Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n.28
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 2008
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura ed, in particolare, l'articolo 2, paragrafo 2;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2004, ed in particolare l'articolo 1, comma 5, che prevede la facoltà del Governo di emanare decreti legislativi integrativi e correttivi ai decreti legislativi di cui al comma 1, nonche' l'allegato B;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante attuazione della citata direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati ed essendo decorsi i termini per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Disposizioni in materia di controlli metrologici
1. Dopo l'articolo 22 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e' inserito il seguente:
«Art. 22-bis (Esclusioni dal campo di applicazione). - 1. Al fine di favorire la possibilità per i consumatori di acquistare latte crudo, non preconfezionato, in piccole quantità predeterminate, fino ad un massimo di cinque litri per ciascuna erogazione, i distributori automatici per la vendita di tale prodotto al consumatore, il quale deve essere munito di adeguato recipiente, sono esonerati, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2004/22/CE dalle procedure di valutazione di conformità, dall'apposizione delle marcature di cui agli articoli 5 e 13 e dai controlli previsti dall'articolo 14, fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di commercializzazione del latte e di sicurezza alimentare. I distributori in servizio alla data di entrata in vigore del presente articolo possono essere utilizzati senza essere sottoposti ai controlli metrologici legali previsti dalla normativa vigente, fermi restando gli ambiti di controllo a tutela dei consumatori e le attività di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 effettuate da parte dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 1.
2. I distributori di cui al comma 1 devono in ogni caso soddisfare le seguenti condizioni:
a) l'iscrizione apposta sul distributore deve indicare che la quantità di latte offerta e' da considerarsi come quantità minima garantita;
b) deve essere indicata la ragione sociale dell'esercente, la sua sede più vicina ed i relativi recapiti e, con indicazione separata, le istruzioni d'uso;
c) l'esercente deve assicurare il corretto funzionamento e la verificazione a cadenza biennale del dispositivo di dosaggio le cui risultanze devono essere messe a disposizione degli organi di vigilanza.».
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.