2. Nell'articolo 1 della legge 25 ottobre 1978, n. 690, di adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva 76/211/CEE le parole: «non contemplati dal decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614,» sono soppresse.

3. Nell'articolo 12 della legge 25 ottobre 1978, n. 690, dopo il quinto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«Chiunque produce, importa, detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato prodotti presentati in imballaggi preconfezionati in quantità nominali diverse da quelle obbligatorie e' soggetto alla sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro. Le sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti sono applicate dalle Camere di commercio e i rapporti sulle violazioni sono presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, al Segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. I proventi derivanti dall'applicazione di tali sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.».

4. All'articolo 12 della legge 25 ottobre 1978, n. 690, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da L. 100.000 a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 51,65 euro a 516,46 euro»;

b) al secondo comma, le parole: «da L. 200.000 a L. 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 103,29 euro a 258,23 euro»;

c) al terzo comma, le parole: «da L. 100.000 a L. 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 51,65 euro a 516,46 euro»;

d) al quarto comma, le parole: «da L. 100.000 a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 51,65 euro a 516,46 euro»;

e) al quinto comma, le parole: «da lire 50.000 a L. 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 25,82 euro a 258,23 euro».

Art. 7

Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogati:

a) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, l'Allegato I, l'Allegato II e l'Allegato III del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614;

b) l'articolo 13 della legge 25 ottobre 1978, n. 690;

c) l'articolo 4, l'Allegato I, l'Allegato II e l'Allegato III del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391;

d) il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 871, di attuazione della direttiva 80/232/CEE;

e) l'Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, e successive modificazioni;

f) l'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 1° marzo 1988, n. 131;

g) l'Allegato I al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 106.

2. Sono abrogate le disposizioni in materia di quantità nominali dei prodotti preconfezionati contrastanti o incompatibili con il presente decreto.

Art. 8

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. I soggetti pubblici competenti provvedono all'attuazione dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9

Applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009.

Art. 10

Disposizioni attuative e di adeguamento alle successive direttive comunitarie in materia

1. Le eventuali disposizioni tecniche attuative del presente decreto o di adeguamento ad ulteriori direttive comunitarie in materia, nonche' dei relativi Allegati, sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.