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Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 262

"Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 23 gennaio 2008



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera d), recante delega al Governo per l'incentivazione dell'eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare l'articolo 13, recante norme in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare l'articolo 69, relativo alla istruzione tecnica superiore;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 2007;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 20 settembre 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Ritenuto di non accogliere talune condizioni poste dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati nel suddetto parere del 15 novembre 2007, circa la previsione di un decreto ministeriale, da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari, per la definizione di regole e criteri per l'accreditamento dei soggetti esterni all'amministrazione scolastica, nonche' l'eliminazione delle norme sulla certificazione di eccellenza anche per le facilitazioni per l'accesso all'istruzione e formazione superiore;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2007;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca e per gli affari regionali e le autonomie locali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Oggetto e finalità

1. L'incentivazione delle eccellenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 11 gennaio 2007, n. 1, conseguite a vario titolo nel percorso di istruzione, e' finalizzata alla valorizzazione della qualità dei percorsi e al riconoscimento dei risultati elevati raggiunti da parte di studenti che frequentano istituzioni scolastiche statali e paritarie.

2. L'incentivazione concorre a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità.

3. Il riconoscimento delle eccellenze, nei diversi settori dell'esperienza di apprendimento, e' finalizzato anche ad incentivare la prosecuzione del percorso di istruzione nei licei, negli istituti tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e nella formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'articolo 13, comma 2, del decreto- legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

4. Il raggiungimento di risultati elevati può rappresentare, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, un fattore di qualificazione del piano dell'offerta formativa.

5. L'iniziativa di valorizzazione delle eccellenze e' tesa a rinsaldare i rapporti tra il mondo della scuola e le comunità scientifiche ed accademiche ed a creare situazioni di dialogo e di cooperazione tra docenti della scuola, ricercatori e docenti universitari, esperti tecnico-professionali di settore.

Art. 2.
Criteri e procedure

1. La valorizzazione dell'eccellenza riguarda gli studenti frequentanti i corsi di istruzione superiore delle scuole statali e paritarie.

2. L'eccellenza e' valorizzata in relazione alle specifiche discipline nella loro diversità e varietà, ad aree pluri-disciplinari chiaramente individuate e delimitate, nonche' a settori avanzati di carattere tecnico e professionale.

3. Il sistema di valorizzazione dell'eccellenza e' organizzato in modo da garantire la partecipazione diffusa a prescindere dal tipo di scuola frequentata e secondo procedure, fatte salve le specificità di settore, che assicurino il superamento di eventuali ostacoli alle pari opportunità determinati dalle variabili di genere, di cultura, di lingua e di disabilità.

4. Nell'azione di valorizzazione si considerano sia le prestazioni individuali di singoli allievi, sia i risultati raggiunti da gruppi di studenti, qualora, come nel settore tecnico e professionale, siano richieste forme particolari di collaborazione tra studenti.

5. Nella valorizzazione dell'eccellenza può essere altresì considerato il conseguimento di certificazioni di competenze ad elevato livello di standardizzazione e con validità internazionale collegabili ai percorsi di istruzione, come può avvenire nel campo delle lingue straniere e delle tecnologie informatiche.

6. Per la valorizzazione dell'eccellenza si può inoltre tenere conto della votazione conseguita dagli studenti nell'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Art. 3.
Organizzazione

1. Al fine di rendere possibile il coinvolgimento di tutti gli studenti, sollecitando ogni singola istituzione scolastica, e di riconoscere autentici livelli elevati di conoscenza e di competenza, l'individuazione delle eccellenze avverrà mediante procedure di confronto e di competizione nazionali e internazionali, nonche' olimpiadi e certamina, organizzate di norma per successive fasi, dal livello della singola istituzione scolastica a quello provinciale e regionale, fino al livello nazionale.

2. I responsabili dei diversi livelli del sistema di istruzione e altri soggetti pubblici e privati, ivi compresi regioni ed enti locali, nazionali o comunitari con esperienze già consolidate, accreditati, a questo scopo, dall'amministrazione scolastica, possono concorrere alla individuazione delle eccellenze.

3. Il Ministero della pubblica istruzione sottoscrive specifiche intese con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 2, ivi compresi regioni ed enti locali, interessati a partecipare all'iniziativa di valorizzazione delle eccellenze e in grado di rispettare i criteri indicati nel comma 4.

4. Per le iniziative di individuazione delle eccellenze devono essere rispettati i seguenti criteri:
a) ogni iniziativa di riconoscimento delle eccellenze deve avere a riferimento un'autorità scientifica significativa quale ad esempio università, accademia, istituti di alta ricerca, organizzazioni professionali, per garantire validità ad ogni valutazione di risultati avanzati ed assicurare la credibilità delle azioni intraprese, sia presso le scuole e i loro insegnanti, sia nei confronti degli studenti e delle loro famiglie;
b) per l'accreditamento di soggetti esterni all'amministrazione vengono prese in considerazione le esperienze già realizzate con particolare riferimento all'ambito nazionale ed internazionale, la capillarità della loro presenza territoriale, la capacità operativa e il prestigio scientifico e culturale, la disponibilità di risorse organizzative e professionali;
c) vanno garantiti il pieno rispetto della trasparenza nei criteri di partecipazione, nelle procedure di selezione, nonche' la pubblicità dei risultati ottenuti.

Art. 4.
Riconoscimenti e premi

1. Il riconoscimento dei risultati elevati raggiunti avviene tramite certificazione delle eccellenze, garantisce l'acquisizione di credito formativo e può dare origine a varie forme di incentivo, da assumere entro il limite delle disponibilità finanziarie previste al comma 4 dell'articolo 7:
a) benefit e accreditamenti per l'accesso a biblioteche, musei, istituti e luoghi della cultura;
b) ammissione a tirocini formativi;
c) partecipazione ad iniziative formative organizzate da centri scientifici nazionali con destinazione rivolta alla qualità della formazione scolastica;
d) viaggi di istruzione e visite presso centri specialistici;
e) benefici di tipo economico;
f) altre forme di incentivo secondo intese e accordi stabiliti con soggetti pubblici e privati.

Art. 5.
Programma annuale

1. Prima dell'avvio di ogni anno scolastico, con apposito decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della pubblica istruzione, viene definito il programma nazionale di promozione dell'eccellenza che fornisce alle scuole, ai docenti, agli studenti e ai loro genitori l'informazione puntuale sulle iniziative proposte per l'intero anno scolastico.

2. Il programma annuale viene definito sia con riferimento ai risultati dell'analisi valutativa del sistema scolastico condotta dall'INVALSI, sia in coerenza con gli interventi di promozione di specifici settori di competenza, con particolare riferimento allo sviluppo della cultura scientifica, e tenendo presenti le decisioni di sviluppo innovativo del sistema di istruzione, in relazione soprattutto al potenziamento dell'area tecnica e professionale.

3. Il programma annuale contiene:
a) le discipline, le aree disciplinari ed i settori tecnico-operativi rispetto ai quali si intende operare;
b) le certificazioni di cui all'articolo 2, comma 5, il cui conseguimento dà origine a riconoscimento;
c) le procedure di accreditamento per i soggetti che intendono operare in collaborazione con l'amministrazione scolastica;
d) i soggetti proponenti, sia dell'amministrazione sia tra gli organismi accreditati;
e) il calendario delle iniziative, le modalità di partecipazione;
f) le procedure di confronto e di competizione e la loro organizzazione;
g) le risorse finanziarie dedicate, la quota pro capite di incentivo che verrà assicurata agli studenti eccellenti, le modalità di erogazione delle risorse finanziarie.

4. Possono confluire nel programma le competizioni che hanno nel tempo conseguito livelli di prestigio e di consenso nelle istituzioni scolastiche per particolari ambiti disciplinari o per specifiche discipline di studio, purche' promosse e realizzate dall'amministrazione scolastica o da soggetti accreditati dall'amministrazione scolastica medesima.

5. Le competizioni incluse nel programma annuale possono avvalersi di adeguate forme di sostegno validate dal Ministero; particolare attenzione sarà dedicata a competizioni con sviluppi anche internazionali.

6. Il programma annuale prevede le modalità per assicurare il monitoraggio delle iniziative, la valutazione di impatto, nella prospettiva di eventuali miglioramenti per gli anni successivi.

Art. 6.
Certificazione dei risultati di eccellenza

1. Il conseguimento di eccellenza dà sempre diritto a specifica certificazione, che e' condizione necessaria per conseguire gli incentivi di cui all'articolo 4 e le facilitazioni utili per i percorsi di istruzione e di formazione post-secondaria.

2. Per quanto attiene alle eccellenze conseguite, le certificazioni delle stesse vengono rilasciate da parte dell'amministrazione scolastica, dei soggetti accreditati e delle scuole che hanno proposto e realizzato le iniziative incluse nel programma annuale, ciascuna per le rispettive competenze.

3. I soggetti accreditati comunicano il riconoscimento di eccellenza alle scuole frequentate dagli studenti interessati.

4. Le certificazioni di cui ai precedenti commi sono rilasciate a richiesta dell'interessato.

Art. 7.
Norme finali e finanziarie

1. Entro la fine di ogni anno scolastico il Ministero della pubblica istruzione renderà pubblico per ciascuna istituzione scolastica statale e paritaria il numero di studenti che hanno conseguito certificazioni di eccellenza con eventuale attribuzione degli incentivi nelle diverse forme indicate nell'articolo 2.

2. Gli elenchi degli studenti che conseguono eccellenze certificate, previo consenso degli interessati, saranno disponibili per le università, le accademie, le istituzioni di ricerca e le imprese.

3. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione a decorrere dall'anno scolastico in corso alla data della sua entrata in vigore.

4. All'onere derivante dal presente decreto si fa fronte con le risorse allo scopo stanziate in bilancio dall'articolo 3 della legge 11 gennaio 2007, n. 1.