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Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 108

"Attuazione della direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2008



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2006, ed, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali;

Visto l'articolo 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218;

Visto il capo X, sezione II, del titolo V del libro V del codice civile;

Visto l'articolo 2112 del codice civile;

Visto l'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188, recante attuazione della direttiva 2001/86/CE che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

Considerato che le competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nel termine prescritto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:

a) «società di capitali»:

1) le società disciplinate dai capi V, VI e VII del titolo V e dal capo I del titolo VI, del libro V del codice civile, la società europea e la società cooperativa europea;

2) le società di cui all'articolo 1 della direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, e successive modificazioni;

3) qualsiasi altra società di uno Stato membro che abbia personalità giuridica, sia dotata di capitale sociale, risponda solo con il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali e sia soggetta, in virtù della legislazione nazionale ad essa applicabile, alle disposizioni della direttiva 68/151/CEE dettate per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi;

b) «società italiana»: società costituita in conformità della legge italiana;

c) «società di altro Stato membro»: società costituita in conformità della legge di altro Stato membro;

d) «fusione transfrontaliera»: l'operazione di cui all'articolo 2501, primo comma, del codice civile, realizzata tra una o più società italiane ed una o più società di altro Stato membro dalla quale risulti una società italiana o di altro Stato membro, con esclusione dei trasferimenti di parte dell'azienda;

e) «società risultante dalla fusione transfrontaliera»: la società incorporante o, nel caso di fusione transfrontaliera mediante costituzione di nuova società, la società di nuova costituzione;

f) «società partecipante alla fusione transfrontaliera»: la società incorporante, la società incorporata o, nel caso di fusione transfrontaliera mediante costituzione di nuova società, la società che prende parte alla fusione transfrontaliera;

g) «registro delle imprese»: il registro di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e, per le società di altro Stato membro, il registro istituito in attuazione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 68/151/CE;

h) «rappresentanti dei lavoratori»: i rappresentanti dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188;

i) «organo di rappresentanza»: l'organo di rappresentanza dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188;

l) «delegazione speciale di negoziazione»: la delegazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188;

m) «coinvolgimento dei lavoratori»: la procedura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188;

n) «informazione»: l'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188;

o) «consultazione»: la consultazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188;

p) «partecipazione»: la partecipazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188.

Art. 2.
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto legislativo si applica alle fusioni transfrontaliere tra una o più società di capitali italiane ed una o più società di capitali di altro Stato membro, la cui sede sociale o amministrazione centrale o centro di attività principale sia stabilito nella Comunità europea.

2. Il presente decreto legislativo si applica alle fusioni transfrontaliere alle quali partecipino o risultino società diverse dalle società di capitali o società di capitali che non abbiano nella Comunità europea ne' la sede statutaria, ne' l'amministrazione centrale, ne' il centro di attività principale, purche' l'applicazione della disciplina di recepimento della direttiva 2005/56/CE a tali fusioni transfrontaliere sia parimenti prevista dalla legge applicabile a ciascuna delle società di altro Stato membro partecipanti alla fusione medesima. Non si applica l'articolo 19 se non partecipano alla fusione transfrontaliera società di cui al comma 1.

3. Fuori dai casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano gli articoli 3, commi 1 e 2, e gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 18.

4. Il presente decreto legislativo non si applica alla fusione transfrontaliera cui partecipi una società di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 3.
Condizioni relative alle fusioni transfrontaliere

1. Una fusione transfrontaliera e' consentita solo tra tipi di società alle quali la legge applicabile permette di fondersi.

2. Una società cooperativa a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile non può partecipare ad una fusione transfrontaliera.

3. Una fusione transfrontaliera attuata in conformità del presente decreto legislativo soddisfa il requisito di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218.

Art. 4.
Disciplina applicabile

1. Salvo quanto espressamente disposto dal presente decreto, si applica alla società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera il titolo V, capo X, sezione II del libro V del codice civile.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11, nel caso di conflitto con le norme applicabili alle società di altro Stato membro partecipanti alla fusione transfrontaliera e' data prevalenza alla legge applicabile alla società risultante dalla fusione medesima.

3. L'articolo 2501-bis del codice civile non trova applicazione nel caso in cui la società partecipante alla fusione il cui controllo e' oggetto di acquisizione non sia una società italiana.

4. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 2112 del codice civile e dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

5. Restano salvi la disciplina ed i poteri previsti dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

6. Resta salvo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, in materia di costituzione di una società europea per fusione e quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio del 22 luglio 2003 in materia di costituzione di una società cooperativa europea per fusione.

Art. 5.
Recesso

1. Nel caso in cui la società risultante dalla fusione transfrontaliera sia una società di altro Stato membro, ha diritto di recedere dalla società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera il socio non consenziente. Le modalità di esercizio del recesso e di determinazione del valore delle azioni o delle quote sono disciplinate dalle norme del codice civile applicabili alla società da cui si recede. Sono salve le altre cause di recesso previste dalla legge o dallo statuto.

Art. 6.
Progetto di fusione transfrontaliera

1. Il progetto comune di fusione transfrontaliera comprende le informazioni di cui all'articolo 2501-ter, primo comma, del codice civile. Da esso devono altresì risultare:

a) la forma, la denominazione e la sede statutaria della società risultante dalla fusione transfrontaliera oltre che la legge regolatrice di questa e di ciascuna delle società partecipanti alla fusione transfrontaliera;

b) ogni modalità particolare relativa al diritto di partecipazione agli utili;

c) i vantaggi eventualmente proposti a favore degli esperti che esaminano il progetto di fusione transfrontaliera e dei membri degli organi di controllo delle società partecipanti alla fusione transfrontaliera;

d) qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, comma 1, le informazioni sulle procedure di coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nella società risultante dalla fusione transfrontaliera;

e) le probabili ripercussioni della fusione transfrontaliera sull'occupazione;

f) le informazioni sulla valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi che sono trasferiti alla società risultante dalla fusione transfrontaliera;

g) la data cui si riferisce la situazione patrimoniale o il bilancio di ciascuna delle società partecipanti alla fusione transfrontaliera utilizzati per definire le condizioni della fusione transfrontaliera;

h) se del caso, le ulteriori informazioni la cui inclusione nel progetto comune e' prevista dalla legge applicabile alle società partecipanti alla fusione transfrontaliera;

i) la data di efficacia della fusione transfrontaliera o i criteri per la sua determinazione.

2. Il conguaglio in danaro di cui al primo comma, numero 3), dell'articolo 2501-ter del codice civile, non può essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate, o in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile, salvo che la legge applicabile ad almeno una delle società partecipanti alla fusione transfrontaliera ovvero la legge applicabile alla società risultante dalla fusione transfrontaliera consenta il conguaglio in danaro in misura superiore.

Art. 7.
Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 2501-ter, terzo e quarto comma, del codice civile, almeno trenta giorni prima della data dell'assemblea convocata per la deliberazione della fusione transfrontaliera sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per ciascuna società partecipante alla fusione transfrontaliera le seguenti informazioni:

a) tipo, denominazione, sede statutaria e legge regolatrice;

b) il registro delle imprese nel quale e' iscritta la società e il relativo numero di iscrizione;

c) in relazione all'operazione di fusione transfrontaliera, le modalità d'esercizio dei propri diritti da parte dei creditori e dei soci di minoranza, nonche' le modalità con le quali si possono ottenere gratuitamente dalla società medesima tali informazioni.

Art. 8.
Relazione dell'organo amministrativo

1. Nella relazione di cui all'articolo 2501-quinquies del codice civile devono altresì essere illustrate le conseguenze della fusione transfrontaliera per i soci, i creditori e i lavoratori.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, la relazione e' inviata ai rappresentanti dei lavoratori o, in assenza di questi, messa a disposizione dei lavoratori stessi almeno trenta giorni prima della data dell'assemblea convocata per deliberare la fusione.

3. Se ricevuto in tempo utile, alla relazione e' allegato il parere espresso dai rappresentanti dei lavoratori.

Art. 9.
Relazione degli esperti

1. La relazione di cui all'articolo 2501-sexies del codice civile e' redatta da uno o più esperti scelti fra i soggetti di cui all'articolo 2409-bis, primo comma, del codice civile. Se la società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera e' ammessa alla negoziazione in mercati regolamentati, l'esperto e' scelto fra le società di revisione iscritte nell'apposito albo.

2. Se la società risultante dalla fusione transfrontaliera e' una società per azioni o in accomandita per azioni, o società di altro Stato membro di tipo equivalente, l'esperto o gli esperti di cui al comma 1 sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera.

3. La relazione di cui all'articolo 2501-sexies del codice civile può essere redatta per tutte le società partecipanti alla fusione transfrontaliera da uno o più esperti indipendenti designati, su richiesta congiunta di tali società, ovvero abilitati, da una autorità amministrativa o giudiziaria in conformità della legge applicabile ad una delle società partecipanti alla fusione transfrontaliera o alla società risultante dalla fusione medesima. L'autorità italiana competente alla designazione e' il tribunale del luogo in cui ha sede la società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera o risultante dalla stessa. Si applica in tal caso il comma 2. La relazione unica contiene le eventuali ulteriori informazioni richieste dalla legge applicabile alle società partecipanti alla fusione transfrontaliera.

4. I soci possono rinunciare all'unanimità alla relazione di cui all'articolo 2501-sexies del codice civile a condizione che vi rinuncino tutti i soci delle altre società partecipanti alla fusione transfrontaliera.

Art. 10.
Decisione sulla fusione transfrontaliera

1. L'efficacia della delibera di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera può essere subordinata all'approvazione con successiva delibera da parte dell'assemblea delle modalità di partecipazione dei lavoratori nella società risultante dalla fusione transfrontaliera.

2. Se la legge applicabile ad una società di altro Stato membro partecipante alla fusione transfrontaliera prevede una procedura di controllo e modifica del rapporto di cambio o di compensazione dei soci di minoranza senza che ciò impedisca l'iscrizione della fusione transfrontaliera nel registro delle imprese, l'assemblea delibera sulla possibilità che i soci della società di tale altro Stato membro vi facciano ricorso.

3. Si applica l'articolo 2502, secondo comma, del codice civile a condizione che tutte le società partecipanti alla fusione transfrontaliera deliberino le medesime modifiche.

Art. 11.
Certificato preliminare alla fusione transfrontaliera

1. A richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilascia senza indugio il certificato attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione.

2. Il certificato attesta in particolare:

a) l'iscrizione presso il registro delle imprese della delibera di fusione transfrontaliera;

b) l'inutile decorso del termine per l'opposizione dei creditori di cui all'articolo 2503 del codice civile ovvero l'integrazione dei presupposti che a norma del medesimo articolo consentono l'attuazione della fusione prima del decorso del suddetto termine, ovvero, in caso di opposizione dei creditori, che il tribunale abbia provveduto ai sensi dell'articolo 2445, quarto comma, del codice civile;

c) qualora l'assemblea abbia subordinato, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, l'efficacia della delibera di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera all'approvazione delle modalità di partecipazione dei lavoratori, che queste sono state da essa approvate;

d) se del caso, che l'assemblea ha deliberato ai sensi dell'articolo 10, comma 2;

e) l'inesistenza di circostanze ostative all'attuazione della fusione transfrontaliera relative alla società richiedente.

3. Entro sei mesi dal suo rilascio il certificato con il progetto comune di fusione transfrontaliera approvato dall'assemblea e' trasmesso dalla società all'autorità competente per il controllo di legittimità della fusione transfrontaliera ai sensi dell'articolo 13.

Art. 12.
Atto di fusione transfrontaliera

1. La fusione transfrontaliera risulta da atto pubblico.

2. Se la società risultante dalla fusione transfrontaliera e' una società italiana il notaio redige l'atto pubblico di fusione di cui all'articolo 2504 del codice civile, espletato il controllo di legittimità di cui all'articolo 13, comma 1.

3. Se la società risultante dalla fusione transfrontaliera e' una società di altro Stato comunitario l'atto pubblico di fusione e' redatto dall'autorità competente dello Stato la cui legge e' applicabile alla società risultante dalla fusione o, qualora tale legge non preveda che la fusione transfrontaliera risulti da atto pubblico, dal notaio. Nel primo caso l'atto pubblico di fusione e' depositato presso il notaio ai fini di cui all'articolo 14, comma 2.

Art. 13.
Controllo di legittimità della fusione transfrontaliera

1. Se la società risultante dalla fusione e' una società italiana, il notaio, entro trenta giorni dal ricevimento, da parte di ciascuna delle società partecipanti alla fusione transfrontaliera, dei certificati preliminari e della delibera di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera, espleta il controllo di legittimità sulla attuazione della fusione transfrontaliera rilasciandone apposita attestazione. A tale fine egli verifica che:

a) le società partecipanti alla fusione transfrontaliera abbiano approvato un identico progetto comune;

b) siano pervenuti i certificati preliminari alla fusione transfrontaliera relativi a ciascuna delle società partecipanti alla stessa, attestanti il regolare adempimento, in conformità alla legge applicabile, degli atti e delle formalità preliminari alla fusione transfrontaliera;

c) se del caso, siano state stabilite le modalità di partecipazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 19.

2. Se la società risultante dalla fusione transfrontaliera e' una società di altro Stato membro il controllo di legittimità di cui al comma 1 e' espletato dall'autorità all'uopo designata da tale Stato.

Art. 14.
Pubblicità

1. Se la società risultante dalla fusione e' una società italiana, entro trenta giorni, l'atto di fusione, unitamente all'attestazione di cui all'articolo 13, comma 1, ed ai certificati preliminari, e' depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo dove ha sede ciascuna delle società italiane partecipanti alla fusione transfrontaliera e la società risultante dalla fusione medesima. Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione transfrontaliera non può precedere quelli relativi alle altre società italiane partecipanti alla fusione.

2. Se la società risultante dalla fusione transfrontaliera e' una società di altro Stato comunitario, entro trenta giorni dall'espletamento del controllo di cui all'articolo 13, comma 2, l'atto pubblico di fusione, unitamente all'attestazione dell'espletamento del suddetto controllo, e' depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese dove ha sede la società italiana partecipante alla fusione.

Art. 15.
Efficacia della fusione transfrontaliera

1. Se la società risultante dalla fusione transfrontaliera e' una società italiana la fusione transfrontaliera ha effetto con l'iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese del luogo ove ha sede tale società. Nella fusione per incorporazione può essere stabilita una data successiva.

2. L'ufficio del registro delle imprese di cui al comma 1 comunica immediatamente al corrispondente ufficio del registro delle imprese in cui e' iscritta ciascuna società partecipante alla fusione transfrontaliera che l'operazione ha acquistato efficacia, perche' provveda alla relativa cancellazione.

3. Quando la società risultante dalla fusione transfrontaliera e' una società di altro Stato membro, la data dalla quale la fusione ha effetto e' determinata dalla legge applicabile a tale società.

4. Nel caso di cui al comma 3 la società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera e' cancellata dal registro delle imprese a seguito della comunicazione, da parte del registro delle imprese in cui e' iscritta la società risultante dalla fusione transfrontaliera, che questa ha acquistato efficacia, purche' si sia provveduto all'iscrizione di cui all'articolo 14, comma 2.

Art. 16.
Effetti della fusione transfrontaliera

1. La fusione transfrontaliera produce gli effetti di cui all'articolo 2504-bis, primo comma, del codice civile.

2. La società italiana risultante dalla fusione transfrontaliera adempie le formalità particolari eventualmente prescritte dalla legislazione applicabile alla società di altro Stato membro partecipante alla fusione transfrontaliera per l'opponibilità a terzi del trasferimento di determinati beni, diritti e obbligazioni inclusi nel patrimonio di tale società.

3. E' vincolante nei confronti della società italiana risultante dalla fusione transfrontaliera e di tutti i suoi soci la decisione relativa alla procedura di cui all'articolo 10, comma 2, qualora tutte le società partecipanti alla fusione transfrontaliera abbiano autorizzato con l'approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera il ricorso a detta procedura.

Art. 17.
Invalidità della fusione transfrontaliera

1. Non può essere pronunciata l'invalidità della fusione transfrontaliera che abbia acquistato efficacia ai sensi dell'articolo 15.

2. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno spettante ai soci e ai terzi danneggiati dalla fusione transfrontaliera.

Art. 18.
Formalità semplificate

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2505, primo comma, del codice civile, quando una fusione transfrontaliera per incorporazione e' realizzata da una società che detiene tutte le azioni, le quote o gli altri titoli che conferiscono diritti di voto nell'assemblea della società incorporata, non si applica l'articolo 6, comma 1, lettera b).

2. Nel caso previsto dal comma 1 non e' richiesta l'approvazione del progetto di fusione da parte dell'assemblea della società italiana incorporata. Resta salvo, con riferimento alla società italiana incorporante, l'articolo 2505, secondo e terzo comma, del codice civile.

3. Quando una fusione transfrontaliera per incorporazione e' realizzata da una società che detiene almeno il novanta per cento, ma non la totalità, delle azioni, quote o altri titoli che conferiscono il diritto di voto nell'assemblea della società italiana incorporata, non e' richiesta la relazione di cui all'articolo 2501-sexies del codice civile qualora venga concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni, quote o titoli ai sensi dell'articolo 2505-bis, primo comma, del codice civile.

Art. 19.
Partecipazione dei lavoratori

1. Se almeno una delle società partecipanti alla fusione transfrontaliera ha un numero medio di lavoratori, nei sei mesi antecedenti la pubblicazione del progetto comune, superiore alle 500 unità ed e' gestita in regime di partecipazione dei lavoratori ai sensi della disciplina ad essa applicabile, la partecipazione dei lavoratori nella società italiana risultante dalla fusione transfrontaliera ed il loro coinvolgimento nella definizione dei relativi diritti sono disciplinati in base a procedure, criteri e modalità stabiliti in accordi tra le parti stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati nella società stessa. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in mancanza dei predetti accordi, troverà applicazione, per quanto non previsto dal presente articolo, dall'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e dalle seguenti disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188:

a) articolo 3, commi 1, 2 e 3, 4, lettera a), 5, 6 e 11;

b) articolo 4, commi 1, 2, lettere a), g) e h), e 3;

c) articolo 5;

d) articolo 7, commi 1, 2, lettera b), e 3, salvo che le percentuali di cui al predetto comma 2, lettera b), per l'applicazione delle disposizioni di riferimento riportate all'allegato I, parte terza, del medesimo decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188, sono aumentate al trentatre' e un terzo per cento;

e) articoli 8, 10 e 12;

f) allegato I, parte terza, comma 1, lettera b).

2. Il consiglio di amministrazione o di gestione della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera e i competenti organi di direzione o amministrazione delle società di altro Stato membro partecipanti alla fusione transfrontaliera possono decidere di applicare, senza negoziati preliminari, le disposizioni di riferimento di cui al comma 1, lettera f), a decorrere dalla data di efficacia della fusione transfrontaliera.

3. Qualora in seguito a negoziati preliminari si applichino le disposizioni di riferimento per la partecipazione dei lavoratori di cui al comma 1, lettera f), alla quota di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di amministrazione o di vigilanza della società italiana risultante dalla fusione transfrontaliera può essere apposto un limite massimo. Tuttavia, qualora in una delle società partecipanti alla fusione transfrontaliera i rappresentanti dei lavoratori costituiscano almeno un terzo dei membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza, la quota stessa non potrà risultare inferiore al terzo.

4. Se almeno una delle società partecipanti alla fusione transfrontaliera e' gestita in regime di partecipazione dei lavoratori, la società italiana risultante dalla fusione transfrontaliera che sia tenuta, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, ad applicare tale regime, deve assumere una forma giuridica che preveda l'esercizio dei diritti di partecipazione.

5. La società di cui al comma 4 adotta i provvedimenti necessari a garantire la tutela dei diritti di partecipazione dei lavoratori in caso di successive fusioni con società italiane entro tre anni dalla data di efficacia della fusione transfrontaliera, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo ove compatibili.

Art. 20.
Disciplina transitoria

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle fusioni transfrontaliere il cui progetto comune alla data di entrata in vigore del decreto medesimo non sia stato approvato dall'assemblea o da altro organo competente di alcuna delle società italiane partecipanti alla fusione transfrontaliera.