Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n.26
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta;
Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste, espresso nella seduta del 7 novembre 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Trasferimento di funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria
1. Sono trasferite alla regione autonoma Valle d'Aosta le funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, come aggiornata ai sensi dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e 854/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
2. Sono trasferiti, altresì, tutte le ulteriori funzioni ed i compiti in materia di sanità veterinaria trasferiti alle regioni a statuto ordinario, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. I procedimenti amministrativi pendenti alla data del trasferimento delle funzioni sono conclusi dallo Stato e ogni onere ad essi relativo resta a carico del medesimo.
Art. 2.
Forme di collaborazione
1. Lo Stato, per la durata di un anno a decorrere dalla data di trasferimento delle funzioni, presta attività di supporto per lo svolgimento delle funzioni stesse, nonche' attività di consulenza, anche con la partecipazione dei responsabili di settore già competenti, al fine di assicurare la funzionalità del servizio sotto il profilo organizzativo.
Art. 3.
Trasferimento di risorse strumentali ed organizzative
1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite, la regione accede, secondo modalità concordate con il Ministero della salute, ai dati contenuti negli albi e registri la cui tenuta e' di competenza del medesimo.
2. Sono trasferiti anche la documentazione corrente e i dati connessi alle funzioni trasferite, ad eccezione di quelli relativi ai procedimenti di cui all'articolo 1, comma 3.
Art. 4.
Norme finanziarie
1. Al finanziamento delle funzioni trasferite si provvede, in via provvisoria, in conformità a quanto previsto dai citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000 e 13 novembre 2000, rispettivamente pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 23 dell'11 ottobre 2000 e n. 27 del 2 febbraio 2000.
2. Decorso il primo anno di esercizio delle funzioni, entro i successivi sei mesi la regione predispone per il Ministero dell'economia e delle finanze, un'apposita rendicontazione degli importi liquidati o accertati nell'esercizio delle funzioni di cui al punto a) della tabella «A» allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000. Tale rendicontazione, con riferimento al primo anno di esercizio delle funzioni, viene effettuata sulla base della tabella allegata al presente decreto.
3. Sulla base della rendicontazione di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua l'eventuale conguaglio delle somme da assegnare alla Regione e procede, d'intesa con la medesima, alla rideterminazione delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni a regime, da effettuarsi ai sensi del comma 4. Fino a tale rideterminazione il finanziamento delle funzioni di cui al comma 2 viene effettuato, di anno in anno, con il procedimento di cui al medesimo comma.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con la Regione, si provvederà, entro due anni dalla data di trasferimento delle funzioni, a garantire il finanziamento degli oneri necessari per l'esercizio delle funzioni indicate all'articolo 1.
Art. 5.
Decorrenza del trasferimento
1. Il trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1 decorre dalla data di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, e, comunque, non prima di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Entro un anno dalla data di cui al comma 1, la Regione disciplina con legge l'esercizio delle funzioni trasferite.
Tabella A (art. 4, comma 2)
Domande di indennizzo presentate durante il primo anno di esercizio effettivo delle funzioni da parte della Regione ===================================================================== 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ===================================================================== Quote | | | | indennizzo | Rateo agli | Una tantum | Una tantum | ordinario | eredi | decesso |vaccino al 30% |Totale Prima colonna: quote di indennizzo maturate dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Esse riguardano i danneggiati in vita. Seconda colonna: somme erogate agli eredi per ratei maturati e non riscossi. Terza colonna: assegno una tantum corrisposto agli aventi diritto per decessi in conseguenza delle patologie già riconosciute. Quarta colonna: assegno una tantum pari al 30 per cento dell'indennizzo dovuto, corrisposto per il periodo intercorrente tra il manifestarsi della patologia causata dal vaccino e l'ottenimento dell'indennizzo ordinario. Quinta colonna: riporta la somma dei valori indicati nelle colonne n. 1, 2, 3 e 4.