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Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 118

"Attuazione della direttiva 2006/23/CE, relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 2008



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo;

Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - «Legge comunitaria 2006», ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Visti i regolamenti (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, rispettivamente n. 549/2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo, e n. 550/2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo;

Visto il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile, ed in particolare l'articolo 1, che attribuisce all'ENAC le funzioni di regolazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio di licenze in materia di fornitura dei servizi della navigazione aerea;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;

Acquisiti pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati;

Considerato che le competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nel termine prescritto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2008;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della difesa;

E m a n a
il seguente decreto-legislativo:

Art. 1.
Obiettivo

1. Il presente decreto legislativo istituisce la licenza comunitaria di controllore del traffico aereo, al fine di aumentare i livelli di sicurezza e migliorare il funzionamento del sistema di controllo del traffico aereo generale.

Art. 2.
Campo di applicazione

1. Fatto salvo quanto specificamente indicato in eventuali accordi internazionali per la delega di servizi di navigazione aerea, il presente decreto legislativo, limitatamente alla fornitura dei servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale, si applica:

a) agli studenti controllori del traffico aereo;

b) ai controllori del traffico aereo;

c) alle organizzazioni di formazione che forniscono o intendono fornire servizi di formazione ai controllori di cui alla lettera b);

d) ai fornitori di servizi di controllo del traffico aereo.

Art. 3.
Definizioni

1. Fatte salve le definizioni contenute nel regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento e del Consiglio del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo, ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «licenza comunitaria di controllore del traffico aereo», di seguito definita «licenza»: il certificato rilasciato e annotato nei modi prescritti dal presente decreto legislativo, che autorizza il suo legittimo titolare a fornire servizi di controllo del traffico aereo in conformità delle abilitazioni e delle specializzazioni in esso indicate;

b) «licenza comunitaria di studente controllore del traffico aereo», di seguito definita: «licenza di studente»: la licenza rilasciata all'allievo controllore che ha completato con esito favorevole la formazione iniziale per il conseguimento della prima abilitazione del controllo del traffico aereo, che lo autorizza ad iniziare, in conformità alle abilitazioni e alle specializzazioni in essa indicate, l'addestramento in posizione operativa sotto la supervisione di un istruttore operativo;

c) «abilitazione»: l'autorizzazione riportata sulla licenza o a questa collegata, che ne forma comunque parte integrante e ne specifica le condizioni, i compiti o le limitazioni particolari relative alla licenza stessa; la licenza riporta almeno una delle seguenti abilitazioni:

1) controllo di aeroporto a vista;

2) controllo di aeroporto strumentale;

3) controllo di avvicinamento procedurale;

4) controllo di avvicinamento con sorveglianza;

5) controllo di area procedurale;

6) controllo di area con sorveglianza;

d) «specializzazione dell'abilitazione»: l'autorizzazione riportata nella licenza, di cui e' parte integrante, che indica le condizioni, i compiti o le limitazioni particolari relative alla pertinente abilitazione;

e) «specializzazione di unità operativa»: l'autorizzazione riportata nella licenza e' parte integrante della stessa, che indica la località, secondo il codice ICAO, nonche' i settori e le posizioni operative nelle quali il titolare della licenza e' abilitato a svolgere le proprie mansioni;

f) «specializzazione linguistica»: l'autorizzazione riportata nella licenza e' parte integrante della stessa, che indica le competenze linguistiche del titolare;

g) «specializzazione di istruttore operativo»: l'autorizzazione riportata nella licenza, della quale e' parte integrante, che indica la competenza del titolare ad impartire un addestramento in posizione operativa;

h) «specializzazione della licenza»: l'autorizzazione, riportata nella licenza, a svolgere le funzioni di istruttore operativo, valutatore di competenza o esaminatore;

i) «organizzazione di formazione»: l'organizzazione certificata dall'Autorità nazionale di vigilanza come idonea a fornire uno o più tipi di formazione o addestramento quali definiti nel presente articolo;

l) «studente controllore»: il titolare di una licenza di studente controllore del traffico aereo;

m) «controllore del traffico aereo in addestramento»: il titolare di una licenza di controllore del traffico aereo che segue un corso di formazione o di addestramento per il conseguimento di ulteriori abilitazioni o specializzazioni;

n) «allievo controllore»: colui che frequenta un corso di formazione iniziale finalizzato al conseguimento della licenza di studente controllore del traffico aereo;

o) «specializzazione di valutatore»: l'autorizzazione riportata nella licenza, della quale e' parte integrante, che indica la capacità del titolare a valutare la competenza operativa del controllore del traffico aereo;

p) «specializzazione di esaminatore» l'autorizzazione riportata nella licenza, della quale e' parte integrante, che indica la competenza del titolare a condurre gli esami per il rilascio della licenza di studente controllore del traffico aereo, della licenza di controllore del traffico aereo, delle specializzazioni della licenza, delle abilitazioni, delle specializzazioni delle abilitazioni e di unità operativa.

Art. 4.
Fornitura del servizio di controllo del traffico aereo

1. Fatto salvo quanto stabilito per i fornitori di servizi al traffico aereo di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 550/2004, i servizi di controllo del traffico aereo possono essere prestati, per le abilitazioni e le specializzazioni in corso di validità riportate nella licenza, esclusivamente da controllori del traffico aereo muniti di licenza conforme alle disposizioni del presente decreto legislativo, e, sotto la supervisione di un istruttore operativo, da:

a) studenti controllori del traffico aereo;

b) controllori del traffico aereo in addestramento operativo, durante la fase di addestramento all'interno dell'ente per il conseguimento di ulteriori abilitazioni o specializzazioni di unità.

Art. 5.
Principi che disciplinano il rilascio delle licenze

1. L'ENAC, ai sensi all'articolo 734 del codice della navigazione, provvede con proprio regolamento a definire i requisiti e le modalità per il rilascio, il mantenimento, la sospensione e la revoca della licenza di studente o di controllore del traffico aereo.

2. Il conseguimento della licenza e' subordinato al superamento di esami teorico-pratici finalizzati a verificare le capacità del candidato a svolgere l'attività di controllore del traffico aereo o di studente controllore del traffico aereo. Le prove afferiscono all'accertamento dell'esperienza, delle abilità, delle cognizioni e della conoscenza linguistica, previste dai programmi approvati dall'ENAC secondo la normativa comunitaria.

3. Le licenze sono rilasciate dall'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile) alla persona che la firma e ne conserva la titolarità. L'ENAC rilascia anche le relative abilitazioni e le specializzazioni.

4. La licenza, le abilitazioni e le specializzazioni possono essere sospese dall'ENAC, quando e' in corso di accertamento la responsabilità del controllore del traffico aereo in un incidente o in un inconveniente nel quale e' stata compromessa la sicurezza dell'aeromobile ovvero in caso di altra negligenza professionale accertata.

5. La licenza e' revocata dall'ENAC in caso di:

a) azione dolosa in violazione a leggi o regolamenti relativi al controllo del traffico aereo;

b) negligenze gravi o reiterate nell'esercizio delle funzioni di controllore del traffico aereo che compromettono la sicurezza degli aeromobili;

c) altri casi in applicazione di norme di legge.

6. La licenza non può essere rilasciata a coloro che sono stati condannati a pena detentiva superiore a cinque anni per delitti non colposi, nonche' a coloro che sono sottoposti ad una misura di sicurezza personale o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

7. La licenza rilasciata in lingua italiana, contiene gli elementi indicati nell'appendice 1, allegata al presente decreto, e riporta la traduzione in inglese degli elementi a tale fine indicati nella medesima appendice 1.

Art. 6.
Fornitori di servizi militari

1. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 550/2004, i servizi di controllo del traffico aereo regolari e pianificati sono forniti al traffico aereo generale sotto la responsabilità dell'Aeronautica militare sugli aeroporti e negli spazi aerei di competenza, quale fornitore di servizi di navigazione aerea in via primaria a movimenti di aeromobili diversi dal traffico aereo generale.

2. Per assicurare una corretta fornitura dei servizi di cui al comma 1, l'Aeronautica militare, avvalendosi degli atti di intesa previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, applica e garantisce il rispetto dei requisiti di qualità e sicurezza, stabiliti dal presente decreto legislativo, nella formazione, nell'addestramento e nell'impiego del personale militare preposto alle funzioni di controllo del traffico aereo generale.

3. L'ENAC rilascia la licenza di studente o controllore del traffico aereo al personale militare impiegato nello svolgimento delle funzioni di controllore o studente controllore presso fornitori di servizi di navigazione aerea di cui al comma 1, previa dimostrazione da parte dell'Aeronautica militare della rispondenza dei requisiti in possesso di detto personale a quelli prescritti dal presente decreto legislativo.

Art. 7.
Requisiti per il rilascio della licenza

1. Per il conseguimento delle licenze di studente controllore del traffico aereo e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore ai diciotto anni;

b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un titolo di studio equivalente;

c) frequenza e superamento dei corsi di formazione approvati dall'ENAC con proprio regolamento;

d) certificazione medica di idoneità psico-fisica in corso di validità, rilasciata secondo le disposizioni di cui all'articolo 11;

e) competenza linguistica adeguata alle mansioni da svolgere.

2. Per il conseguimento delle licenze di controllore del traffico aereo e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore ai ventuno anni;

b) licenza di studente controllore;

c) frequenza e superamento dei corsi di formazione stabiliti dall'ENAC con proprio regolamento;

d) certificazione medica di idoneità psico-fisica in corso di validità, rilasciata secondo le disposizioni di cui all'articolo 11;

e) competenza linguistica prevista per i controllori del traffico aereo.

3. La licenza e' rilasciata, al momento del conseguimento della prima specializzazione di unità, a seguito di addestramento completato con esito positivo e previa dimostrazione di adeguata conoscenza linguistica. Sono trascritte sulla licenza di controllore del traffico aereo le abilitazioni e le eventuali specializzazioni dell'abilitazione del medesimo, già indicate nella licenza di studente controllore del traffico aereo, nonche' la specializzazione di unità conseguita.

Art. 8.
Contenuto delle licenze

1. Le licenze contengono, oltre a quanto previsto all'appendice 1:

a) una o più abilitazioni afferenti al tipo di servizi che il titolare può fornire;

b) le relative specializzazioni dell'abilitazione;

c) le specializzazioni di unità operativa, solo per le licenze di controllore del traffico aereo;

d) le specializzazioni linguistiche.

2. Le licenze possono contenere:

a) le specializzazioni della licenza;

b) eventuali specializzazioni nazionali.

3. Le abilitazioni, le specializzazioni delle abilitazioni e di licenza, sono definite dall'ENAC nel proprio regolamento.

Art. 9.
Specializzazione linguistica

1. I controllori del traffico aereo devono comprendere e parlare la lingua inglese e la lingua italiana ad un livello adeguato al servizio che espletano.

2. La competenza linguistica e' attestata secondo modalità e procedure definite dall'ENAC con proprio regolamento, da emanarsi entro il 17 maggio 2010.

Art. 10.
Condizioni per il mantenimento della validità delle abilitazioni e delle specializzazioni

1. La specializzazione di unità operativa e' rilasciata per un periodo iniziale di dodici mesi, rinnovabile per ulteriori periodi di dodici mesi nel rispetto dei requisiti specifici stabiliti dall'ENAC con proprio regolamento.

2. Per ottenere la specializzazione di unità operativa, in caso di avvenuta scadenza, e' necessario completare con esito positivo un programma di addestramento formulato in accordo ai requisiti prescritti dal predetto regolamento dell'ENAC.

3. Il titolare di una abilitazione o di una specializzazione dell'abilitazione che, nel corso di un periodo di quattro anni consecutivi, non espleta i servizi di controllo del traffico aereo associati a tale abilitazione o specializzazione dell'abilitazione, può frequentare un corso di addestramento di unità operativa, per tale abilitazione o specializzazione dell'abilitazione, soltanto a seguito di accertamento del possesso dei requisiti stabiliti per tale abilitazione o specializzazione dell'abilitazione e previo soddisfacimento delle eventuali esigenze integrative di formazione risultanti dal predetto accertamento.

4. Il livello di conoscenza della lingua del candidato e' verificato ad intervalli regolari, a seconda del livello di competenza, come stabilito dall'ENAC.

5. Le specializzazioni di istruttore operativo, esaminatore e valutatore sono valide per un periodo di trentasei mesi rinnovabile.

Art. 11.
Certificati medici

1. La certificazione medica e' rilasciata da un organo sanitario o da medici esaminatori riconosciuti dall'ENAC, in conformità a quanto previsto all'articolo 734 del codice della navigazione.

2. La certificazione medica e' rilasciata secondo i criteri generali dettati dall'ICAO, nonche' i requisiti previsti da Eurocontrol, per la certificazione medica europea di classe 3 dei controllori del traffico aereo.

3. La validità della certificazione medica degli studenti e dei controllori di traffico aereo, fino al quarantesimo anno di età e' di ventiquattro mesi. Per gli studenti e i controllori di traffico aereo ultraquarantenni la validità della certificazione medica e' di dodici mesi.

4. La certificazione medica può essere revocata in qualsiasi momento qualora vengano meno i requisiti medici che ne hanno determinato il rilascio. Contro la revoca della certificazione medica può essere presentato ricorso alla commissione medica d'appello, avvalendosi del parere di uno o più medici indipendenti.

5. Il titolare di una licenza informa il proprio datore di lavoro, ai fini della sorveglianza sanitaria, di ogni alterazione del suo stato di salute o di avere assunto sostanze psicoattive o di medicinali che rischiano di renderlo inidoneo a svolgere in modo adeguato e in condizioni di sicurezza i compiti inerenti alla sua licenza.

6. I fornitori di servizi del traffico aereo istituiscono procedure affinche' i controllori possano assolvere gli obblighi di cui al comma 5 nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

7. Il titolare di una licenza si sottopone agli accertamenti sanitari per verificare l'assenza di assunzione di sostanze stupefacenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 12.
Certificazione delle organizzazioni di formazione

1. L'attività di formazione o di addestramento di allievi controllori, studenti controllori, e controllori del traffico aereo, incluse le relative valutazioni di competenza, e' svolta esclusivamente da parte delle organizzazioni in possesso della certificazione ENAC di organizzazione di formazione.

2. L'ENAC stabilisce i requisiti per ottenere la certificazione con apposito regolamento.

3. L'ENAC effettua verifiche periodiche programmate e verifiche non programmate, anche senza preavviso, sulle organizzazioni di formazione al fine di verificare l'effettiva osservanza dei requisiti del presente decreto.

4. L'ENAC può delegare, in tutto o in parte, l'esecuzione delle verifiche cui al comma 3 ad organizzazioni riconosciute a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 550/2004.

5. Qualora l'ENAC accerti che l'organizzazione di formazione non soddisfa più i requisiti o le condizioni prescritte, adotta le misure ritenute opportune, ivi compreso il ritiro della certificazione.

Art. 13.
Mutuo riconoscimento delle licenze comunitarie

1. Fatta salva la facoltà dell'ENAC di richiedere il possesso di uno specifico livello di competenza linguistica nazionale, l'ente riconosce le licenze, le abilitazioni, le specializzazioni di abilitazione e le competenze linguistiche ad esse associate rilasciate dall'autorità nazionale di vigilanza di un altro Stato membro in conformità alle disposizioni della direttiva 2006/23/CE nonche' il certificato medico che le accompagna, purche' i titolari abbiano l'età minima di ventuno anni per i controllori del traffico aereo.

2. Il titolare di una licenza rilasciata da un altro Stato in conformità alla citata direttiva, che eserciti le proprie funzioni nelle regioni informazioni volo sotto la responsabilità italiana, ha il diritto di scambiare la sua licenza con una licenza rilasciata in Italia senza che vengano imposte condizioni supplementari, fatta eccezione per i requisiti di competenza linguistica nazionale.

Art. 14.
Conversione delle licenze nazionali

1. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono in possesso di un'autorizzazione all'esercizio dell'attività di controllore del traffico aereo secondo le preesistenti procedure nazionali hanno titolo ad ottenere la conversione di detta autorizzazione in una delle licenze previste dal presente decreto legislativo, in base all'attività svolta e secondo le modalità stabilite dall'ENAC.

2. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano funzioni equivalenti a quelle di istruttore operativo, esaminatore o valutatore presso un fornitore di servizi al traffico aereo o un'organizzazione di formazione hanno titolo ad ottenere la relativa specializzazione di licenza. A questo fine fanno fede le registrazioni del fornitore di servizio.

Art. 15.
Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque esercita la funzione di controllore o studente controllore del traffico aereo senza la prescritta licenza ovvero con la licenza sospesa o revocata, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di una licenza di controllore o studente controllore del traffico aereo che fornisce il servizio di controllo del traffico aereo in difformità dalle abilitazioni o dalle specializzazioni riportate nella licenza e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilacinquecento euro a novemila euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di una licenza di controllore o studente controllore del traffico aereo che fornisce il servizio di controllo del traffico aereo senza aver ottenuto il rilascio della prescritta certificazione medica ovvero con certificazione non conforme alle disposizioni dell'articolo 11, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilacinquecento euro a diecimila euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di una licenza di controllore o studente controllore del traffico aereo che omette di informare il proprio datore di lavoro di un'alterazione del suo stato di salute o di essere sotto l'influenza di sostanze psicoattive o di farmaci che rischiano di renderlo inidoneo a svolgere in modo adeguato e in condizioni di sicurezza i compiti inerenti alla sua licenza, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a dodicimila euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque esercita l'attività di formazione o addestramento di controllori o studenti controllori del traffico aereo in mancanza della certificazione ENAC e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinquemila euro a cinquantamila euro.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di servizi di controllo del traffico aereo che utilizza un controllore o studente controllore del traffico aereo privo di licenza o in difformità delle abilitazioni o specializzazioni riportate nella licenza e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a centomila euro.

7. L'ENAC e' l'organismo responsabile dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni del presente articolo ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano all'Aeronautica militare, quale fornitore di servizio di controllo del traffico aereo, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, nonche' al personale militare, che sono soggetti alle norme proprie dell'ordinamento militare.

Art. 16.
Aggiornamento degli importi delle sanzioni

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli importi delle sanzioni di cui all'articolo 15 sono aggiornati mediante applicazione dell'incremento pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'Istat nel biennio precedente.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il 1° dicembre di ogni biennio, sono aggiornati i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 17.
Abrogazioni

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 2000, n. 223, recante norme di licenze, attestati e abilitazioni per il personale addetto al controllo del traffico aereo, e' abrogato.

Art. 18.
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate per la finanza pubblica.

2. L'ENAC svolge i compiti previsti dalle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Allegato
(previsto all'articolo 5, comma 7)

APPENDICE 1

Specifiche delle licenze

Le licenze rilasciate sono conformi alle seguenti specifiche:

1. Dettaglio dei dati

1.1. Sulla licenza figurano i seguenti dati. Le voci contrassegnate da un asterisco sono riportate anche in lingua inglese:

a) *Repubblica italiana; Ente nazionale per l'aviazione civile;

b) *denominazione della licenza (in grassetto nerissimo);

c) numero di serie (in numeri arabi) della licenza attribuito dall'autorità che rilascia la licenza;

d) nome per esteso del titolare;

e) data di nascita;

f) cittadinanza del titolare;

g) firma del titolare;

h) *certificazione relativa alla validità e all'autorizzazione del titolare di esercitare le prerogative inerenti alla licenza, con le seguenti indicazioni: abilitazioni, specializzazioni delle abilitazioni, specializzazioni di ente, specializzazioni linguistiche, e specializzazioni della licenza; data del rispettivo primo rilascio; date di scadenza della rispettiva validità.

i) firma del funzionario che rilascia la licenza e data del rilascio;

l) timbro dell'autorità che rilascia la licenza;

1.2. La licenza deve essere accompagnata da una certificazione medica valida.

2. Materiale

E' utilizzata carta di prima qualità o altro materiale appropriato su cui appaiono con chiarezza le voci di cui al punto 1.

3. Colore

3.1. Il colore del materiale e' il bianco.