Decreto Legislativo 4 ottobre 2007, n. 172
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006, ed in particolare l'articolo 3, recante la delega al Governo per la disciplina sanzionatoria in caso di violazione di disposizioni comunitarie;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Visto il regolamento (CE) n. 793/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità e, in particolare, l'articolo 14 di detto regolamento;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
Visto il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 aprile 2007
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 settembre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 793/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo all'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità, di seguito denominato: regolamento.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:
a) coordinatore: il soggetto incaricato del coordinamento nell'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti italiani designati come coordinati o ad orari facilitati;
b) banda oraria: il permesso dato dal coordinatore, ai sensi del regolamento, di utilizzare l'intera gamma di infrastrutture aeroportuali necessarie per operare un servizio aereo in un aeroporto coordinato, ad una data e in un orario specifici, assegnati dal coordinatore, ai sensi del regolamento stesso, al fine di atterrare o decollare;
c) aeroporto coordinato: un aeroporto in cui, per atterrare o decollare, e' necessario, per un vettore aereo, aver ottenuto l'assegnazione di una banda oraria da parte del coordinatore, ad esclusione dei voli di Stato, degli atterraggi di emergenza e dei voli umanitari;
d) aeroporto ad orari facilitati: un aeroporto in cui esiste un rischio di congestione del traffico in alcuni periodi del giorno, della settimana o dell'anno, risolvibile eventualmente grazie alla cooperazione volontaria tra vettori aerei e in cui e' stato nominato un facilitatore degli orari, con il compito di agevolare l'attività dei vettori aerei che operano in tale aeroporto;
e) serie di bande orarie: almeno cinque bande orarie che sono state richieste per la stessa ora nel medesimo giorno della settimana regolarmente nella stessa stagione di traffico e assegnate conformemente alla richiesta o, qualora non fosse possibile, assegnate ad un orario approssimativamente identico.
Art. 3.
Organismo responsabile dell'applicazione delle disposizioni
1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) e' l'organismo responsabile dell'applicazione del regolamento e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative previste all'articolo 4.
Art. 4.
Violazioni amministrative e sanzioni
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento, l'ENAC, verificata l'assenza di cause di esclusione della responsabilità di cui all'articolo 5, irroga le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, per le violazioni di seguito elencate:
a) l'atterraggio o il decollo in un aeroporto coordinato, senza l'ottenimento preventivo della banda oraria, comporta la sanzione amministrativa di centomila euro;
b) non corretto utilizzo della banda oraria, assegnata dal coordinatore, nelle operazioni di atterraggio o decollo in un aeroporto coordinato, per più di quattro volte consecutive, comporta la sanzione amministrativa da trentamila euro a settantamila euro;
c) lo spostamento, il trasferimento o lo scambio di bande orarie in difformità da quanto previsto dal regolamento comporta la sanzione amministrativa da diecimila euro a cinquantamila euro;
d) la mancata o non corretta informativa fornita al coordinatore dal vettore, che incida sulla regolare assegnazione delle bande orarie, comporta la sanzione amministrativa da duemila euro a diecimila euro
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli importi delle sanzioni sono aggiornati mediante applicazione dell'incremento pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'ISTAT nel biennio precedente. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei trasporti, da adottarsi entro il 1° dicembre di ogni biennio, sono aggiornati i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Art. 5.
Casi di esclusione della responsabilità
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni previste all'articolo 4 non si applicano in caso di:
a) fermo operativo, non programmato, del tipo di aeromobile generalmente usato per il servizio in questione;
b) chiusura di un aeroporto o di uno spazio aereo;
c) gravi perturbazioni delle operazioni negli aeroporti interessati, comprese le serie di bande orarie presso altri aeroporti comunitari connesse a rotte che sono state interessate da tali perturbazioni, durante una parte sostanziale della pertinente stagione di traffico;
d) interruzione dei servizi aerei a causa di un'azione che e' intesa ad influire su detti servizi, che impedisce, praticamente e/o tecnicamente, al vettore aereo di effettuare le operazioni come previsto.
Art. 6.
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, ai compiti di cui all'articolo 4, l'ENAC provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.