Decreto Legislativo 1 dicembre 2009, n. 178
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2009, n. 290
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonche' in materia di processo civile, ed in particolare l'articolo 24 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino, tra l'altro, della Scuola superiore della pubblica amministrazione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, recante: «Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 dicembre 2002, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2003;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2009;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 novembre 2009;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto provvede al riordino della disciplina della Scuola superiore della pubblica amministrazione, di seguito denominata: «Scuola» sulla base di quanto disposto dall'articolo 24, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Art. 2
Natura e finalità
1. La Scuola, posta nell'ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' un'istituzione di alta formazione e ricerca che ha lo scopo di sostenere e promuovere il processo di innovazione e riforma della pubblica amministrazione con l'obiettivo generale di fare della pubblica amministrazione un fattore di competitività del sistema economico e produttivo italiano.
2. La missione della Scuola e' quella di svolgere attività di formazione post-laurea di eccellenza per i dipendenti pubblici, con il supporto di attività di analisi e di ricerca, al fine di:
a) promuovere e diffondere la cultura dell'efficacia e dell'efficienza nella pubblica amministrazione anche mediante la diffusione delle metodologie del controllo di gestione e della contabilità economica;
b) promuovere e diffondere l'innovazione tecnologica e di processo nei servizi erogati dalla pubblica amministrazione centrale;
c) promuovere e diffondere le metodologie ed i processi di valutazione dei risultati nella pubblica amministrazione;
d) promuovere e sostenere l'internazionalizzazione della pubblica amministrazione nella sua capacità di interagire con le amministrazioni di altri Paesi, con le organizzazioni internazionali e sovranazionali e di governare, nei rispettivi ambiti, la partecipazione ai processi di globalizzazione;
e) promuovere, coordinare e sostenere l'adozione di criteri di eccellenza in tutto il sistema della formazione diretto alla pubblica amministrazione, anche mediante un raccordo organico con le altre strutture pubbliche e private di alta formazione, italiane e straniere, secondo criteri di ricerca della qualità, dell'efficacia e dell'economicità del sistema complessivo;
f) promuovere e sostenere l'adozione di metodologie avanzate di insegnamento a distanza in base a criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
3. La Scuola e' dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle proprie risorse economico-finanziarie. La Scuola e' iscritta nell'apposito schedario dell'anagrafe delle ricerche, istituito ai sensi del terzo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Art. 3
Compiti
1. Per adempiere alla missione di cui all'articolo 2 la Scuola articola le proprie attività nell'ambito delle seguenti competenze principali:
a) attività di formazione, selezione e reclutamento dei dirigenti e funzionari dello Stato in base alla legislazione vigente;
b) organizzazione della formazione dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche all'estero ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera g), della legge 4 marzo 2009, n. 15;
c) attività di formazione e aggiornamento legata ai processi di riforma ed innovazione diretta ai dipendenti delle amministrazioni centrali;
d) attività di formazione ed aggiornamento, in base a convenzioni e con tutti gli oneri a carico dei committenti, di dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, di soggetti gestori di servizi pubblici e di istituzioni ed imprese private, al fine di migliorare l'interazione e l'efficienza dei rapporti di collaborazione e scambio tra la pubblica amministrazione statale e le altre amministrazioni pubbliche, nonche' con il settore privato;
e) attività di formazione, su richiesta, diretta a funzionari di altri paesi in un quadro di cooperazione internazionale;
f) attività di ricerca, analisi e documentazione finalizzata al perseguimento dell'eccellenza nell'attività di formazione legata ai processi di riforma ed innovazione della pubblica amministrazione che coinvolga la dirigenza e su altri temi funzionali, in relazione ai suoi effetti sull'economia e la società, anche in collaborazione con università e istituti di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri, amministrazioni pubbliche e istituzioni e società private;
g) attività di ricerca, analisi e consulenza sulla metodologia e sui criteri di valutazione della formazione offerta alla pubblica amministrazione da istituzioni pubbliche e private;
h) attività di pubblicazione e diffusione di materiali didattici e di ricerca attraverso strumenti editoriali sia interni che esterni, con preferenza dell'uso dell'e-editing;
i) attività di valutazione, validazione e monitoraggio, su richiesta delle amministrazioni statali e sulla base di apposite indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione a tale fine delegato, della qualità delle offerte formative presentate da soggetti terzi e la loro rispondenza ai requisiti richiesti e attività di monitoraggio;
l) cura dei rapporti con gli organismi e le strutture di formazione similari di altri Paesi e la definizione con essi di accordi, di convenzioni e di ogni altra forma di collaborazione e di scambio di esperienze nell'ambito di tutte le attività di competenza della Scuola;
m) sostegno, anche finanziario, ad iniziative di collaborazione e di scambio di funzionari, anche ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
n) ogni altra competenza attribuita dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione in funzione del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2.
2. La Scuola può promuovere o partecipare ad associazioni e consorzi, nonche' stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati.
3. La Scuola rilascia titoli post laurea di alta professionalità.
Art. 4
Organi
1. Sono organi della Scuola:
a) il Comitato di programmazione;
b) il Comitato di gestione;
c) il Presidente.
Art. 5
Il Comitato di programmazione
1. Il Comitato di programmazione e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tale fine delegato, ovvero da un loro rappresentante, ed e' composto dal Presidente della Scuola; dal Presidente del Consiglio di Stato o da un suo rappresentante; dal Presidente della Corte dei conti o da un suo rappresentante; dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo rappresentante; dal Presidente della Conferenza dei Rettori delle università italiane o da un suo rappresentante, e da due studiosi di chiara fama o rappresentanti di scuole nazionali ed internazionali, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tal fine delegato.
2. Il Comitato di programmazione svolge i seguenti compiti:
a) approva il piano strategico triennale della Scuola;
b) valuta la qualità ed i risultati dell'attività formativa e di ricerca;
c) fornisce indirizzi sull'attività scientifica della Scuola.
3. Per la validità delle riunioni e' sufficiente la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente in servizio presso la Scuola, incaricato dal Presidente.
4. Il Comitato di programmazione dura in carica quattro anni; e' convocato dal Presidente e si riunisce almeno una volta l'anno. La nomina a membro del Comitato di programmazione e la partecipazione alle riunioni non dà titolo ad emolumenti o compensi di qualsiasi tipo.
Art. 6
Il Comitato di gestione
1. Il Comitato di gestione e' composto dal Presidente, che lo presiede, dal Capo del Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica, dal Capo del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica, da due rappresentanti nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tale fine delegato, e da un rappresentante nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Dirigente amministrativo partecipa senza diritto di voto. La nomina a membro del comitato di gestione e la partecipazione alle riunioni non dà titolo ad emolumenti o compensi di qualsiasi tipo.
2. Il Comitato di gestione approva il programma annuale della Scuola, il bilancio di previsione e consuntivo proposto dal Presidente e le variazioni di bilancio; adotta gli altri provvedimenti previsti dal presente decreto legislativo e dal regolamento di cui all'articolo 15; viene sentito dal Presidente in merito alla definizione dell'organizzazione interna della Scuola.
3. Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni.
Art. 7
Il Presidente
1. Il Presidente e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ed e' scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, professori universitari o soggetti equiparati, consiglieri parlamentari, alti dirigenti dello Stato di particolare e comprovata qualificazione e tra altri soggetti parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione o ricerca, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato solo una volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, e' collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti.
3. Il Presidente e' vertice dell'istituzione, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato di gestione. E' responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola, nomina le commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi, secondo le norme in vigore, nomina i dirigenti ed i docenti della Scuola, propone il regolamento contabile e finanziario al Comitato di gestione, che lo adotta; inoltre, propone al Comitato di gestione il bilancio consuntivo e preventivo predisposti dal Dirigente amministrativo, nonche' le variazioni di bilancio; esercita tutte le altre attribuzioni previste dal presente decreto legislativo e dal regolamento, redige il programma triennale ed il programma annuale della Scuola.
4. Il Presidente si avvale di un Comitato scientifico consultivo, da lui presieduto, composto da rappresentanti di altre Scuole nazionali ed internazionali, pubbliche e private; da studiosi di chiara fama; da alti dirigenti delle amministrazioni pubbliche e disciplinato con delibera del Comitato di gestione. Il Comitato scientifico consultivo e' nominato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Presidente della Scuola. Il Comitato scientifico consultivo svolge funzioni consultive nelle materie che il Presidente intende sottoporre alla sua attenzione e favorisce il raccordo tra le attività formative della Scuola e di altri istituti di alta formazione nazionali ed internazionali. La partecipazione alle riunioni non dà titolo ad emolumenti, compensi ovvero rimborsi di qualsiasi tipo.
Art. 8
Il Dirigente amministrativo
1. Il Dirigente amministrativo e' responsabile della gestione amministrativo-contabile della scuola, coordina gli uffici amministrativi, formula proposte al Presidente per la parte di competenza, sovrintende allo svolgimento delle attività di supporto alla funzione didattica e scientifica.
2. Il Dirigente amministrativo e' nominato, sentito il Presidente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tale fine delegato, secondo le modalità previste dall'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dirigente amministrativo dura in carica quattro anni e può essere confermato.
3. Il Dirigente amministrativo:
a) e' titolare del centro di responsabilità amministrativa; predispone il bilancio di previsione e le variazioni di bilancio, nonche' il rendiconto consuntivo annuale ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto legislativo, dalle delibere di cui all' articolo 15, comma 1, ed in particolare attua i provvedimenti disposti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 5;
b) effettua la ricognizione dei fabbisogni e la sua programmazione in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) individua le risorse finanziarie da assegnare agli uffici secondo quanto previsto dal documento di programmazione;
d) approva l'indizione delle procedure concorsuali in materia di servizi, lavori e forniture che superino la soglia comunitaria.
Capo III
Art. 9
Responsabili di settore
1. La Scuola e' strutturata in settori di attività per un numero massimo di quattro.
2. I responsabili di ciascun settore di attività sono tenuti ad attuare le specifiche direttive del Presidente. Essi sono scelti tra professori universitari o soggetti equiparati.
3. Ai responsabili di settore sono attribuiti specifici ambiti di attività organizzative e scientifico-didattiche per il perseguimento degli obiettivi istituzionali della Scuola. Essi esercitano funzioni di coordinamento tecnico-operativo del settore loro affidato. Per gli aspetti di natura amministrativa e finanziaria si raccordano funzionalmente con il Dirigente amministrativo.
4. La durata degli incarichi dei responsabili di settore e' stabilita dal Presidente, per un periodo non superiore a due anni rinnovabili.
5. I responsabili di settore sono posti obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo, aspettativa o comando secondo i rispettivi ordinamenti ed anche in deroga ai limiti temporali da essi previsti.
Art. 10
I docenti della scuola
1. I docenti a tempo pieno della Scuola sono nominati dal Presidente, sentito il Comitato di gestione, in numero non superiore a trenta, con propria delibera, secondo la procedura di cui all'articolo 15, per un periodo non superiore a due anni rinnovabile. Essi sono scelti tra professori universitari, dirigenti di amministrazioni pubbliche e private, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari e tra altri soggetti, anche stranieri, in possesso di elevata e comprovata qualificazione professionale, secondo criteri oggettivi di individuazione stabiliti nelle delibere di cui all'articolo 15. Per l'espletamento dei suddetti incarichi i docenti sono collocati in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.
2. I docenti a tempo pieno della Scuola, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, per il tempo dell'incarico conservano il trattamento economico in godimento.
3. La Scuola si avvale, inoltre, di docenti incaricati, anche temporaneamente, di attività di insegnamento e può conferire a persone di comprovata professionalità incarichi finalizzati allo svolgimento di ricerche e studi.
4. I docenti incaricati di cui al comma 3 sono scelti tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, professori o docenti universitari, nonche' tra esperti di comprovata professionalità anche stranieri.
5. Gli incarichi temporanei di cui ai commi 3 e 4 sono conferiti dal Presidente, sentiti il Dirigente amministrativo e i responsabili di settore, con le modalità stabilite nelle delibere di nomina.
Art. 11
Altri incarichi
1. La Scuola può avvalersi di consulenti esterni, di professionalità e competenze utili allo svolgimento delle sue attività istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla ricerca.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti dal Presidente, sentito il Dirigente amministrativo.
Art. 12
Sede centrale e sedi distaccate della Scuola superiore della pubblica amministrazione
1. La Scuola ha sede in Roma. Le attività della Scuola possono svolgersi presso sedi distaccate. Le sedi distaccate sono quelle esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. Il mutamento della sede centrale, l'istituzione o la soppressione di una sede distaccata avvengono con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tale fine delegato.
3. A ciascuna sede distaccata e' preposto un dirigente, il cui incarico e' conferito dal Presidente, sentito il Dirigente amministrativo, tra i dirigenti assegnati alla stessa, ovvero tra i dirigenti dello Stato.
4. In caso di limitati compiti di coordinamento occorrenti per il funzionamento di una o più sedi, tali compiti possono essere attribuiti ad un funzionario apicale in servizio presso la Scuola.
5. I responsabili di sede assicurano il funzionamento della struttura loro affidata ed il regolare andamento dell'attività gestionale e didattico-formativa, in attuazione delle direttive del Presidente e, per quanto riguarda le materie di sua competenza, del Dirigente amministrativo. Sono altresì responsabili del personale non docente assegnato alla sede.
Art. 13
Personale non docente
1. Il contingente del personale non docente assegnato alla Scuola rientra nella dotazione organica, dirigenziale e non, della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il personale non docente e le risorse necessarie al funzionamento della struttura di ciascuna sede sono assegnate secondo le modalità stabilite con le delibere di cui all'articolo 15.
Art. 14
Trattamento economico
1. Il Presidente e il Dirigente amministrativo, se dipendenti di amministrazioni pubbliche, conservano il trattamento economico in godimento. Il trattamento del Presidente e' incrementato da un'indennità di carica stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tale fine delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. I responsabili di settore conservano il trattamento economico, comunque definito, relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di appartenenza. Il trattamento economico dei responsabili di settore e' incrementato da un'indennità di funzione stabilita, nei limiti delle risorse economico-finanziarie della Scuola con le delibere di cui all'articolo 15, comma 1.
Art. 15
Organizzazione interna, funzionamento e regolamento contabile e finanziario
1. Il Presidente definisce con proprie delibere, sentito il Comitato di gestione e, per quanto di sua competenza, il Dirigente amministrativo, l'organizzazione interna della Scuola e detta le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento. Nomina i docenti a tempo pieno e stabilisce le modalità di attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 10 e 11.
2. Le delibere di cui al comma 1 sono approvate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tale fine delegato.
3. La Scuola provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento e per la realizzazione dei progetti didattici da essa gestiti nei limiti delle somme stanziate dal bilancio dello Stato, trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e delle entrate che affluiscono direttamente sul conto di tesoreria speciale per l'attività resa in convenzione e con oneri a carico dei committenti ai sensi dell'art. 16. I fondi sono utilizzati mediante un conto di contabilità speciale. Il bilancio della Scuola e' predisposto dal dirigente amministrativo, deliberato dal Comitato di gestione, su proposta del Presidente, ed approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tale fine delegato.
4. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sugli atti comportanti spesa e' esercitato dall'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tale fine delegato, e' approvato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento contabile e finanziario della Scuola.
Art. 16
Entrate, programmazione e dotazione finanziaria della Scuola
1. Le entrate della Scuola, iscritte in un'unica sezione del bilancio di previsione, sono costituite:
a) dal contributo finanziario ordinario dello Stato;
b) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di specifiche iniziative;
c) dai contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;
d) dai contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la fornitura di servizi;
e) dai ricavi ottenuti attraverso la cessione di prodotti dell'ingegno;
f) da attività di assistenza tecnica e di formazione commissionate da Istituzioni pubbliche e private, nazionali ed estere, nonche' da organismi internazionali;
g) da ogni altra eventuale entrata connessa alla sua attività o prevista dall'ordinamento;
h) dalle entrate per partite di giro.
2. La dotazione finanziaria minima della Scuola e' fissata annualmente, in sede di bilancio dello Stato, in misura adeguata ad attuare i compiti istituzionali. Entro il mese di aprile di ogni anno il Presidente, anche al fine di consentire la determinazione di detta dotazione minima finanziaria, sottopone per l'approvazione al Comitato di gestione un programma di massima delle attività della Scuola per il successivo anno di esercizio. Dopo l'approvazione, il programma e' trasmesso al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
3. Nel programma possono essere previste attività della Scuola, comunque rientranti nei propri fini istituzionali, da svolgersi con dotazione finanziaria ulteriore e diversa da quella minima prevista nel bilancio dello Stato, anche grazie all'accesso a fondi nazionali, comunitari ed internazionali, con eventuale partecipazione a procedure concorsuali anche in associazione con altri soggetti pubblici e privati, e a risorse finanziarie derivanti dalla vendita di servizi, da quote di iscrizione ai corsi e da altre attività generatrici di reddito, nonche' derivanti da donazioni e liberalità.
4. Sono in ogni caso a carico del contributo finanziario ordinario dello Stato gli oneri finanziari per le spese di funzionamento e di mantenimento delle sedi.
5. In caso di entrate finalizzate alla realizzazione di programmi, progetti nonche' di specifiche finalità previste per legge, ove non diversamente disposto, con deliberazione motivata del Comitato di gestione e' determinata una quota da destinare alle connesse esigenze di funzionamento secondo criteri fissati con apposita delibera.
6. I bilanci preventivi e consuntivi vengono trasmessi, entro dieci giorni dalla deliberazione del Comitato di gestione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'approvazione.
Capo V
Disposizioni finali
Art. 17
Norme suppletive e comparto di contrattazione
1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le norme del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. La Scuola rientra nel comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 18
Diritti di proprietà intellettuale ed attività per conto terzi
1. Su proposta del Presidente, con delibera del Comitato di gestione, sono disciplinati i diritti derivanti da opere dell'ingegno, sviluppate nello svolgimento delle attività istituzionali in base alla normativa vigente.
2. Con la medesima procedura di cui al comma 1, sono altresì definiti le modalità ed i criteri di riparto dei proventi derivanti da contratti di consulenza e convenzioni per conto terzi.
Art. 19
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, sono abrogati.