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Decreto Legislativo 18 maggio 2009, n. 66

"Attuazione della direttiva 2006/93/CE sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume I, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988 versione codificata). (09G0083)"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2009



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, ed in particolare l'articolo 1, recante la delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui all'allegato B;

Vista la direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa alla disciplina sulla utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988);

Visto il Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, come modificato dai decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96, e 15 marzo 2006, n. 151;

Vista la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, legge quadro in materia di inquinamento acustico;

Visto il decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, (ENAC);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1997, n. 496, recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13, di attuazione della direttiva 2002/30/CE, relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari;

Visto il Contratto di programma stipulato tra il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa, e l'ENAC del 14 febbraio 2008, e in particolare l'articolo 9, numero 2, lettera i), e l'articolo 18;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2009;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2009;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto legislativo disciplina l'utilizzazione degli aerei subsonici civili a reazione di cui al comma 2.

2. Ai fini del presente decreto, per velivolo subsonico civile a reazione si intende: il velivolo la cui massa massima al decollo e' uguale o superiore a 34.000 chilogrammi, oppure la cui configurazione massima certificata corrisponde a più di diciannove posti passeggeri, esclusi i sedili riservati all'equipaggio.

Art. 2.
Organismo responsabile dell'applicazione delle sanzioni

1. L'ENAC e' l'organismo responsabile dell'applicazione del presente decreto e irroga le sanzioni pecuniarie amministrative previste dall'articolo 5, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 3.
Disposizioni per la navigazione aerea

1. Nel territorio nazionale e' vietato l'impiego dei velivoli subsonici civili a reazione non conformi ai requisiti previsti dall'allegato 16, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988), della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944.

2. La conformità ai requisiti di cui al comma 1 e' certificata anche in lingua inglese (o traduzione convalidata), rilasciata dall'autorità competente dello Stato di immatricolazione del velivolo.

Art. 4.
Deroghe

1. L'ENAC può concedere deroghe al disposto dell'articolo 3, comma 1, nel caso di aerei di interesse storico, informandone le autorità competenti degli altri Stati membri, nonche' la Commissione europea e motivando la decisione.

2. Oltre che nel caso previsto al comma 1, l'ENAC può autorizzare il singolo uso temporaneo di aerei altrimenti interdetti alla navigazione aerea dalla disciplina del presente decreto, esclusivamente nel caso di:

a) aerei la cui utilizzazione ha carattere tanto eccezionale da rendere ingiustificato il rifiuto alla deroga;

b) aerei che effettuano voli non commerciali a scopo di modifica, riparazione o manutenzione.

3. Le deroghe previste al comma 1 hanno efficacia nel territorio della Repubblica italiana, anche se concesse dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell'Unione europea, per i velivoli immatricolati nel registro di detto Stato.

Art. 5.
Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque opera nel territorio nazionale con un aereo subsonico civile a reazione non conforme alle prescrizioni dell'articolo 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro a centocinquantamila euro.

Art. 6.
Aggiornamento degli importi delle sanzioni

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, gli importi delle sanzioni di cui all'articolo 5 sono aggiornati mediante applicazione dell'incremento pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'Istat nel biennio precedente.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 1° dicembre di ogni biennio, sono aggiornati i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 7.
Istituzione fondo

1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati ad uno specifico fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la promozione e lo sviluppo di studi finalizzati alla prevenzione degli effetti connessi all'impiego degli aerei subsonici.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità di impiego delle risorse iscritte nel fondo di cui al comma 1.

Art. 8.
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'ambiente in data 28 marzo 1995, di attuazione della direttiva 92/14/CEE in tema di limitazione delle emissioni sonore dei velivoli subsonici a reazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 1995;

b) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'ambiente in data 29 ottobre 1999, di attuazione delle direttive del Consiglio CE/98/20 del 30 marzo 1998 e 1999/28/CE del 21 aprile 1999 che modificano la direttiva 92/14/CEE sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 10 novembre 1999.

Art. 9.
Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate per la finanza pubblica.

2. L'ENAC provvede all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno l'ENAC trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sull'applicazione del presente decreto nonche' sulle sanzioni irrogate.