Decreto Legislativo 13 ottobre 2009, n. 147
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2009
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 2008, ed, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato A;
Vista la direttiva 2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni;
Visto il capo X, sezione II, del titolo V del libro V del codice civile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2009;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche agli articoli 2501-sexies e 2505-quater del codice civile
1. All'articolo 2501-sexies del codice civile, dopo il settimo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«La relazione di cui al primo comma non e' richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci di ciascuna società partecipante alla fusione».
2. All'articolo 2505-quater, le parole da: «le disposizioni dell'articolo 2501-sexies» a: «società partecipanti alla fusione» sono soppresse.
Art. 2.
Disciplina transitoria
1. Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano alle fusioni e alle scissioni i cui progetti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano stati approvati dagli organi competenti di alcuna delle società partecipanti alla fusione o alla scissione.