Decreto Legislativo 3 ottobre 2008, n. 159
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2008
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, ed in particolare gli articoli 1, comma 5, e 12;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, concernente l'attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, recante il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per le pari opportunità;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 3, le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno» sono sostituite con le seguenti «con decreto del Ministro dell'interno» e dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In situazioni di urgenza, il Ministro dell'interno nomina il rappresentante dell'ente locale, su indicazione del sindaco del comune presso cui ha sede la commissione territoriale, e ne dà tempestiva comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.»;
b) all'articolo 7, comma 1, e' aggiunto infine il seguente periodo: «Il prefetto competente stabilisce un luogo di residenza o un'area geografica ove i richiedenti asilo possano circolare.»;
c) all'articolo 11 il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il richiedente asilo ha l'obbligo, se convocato, di comparire personalmente davanti alla Commissione territoriale. Ha altresì l'obbligo di consegnare i documenti in suo possesso pertinenti ai fini della domanda, incluso il passaporto.»;
d) all'articolo 20, comma 2, la lettera d) e' soppressa;
e) all'articolo 21, comma 1, lettera c), dopo le parole «di espulsione» sono inserite le seguenti: «o di respingimento» e sono soppresse le seguenti: «, salvo i casi previsti dall'articolo 20, comma 2, lettera d)»;
f) all'articolo 32, comma 1, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza quando risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero quando risulta che la domanda e' stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.»;
g) all'articolo 32, comma 4, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti «lettere b) e b-bis)»;
h) all'articolo 35, comma 1, quarto periodo, le parole: «Nei soli casi di trattenimento disposto ai sensi dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli articoli 20 e 21»;
i) all'articolo 35, comma 7, dopo le parole: «dell'articolo 22, comma 2,» sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis),»;
l) all'articolo 35, comma 8, primo periodo, le parole: «di cui agli articoli 20, comma 2, lettera d), e 21» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 20, comma 2, lettere b) e c), e 21» e al medesimo comma, secondo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettere b) e c)»;
m) all'articolo 35, comma 14, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti «comma 5».