Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 63
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2008
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, come modificato dall'articolo 1 della legge 23 febbraio 2006, n. 51;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2008;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2008;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche alla Parte prima
1. Alla Parte prima del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 42 del 2004», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 6, dopo le parole: «del presente codice» sono aggiunte le seguenti: «, in modo che sia sempre assicurato un livello di governo unitario ed adeguato alle diverse finalità perseguite»;
b) all'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, le parole: «In riferimento ai beni paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «In riferimento al paesaggio,».
Art. 2.
Modifiche alla Parte terza
1. Alla Parte terza del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 131 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 131 (Paesaggio). - 1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.
2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.
3. Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici.
4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, e' volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari.
5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonche', ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione e' attuata nel rispetto delle esigenze della tutela.
6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonche' tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.»;
b) l'articolo 132 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 132 (Convenzioni internazionali). - 1. La Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio.
2. La ripartizione delle competenze in materia di paesaggio e' stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.»;
c) l'articolo 133 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 133 (Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio). - 1. Il Ministero e le regioni definiscono d'intesa le politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonche' dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità.
2. Il Ministero e le regioni cooperano, altresì, per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attività di pianificazione territoriale, nonche' la gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio indicati all'articolo 131, comma 1. Nel rispetto delle esigenze della tutela, i detti indirizzi e criteri considerano anche finalità di sviluppo territoriale sostenibile.
3. Gli altri enti pubblici territoriali conformano la loro attività di pianificazione agli indirizzi e ai criteri di cui al comma 2 e, nell'immediato, adeguano gli strumenti vigenti.»;
d) all'articolo 134:
1) al comma 1, lettera a), la parola: «indicati» e' sostituita dalle seguenti: «di cui»;
2) al comma 1, lettera b), la parola: «indicate» e' sostituita dalle seguenti: «di cui»;
3) al comma 1, lettera c), le parole: «gli immobili e le aree tipizzati, individuati e» sono sostituite dalle seguenti: «gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e»;
e) l'articolo 135 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 135 (Pianificazione paesaggistica). - 1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143.
2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonche' le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.
3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.
4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:
a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonche' delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;
d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.»;
f) all'articolo 136:
1) al comma 1, lettera a), le parole: «o di singolarità geologica» sono sostituite dalle seguenti: «, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali»;
2) al comma 1, lettera c), le parole: «ivi comprese le zone di interesse archeologico» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi i centri ed i nuclei storici»;
3) al comma 1, lettera d), le parole: «considerate come quadri» sono soppresse;
g) all'articolo 137:
1) al comma 1, le parole: «Ciascuna regione istituisce una o più commissioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni istituiscono apposite commissioni,»;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: «nonche' due dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' due responsabili»;
3) al comma 2, secondo periodo, la parola: «eventualmente» e' sostituita dalle seguenti: «di norma» e le parole: «individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349» sono sostituite dalle seguenti: «individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale. La commissione e' integrata dal rappresentante del competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali»;
h) l'articolo 138 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 138 (Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico). - 1. Le commissioni di cui all'articolo 137, su iniziativa dei componenti di parte ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di altri enti pubblici territoriali interessati, acquisite le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e i competenti uffici regionali e provinciali e consultati i comuni interessati nonche', ove opportuno, esperti della materia, valutano la sussistenza del notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 136, degli immobili e delle aree per i quali e' stata avviata l'iniziativa e propongono alla regione l'adozione della relativa dichiarazione. La proposta e' formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono, e contiene proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi.
2. La commissione decide se dare ulteriore seguito all'atto di iniziativa entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'atto medesimo. Decorso infruttuosamente il predetto termine, entro i successivi trenta giorni il componente della commissione o l'ente pubblico territoriale che ha assunto l'iniziativa può formulare la proposta di dichiarazione direttamente alla regione.
3. E' fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136.»;
i) all'articolo 139:
1) nella rubrica, le parole: «Partecipazione al procedimento» sono sostituite dalla seguente: «Procedimento»;
2) al comma 1, primo periodo, le parole: «La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree, corredata dalla relativa planimetria redatta in scala idonea alla loro identificazione,» sono sostituite dalle seguenti: «La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138, corredata di planimetria redatta in scala idonea alla puntuale individuazione degli immobili e delle aree che ne costituiscono oggetto,» e, all'ultimo periodo, la parola: «interessata» e' sostituita dalla seguente: «interessate»;
3) al comma 2, la parola: «territorialmente» e' soppressa;
4) al comma 5, le parole: «ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale,»;
l) all'articolo 140:
1) al comma 1, le parole: «il termine di» sono soppresse, la parola «paesaggistico» e' soppressa e, in fine, le parole: «degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo dell'articolo 136» sono sostituite dalle seguenti: «degli immobili e delle aree indicati, rispettivamente, alle lettere a) e b) e alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136»;
2) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«2. La dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non e' suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo.
3. La dichiarazione di notevole interesse pubblico, quando ha ad oggetto gli immobili indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 136, comma 1, e' notificata al proprietario, possessore o detentore, depositata presso ogni comune interessato e trascritta, a cura della regione, nei registri immobiliari. Ogni dichiarazione di notevole interesse pubblico e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.
4. Copia della Gazzetta Ufficiale e' affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.»;
3) il comma 5 e' abrogato;
m) l'articolo 141 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 141 (Provvedimenti ministeriali). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 139 e 140 si applicano anche ai procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138, comma 3. In tale caso i comuni interessati, ricevuta la proposta di dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono agli adempimenti indicati all'articolo 139, comma 1, mentre agli adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 139 provvede direttamente il soprintendente.
2. Il Ministero, valutate le eventuali osservazioni presentate ai sensi del detto articolo 139, comma 5, e sentito il competente Comitato tecnico-scientifico, adotta la dichiarazione di notevole interesse pubblico, a termini dell'articolo 140, commi 1 e 2, e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.
3. Il soprintendente provvede alla notifica della dichiarazione, al suo deposito presso i comuni interessati e alla sua trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell'articolo 140, comma 3.
4. La trasmissione ai comuni del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la dichiarazione, come pure la trasmissione delle relative planimetrie, e' fatta dal Ministero, per il tramite della soprintendenza, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del numero predetto. La soprintendenza vigila sull'adempimento, da parte di ogni comune interessato, di quanto prescritto dall'articolo 140, comma 4, e ne dà comunicazione al Ministero.
5. Se il provvedimento ministeriale di dichiarazione non e' adottato nei termini di cui all'articolo 140, comma 1, allo scadere dei detti termini, per le aree e gli immobili oggetto della proposta di dichiarazione, cessano gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1.»;
n) dopo l'articolo 141 e' inserito il seguente:
«Art. 141-bis (Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico). - 1. Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2.
2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione e' avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale e' adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato tecnico-scientifico.
3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2 producono gli effetti previsti dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 140 e sono sottoposti al regime di pubblicità stabilito dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.»;
o) all'articolo 142:
1) al comma 1, lettera m), le parole: «individuate alla data di entrata in vigore del presente codice» sono soppresse;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: «Non sono comprese tra i beni elencati nel comma 1, le aree» sono sostituite dalle seguenti:
«La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree»;
3) al comma 2, lettera a), le parole: «come zone A e B;» sono sostituite dalle seguenti: «, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;
4) al comma 2, lettera b), le parole: «come zone diverse dalle zone A e B, ed erano ricomprese» sono sostituite dalle seguenti:
«come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese»;
5) al comma 3, primo periodo, le parole: «La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione, in tutto o in parte, abbia ritenuto, entro la data di entrata in vigore della presente disposizione,» sono sostituite dalle seguenti: «La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte»;
6) al comma 3, terzo periodo, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»;
p) l'articolo 143 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 143 (Piano paesaggistico). - 1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:
a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135;
b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonche' determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis;
c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonche' determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonche' determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;
e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonche' comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;
h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell'articolo 135, comma 3.
2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell'intesa e' stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano e' oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell'articolo 141-bis. Il piano e' approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, e' approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 e' vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonche' quanto previsto dall'articolo 146, comma 5.
4. Il piano può prevedere:
a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;
b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146.
5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 e' subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145, commi 3 e 4.
6. Il piano può anche subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.
7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e che l'accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.
8. Il piano paesaggistico può individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.
9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.»;
q) all'articolo 144:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale,»;
2) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «A tale fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge
i procedimenti di pianificazione paesaggistica, anche in riferimento ad ulteriori forme di partecipazione, informazione e comunicazione.»;
3) al comma 2, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 143, comma 9».
r) all'articolo 145:
1) al comma 1, in principio, le parole: «Il Ministero individua ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 le» sono sostituite dalle seguenti: «La individuazione, da parte del Ministero, delle»;
2) al comma 1, in fine, dopo la parola «pianificazione» sono aggiunte le seguenti: «, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali»;
3) al comma 2, la parola: «prevedono» e' sostituita dalle seguenti: «possono prevedere»;
4) al comma 3, dopo le parole: «Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156» sono aggiunte le seguenti: «non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico,»;
5) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.»;
s) l'articolo 146 e' sostituito dal seguente:
«Art. 146 (Autorizzazione). - 1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto e' preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione e' valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d), nonche' della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante.
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, ovvero a comuni, purche' gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche' di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.
7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3 lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonche' dando comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizione di legge in materia di procedimento amministrativo.
8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione rilascia l'autorizzazione ad esso conforme oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva e' presentata al soprintendente.
11. L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed e' trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonche', unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.
12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.
13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e' istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui e' indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco e' trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere incidenti sui beni di cui all'articolo 134, ferme restando anche le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 8 luglio 1986, n. 349.
15. Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 non si applicano alle autorizzazioni per le attività minerarie di ricerca ed estrazione. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, corredata della necessaria documentazione tecnica, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
t) all'articolo 147:
1) al comma 1, le parole: «conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza di servizi indetta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.»;
2) al comma 2, le parole: «dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349» sono sostituite dalle seguenti: «delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale» e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «I progetti sono corredati della documentazione prevista dal comma 3 dell'articolo 146.»;
u) all'articolo 148:
1) al comma 1, le parole: «Entro il 31 dicembre 2006 le regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni» e, in fine, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;
2) al comma 2, le parole: «, competenti per ambiti sovracomunali, in modo da realizzare il necessario coordinamento paesaggistico,» sono soppresse;
3) al comma 3, le parole: «parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni previste» sono sostituite dalle seguenti: «pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti» e dopo le parole: «dagli articoli 146,» sono aggiunte le seguenti: «comma 7,»;
4) il comma 4 e' soppresso;
v) all'articolo 149, comma 1, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»;
z) all'articolo 150:
1) al comma 1, la parola: «ha» e' sostituita dalla parola: «hanno»;
2) al comma 2, le parole: «Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su immobili od aree non ancora dichiarati di notevole interesse pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «L'inibizione o sospensione dei lavori disposta ai sensi del comma 1» e dopo la parola: «proposta» sono aggiunte le seguenti: «di dichiarazione di notevole interesse pubblico»;
3) il comma 3 e' abrogato;
aa) all'articolo 151, comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Qualora sia stata ordinata, senza la intimazione della preventiva diffida prevista dall'articolo 150, comma 1, lettera a), la sospensione di lavori su immobili ed aree di cui non sia stato in precedenza dichiarato il notevole interesse pubblico, ai sensi degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, l'interessato può ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione.»;
bb) all'articolo 152:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «la regione, tenendo in debito conto la funzione» sono sostituite dalle seguenti: «l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, tenuto conto della funzione»; la parola: «ha» e' sostituita dalla seguente: «hanno»; le parole: «ad evitare pregiudizio ai ben protetti da questo Titolo.» sono sostituite dalle seguenti: «comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146.»;
2) al comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
3) il comma 2 e' soppresso;
cc) all'articolo 153:
1) al comma 1, le parole: «e' vietato collocare cartelli e» sono sostituite dalle seguenti: «e' vietata la posa in opera di cartelli o», e le parole: «individuata dalla regione.» sono sostituite dalle seguenti: «, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146.»;
2) al comma 2, le parole: «e' vietato collocare cartelli» sono sostituite dalle seguenti: «e' vietata la posa in opera di cartelli»; le parole: «ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli», e le parole: «della amministrazione competente individuata dalla regione» sono sostituite dalle seguenti: «del soprintendente»;
dd) l'articolo 154 e' sostituito dal seguente:
«Art. 154 (Colore delle facciate dei fabbricati). - 1. Qualora la tinteggiatura delle facciate dei fabbricati siti nelle aree contemplate dalle lettere c) e d) dell'articolo 136, comma 1, o dalla lettera m) dell'articolo 142, comma 1, sia sottoposta all'obbligo della preventiva autorizzazione, in base alle disposizioni degli articoli 146 e 149, comma 1, lettera a), l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, possono ordinare che alle facciate medesime sia dato un colore che armonizzi con la bellezza d'insieme.
2. Qualora i proprietari, possessori o detentori degli immobili di cui al comma 1 non ottemperino, entro i termini stabiliti, alle prescrizioni loro impartite, l'amministrazione competente, o il soprintendente, provvede all'esecuzione d'ufficio.
3. Nei confronti degli immobili di cui all'articolo 10, comma 3, lettere a) e d), dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13, e degli immobili di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 valgono le disposizioni della Parte seconda del presente codice.»;
ee) all'articolo 155, dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«2-bis. Tutti gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale si conformano ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche dei vari contesti.
2-ter. Gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale che ricomprendano beni paesaggistici sono impugnabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 146, comma 12.»;
ff) all'articolo 156:
1) al comma 1, le parole: «1° maggio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009» e le parole: «i piani previsti dall'articolo 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,» sono sostituite dalle seguenti: «piani paesaggistici»;
2) al comma 3, primo periodo, le parole: «dal comma 3 dell'articolo 143, possono stipulare intese» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 135, possono stipulare intese, ai sensi dell'articolo 143, comma 2,»;
3) al comma 3, il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il piano adeguato e' oggetto di accordo fra il Ministero e la regione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla data della sua adozione vigono le misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9. Qualora all'adozione del piano non consegua la sua approvazione da parte della regione, entro i termini stabiliti dall'accordo, il piano medesimo e' approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro.»;
gg) all'articolo 157:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 6, dell'articolo 144, comma 2 e dell'articolo 156, comma 4, conservano efficacia a tutti gli effetti:» sono sostituite dalle seguenti: «Conservano efficacia a tutti gli effetti:»;
2) al comma 1, lettera a), le parole: «le notifiche» sono sostituite dalle seguenti: «le dichiarazioni» e la parola: «eseguite» e' sostituita dalla seguente: «notificate»;
3) al comma 1, lettera c), le parole: «i provvedimenti di dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «le dichiarazioni» e la parola: «emessi» e' sostituita dalla seguente: «notificate»;
4) al comma 1, dopo la lettera d), e' inserita la seguente: «d-bis) gli elenchi compilati ovvero integrati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;»;
5) al comma 1, lettera e), le parole: «i provvedimenti di dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «le dichiarazioni» e la parola «emessi» e' sostituita dalla seguente: «notificate»;
hh) l'articolo 159 e' sostituito dal seguente:
«Art. 159 (Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica). - 1. La disciplina dettata al Capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2008 non si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo, determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2008. Resta salvo, in via transitoria, il potere del soprintendente di annullare, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione dei relativi atti, le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate prima della entrata in vigore delle presenti disposizioni.
2. I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica redatta a termini dell'articolo 143 o adeguata a termini dell'articolo 156, che alla data del 1° giugno 2008 non si siano ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell'articolo 145, commi 3, 4 e 5.
3. Per i beni che alla data del 1° giugno 2008 siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione può essere concessa solo dopo l'adozione dei provvedimenti integrativi di cui all'articolo 141-bis.».
Art. 3.
Modifiche alla Parte quarta
1. Alla Parte quarta del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 167, comma 3, secondo periodo, le parole: «procede alla demolizione avvalendosi delle modalità operative» sono sostituite dalle seguenti: «procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalita» e le parole: «Ministero per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalla seguente: «Ministero»;
b) all'articolo 181, comma 1, le parole: «dall'articolo 20 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 44, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
Art. 4.
Modifiche alla Parte quinta
1. Al primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 182 della Parte quinta del decreto legislativo n. 42 del 2004 le parole: «comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4, secondo periodo».
Art. 5.
Abrogazioni
1. All'articolo 82 del decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i commi 1 e 2 sono soppressi.