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Decreto Legislativo 13 ottobre 2009, n. 147

"Attuazione della direttiva 2007/63/CE, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni. (09G0157)"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2009



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 2008, ed, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato A;

Vista la direttiva 2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni;

Visto il capo X, sezione II, del titolo V del libro V del codice civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2009;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche agli articoli 2501-sexies e 2505-quater del codice civile

1. All'articolo 2501-sexies del codice civile, dopo il settimo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente:

«La relazione di cui al primo comma non e' richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci di ciascuna società partecipante alla fusione».

2. All'articolo 2505-quater, le parole da: «le disposizioni dell'articolo 2501-sexies» a: «società partecipanti alla fusione» sono soppresse.

Art. 2.

Disciplina transitoria

1. Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano alle fusioni e alle scissioni i cui progetti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano stati approvati dagli organi competenti di alcuna delle società partecipanti alla fusione o alla scissione.